Incarto n.
12.2006.210

Lugano

31 marzo 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.504 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22 agosto 2002 da

 

 

AA 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 573'752.70 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2001 per costi di deposito e a fr. 200.- per le spese esecutive anticipate, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di L__________ del 23 novembre 2001;

 

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 30 ottobre 2006, ha parzialmente accolto per l’importo di fr. 156'022.68 oltre interessi al 5% dal 24 luglio 2001, rigettando in via definitiva per questa somma l’opposizione interposta al PE no.__________;

 

appellante la convenuta con atto del 26 novembre 2006, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; 

 

mentre l’attrice propone nelle sue osservazioni 7 febbraio 2007 di respingere il gravame e con appello adesivo postula in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento della petizione per l’importo di fr. 567'574.70, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2001, fr. 200.- per le spese esecutive anticipate nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di L__________ del 23 novembre 2001, con protesta di spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appello adesivo che la convenuta propone di respingere con le osservazioni del 27 marzo 2007;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                       

                                      

                                  A.   Con contratto 25 gennaio 1996 AP 1 ha ricevuto mandato dalla società libanese __________ di acquistare e spedire per conto di quest’ultima varie componenti di un impianto industriale agro-alimentare per il trattamento dei prodotti derivati dal pomodoro (doc. Z e MOU prodotto in edizione dalla convenuta) al seguente indirizzo: ‘’Warehouse for material and technical supply of the enterprise of the International funds __________, __________, __________, __________an’’. A monte di questo contratto, vi era un rapporto di compravendita e di costruzione chiavi in mano dell’impianto menzionato tra __________ e il destinatario finale della merce, __________, di proprietà dello Stato del __________an.

 

                                  B.   AP 1 ha incaricato per la spedizione di una prima parte della merce proveniente dall’Europa la società D__________ a G__________, la quale ha eseguito il trasporto nella primavera del 1997. Dall’aprile 1997, la merce si trovava depositata ad A__________ presso i magazzini della succursale __________ di AA 1. Il deposito di A__________ era concesso in locazione a AA 1 da __________. Nell’autunno del 1997 AP 1 ha stipulato un contratto con AA 1 avente per oggetto la seconda parte della merce proveniente dall’Europa e destinata anch’essa a International Fund of __________ (doc E-L). Il contratto prevedeva un trasporto combinato via nave, autocarro e treno, attraversando da ultimi Russia e Iran (Bandar Abbas) prima della destinazione (doc G).

 

                                  C.   Per entrambe le partite di merce vi sono state difficoltà nella consegna al destinatario. Da una parte, il rifiuto di assumere i costi intermedi relativi alla prima parte della merce (doc. 8). Dall’altra il rifiuto di produrre la documentazione necessaria da parte del destinatario finale ha causato problemi di sdoganamento che hanno provocato un andirivieni tra il confine iraniano e quello __________ e un deposito intermedio durato anni a Bandar Abbas (in Iran), con conseguenti costi, multe, tasse. Soltanto a fine agosto 1998 AA 1 è riuscita a trasportare tutta la merce presso i suoi magazzini di A__________. I beni trasportati sono rimasti depositati ad A__________ fino al maggio 2001, quando AA 1 – in adempimento di un decreto presidenziale – li ha consegnati al consorzio statale ‘’__________’’.

 

                                  D.   Il 31 maggio 2001 AA 1 ha inviato a AP 1 la fattura relativa ai costi di deposito maturati dal 1° luglio 1997 al 31 maggio 2001, per complessivi fr. 573'752.70, di cui fr. 146'718.- relativi alla prima fornitura e alle spese di deposito dal 1° luglio 1997 al 31 maggio 2001, e fr. 427'034.70 relativi alla seconda fornitura e comprensivi di una posta di fr. 8'450.- per lo scarico del cargo ad A__________ (doc. AR). Non avendo la convenuta pagato l’importo fatturato, malgrado diversi solleciti, AA 1 ha fatto spiccare il PE n. __________ dell’UE di Lugano nei confronti di AP 1 che ha interposto opposizione.

 

                                  E.   Con petizione 22 agosto 2002 AA 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 573'752.70 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2001 e alle spese esecutive, nonché al rigetto dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’UE di L__________. L’attrice fonda la propria pretesa sul contratto di trasporto concluso con la convenuta, che le deve rimborsare le spese di deposito. Nella risposta 4 novembre 2002 AP 1 si oppone alla petizione. Con i successivi allegati di replica e duplica così come nelle conclusioni entrambe le parti hanno confermato le loro rispettive domande. Statuendo il 30 ottobre 2006, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo di fr. 156'022.68

 

                                  F.   Con appello 26 novembre 2006 AP 1 postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione. Nelle osservazioni 7 febbraio 2007 l’attrice propone di respingere il gravame e con appello adesivo postula in riforma della sentenza pretorile l’accoglimento della petizione per l’importo di 567'574.70, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2001. L’appellante chiede con le sue osservazioni del 27 marzo 2007 di respingere l’appello adesivo.

     

e considerato

 

in diritto:                    

 

                                   1.   Il Pretore ha accertato che la vertenza riguardava solo i costi di deposito dal 1° luglio 1997, che la convenuta aveva adempiuto al suo contratto di mandato e che il deposito della merce si era protratto per la mancata volontà del destinatario di accettare la merce. Per quel che concerne il contratto di trasporto concluso dalle parti, relativo solo alla seconda parte della merce trasportata, il primo giudice ha constatato che lo stesso prevedeva una clausola di “intermediate storage” in forza della quale erano coperti solo i costi di deposito ad A__________ e non a B__________ nella misura in cui fossero dovuti a complicazioni/ritardi doganali. Ha ritenuto nondimeno applicabile l’art. 444 CO per quel che concerne i costi di deposito della seconda parte della merce, stante la mora del destinatario, di cui l’attrice aveva informato la convenuta. Il Pretore ha invece ritenuto inapplicabile tale norma ai costi di deposito della prima parte della merce, che non era coperta da un contratto di trasporto concluso tra le parti. Analizzando i vari crediti vantati dall’attrice, il Pretore ha ritenuto fondate alcune obiezioni sollevate dalla convenuta e non ha ammesso l’importo di fr. 30'800.- relativo ai costi del deposito intermedio a B__________, risultando dall’istruttoria il loro pagamento a cura della convenuta, e ha stabilito in fr. 91'894.- i costi del deposito di tutta la merce ad A__________ dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 1999. Infine, il primo giudice ha rimproverato all’attrice di non aver fatto tutto il possibile per ridurre il danno, in particolare per non aver chiesto il pagamento del deposito al destinatario, per altro suo locatore dei magazzini dove era depositata la merce, opponendo in compensazione il pagamento della pigione e ha di conseguenza ridotto del 60% la pretesa attorea applicando l’art. 44 cpv. 3 CO. Da qui l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 156'022.68, pari al 40% di fr. 390'056.- (fr. 427'034.70 meno fr. 30'800.-, meno fr. 6'178.-).

 

                                   2.   Entrambe le parti hanno contestato la sentenza pretorile, la convenuta con appello 26 novembre 2006 e l’attrice con appello adesivo 27 marzo 2007.

 

 

                                    I.   Sull’appello della convenuta

 

                                   3.   Il Pretore ha in primo luogo concluso che il regime di costi di deposito (clausola ‘intermediate storage’) previsto nel contratto concluso tra le parti (doc. E-I) non si applica nella fattispecie in quanto la clausola subordina i costi di deposito dovuti a complicazioni/ritardi doganali, condizione non realizzatasi durante il periodo di immagazzinaggio ad A__________. Dopo aver qualificato il rapporto giuridico tra le parti come contratto di trasporto ai sensi degli articoli 440 ss. CO, il Pretore ha nondimeno posto le spese di deposito ad Ashgabad a carico della convenuta, mittente, in applicazione dell’art. 444 cpv. 1 CO, ritenendo data la mora del destinatario nell’accettazione della merce.

 

                                   4.   L’appellante sostiene che i costi di deposito ad A__________ non sono riconducibili al concetto di intermediate storage, poiché la merce era effettivamente giunta al luogo di destinazione. Nel contratto, rileva la convenuta, non era stato pattuito un luogo di destinazione preciso, ma era stata inserita la formula ‘delivery duty unpaid’, secondo la quale la merce viene consegnata là dove indica il destinatario. Ora, come emerso dall’istruttoria, sin dall’arrivo la merce era depositata presso i magazzini di proprietà del Fondo locati dall’attrice, come stabilito per accordo interno tra G__________ e I__________. Ne discende, secondo l’appellante, che la merce depositata nei magazzini di A__________, si trovava proprio là dove il destinatario l’aveva voluta ricevere, liberando così la mittente da ogni ulteriore responsabilità. L’atto di indicare il luogo di consegna da parte di I__________ costituisce proprio l’accettazione della merce (appello, p. 26), motivo per cui “al più tardi al momento dell’arrivo della spedizione ad A__________, ma meglio già al momento della rimessa dei documenti di spedizione, essa aveva trasferito la proprietà della merce al destinatario e comunque perso qualsiasi diritto di disporre della medesima” (appello, p. 4). Secondo l’appellante, non vi poteva pertanto essere una mora del destinatario e a torto il Pretore avrebbe concluso che la causa pendente in G__________ fosse fondata sul rifiuto di costui di ricevere la merce. A sostegno della sua liberazione da ogni obbligo l’appellante ricorda inoltre che essa, riscuotendo la lettera di credito aperta nei suoi confronti ha debitamente adempiuto al contratto di mandato con G__________. L’appellante sottolinea di aver perso ogni diritto sulla merce dal momento in cui questa era stata depositata nei magazzini di proprietà del Fondo t__________, come dimostrato dall’istruttoria. I costi di deposito maturati in seguito non sarebbero più di pertinenza della convenuta ma bensì dell’attrice, la quale è rimasta vittima di pressioni politiche da parte dello Stato__________. Difatti, quest’ultimo avrebbe negato all’attrice ogni possibilità di asportare la merce pena una serie di ritorsioni da parte delle autorità, generando così notevoli costi di deposito.

 

                                   5.   In concreto la prestazione caratteristica del contratto concluso tra le parti (il trasporto) è stata eseguita da una ditta con sede a San Gallo. Il contratto prevede tuttavia come luogo di ritiro della merce vari paesi europei (S__________, I__________, F__________) e come luogo di destinazione il T__________, con la conseguenza che è applicabile la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956 (RS 0.741.611). Il trasporto della merce è stato eseguito con modalità combinate, via nave, autocarri e treno (doc E-L) e in ogni caso la merce ha raggiunto A__________ con dei veicoli ai sensi dell’art. 2 CMR (II CCA 29 novembre 2000 in: NRCP 2003 453). Ne deriva l’applicabilità in concreto della CMR, fermo restando che in caso di sue lacune il diritto svizzero rimane applicabile a titolo di diritto nazionale suppletivo (DTF 132 III 626).

 

                                   6.   Secondo l’art 15 cpv. 1 CMR, qualora la merce, una volta giunta al luogo di destinazione, trovi impedimenti alla consegna del destinatario, il vettore ha l’obbligo di chiedere istruzioni al mittente. L’art. 15 cpv. 2 CMR prevede anche in questo caso la possibilità per il destinatario di chiederne la riconsegna, sempre che il mittente non abbia dato contrarie istruzioni al vettore. Nel caso in cui l’art. 15 CMR trovasse applicazione, l’art. 16 cpv. 2 dispone che il vettore può “scaricare immediatamente la mercede per conto dell’avente diritto: dopo l’operazione di scarico il trasporto è considerato terminato. Il vettore assume allora la custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale caso egli è responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta gravata dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e di tutte le altre spese”. Al contratto di trasporto subentrano gli obblighi derivanti dal contratto di deposito (FF 1969 I 785), che sono a carico del mittente, come si deduce e contrario dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 CMR (FF 1969 I 785). In concreto, le parti hanno stipulato il contratto secondo la formula ‘delivery duty unpaid’ (doc E-I): la merce doveva venire consegnata là dove voleva il destinatario. Nelle sue osservazioni l’appellata sostiene che il luogo di destinazione della mercede non era il deposito ad A__________ ma bensì il cantiere dove doveva sorgere la fabbrica, come stipulato sia all’art. 17 __________, nonché al punto 8 del contratto ‘Buy Back n. 034/1/96’. Se non che, a prescindere dal riferimento a un rapporto giuridico estraneo a quello oggetto della vertenza, l’istruttoria ha permesso di accertare che al momento della stipulazione dei suddetti contratti non era stato ancora stabilito il luogo preciso dove sarebbe sorta la fabbrica, per cui ‘fu fatto un accordo interno tra G__________ ed il F__________ per cui il materiale che sarebbe giunto da parte di __________ sarebbe stato depositato nei magazzini di proprietà del Fondo di A__________’(teste M__________). La clausola DDU è quindi stata adottata in considerazione del contesto incerto in cui è stato stipulato il contratto tra le parti. Ne discende che la merce è effettivamente giunta al luogo di destinazione al suo arrivo ad A__________.

 

                                   7.   L’appellante afferma che l’indicazione del luogo di consegna da parte del destinatario vale come accettazione della merce, in quanto costituisce “ll primo atto di disposizione del nuovo proprietario dei beni” (appello, p. 26). L’art. 4 CMR dispone che “l’assenza della lettera di vettura non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione”. In tal caso la dottrina ritiene che il diritto di disporre della merce appartiene al solo mittente fino a che la merce non viene consegnata al destinatario (Marchand, Le transport commercial de marchandises par route (CMR), FJS 167, 1998, m. 30). L’atto di disposizione implica il diritto di dare indicazioni al vettore e di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (Marchand, op. cit., m. 32). La clausola ‘delivery duty unpaid’ così intesa è da considerare, conformemente al principio della libertà contrattuale, come una precisazione relativa alle modalità contrattuali e non come una modificazione. Né può essere seguita l’argomentazione inerente al trasferimento di proprietà al momento della rimessa dei documenti di spedizione o dal momento in cui si trovava depositata nei magazzini di proprietà del destinatario, in quanto il diritto di disposizione inteso dalla CMR non è legato al diritto reale di cui è gravata la merce (Marchand, op. cit., m. 34.). Inoltre, gli atti in causa mostrano come sia stata la mittente - e non il destinatario - ad indicare il luogo di destinazione all’attrice prima di giungere al luogo di consegna (doc. H), come previsto dalle condizioni contrattuali di base. Ne consegue che la merce è effettivamente giunta nel luogo di destinazione, ma che al momento dell’arrivo non è stata “accettata”, in mancanza di atti di disposizione da parte del destinatario.

 

                                   8.   Un impedimento alla consegna si realizza in particolare quando il destinatario rifiuta di accettare la consegna della merce (Marchand, op. cit., m. 41). Il rifiuto può risultare da una dichiarazione di volontà chiara, come pure dalle circostanze (Marchand, ibid.). Nella fattispecie, dall’istruttoria risulta che il vettore, constatato il rifiuto del destinatario di ritirare la merce, ha chiesto istruzioni alla mittente su come proseguire, avvisandola dei costi di deposito che stavano insorgendo per questo motivo (doc. 10, p. 2). Il rifiuto della merce è stato il motivo che ha portato il destinatario a promuovere una causa durante il periodo del deposito nei confronti di AP 1 per far accertare che la merce non era stata ricevuta o che era danneggiata (teste M__________,p. 6). È dunque provata la mora del destinatario, il quale ha poi ritirato la merce tre anni dopo il suo arrivo nei magazzini locati dall’attrice ad A__________. I motivi che hanno spinto il Fondo destinatario a rifiutare la merce non possono comunque gravare il vettore, il quale si è trovato impossibilitato a consegnare la merce (art. 15 cpv. 1 CMR). Durante il periodo di mora del destinatario, la merce è rimasta depositata presso i magazzini dell’appellante (doc. AR), in assenza di istruzioni da parte della mittente. Ne consegue che AP 1 non era perciò liberata dai suoi obblighi nei confronti di AA 1 a causa della mora del destinatario. Gli obblighi derivati dal contratto di trasporto sono invero terminati nel momento in cui la merce è stata scaricata, ma a questi si sono sostituiti, nel periodo di mora del destinatario, gli obblighi derivati dal contratto di deposito (FF 1969 I 785). Questi ultimi sono terminati solo dal momento in cui il destinatario ha disposto della merce, ossia quando ha operato il ritiro dopo la conclusione della vertenza giudiziaria in corso in G__________ e il pagamento della L/C. Visto quanto precede, la conclusione del Pretore, secondo il quale la convenuta deve sopportare i costi di deposito pretesi dall’attrice, resiste alla critica, seppure per altri motivi. L’appello deve essere quindi respinto su questo punto.

 

                                   9.   A detta dell’appellante nulla è dovuto all’attrice, anche nell’ipotesi in cui fosse applicabile l’art. 444 cpv. 1 CO, in quanto costei è venuta meno ai propri obblighi, avendo in particolare omesso di vendere la merce per coprire i costi di deposito e avendo atteso passivamente le decisioni del destinatario per convenienza, in considerazione delle particolari condizioni politiche del paese, per altro ben note all’attrice. Costei nulla ha intrapreso per ridurre il danno nell’interesse della mittente e ha  omesso negligentemente di far valere il suo diritto di ritenzione nei confronti del destinatario e di opporre in compensazione con la pigione del magazzino le spese di deposito della merce. La colpa oggettiva dell’attrice, secondo la convenuta, giustifica un’ulteriore riduzione della percentuale di spese di deposito addebitabili alla convenuta.

 

                                         L’articolo 16 par. 3 CMR conferisce al vettore il diritto di ”disporre per la vendita della merce, qualora l’avente diritto non gli abbia impartito, entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere ragionevolmente pretesa.” In tal caso, il modo di procedere è determinato dalla legge o dagli usi del luogo in cui si trova la merce. Lo stesso diritto è previsto all’articolo 444 cpv. 2 CO. La misura è stata concepita per tutelare gli interessi del mittente. Infatti in caso di deposito, il vettore ha l’obbligo di contenere i costi che possono maturare per non recare danno al mittente (FF 1969 I 785, Marchand, op. cit., m. 41). Contrariamente a quanto afferma l’attrice nelle proprie osservazioni, la censura relativa alla mancata vendita della merce da parte del mittente non è stata presentata per la prima volta in questa sede. La convenuta, infatti, si era prevalsa già davanti al Pretore dell’art. 444 cpv. 2 CO (risposta, p. 12, nonché duplica p. 9) e l’appellata aveva potuto pronunciarsi in merito (replica, p. 12). Se non che, come si è visto in precedenza la convenuta sostiene a torto di aver perso il diritto di disporre della merce dal momento in cui questa è stata depositata nei magazzini di A__________. Del resto, come accertato dal Pretore, la vendita della merce sarebbe stata di fatto inefficace, se si considera che l’autorità competente per procedere alla vendita coincideva, in realtà, con il destinatario della merce. Su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.

 

                                10.   In via subordinata, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver ritenuto eccessivo il periodo del deposito, durato tre anni, e la relativa inazione da parte dell’attrice, la quale avrebbe dovuto agire dopo un ragionevole tempo di attesa, che essa valuta a sei mesi. Se non che, la convenuta non spiega come essa sia giunta a questa valutazione temporale, non indica di quanto dovrebbe essere ridotto l’importo a suo carico né fornisce elementi concreti che possano far ritenere inadeguato l’apprezzamento delle circostanze operato dal Pretore in applicazione delle regole del diritto e dell’equità. L’autorità di appello può riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 118 II 55; Rep. 1997 n. 42 consid. 4.2; Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2007, n. 12 ad art. 4 CC). Ora, in concreto, non vi sono elementi oggettivi che possano far ritenere un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento del primo giudice, donde la reiezione dell’appello anche su questo punto.

 

 

 

                                         Sull’appello adesivo dell’attrice

 

                                11.   Il Pretore ha respinto il credito di fr. 146'718.- (dal 1° luglio 1997) per le spese di deposito della prima parte di merce spedita dalla convenuta, in quanto la spedizione non era stata eseguita dall’attrice e le spese di deposito non potevano quindi trovare fondamento nel contratto concluso tra le parti (doc. E-L) avente per oggetto la seconda parte della spedizione, né era applicabile l’art. 444 cpv. 1 CO. In base all’istruttoria il Pretore è giunto alla conclusione che i costi di deposito erano stati assunti da G__________ a liberazione della convenuta (doc. 6, 7, 8), senza che l’attrice opponesse riserve. L’appellante adesiva sostiene per contro che dagli atti in causa, in particolare dalla deposizione del teste S__________ la sua pretesa trova fondamento nel contratto di deposito pattuito tra le parti al momento in cui la merce è giunta nel deposito ad A__________ nell’aprile 1997 e confermato nel novembre 1997 (doc. F e I). Inoltre, l’appellante adesiva sostiene che la mercede per il deposito, in conformità all’art. 472 cpv. 2 CO, è stata pattuita in base a US$ 1.20 per tonnellata al giorno, subordinatamente al prezzo di fr. 1.75 per tonnellata al giorno (doc F e I), poi ridotto a fr. 0.45 giornalieri (doc. AQ, AR). L’attrice rimprovera al Pretore di aver valutato in modo erroneo la menzione figurante nel doc. 6 secondo la quale; ‘‘you are kindly requested to proceed as soon as possible with the payment of our invoice.(...) No release can be given unless all charges are fully paid ay yourselves as well as by Messers. G__________. Tale menzione smentirebbe qualsiasi assunzione del debito da parte della mandante G__________ dal 1° luglio 1997 ai sensi degli art. 175 ss CO, corroborando altresì la deposizione del teste S__________, erroneamente considerata dal primo giudice alla mera stregua di un indizio.

 

                                12.   La convenuta, per quanto emerge dagli atti, ha concluso con G__________ un contratto di mandato (doc. Z e MOU prodotto in edizione dalla convenuta). In ossequio a tale incarico, la convenuta ha fatto trasportare da D__________ la prima parte della merce, che è giunta ai magazzini dell’attrice ad A__________ nell’aprile 1997 (doc. 5). La convenuta ha pattuito con l’attrice in suo nome ma per conto di G__________ (doc. 8, annesso I) un contratto di deposito in conformità con l’art. 472 CO per questa prima parte della spedizione. In effetti con l’emissione della fattura 27 giugno 1997 relativa ai costi maturati sino al 30 giugno 1997, l’attrice ha dimostrato di voler prendere in custodia la merce (Barbey, Commentaire Romand CO-I, m. 13 ad art. 472 CO, p. 2465) a titolo oneroso, ossia alla tariffa di US$ 1.20 per tonnellata al giorno (doc. 5). La convenuta ha onorato tale fattura (doc. 5) e ha in tal modo accettato il carattere oneroso del contratto, esplicitamente pattuito (art. 472 cpv. 2 CO). A ragione pertanto l’appellante adesiva ritiene assodata la conclusione di un contratto di deposito a titolo oneroso ai sensi dell’art. 472 ss CO, essendo la prestazione caratteristica fornita da una ditta con sede a San Gallo (art. 117 LDIP). Si tratta quindi di esaminare se il debito contratto dalla convenuta per il deposito sia stato in seguito assunto da G__________, come ammesso dal Pretore. Dall’istruttoria è emerso che il 24 giugno 1997 G__________ ha confermato all’attrice di assumere tutti i costi inerenti alla prima parte della spedizione dal 1° luglio 1997, compresi quelli di deposito al prezzo di US$ 1.20 per tonnellata al giorno (doc. 8, allegato II). Il 29 luglio 1997 l’attrice ha informato la convenuta che sarebbe stata liberata da ogni obbligo nei suoi confronti non appena onorata la fattura (inviata il 27 giugno 1997) dei costi di deposito maturati sino al 30 giugno 1997 (doc. 6) e che le spese maturate in seguito sarebbero state a carico di G__________ (doc. 6). Contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice e appellante adesiva, l’unica condizione posta per liberare la convenuta consisteva nel pagamento della fattura del 27 giugno 1997 (doc. 6, doc. 8 annesso II). La convenuta ha pagato l’8 luglio 2007 (doc. 5) la citata fattura del 27 giugno 1997 e in tal modo ha adempiuto la condizione posta dall’attrice per svincolarla da ogni obbligo. Il teste S__________ ha invero riferito che l’attrice si era riservata di liberare la convenuta a condizione che anche G__________ avesse pagato le fatture, ma non ricorda se tale riserva era stata pattuita per iscritto e ha ammesso che il documento 8 non conteneva alcuna riserva di questo genere (deposizione rogatoriale, ad 7 pag. 4). Né l’assunzione dei costi di deposito dopo il 1° luglio 1997 da parte della convenuta può essere desunta dai doc. F e I, come sembra sostenere l’appellante adesiva, poiché il riferimento in tali scritti alla prima parte della spedizione si limita alla richiesta di fornire documenti doganali, senza il benché minimo accenno ai costi di deposito. Ne discende che la conclusione alla quale è giunto il Pretore sul pagamento dei costi di deposito della prima parte della merce dopo il 1° luglio 1997 resiste alla critica e che l’appello adesivo si rivela dunque infondato al riguardo.

 

                                13.   Per quel che concerne i costi del deposito intermedio a B__________, il Pretore si è basato sulle dichiarazioni dei testi Sch__________ e M__________, secondo le quali i costi di deposito intermedio a B__________ erano stati pagati da terzi per conto della convenuta, evitando così la confisca della merce da parte delle autorità iraniane. Il primo giudice ha dedotto, secondo l’esperienza generale della vita, che le autorità iraniane non avrebbero lasciato partire la merce se non fossero stati versati i dazi richiesti e ha ritenuto infondata la pretesa vantata per tale titolo dall’attrice. L’appellante adesiva sostiene che la convenuta sia venuta meno al suo onere probatorio, non avendo prodotto un giustificativo di pagamento dei costi intermedi di deposito a B__________. Le deposizioni dei testi M__________ e Sch__________, prosegue l’appellante adesiva, non dimostrerebbero il pagamento dei costi di deposito a B__________ pari a fr. 30'800.-. Infatti tali testi si sono espressi (al momento in cui è stato loro sottoposto il doc. AE) sul pagamento dei costi di deposito pari a circa US$ 50'000.- maturati dal dicembre 1997 sino al 15 maggio 1998, sui quali gravava la minaccia di confisca da parte delle autorità iraniane. La pretesa attorea di fr. 30'800.- riguarderebbe invece, secondo l’appellante adesiva, i costi maturati dal 15 maggio 1998 fino alla partenza da B__________ (luglio/agosto 1998), indicati in altri documenti (AM, AM1, AQ e AR) e confermati dal teste S__________, al quale era stato sottoposto il documento AM. La censura dell’appellante adesiva non trova riscontro negli atti. La fattura dettagliata da lei esposta per i costi del deposito intermedio a B__________, infatti, menziona tutto il periodo del deposito e nella lettera 22 dicembre 1998 l’attrice ha precisato di aver potuto ridurre i costi di deposito intermedio, inizialmente previsti in US$ 50'000.-, a US$ 22'000.- grazie all’intervento del suo agente iraniano presso le dogane (doc. AM, AM1). Ma non solo. Anche nella fattura 31 maggio 2001 (doc. AR) l’attrice ha specificato in fr. 30'800.- i costi di deposito intermedio a B__________ dal dicembre 1997 al luglio 1998. Il teste S__________ ha invero riferito che la fattura dell’attrice per tale importo non era stata pagata, ma ciò non prova che i relativi costi non siano stati assunti direttamente dalla convenuta, come risulta da altre deposizioni testimoniali (Sch__________, 28 aprile 2005, pag. 3 in alto) e come ammesso dal Pretore. L’appello adesivo, infondato, deve dunque essere respinto anche su questo punto.

 

                                14.   Nel suo appello adesivo l’attrice rimprovera inoltre al Pretore di averle imputato una colpa concomitante per non aver compensato le spese di deposito ad A__________ con i canoni di locazione da lei dovuti al destinatario della merce. Essa ravvisa un abuso del potere di apprezzamento nel fatto di non aver considerato nel giudizio la riduzione dei costi di deposito da fr. 1.75 per tonnellata al giorno a fr. 0.45 da lei spontaneamente offerta il 31 maggio 2001 (doc. AQ), proprio per tenere conto del lungo periodo di deposito. L’attrice rileva poi che il clima politico e dittatoriale vigente all’epoca in T__________, riconosciuto dal Pretore per liberarla dall’obbligo di far valere il diritto di ritenzione, deve essere decisivo anche per liberarla dall’obbligo di compensazione, motivo per cui la sua pretesa deve essere ammessa nella misura di fr. 567'574.10 oltre interessi. Se non che, il primo giudice ha considerato nella sua sentenza sia il saggio scontato di fr. 0.45 per tonnellata al giorno (pag. 8), sia il particolare clima politico in cui si è trovata a operare l’attrice. Egli ha spiegato che da costei, conduttrice nel contempo dello Stato destinatario della merce, si poteva pretendere la compensazione del pagamento della pigione con le spese di deposito per tutelare nel modo migliore gli interessi della convenuta, mentre non si poteva invece esigere da lei di far valere il diritto di ritenzione, visto che la merce era stata consegnata a funzionari statali sulla base di un apposito decreto presidenziale (doc. AQ, AQ3). Le risultanze dell’istruttoria hanno confermato il particolare sistema politico dello Stato di destinazione della merce, dove l’attrice aveva suoi uffici e magazzini in locali di proprietà di un ente statale (deposizioni A__________, M__________, Sch__________). A fronte delle motivazioni esposte dal Pretore l’appellante adesiva non ha fornito elementi concreti tali da far ritenere un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento del primo giudice in applicazione delle regole del diritto e dell’equità. Infondato, l’appello adesivo deve essere respinto.

 

                                15.   Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Visto l’esito degli appelli, il giudicato di prima sede sulla ripartizione delle spese, tasse e delle ripetibili rimane invariato. In questa sede ogni parte soccombente risarcirà alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata al valore della pretesa dedotta in appello.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

pronuncia:                 

                                   1.   L’appello 26 novembre 2006 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese inerenti all’appello principale consistenti in :

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’950.-

                                         b) spese                         fr.      50.-

                                         totale                              fr. 2’000.-

                                         già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   L’appello adesivo 7 febbraio 2007 di AA 1 Militzer & Münch AG, è respinto.

 

                                   4.   Le spese inerenti all’appello adesivo consistenti in:

a)  tassa di giustizia              fr. 2’500.-

b)  Spese                               fr.      50.-

Totale                                      fr. 2’550.-

                                         già anticipate dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello adesivo.

 

                                   5.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).