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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.67 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 23 agosto 2002 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 263'664.80 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 464'642.70;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 novembre 2006 ha accolto per fr. 38'264.05 più interessi;
appellante l'attore con atto di appello 27 novembre 2006, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 326'852.60 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 8 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 2 dicembre 1993, dopo essere partito dal suo domicilio di __________, l’allora diciottenne AP 1, alla guida della propria motocicletta Aprilia 125, ha imboccato, verso le 7.20, la galleria del __________, sita sulla strada principale N. __________ in territorio di __________. Dopo aver superato all’interno della galleria l’automobile condotta da F__________ __________, con a bordo S__________ __________, ha iniziato il sorpasso della Fiat Tipo guidata da Fr__________ __________. Durante la manovra ha urtato contro la parte anteriore dell’automobile Fiat 131 che sopraggiungeva in senso contrario, condotta da N__________ __________. Sbalzato dalla moto, è finito a terra nella propria corsia, davanti all’automobile di Fr__________ __________, che è pure stata danneggiata all’altezza della portiera anteriore, fino al cofano. Nell’incidente, N__________ __________ e AP 1 hanno riportato gravi ferite, ritenuto in particolare che quest’ultimo è stato ricoverato all’Ospedale __________ di __________ con una grave frattura aperta intraarticolare del femore sinistro, una frattura-lussazione all’avambraccio sinistro con lesione nervosa e una frattura aperta al V metatarso del piede sinistro. A causa dei problemi fisici invalidanti riconducibili all’incidente, AP 1 non ha potuto portare a termine il suo apprendistato di lattoniere di carrozzeria ed ha intrapreso una riqualifica professionale quale magazziniere-venditore di pezzi di ricambio, che non ha però terminato. Dal punto di vista assicurativo, gli è stata riconosciuta dalla SUVA un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 10%, pari a fr. 7'776.-, e durante vari periodi gli sono state versate indennità giornaliere da parte di questa assicurazione e dall’assicurazione invalidità, ritenuto che dal 1° gennaio 2001 egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 20% da parte della SUVA.
B. Con la petizione in rassegna AP 1, dopo aver riassunto i fatti, ha chiesto la condanna di AO 1i, assicuratrice RC di N__________ __________, al pagamento di fr. 263'664.80 oltre interessi a titolo di risarcimento della perdita di guadagno passata e futura, per il danno di rendita, per il torto morale nonché a titolo di rifusione dei costi delle cure prodigategli dai suoi famigliari e di patrocinio preprocessuale, rilevando che a N__________ __________ e con ciò al suo assicuratore RC andava imputata una responsabilità di 1/3 per questo pregiudizio: egli in effetti sarebbe in parte responsabile dell’incidente, per non aver circolato mantenendosi sufficientemente a destra nella propria corsia e per non aver reagito spostandosi verso destra per agevolare l’incrocio.
La convenuta si è opposta alla petizione negando che al proprio assicurato, che non viaggiava a ridosso della linea di sicurezza ed era comunque stato sorpreso dalla repentina ed azzardata manovra di sorpasso posta in atto dalla controparte, si potesse ascrivere una responsabilità nell’incidente, che era imputabile al solo attore, il quale avrebbe violato gravemente le norme della circolazione, sorpassando in galleria, quando ciò era vietato, ed oltrepassando la linea di sicurezza che separava le carreggiate, tanto da essere poi sanzionato penalmente.
C. In sede conclusionale l’attore, preso atto che la perizia giudiziaria aveva permesso di accertare che egli, durante la manovra di sorpasso, aveva in un primo tempo urtato il lato destro anteriore della vettura di Fr__________ __________, il quale poteva perciò essere pure ritenuto responsabile dell’incidente, ha aumentato le sue pretese a fr. 464'642.70 più interessi, osservando che la responsabilità cumulata di costui e quella di N__________ __________, per le quali la convenuta doveva rispondere in solido (art. 61 cpv. 3 LCStr), era da considerarsi del 50%.
Di diverso avviso la convenuta, la quale ha ritenuto che, se i fatti si fossero svolti come indicato dal perito, l’eventuale colpa del suo assicurato non poteva essere considerata causale, e in ogni caso ha contestato l’aumento al 50% della sua responsabilità.
D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha in sostanza ritenuto che a N__________ __________ andava imputata una responsabilità del 10% nell’incidente e che l’eventuale colpa di Fr__________ __________ non poteva essere imputata a quest’ultimo o alla convenuta siccome la solidarietà istituita dall’art. 61 cpv. 3 LCStr sussisteva solo tra detentori responsabili e non poteva invece essere estesa all’assicuratore RC di uno di loro. In tali circostanze, ritenuto che dalle posizioni di danno effettivamente subito dall’attore andavano dedotte le prestazioni nel frattempo già erogate dalle assicurazioni sociali e che sul saldo che ne risultava andava poi applicata la percentuale di responsabilità del 10% così accertata, ne ha concluso che all’attore dovevano essere rimborsati fr. 10'339.45 (10% di fr. 284'179.80 ./. fr. 180'785.40) per la perdita di guadagno fino al 31 ottobre 2006, fr. 21'545.50 (10% di fr. 349'305.70 ./. fr. 133'851.-) per la perdita di guadagno futura, fr. 2'546.30 (10% di fr. 51'507.20 ./. fr. 26'044.60) per la perdita della pensione, fr. 268.20 (10% di fr. 2'682.-) per le cure prodigate dai famigliari, fr. 3'222.40 (10% di fr. 40'000.- ./. fr. 7'776.-) per il torto morale e fr. 342.20 (10% di fr. 3'421.70) per le spese legali preprocessuali. Di qui il parziale accoglimento della petizione, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'264.05 più interessi, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 12'733.97 sono state caricate all’attore e per esso, posto in precedenza al beneficio dell’assistenza giudiziaria, allo Stato per 6/7 e per la rimanenza alla convenuta, a cui sono pure stati attribuiti fr. 15'000.- per ripetibili parziali.
E. Con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 326'852.60 più interessi. In estrema sintesi, egli rimprovera al giudice di prime cure di aver negato l’esistenza di un vincolo di solidarietà tra la convenuta e Fr__________ __________, di non aver tenuto conto di una responsabilità almeno del 20% a carico di quest’ultimo e almeno del 30% a carico di N__________ __________, con una responsabilità complessiva per la convenuta dell’ordine del 50%, e di non aver considerato nel calcolo del risarcimento della perdita di guadagno, del danno di rendita e del torto morale il diritto preferenziale del leso ai sensi dell’art. 88 LCStr.
F. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Di principio se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni (art. 58 cpv. 1 LCStr). Il detentore è tuttavia liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio (art. 59 cpv. 1 LCStr), ritenuto che se il detentore non riesce a liberarsi della responsabilità civile in base a tale disposizione, ma prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr).
2. Con le sue osservazioni all’appello la convenuta, che è stata chiamata direttamente in causa invece del detentore N__________ __________ di cui è l’assicuratrice RC (art. 65 LCStr), ribadisce che il proprio assicurato e con ciò essa stessa sarebbero in concreto liberati dalla propria responsabilità civile per il fatto che all’attore andava imputata una colpa grave, senza che potesse essere rimproverata una colpa al proprio assicurato.
2.1 Il Pretore, con una motivazione precisa e dettagliata, ha escluso che la convenuta, gravata dell’onere della prova, fosse riuscita a fornire la prova liberatoria dell’art. 59 cpv. 1 LCStr. Il giudice di prime cure, facendo riferimento a Bussy/Rusconi (CSCR Commentaire, 3ª ed., n. 1.14 e 2.5 ad art. 34) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 IV 44), ha preliminarmente evidenziato che l’obbligo di circolare a destra s’impone in modo più o meno rigoroso in funzione delle condizioni del traffico e della visibilità e in particolare che, come prescritto dall’art. 34 cpv. 4 LCStr, prima dell’incrocio di due veicoli, i conducenti sono tenuti a serrare a destra, in modo che tra i veicoli esista una distanza di almeno 50 cm; tale obbligo s’impone anche nel caso in cui uno dei due conducenti non abbandoni il centro della carreggiata, poiché simile atteggiamento non dispensa l’altro dal fare il possibile per evitare la collisione, ritenuto che l’art. 26 cpv. 2 LCStr impone che sia usata particolare prudenza quando vi siano indizi per ritenere che un utente non si comporti correttamente. Nel caso di specie il giudice, dopo aver rilevato da una parte che F__________ __________ e S__________ __________, che avevano assistito all’incidente essendo a bordo dell’auto che seguiva quella di Fr__________ __________, avevano ricordato che N__________ __________ procedeva spostato leggermente verso il centro della strada, vicino alla linea di sicurezza, anche se completamente nella sua corsia, e dall’altra che il perito giudiziale aveva confermato che la collisione con la Fiat 131 era avvenuta in prossimità con la linea di sicurezza centrale, ha dapprima ritenuto che al momento dell’impatto N__________ __________ circolava ad una distanza non corretta rispetto alla linea di sicurezza che delimitava le due corsie di marcia; del resto, sempre a suo giudizio, la perizia aveva chiarito che la posizione in cui si trovava N__________ __________ aveva favorito l’incidente, giacché, se fosse transitato correttamente a destra, l’impatto tra i due veicoli avrebbe quasi certamente potuto essere evitato: infatti c’era spazio sufficiente per non viaggiare a ridosso della linea di sicurezza, la corsia avendo una larghezza di 3.40 m a fronte della larghezza della sua auto di 1.65 m, ciò che gli avrebbe consentito di lasciare uno spazio di circa 1.20 m tra la fiancata sinistra della sua automobile e la linea di sicurezza, transitando comunque a circa 50 cm dal ciglio destro della strada. Il Pretore ha in seguito escluso che N__________ __________, che a quel momento, non essendo preceduto da nessun veicolo e trovandosi in un tratto di strada sostanzialmente diritto, disponeva di una visibilità ottimale ed aveva visto che il motociclista viaggiava spostato verso il centro della carreggiata intuendo che costui volesse effettuare una manovra di sorpasso nei confronti dell’auto che egli stava incrociando, sia stato sorpreso dal sorpasso dell’attore. Ha quindi rilevato che costui, riconoscendo che il comportamento dell’attore l’aveva indotto a ritenere che volesse effettuare una manovra che sapeva non consentita, conformemente all’art. 26 cpv. 2 LCStr avrebbe dovuto allargare verso destra immediatamente e non confidare nel fatto che l’attore avrebbe cominciato il sorpasso dopo averlo incrociato, come sembrava invece aver pensato nel suo interrogatorio di polizia. Alla luce di quanto precede doveva pertanto essere riconosciuto che N__________ __________, la cui posizione in base alla perizia aveva favorito l’incidente, non circolava sufficientemente spostato verso destra al momento di incrociare il veicolo di Fr__________ __________ e non aveva tempestivamente reagito quando aveva scorto la motocicletta in una posizione che avrebbe dovuto metterlo in guardia. Nemmeno il fatto che il perito giudiziario avesse concluso per una diversa dinamica dell’incidente, nel senso che la motocicletta prima di collidere con la Fiat 131 aveva urtato la Fiat Tipo assumendo una traiettoria leggermente inclinata verso sinistra che l’ha poi condotta a sconfinare in contromano, modificava la situazione. Non si poteva in effetti ritenere che la colpa di N__________ __________ non fosse causale con l’incidente, non potendo essere escluso, ciò che la convenuta non aveva provato, che a causa della sua posizione troppo vicina alla linea di sicurezza N__________ __________ avesse indotto l’attore a chiudere a destra prima di finire il sorpasso dell’auto di Fr__________ __________, contro cui ha di fatto urtato, proprio nel tentativo di evitare la collisione con la Fiat 131.
2.2 In questa sede la convenuta, a sostegno dell’applicazione dell’art. 59 cpv. 1 LCStr, si è limitata ad affermare da una parte che nessuna colpa era attribuibile a N__________ __________, il quale, qualora non si facesse capo alla versione del perito giudiziario, sarebbe stato sorpreso dal sorpasso dell’attore, di problematica esecuzione, e dall’altra che se invece si seguisse la versione del perito, a maggior ragione non sussisterebbe colpa causale di N__________ __________, dato che la causa scatenante del duplice infortunio andava ravvisata nell’urto con l’auto di Fr__________ __________ e nell’incapacità dell’attore di padroneggiare la sua motocicletta (osservazioni p. 6-7). Essa, ricopiando in sostanza quanto detto in sede conclusionale (p. 12-14) - ciò che non costituisce una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) - non si è in definitiva confrontata con la precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente, né ha spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da riformare gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a ritenere infondate le tesi difensive da lei qui riproposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). L’assunto della convenuta, per altro esposto solo in modo generico, senza nemmeno tentare la spiegazione e la dimostrazione delle sue tesi (ad es. sulla base delle velocità dei protagonisti nonché della posizione e della distanza dei loro veicoli), deve pertanto essere respinto in ordine già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Esso sarebbe stato peraltro infondato anche nel merito, la conclusione pretorile, secondo cui N__________ __________ nelle particolari circostanze avrebbe potuto e dovuto spostarsi sulla sua destra essendo perfettamente conforme alla dottrina e alla giurisprudenza (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ibidem e n. 1.7 ad art. 35; DTF 81 IV 170 consid. 1, 97 II 362 consid. 2, 107 IV 44 consid. 2b e c, 129 IV 44 consid. 1.3), tanto più che è incontestabile che il suo comportamento sia stato causale per l’incidente (DTF 97 II 362 consid. 4).
3. Con la prima censura d’appello l’attore rimprovera al giudice di prime cure di non aver tenuto conto che anche a Fr__________ __________ doveva essere imputata una responsabilità nell’incidente, pari ad almeno il 20%, di cui la convenuta, nella sua qualità di assicuratrice RC dell’altro detentore responsabile dell’incidente N__________ __________, doveva rispondere in solido in virtù dell’art. 61 cpv. 3 LCStr. La censura non può trovare accoglimento. Ma non per il fatto, addotto dal Pretore, che in base a quella norma di legge non vi sarebbe solidarietà tra un detentore responsabile e l’assicuratore RC di un altro detentore responsabile, questione questa che può in definitiva rimanere indecisa. Quanto piuttosto per il fatto - che può essere sanzionato anche in questa sede nonostante il primo giudice non l’abbia rilevato (II CCA 2 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.179) - che è per la prima volta soltanto in sede conclusionale, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC), che l’attore si è prevalso dell’eventuale responsabilità di Fr__________ __________ nell’incidente, reo in sostanza di aver avuto una posizione leggermente spostata verso il centro della carreggiata e con ciò di aver reso difficoltoso o comunque ostacolato il sorpasso. Nonostante questa circostanza di fatto fosse perfettamente nota all’attore, essendo stata ravvisata a suo tempo già da F__________ __________ nel suo interrogatorio di polizia, da lui versato agli atti (cfr. doc. A), egli non ha ritenuto, per sua scelta, di allegarla né nella petizione né nella replica, sicché la stessa non può essere posta a fondamento del giudizio. Poco importa se la circostanza sia poi improvvisamente ritornata d’attualità a seguito dell’allestimento della perizia giudiziaria, nella quale l’esperto, per altro non richiesto, non ha escluso che potesse essere ascritta una responsabilità a Fr__________ __________: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso nella fattispecie. E pure privo di rilievo è il fatto che l’attore nel petitum della petizione si sia espressamente “riservato qualsiasi ulteriore adeguamento dell’importo di cui sopra a dipendenza delle risultanze istruttorie, da un profilo medico-peritale, della modifica della concreta situazione del leso, segnatamente da un profilo medico-valetudinario, della necessità di adeguare le calcolazioni al momento dell’emanazione della sentenza e di quant’altro dovesse intervenire nel corso di causa, in particolare da un profilo medico-valetudinario”: intanto si osserva che una tale “riserva”, a prescindere dalla sua legittimità, tutt’altro che scontata (II CCA 13 giugno 1995 inc. n. 12.95.15, 15 gennaio 1993 inc. n. 136/91; cfr. pure Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, p. 51; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 6), non può ovviamente costituire una carta bianca che permetta alla parte, a suo piacimento e senza dover rispettare le norme procedurali previste a tale scopo, di inserire nella causa ad ogni momento circostanze di fatto di cui essa era a conoscenza e di cui non aveva ritenuto, nell’ambito della massima eventuale, di volersi prevalere; ed oltretutto nemmeno si può ritenere che la mancata adduzione di circostanze di fatto note rientrasse concretamente nei casi oggetto della “riserva”.
4. L’attore censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’incidente era a lui imputabile in ragione del 90% e a N__________ __________ per il 10%. A suo parere, nelle particolari circostanze ben si giustificava aumentare ad almeno il 30% la responsabilità di quest’ultimo.
4.1 A sostegno della ripartizione delle responsabilità da lui operata, il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che i rischi d’esercizio dei veicoli coinvolti nell’incidente erano in concreto compensati, per cui era decisiva solo la colpa dei protagonisti. In merito alla posizione dell’attore egli ha osservato che a seguito dei fatti quest’ultimo era stato condannato in sede penale. A prescindere da ciò, dall’istruttoria era risultato che l’attore aveva deliberatamente sorpassato in galleria, dove vigeva il divieto di una simile manovra (art. 39 cpv. 1 ONC) e dove era altresì posato il cartello di divieto di sorpasso (art. 26 cpv. 1 OSS), transitando per lo meno sulla linea di sicurezza, sulla quale è vietato anche solo passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS). Era pure risultato che in precedenza costui aveva già superato un altro veicolo all’interno della galleria e, ancora prima di questo sorpasso, ne aveva già effettuato un altro. In questo suo atteggiamento era ravvisabile l’intenzione di superare ogni veicolo che lo precedeva, senza curarsi delle chiare disposizioni che in quel tratto di strada proibivano tale manovra, che la controparte, per il principio dell’affidamento non doveva necessariamente attendersi. L’attore non poteva inoltre ignorare la presenza della Fiat 131 che gli stava venendo incontro senza tenere correttamente la destra della carreggiata. Ciononostante, l’attore non aveva esitato ad intraprendere il sorpasso della Fiat Tipo, che a sua volta si trovava leggermente spostata verso il centro della carreggiata. Egli non poteva dunque neppure contare su uno spazio sufficiente sulla propria corsia per riuscire ad effettuare il sorpasso: non a caso aveva preteso di aver cominciato il sorpasso restando con le ruote sulla linea di sicurezza. La perizia giudiziaria aveva poi chiarito che, a causa della collisione con il veicolo che stava superando, l’attore aveva sconfinato contromano, circostanza questa che attenuava la responsabilità di N__________ __________. Quanto a quest’ultimo, benché il perito avesse precisato che se fosse transitato correttamente a destra probabilmente non sarebbe entrato in collisione con la motocicletta, non vi erano elementi che permettevano di ritenere con certezza che, se l’attore non avesse invaso la corsia di contromano, l’urto si sarebbe comunque verificato. Di conseguenza anche se al detentore della Fiat 131 era imputabile la negligenza di non aver usato l’attenzione dettata dalle circostanze, la colpa dell’attore appariva preponderante, sia da un profilo oggettivo, per le gravi infrazioni alle norme della circolazione, sia da un punto di vista soggettivo, per il completo sprezzo del pericolo che aveva dimostrato con il suo comportamento, ritenuto che l’accettazione di un rischio è un fattore di riduzione dell’indennità, quando il danneggiato ne è cosciente o può averne avuto coscienza e nonostante ciò ha deciso di agire ugualmente.
4.2 L’attore ritiene che al momento dell’impatto primario, quello cioè con la vettura di Fr__________ __________, la sua motocicletta si trovava con le ruote entro la linea di sicurezza ed al proposito menziona la deposizione rilasciata da N__________ __________ innanzi alla polizia (che invero non indica la posizione della moto al momento della collisione primaria, ma solo prima dell’inizio della manovra di sorpasso, cfr. doc. A), le deposizioni rese alla polizia da F__________ __________ e S__________ __________, che avevano riferito che al momento dell’impatto con la vettura di N__________ __________ la motocicletta si trovava con le ruote sulla linea di sicurezza (doc. A), e la perizia giudiziaria, che aveva precisato che l’urto primario, a seguito del quale si era verificata la collisione in prossimità del centro della carreggiata con la Fiat 131, aveva impresso alla motocicletta una traiettoria leggermente inclinata verso sinistra. La circostanza non può essere presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nel giudizio impugnato, il Pretore non aveva per altro mai preteso il contrario, limitandosi ad affermare che a dipendenza della manovra messa in atto l’attore era poi transitato sulla linea di sicurezza, su cui era vietato già solo transitarci sopra, ed era sconfinato nella corsia di contromano, il che è francamente incontestabile, alla luce anche delle risultanze della perizia giudiziaria, che - come detto - situa la collisione (secondaria) nella zona senza traccia (schizzo di polizia pos. 7 -7, doc. A) ossia nella zona centrale della carreggiata o comunque nella corsia di contromano molto in prossimità della linea centrale di sicurezza (p. 6); anche l’attore aveva per altro ammesso che al momento dell’urto secondario le sue ruote si trovassero sulla linea di sicurezza (conclusioni p. 2), con conseguente sconfinamento del manubrio per circa 40-45 cm nella corsia di contromano (replica p. 3). Del resto il fatto che al momento del contatto (primario) con la Fiat Tipo, di cui la convenuta - come detto - non può essere resa responsabile, le ruote della moto potessero ancora trovarsi all’interno della corsia di pertinenza, non toglie che al termine di questo primo urto, come risulta dalle tracce di frenata (doc. A), la moto toccasse la linea di sicurezza centrale, per cui, tenuto conto della sua larghezza - l’attore indica in 80-85 cm l’ingombro del manubrio (replica p. 3)-, ben si poteva ritenere che già a quel momento essa sconfinava nella corsia di contromano, per almeno una ventina di centimetri. Per il resto l’attore non contesta siccome errati gli accertamenti - per altro corretti - segnatamente il fatto che il sorpasso, nelle particolari circostanze oltretutto azzardato, fosse avvenuto ove tale manovra era vietata, che a detta del primo giudice giustificherebbero una sua responsabilità del 90%.
4.3 Quanto alla colpa imputabile a N__________ __________, l’attore non ha contestato le considerazioni che avevano indotto il Pretore a concludere per una sua, sia pur limitata, responsabilità (cfr. supra consid. 2.1, 2.2 e 4.1). Egli si è più che altro limitato ad evidenziare come gli stessi imporrebbero il riconoscimento di una colpa leggermente più importante.
4.4 Alla luce di quanto precede, questa Camera, vista da una parte l’indiscussa ed indiscutibile estrema gravità del comportamento dell’attore, che aveva intenzionalmente tentato un sorpasso laddove era vietato (art. 26 cpv. 1 OSS e art. 39 cpv. 1 ONC) e aveva oltrepassato la linea di sicurezza (art. 34 cpv. 2 LCStr e art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), il tutto pur avendo visto che l’auto da lui sorpassata e quella che le veniva incontro erano entrambe spostate leggermente verso il centro della carreggiata e dunque non vi sarebbe verosimilmente stato sufficiente spazio per la manovra (art. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2 LCStr) ed egli le avrebbe con ciò messe in pericolo (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCStr), e considerata dall’altra la lieve negligenza di N__________ __________, reo di non aver viaggiato sufficientemente a destra rispettivamente di non essersi spostato più a destra al momento dell’incrocio (art. 26 cpv. 2 nonché 34 cpv. 1 e 4 LCStr), ritiene tutto sommato di poter confermare la ripartizione della responsabilità operata dal Pretore. Del resto, quando, come nel caso di specie, il giudice è tenuto a determinare il risarcimento considerando tutte le circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), ciò sta a significare che egli è autorizzato ad applicare le regole del diritto e dell’equità secondo la formula dell’art. 4 CC (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 59), e in un caso del genere l’autorità d’appello può sì riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 307), ciò che in concreto non si verifica.
5. Con l’ultima censura d’appello l’attore rimprovera al primo giudice di essere incorso in un errore nel calcolo del risarcimento della perdita di guadagno, del danno di rendita e del torto morale a suo favore, ed in particolare di non aver tenuto conto del diritto preferenziale del leso, sancito dall’art. 88 LCStr, nel risarcimento del proprio danno in rapporto al diritto di surroga spettante agli assicuratori sociali. Tale principio faceva sì che l’attore doveva venir indennizzato di tutto il danno subito, prima che gli assicuratori sociali potessero ottenere una rifusione del loro diritto di regresso legale.
5.1 Il diritto preferenziale (intero) del leso, sancito dapprima dall’art. 88 LCStr e poi all’art. 73 LPGA, deve applicarsi quando accanto alle pretese che può far valere contro il terzo responsabile, il leso riceve prestazioni da altre assicurazioni, segnatamente dalle assicurazioni sociali. Questo principio vuole impedire che il leso non sia integralmente risarcito del suo danno. Ma d’altra parte il diritto della responsabilità civile vieta ogni arricchimento del leso a causa del concorso delle assicurazioni private o sociali per lo stesso incidente. Altrimenti detto, questi due principi possono essere riassunti nella formula “tutto il danno, ma solo il danno”. Così, fino a quando il leso non riceve il risarcimento della totalità del suo danno, le assicurazioni sociali al beneficio di un diritto di surrogazione non possono far valere questo diritto contro il terzo responsabile. Le stesse potranno però farlo a partire dal momento in cui, con la combinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali e di quelle del terzo responsabile, il leso ottiene un risarcimento totale. È allora solamente per il surplus ancora dovuto dal responsabile che le assicurazioni sociali potranno esercitare il loro diritto di regresso (Rusconi, Le più recenti e significative sentenze del Tribunale federale in materia d’infortunistica, 19ª Giornata giuridica di studio, p. 9 seg. con riferimento alla sentenza ICCTF 14 settembre 2004 4C.222/2004, ora pubblicata in DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure DTF 117 II 609 consid. 11c, 120 II 58 consid. 3c; ICCTF 6 febbraio 2004 4C.260/2003 consid. 7.1, 27 febbraio 2007 4C.402/2006 consid. 6.1, 8 marzo 2007 4C.428/2006 consid. 3.2). I calcoli devono essere fatti prendendo in considerazione non qualunque prestazione di un’assicurazione privata o sociale, ma solo quelle che concernono lo stesso incidente e che sono oltretutto concordanti dal punto di vista materiale, temporale e personale (Rusconi, op. cit., p. 9; DTF 132 III 12 consid. 7.1; cfr. pure ICCTF 27 febbraio 2007 4C.402/2006 consid. 6.1). Il diritto preferenziale del leso deve in particolare essere riconosciuto nel caso in cui le assicurazioni hanno (parzialmente) risarcito la perdita di guadagno e il pregiudizio all’economia domestica (DTF 132 III 12 consid. 7.2-7.5). Nel caso in cui ad essere (parzialmente) risarcito dalle assicurazioni sociali è invece il torto morale, il diritto preferenziale del leso dev’essere ammesso solo in modo parziale (DTF 123 III 306 consid. 9b; così pure Werro, La responsabilité civile, n. 1320, che al n. 1321 critica per altro la soluzione di compromesso adottata dall’Alta Corte). In altre parole, nel primo caso il leso, a prescindere da quanto ha ricevuto dalle assicurazioni, potrà pretendere dal danneggiante o dall’assicuratore RC la parte di risarcimento di cui questi è responsabile; nell’altro caso, dal danno totale da lui subìto dovrà dapprima dedurre quanto ha ricevuto dalle assicurazioni e su quanto rimane potrà pretendere dal danneggiante o dall’assicuratore RC la percentuale di risarcimento di cui costui è responsabile (per la concreta modalità di calcolo, cfr. Werro, op. cit., n. 1322 segg.).
5.2 Nel caso di specie, in applicazione del diritto preferenziale (intero) del leso, la pretesa dell’attore a titolo di perdita di guadagno dev’essere così aumentata a fr. 28'418.- (10% di fr. 284'179.80), quella per la perdita di guadagno fino al 31 ottobre 2006 dev’essere portata a fr. 34'930.55 (10% di fr. 349'305.70) e quella per la perdita della pensione va determinata in fr. 5'150.70 (10% di fr. 51'507.20). In applicazione del diritto preferenziale (parziale) del leso, l’indennità per il torto morale va invece confermata in fr. 3'222.40 (10% di fr. 40'000.- ./. fr. 7'776.-). Quanto alle altre posizioni di danno, non influenzate in alcun modo dal diritto preferenziale del leso, le stesse vanno riconosciute nella misura accertata dal primo giudice, così che all’attore spettano pure fr. 268.20 per le cure prodigate dai famigliari e fr. 342.20 per le spese legali preprocessuali.
6. Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere accolta per fr. 72'332.05 oltre interessi, con conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Gli oneri processuali e l’indennità ripetibile della procedura d’appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 288'588.55, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
7. A dipendenza dell’esito dell’appello, l’istanza con cui l’attore, che si trova pacificamente in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr. 34’068.- (fr. 72'332.05./. fr. 38'264.05), per la rimanenza la procedura ricorsuale non presentando sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n. 12.97.286, 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n. 12.2000.147, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59; ICCTF 20 febbraio 2002 4P.2/2002). Poco importa se la controparte, pur negando l’esistenza della necessaria apparenza di buon diritto, abbia dichiarato di non opporsi alla concessione dell’assistenza giudiziaria in questa sede (cfr. II CCA 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.59).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 novembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 novembre 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, la convenuta AO 1, __________, è tenuta a versare all’attore AP 1, __________ la somma di fr. 72'332.05 oltre interessi al 5% dal 2 dicembre 1993 su fr. 3'222.40, dal 1° febbraio 1994 su fr. 268.20, dal 1° gennaio 2000 su fr. 28'418.-, dal 23 agosto 2003 su fr. 342.20 e dal 31 ottobre 2006 su fr. 40'081.25.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 12'733.97, sono poste a carico dell’attore e per esso a carico dello Stato nella misura di 3/4 e nella misura di 1/4 a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 10'500.- per ripetibili parziali.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa di fr. 34'068.-, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 3’000.-
da anticiparsi in ragione di fr. 2'625.- dall’appellante e in ragione di fr. 375.- dallo stesso e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 6'500.- per parti di ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).