|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 11 gennaio 2007/rgc
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.905 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 18 luglio 2006 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 AO 2 AO 3
|
|
|
|
con cui l’istante ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria avente per oggetto la costruzione di una casa d’abitazione sita sul fondo n. 789 RFD C__________;
domanda alla quale AO 1, AO 2 e AO 3 si sono opposti, in particolare contestando la formulazione dei quesiti peritali, e che il Pretore con decreto 7 dicembre 2006 ha parzialmente accolto, limitando tuttavia la prova alle domande peritali presentate dall’istante il 27 settembre 2006, dopo averne stralciate alcune;
appellante l'istante con atto di appello 21 dicembre 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di compensare le ripetibili, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l’istanza di prova a futura memoria in rassegna, AP 1 ha chiesto di far allestire una perizia avente per oggetto numerosi difetti riscontrati nella costruzione della casa d’abitazione denominata “Casa L__________”, auspicando che il perito designato avesse a rispondere a quattro domande, comprendenti 21 diversi difetti (act. I);
che all’udienza del 30 agosto 2006 tre delle cinque parti convenute in causa si sono opposte all’istanza, contestando in particolare la formulazione dei quesiti peritali;
che l’istante ha presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da sottoporre al perito (act. IV);
che sentite le parti convenute sul nuovo elenco dei quesiti, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ordinato l’allestimento di una perizia a futura memoria sulla base dell’elenco 27 settembre 2006, dal quale ha stralciato alcune domande, tra le quali quelle intese alla valutazione delle singole responsabilità nei difetti;
che il Pretore ha posto a carico dell’istante, oltre alla tassa di giustizia di fr. 500.- e alle spese, un’indennità per ripetibili di fr. 400.- a ognuna delle parti convenute AO 1, AO 2 e AO 3;
che con l’appello qui in esame l’istante insorge contro l’attribuzione delle ripetibili alle tre convenute che si erano opposte ad alcuni quesiti peritali e chiede che le ripetibili siano compensate;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che il gravame è ricevibile, sia dal profilo del valore, stimato dall’istante in almeno fr. 20'000.-, sia da quello dell’interesse giuridico (gravamen), visto il parziale accoglimento dell’istanza (II CCA 12.2005.49 dell’8 giugno 2005);
che in seguito alle contestazioni di tre delle parti convenute l’istante ha presentato il 27 settembre 2006 un nuovo elenco dei quesiti da sottoporre al perito, diverso da quello presentato con l’istanza, dal quale il Pretore ha ancora stralciato le domande intese alla valutazione delle responsabilità nei difetti (sub III) e le domande sub 2.10, 2.7 e 2.11 sub IV;
che per tale motivo il primo giudice ha ritenuto giustificato attribuire alle tre parti convenute in questione un’indennità per ripetibili di fr. 400.- ciascuna;
che nel proprio gravame l’istante si duole di tale attribuzione, da lei ritenuta arbitraria, adducendo di aver riformulato i quesiti peritali per esigenze di celerità, conservandone immutata la sostanza, di modo che una compensazione delle ripetibili sarebbe più equa, la prova a futura memoria essendo stata comunque accolta;
che nella determinazione degli oneri processuali e della loro ripartizione il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 171);
che l’istanza è stata accolta in misura parziale, il Pretore avendo stralciato diverse domande (sub III e sub IV) dall’elenco del 27 settembre 2006, riformulato rispetto a quello iniziale;
che in siffatte circostanze non si ravvisa dunque alcun eccesso né abuso del potere di apprezzamento nella decisione del Pretore di attribuire alle tre parti convenute che hanno ottenuto la modifica di parte dei quesiti peritali un’indennità per ripetibili, vista la parziale soccombenza dell’istante nella questione dei quesiti peritali;
che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alle controparti;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alle parti convenute, alle quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 21 dicembre 2006 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 300.-
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
- ; - ; - ; - ;
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
|
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.