Incarto n.
12.2006.2

Lugano

13 novembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.31 della Pretura di Mendrisio-Sud (in materia di mercedi e salari) promossa con istanza 11 febbraio 2005 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di fr. 10'833.– a titolo di pretese salariali per lo stipendio di gennaio e febbraio 2005, oltre alla quotaparte per la tredicesima mensilità, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 12 dicembre 2005;

 

appellante l'istante che, con atto d'appello 22 dicembre 2005, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con osservazioni del 17 gennaio 2006 la convenuta propone la reiezione dell'appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:  

 

                                     1.    AO 1 è iscritta nel Registro di commercio del Distretto di __________ quale titolare della ditta individuale che gestisce il __________ di __________ (doc. E). In data 12 agosto 1999 ha assunto il marito AP 1 in qualità di cameriere. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 3'000.– mensili (dipoi aumentato a fr. 5'000.– mensili) oltre alla tredicesima mensilità (doc. A).

 

                                     2.    Dall'estate 2004 i coniugi hanno sospeso la comunione domestica. Il 20 agosto 2004 AP 1 si è rivolto al Pretore di Mendrisio-Sud con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (inc. DI.2004.154, act. I). All'udienza indetta per la discussione il 23 settembre 2004, AO 1 ha formalizzato – tra gli accordi provvisori per la definizione dei rapporti personali tra i coniugi per la vita separata – la concessione al marito della gestione diretta dell'esercizio pubblico, con conferma dello stipendio di fr. 5'000.– mensili per tredici mensilità (inc. DI.2004.154, act. III).

 

                                     3.    Con raccomandata a mano del 30 dicembre 2004 AO 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con il marito. Ha addotto quale motivo del licenziamento in tronco la “situazione finanziaria del ristorante” e gli “ingenti debiti accumulati a causa della sua pessima gestione” e quindi l'insorgere di “cause gravi essendo venuto meno il rapporto di fiducia” (doc. C). AP 1 ha contestato il medesimo giorno l'esistenza dei “motivi gravi”, dichiarando di accettare la disdetta unicamente quale “disdetta ordinaria” e chiedendo il versamento dello stipendio fino alla fine del mese di febbraio 2005 (doc. D).

 

                                     4.    Con istanza dell'11 febbraio 2005 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Mendrisio-Sud per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'833.– a titolo di pretese salariali per lo stipendio di gennaio e febbraio 2005, oltre alla quotaparte della tredicesima mensilità per quei due mesi. All'udienza del 20 aprile 2005 AP 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta. Essa ha ribadito la fondatezza del licenziamento con effetto immediato per la “pessima gestione” del ristorante da parte del marito e la sospetta “esistenza di malversazioni, pure di carattere penale”. Di conseguenza, secondo AO 1, nulla è dovuto all'istante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 17 ottobre 2005 AO 1 ha in particolare esteso la giustificazione del licenziamento in tronco del marito ai pagamenti “in nero” di salari e merci ammessi da quest'ultimo nel corso dell'istruttoria.

 

                                     5.    Con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accertato il realizzarsi dei presupposti per il licenziamento in tronco di AP 1 e respinto l'istanza. Fra i vari motivi addotti dalla convenuta per la disdetta immediata, il primo giudice ha ritenuto unicamente il fatto che AP 1 abbia eseguito dei pagamenti “in nero” di dipendenti e fornitori, “di sua iniziativa e all'insaputa della datrice di lavoro”. Ciò con conseguente violazione del “dovere di diligenza del lavoratore” di una “gravità tale da distruggere il rapporto di fiducia che lo legava con la datrice di lavoro”, per il grave danno causato  “alla reputazione del ristorante”.

 

                                     6.    Con appello 22 dicembre 2005 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza per fr. 10'833.– lordi corrispondenti a due mensilità di stipendio, oltre a 1/6 della tredicesima 2005, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A mente dell'appellante, non sarebbero dati i presupposti per la disdetta immediata del contratto di lavoro. Il motivo riconosciuto dal Segretario assessore quale giustificazione del licenziamento in tronco – i pagamenti “in nero” – non figurava nella disdetta. Una “convalida a posteriori di una disdetta formulata per altri motivi avrebbe quindi dovuto”, a suo dire, “comportare una seconda disdetta con un nuovo termine di licenziamento”. Non ricorrerebbero inoltre “circostanze eccezionali tali da giustificare un'eccezione al sistema voluto dal legislatore che impedisce di argomentare a posteriori le ragioni di una disdetta straordinaria”. La convenuta, che gestiva “assieme al marito l'esercizio pubblico non poteva” dipoi ignorare l' “andazzo” dei pagamenti “in nero”.

                                            Con osservazioni 17 gennaio 2006 l’appellata postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

 

                                     7.    Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar, 3a ed., n. 1 e 2 ad art. 337 CO). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).

 

                                            Con riferimento alla fattispecie concreta, dev'essere ancora osservato che determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte – o comunque presente – al momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5).

 

                                     8.    In concreto, la comunicazione della disdetta immediata all'istante del 30 dicembre 2004 (doc. C) non menzionava i pagamenti “in nero” dei dipendenti e dei fornitori, eseguiti da AP 1 e ammessi dal medesimo nel corso dell'interrogatorio formale del 12 settembre 2005 (act. VI, pag. 2 risposte n. 6 e 7). L'appellante sostiene che l'istante avrebbe dovuto inviare una nuova (seconda) disdetta indicante i pagamenti “in nero” fra “giusti motivi” del licenziamento in tronco, con un nuovo termine di licenziamento. In assenza di questa nuova disdetta il primo giudice avrebbe, a suo dire, sbagliato nel rilevare “d'ufficio” i predetti pagamenti quali violazioni da parte dell'istante dell'obbligo di diligenza nei confronti della convenuta. A torto.

 

                                            AO 1 ha fatto valere il motivo anzidetto nelle conclusioni di causa del 17 ottobre 2005 (act. VIII, pag. 3 e 4 in fondo) e meglio nell'atto immediatamente successivo all'interrogatorio formale oggetto delle ammissioni del marito. Certo la convenuta si è mostrata comunque prudente sulle gravi dichiarazioni fatte dall'istante in sede istruttoria e ha lasciato al Segretario assessore il compito di valutarne la fondatezza. L'art. 343 cpv. 4 CO sancisce del resto il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice, in controversie come quelle ora in esame. La volontà della convenuta di avvalersi dei pagamenti “in nero” quale giusto motivo di licenziamento immediato, appare comunque chiara. Né si può pretendere che AO 1 avesse ad inviare una nuova disdetta, con un nuovo termine di licenziamento, nei giorni immediatamente successivi all'interrogatorio formale del marito. È infatti sufficiente che essa si sia prevalsa in corso di causa dell'ulteriore motivo di licenziamento in tronco; competendo poi al giudice di valutare se, avendone avuto conoscenza al momento dell'invio della disdetta, tale motivo avrebbe comunque determinato la convenuta a ritenere rotto il rapporto di fiducia e ad avvalersene quale ulteriore causa di disdetta immediata (DTF 124 III 25 consid. 3c). Tantomeno si può interpretare il fatto che AO 1 non abbia chiesto un “risarcimento del pregiudizio arrecato” in compensazione “alla pretesa salariale del marito” (appello, pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto), come rinuncia ad avvalersi dei pagamenti “in nero” quale giusto motivo del licenziamento in tronco.

                                            Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

 

                                     9.    L'appellante sostiene poi che i pagamenti “in nero”, ammessi da AP 1, non costituirebbero una circostanza eccezionale tale da giustificare di argomentare “a posteriori” le ragioni di una disdetta immediata. A torto.

 

                                            Il Tribunale federale ha invero riconosciuto la sussistenza dei presupposti per invocare anche “a posteriori” un motivo non espresso nella lettera di disdetta, quando il medesimo è in stretta correlazione con il motivo già invocato o ne forma un tutt'uno (Aubert, Commentare Romand, CO Ginevra 2003, m. 16 ad art. 337, pag. 1784; SJ 1993 368). Nella lettera di disdetta immediata AO 1 aveva fatto esplicito riferimento alla “situazione finanziaria del ristorante” e alla “sua pessima gestione” da parte di AP 1. Come detto (sopra, consid. 2), la convenuta ha formalizzato la cessione della gestione del ristorante al marito solo all'udienza del 23 settembre 2004 indetta per la discussione delle misure provvisorie per la vita separata. Dall'istruttoria è tuttavia emerso che AP 1 aveva di fatto già escluso la moglie “dall'amministrazione del locale” all'inizio del 2004; la gestione della cassa e dei pagamenti essendo stata da esso affidata a un cameriere o curata da lui medesimo (cfr. deposizione Gianatti, act. III, pag. 2). In tale contesto ben si comprende che la convenuta – che, segnatamente dal mese di settembre 2004 (cfr. inc. DI.2004.154, act. III), poteva disporre solo di informazioni esterne su quanto avveniva nel ristorante a lei intestato (cfr. doc. 2; act. VI, pag. 3 risposta 7) – non abbia potuto meglio sostanziare gli addebiti rivolti al marito nella lettera di licenziamento. Solo nei giorni susseguenti al licenziamento immediato e alla ripresa di possesso della cassa del ristorante, la convenuta ha potuto constatare che in cassa erano presenti unicamente fr. 8'500.– (doc. 6; act. III, pag. 2; act. VI, pag. 2 risposta n. 5) dei fr. 84'492.– da lei ricostruiti e fatti inserire nel bilancio provvisorio del 31 dicembre 2004 (doc. 5). L'istruttoria non ha certo confermato l'attendibilità di quest'ultimo dato del bilancio provvisorio, inserito dal contabile sulla base delle sole indicazioni della convenuta (act. III, pag. 5). Ha tuttavia permesso di sapere che AO 1 non poteva comunque disporre di dati veritieri per l'allestimento dei bilanci, per l' “andazzo” (cfr. appello, pag. 3 nel mezzo) dell'istante di non contabilizzare tutte le entrate e di effettuare pagamenti “in nero” (cfr.ammissione dell'istante in sede di interrogatorio formale: act. VI, pag. 2, risposte n. 6,6.1 e 7). Queste modalità di comportamento – che hanno determinato l'inattendibilità dei conti economici del ristorante – costituiscono un elemento, certamente non secondario, della “pessima gestione” del ristorante da parte di AP 1. È dunque palese che esiste una stretta correlazione tra il motivo indicato nella disdetta e quello fatto valere dalla convenuta con le conclusioni di causa.

                                            La fattispecie ora in esame rientra quindi nelle circostanze eccezionali ammesse dalla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, per invocare “a posteriori” un motivo di licenziamento immediato. Anche su questo punto l'appello è quindi destinato all'insuccesso.

 

                                     10.  L'appellante sostiene anche che la convenuta ha gestito il ristorante assieme al marito per diversi anni. Non poteva, a suo dire, non sapere “dei pagamenti in nero del locale”. Tale circostanza andava tuttavia dimostrata dall'istante (art. 8 CC), che chiede il pagamento di due mensilità, oltre alla quotaparte della tredicesima, sostenendo essere ingiustificato il licenziamento in tronco. Ciò a maggior ragione se si tien conto che l'istruttoria smentisce di certo AP 1 per quanto avvenuto nel corso del 2004. Già si è detto (sopra, consid. 9) in effetti che risulta che l'istante aveva di fatto escluso la moglie “dall'amministrazione del locale” all'inizio del 2004, la gestione della cassa e dei pagamenti essendo stata da esso affidata a un cameriere o curata da lui medesimo. Poco importa del resto che il marito l'abbia informata delle difficoltà di liquidità. Ciò che conta è che esso, dopo essersi arrogato le competenze gestionali del ristorante – ottenendo perfino conferma delle medesime, davanti al Pretore, dal mese di settembre 2004 (cfr. inc. DI.2004.154, act. III) – ha sottaciuto alla convenuta che gestiva l'esercizio pubblico effettuando pagamenti “in nero”, in dispregio delle basilari norme sulla tenuta della contabilità. L'argomentazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.

 

                                     11.  In conclusione, i predetti fatti sono avvenuti prima della notifica della disdetta, ma AO 1 ne è venuta a conoscenza solo dopo il licenziamento immediato. Si può poi ritenere che la gravità dei fatti è tale che, qualora li avesse conosciuti entro il 30 settembre 2004 (data della disdetta), la convenuta avrebbe di certo considerato rotto il rapporto di fiducia, avvalendosene quale ulteriore causa di disdetta immediata. Ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata.

 

                                     12.  Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

 

pronuncia:              1.   L’appello 22 dicembre 2005 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario