Incarto n.
12.2006.45

Lugano

3 aprile 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Lardelli, giudice f.f. di presidente,

Chiesa e Pellegrini, questi ultimi in sostituzione dei giudici Epiney-Colombo (astenuta) e Walser (escluso)

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.659 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 10 novembre 2000 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

  AO 1 

rappr. da  RA 3 

 

  AO 2 

  AO 3 

  AO 4 

  AO 5 

tutti rappr. da  RA 2 

 

  AO 6 

rappr. da  RA 4 

 

  AO 7 

rappr. da  RA 5 

 

con cui l’attore ha chiesto che i convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 e in subordine i convenuti AO 1, AO 2, AO 6 e AO 7 fossero condannati in solido al pagamento di fr. 78'999.90 oltre interessi, domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 27 gennaio 2006 ha integralmente respinto;

 

appellante l'attore con atto di appello 13 febbraio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con 4 separati allegati di osservazioni datati 3, 13, 20 e ancora 20 marzo 2006 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 18 maggio 1993 (doc. B1), retto dalle norme SIA 118, U__________ SA, agente tramite il suo direttore AO 1, ha appaltato a AP 1, per complessivi fr. 123'514.-, la completazione della fornitura e della posa degli impianti sanitari e di riscaldamento per uno stabile in costruzione sito sulla part. n. __________ di __________, appartenente in ragione di 1/4 ciascuno alla moglie del direttore della società AO 2, ed ai figli AO 3, AO 4 e AO 5 (doc. G). I lavori, prontamente iniziati, sono stati sospesi all’inizio del 1994 per mancanza di liquidità della committente. U__________ SA è stata dichiarata fallita il 26 febbraio 1998 (doc. E5) e la procedura di fallimento, sospesa per mancanza d’attivi, è stata chiusa il 18 marzo 1998 (doc. E6).

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dalle rispettive controparti, AP 1 ha chiesto di condannare in via principale AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 e in via subordinata AO 1, AO 2, AO 6 e AO 7 al pagamento in solido di fr. 78'999.90 oltre interessi, somma corrispondente al saldo delle opere eseguite (fr. 41'139.45, doc. C3), all’indennizzo per l’avvenuta rescissione del contratto (fr. 18'886.-) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 18'974.45, doc. M). La pretesa principale è stata fatta valere, in base al principio della trasparenza, contro i membri della famiglia AO 1, considerati come gli effettivi committenti delle opere. In via subordinata, nel caso in cui tale richiesta non fosse stata ammessa, l’azione è stata rivolta nei confronti degli organi della fallita U__________ SA, rispettivamente dell’amministratore di fatto, della procuratrice generale, dell’amministratore unico e del revisore di quella società.

 

                                   3.   Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, prendendo innanzitutto posizione sulle pretese derivanti dal contratto d’appalto, ha ritenuto che l’istruttoria aveva permesso di accertare che il contratto era stato sottoscritto da U__________ SA in rappresentanza dei 4 proprietari della part. n. __________ di __________, sennonché - non avendo l’attore preteso nei propri allegati che i fatti si fossero svolti in tal modo, essendosi egli limitato ad addurre che il contratto era stato sottoscritto da U__________ SA a titolo personale e che i membri della famiglia AO 1 erano tenuti a risponderne solo in base al principio della trasparenza - si doveva forzatamente concludere che la versione dell’attore, vincolante per l’esito della causa, non era stata provata; oltretutto nel fatto che ad U__________ SA, società che aveva quale scopo l’esercizio di uno studio fiduciario, fosse stata attribuita la funzione di rappresentante della committenza, non poteva essere ravvisato un utilizzo abusivo della società stessa, tale da imporre l’applicazione del principio della trasparenza. In conseguenza del fatto che il ruolo di U__________ SA era limitato a quello di rappresentante dei committenti AO 1, anche l’azione di responsabilità nei confronti degli organi della società non entrava in linea di conto. Visto l’esito della causa, nemmeno si giustificava infine il risarcimento dei costi di patrocinio preprocessuale relativi all’esecuzione a carico di U__________ SA, che del resto non aveva alcun legame contrattuale con l’attore, ed alla procedura penale avviata nei confronti di AO 1, AO 6 e AO 7, per altro risoltasi con una sentenza di proscioglimento.

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Egli contesta innanzitutto la conclusione del Segretario assessore secondo cui U__________ SA avrebbe sottoscritto il contratto di appalto in rappresentanza della famiglia AO 1, circostanza questa per altro nemmeno sostenuta dai convenuti nei loro rispettivi allegati di causa, e ribadisce di conseguenza il ben fondato della domanda formulata in via principale, fondata sul principio della trasparenza, rispettivamente della richiesta presentata in via subordinata, volta a sanzionare il comportamento irregolare tenuto dagli organi della fallita. Ben si giustificava quindi la condanna dei convenuti al pagamento del saldo delle opere eseguite e dell’indennità per la rescissione del contratto, come pure delle spese legali preprocessuali occorse all’attore, segnatamente di quelle relative alla procedura esecutiva contro U__________ SA, che era oggettivamente necessaria, e di quelle inerenti al procedimento penale contro alcuni organi della fallita, che aveva tra l’altro permesso di accertare le circostanze tali da fondare la loro responsabilità in sede civile.

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

                                    6.   L’attore non condivide innanzitutto l’assunto del primo giudice – che comunque, come vedremo, non è determinante per l’esito della lite-, secondo cui U__________ SA avrebbe a suo tempo sottoscritto il contratto di appalto di cui al doc. B1 in rappresentanza della famiglia AO 1. A ragione. Per giungere a questa conclusione, per altro mai addotta negli allegati preliminari dai convenuti, il Segretario assessore aveva fatto riferimento ad alcuni verbali rilasciati nell’ambito della procedura penale dallo stesso attore, e soprattutto dall’arch. C__________ __________ e da AO 1. Ora, nel verbale che concerne l’attore (verbale 4 agosto 1998, doc. F2), questi non ha assolutamente ammesso di sapere che U__________ SA avesse nell’occasione agito in rappresentanza della famiglia AO 1. Quanto alle deposizioni rilasciate negli altri verbali penali dall’arch. C__________ __________ (verbale 27 novembre 1998, doc. F4), che per altro è il marito di AO 5, e da AO 1 (verbale 25 novembre 1998, doc. F5), alle stesse può in realtà essere riconosciuta una forza probatoria assai limitata (cfr. I CCA 29 marzo 2007 inc. n. 10.1995.66), visto e considerato che essi a quel momento erano stati sentiti quali denunciati ed avevano quindi un evidente interesse a sgravare non solo la loro posizione penale, ma anche - stante l’avvenuta costituzione di parte civile da parte dell’attore (cfr. denuncia penale 7 luglio 1998, doc. F1) - quella civile, ivi compresa quella dei loro congiunti. Sennonché quelle deposizioni, alle quali può al più essere riconosciuto un carattere indiziario, non hanno trovato ulteriori conferme negli atti di causa e non sono quindi di per sé sufficienti per confermare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra U__________ SA e i 4 proprietari della part. n. __________ __________ di __________. A ciò si aggiunga che non era per altro nemmeno scontato che i due denunciati, non cogniti in ambito giuridico, allorché hanno parlato di “rappresentanza” dei proprietari, non intendessero in realtà che U__________ SA aveva agito a titolo fiduciario per loro conto.

 

                                    7.   Ammesso con ciò che U__________ SA nell’occasione aveva agito a titolo personale, si tratta ora di esaminare se gli impegni da lei assunti con la sottoscrizione del doc. B1, tra cui quello di pagare la mercede all’attore e di risarcirgli il danno da lui subito a seguito dell’anticipata rescissione del contratto, possano essere direttamente imposti, in base al principio della trasparenza, ai convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5.

 

                                          Il principio della trasparenza (o "Durchgriff") impone, in casi del tutto eccezionali, di ignorare l'indipendenza e l'autonomia giuridica sussistente tra una società e le persone che la controllano e ne possiedono il capitale. Ciò avviene quando il richiamo all'autonomia giuridica della società da parte di costoro costituisce un abuso di diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC. Va tuttavia sottolineato che il richiamo all'autonomia di una persona giuridica è di per sé legittimo e conforme alla sua natura, anche qualora quest'ultima dovesse essere controllata esclusivamente da un terzo. Infatti, nonostante l'identità economica, la persona giuridica mantiene di regola la sua completa indipendenza nei confronti delle persone che la controllano e ne possiedono il capitale, come pure rimane titolare di diritti e di obblighi e possiede un patrimonio con attività e passività proprie (DTF 92 II 160; Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, p. 705 segg.; Forstmoser/Meier-Hayoz, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, 3. ed., Berna 1983, p. 308 n. 19). Pertanto le condizioni d'applicazione del principio della trasparenza sono estremamente restrittive. Innanzitutto deve esservi un rapporto di dipendenza e di subordinazione tra la società e quelle persone: queste ultime devono controllare la società quale azionista unico o principale oppure quale beneficiario economico, in altre parole, tra la società e costoro deve esservi identità economica (cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 966 n. 54 seg.). Il richiamo all'autonomia giuridica di una società non viene più riconosciuto, nel senso che viene invece preso in considerazione unicamente l'avente diritto economico quale unico soggetto giuridico al quale vengono imputati gli atti compiuti dalla società, quando vi è, oltre all'identità economica, abuso di diritto, oppure è stato violato il principio dell'affidamento o l'interesse legittimo di un terzo (DTF 113 II 36, 108 II 214, 102 III 165; II CCA 12 agosto 1993 inc. n. 179/92; SJZ 1964, p. 123; Homburger, Zum Durchgriff in schw. Gesellschaftsrecht, in SJZ 1971 p. 249 segg.; Guhl, op. cit., ibidem; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., p. 310 n. 27; Merz, Berner Kommentar, N. 291 ad art. 2 CC). Il principio della trasparenza ha tuttavia carattere eccezionale e può quindi essere applicato soltanto in presenza della prova che vi è un ricorso alla persona giuridica contrario al suo scopo e alla sua funzione, tale da non poter essere riconosciuto dalla legge (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 965 n. 52; SJZ 1997 p. 377; II CCA 27 agosto 1996 inc. n. 12.96.72, 4 dicembre 2003 inc. n. 10.1999.5, 20 dicembre 2005 inc. n. 12.2004.185).

 

                                          Nel caso di specie le condizioni per poter azionare direttamente, in applicazione del principio della trasparenza, AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, in vece di U__________ SA, non sono assolutamente date. L’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha in effetti dimostrato che costoro erano gli azionisti maggioritari di U__________ SA ed anzi dall’istruttoria di causa - tale circostanza è stata per altro ripresa anche nella sentenza penale (sentenza 24 febbraio 2005, p. 8, doc. rich. VI°) - sembrerebbe che azionista al 98% di quella società era A__________ SA (cfr. doc. 38-39; cfr. pure verbale 13 aprile 2000 di AO 6, doc. F15, verbale 25 novembre 1998 di AO 1, doc. F5, nonché l’incarto fiscale relativo a quella società contenuto nella scatola 1/3, raccoglitore n. 6, doc. VI° rich.). Era pertanto quest’ultima che l’attore avrebbe, se del caso, dovuto convenire in giudizio in base al principio della trasparenza in vece di U__________ SA, rispettivamente, se avesse dimostrato che anche di tale entità giuridica si era abusato - ciò che però non è stato preteso, se non in modo vago, tant’è che la società nemmeno è stata menzionata nei suoi allegati, né sono state addotte le circostanze alla base di un tale abuso - il suo azionista unico o di maggioranza. Però l’attore neanche in questo caso ha provato che questi ultimi corrispondono ai predetti convenuti, dagli atti risultando semmai che la società in questione apparterrebbe interamente al suocero di AO 1, tale H__________ __________ (cfr. verbale 22 marzo 1999 di AO 1, doc. F10; cfr. pure la dichiarazione 6 dicembre 1984 di AO 2, nell’incarto penale, scatola 2/3 n. 7, doc. VI° rich.). Stando così le cose, non è necessario esaminare se sia stata provata l’esistenza di circostanze particolari (ad es. l'esistenza di decisioni dell'azionista unico a scapito della società, la mescolanza degli affari o dei patrimoni sociali e personale, il mancato rispetto delle formalità esatte dal diritto societario, ...; cfr. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 968, n. 78 segg.) che permetterebbero di ritenere abusivo o contrario al principio dell'affidamento o all'interesse legittimo di un terzo, in specie dell’attore, il richiamo all'autonomia giuridica dell'anonima da parte dei convenuti.

 

                                    8.   Nel caso - qui avverato - in cui l’azione formulata nei confronti dei convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 non fosse stata accolta, l’attore, in subordine, ha chiesto che la medesima fosse rivolta contro AO 1, AO 2, AO 6 e AO 7, nella loro qualità rispettivamente di amministratore di fatto, procuratrice generale, amministratore unico e revisore della fallita U__________ SA.

                                          Nella misura in cui concerne AO 6 e AO 7, tale richiesta è proceduralmente irricevibile, perché la nostra procedura non conosce la possibilità di proporre cause contro più persone di modo che l'una sia condannata solo nel caso non lo sia l'altra, rispettivamente l'una sia condannata a titolo di regresso in funzione della condanna dell'altra (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 12 ad art. 42; Rep. 1994 n. 91; II CCA 12 gennaio 1996 inc. n. 12.95.266, 22 aprile 1996 inc. n. 12.96.15, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129, 27 aprile 2006 inc. n. 12.2005.57). Questo modo procedurale di agire non è infatti altro che la cosiddetta "chiamata in garanzia" - prevista ad esempio nel codice di procedura civile italiano - ma non adottato dalle leggi processuali cantonali svizzere (DTF 113 Ia 104) e nemmeno dal nostro codice di rito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 105 con rif.).

                                          La domanda formulata in via subordinata può in definitiva essere esaminata solo nella misura in cui concerne i convenuti AO 1 e AO 2, già azionati nell’ambito dell’azione principale. Per motivi pratici, inizieremo ad esaminare la posizione di AO 1, il quale ha agito quale direttore ed amministratore di fatto della fallita.

 

                                 9.     La pretesa dedotta in causa dev’essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in cui i fatti addebitati a AO 1 sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (art. 1 Titolo finale CC; II CCA 12 ottobre 1995 inc. 12.95.191, 30 ottobre 1997 inc. n. 12.97.108, 30 agosto 2001 inc. n. 12.2001.116, 30 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.47).

 

                                         Secondo l’art. 754 v.CO, norma sostanzialmente ripresa nell’art. 754 CO, dev'essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel caso di fallimento della società - in concreto verificatosi - l’esercizio dell’azione spetta all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), ritenuto che se questa vi rinuncia (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO) o se la relativa pretesa è oggetto di cessione ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa anche dal creditore, il quale però anche in questi casi è autorizzato a far valere solo il risarcimento del danno subito dalla società.  

                                          L’art. 754 CO, come già l’art. 754 v.CO, ammette pure il risarcimento del danno diretto subito dal creditore. Il danno patito dal creditore è considerato diretto allorché, indipendentemente dall’eventuale pregiudizio sofferto dalla società, esso viene provocato a lui individualmente dall’amministrazione della società mediante la violazione di norme destinate esclusivamente alla tutela dei creditori (II CCA 10 settembre 1997 inc. n. 12.97.119, 30 ottobre 1997 inc. n. 12.97.108), rispettivamente se l’amministrazione a quel momento si è resa colpevole nei suoi confronti di un atto illecito ai sensi degli art. 41 CO o può essere resa responsabile per culpa in contrahendo (DTF 128 III 182, 127 III 374, 125 III 86, 122 III 191 seg.). 

 

                                          Premesse per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno (patito dalla società rispettivamente dal creditore), la violazione di un dovere da parte dell’amministratore, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento di quest'ultimo e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; sentenze II CCA citate; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.).

 

                                10.   Nel caso di specie, l’attore non ha chiesto a AO 1 il risarcimento del danno subito dalla fallita U__________ SA, ma il danno che egli ritiene di aver subito a titolo personale: come giustamente rilevato dallo stesso attore (replica p. 5), egli ha pertanto preteso il risarcimento del danno diretto. Sennonché, le circostanze di fatto addotte a sostegno della sua richiesta, ribadite in questa sede (appello p. 22), non sono in realtà tali da fondare una responsabilità dell’amministratore della fallita.

 

                                  a)   A detta dell’attore, AO 1 sarebbe innanzitutto responsabile “per il danno da lui creato con la sua fraudolenta gestione della società”. Nell’occasione l’attore non ha però formulato un rimprovero vero e proprio, ma si è limitato, genericamente, ad introdurre le successive contestazioni.

 

                                  b)   Egli rileva in seguito che l’inchiesta penale avrebbe “permesso di accertare che il AO 1 ha gravato la società di oneri estranei allo scopo sociale”, in particolare passando “dall’edificazione di un complesso immobiliare con quattro blocchi di edifici per milioni di franchi all’acquisto di profumi”. Il rilievo non è in realtà pertinente, essendo incontestabile che quelle attività avrebbero di per sé potuto essere di utilità per la società (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., p. 186 n. 5): l’edificazione di un immobile per conto di terzi non può in effetti essere considerata contraria allo scopo di U__________ SA, che - come ricorda correttamente l’attore - era l’esercizio di un’attività fiduciaria (cfr. doc. 3 e H); quanto all’acquisto di profumi, lo stesso, che ha per altro comportato solo l’esborso di poche migliaia di franchi (cfr. rapporto 22 ottobre 1999 dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico, doc. F13 p. 7), era a sua volta nell’interesse della società, visto che quegli oggetti costituivano con ogni evidenza dei doni per i suoi clienti (cfr. verbale 13 aprile 2000 di AO 1, doc. F17) e in ogni caso non è stato provato che degli stessi abbiano invece beneficiato i membri della famiglia AO 1. L’attore non ha in definitiva dimostrato che nell’occasione AO 1 possa aver violato disposizioni destinate esclusivamente alla tutela dei creditori o commesso un atto illecito, rispettivamente in che modo quel suo comportamento possa avergli causato il danno fatto valere.

 

                                  c)   L’attore evidenzia poi come AO 1 “in modo fraudolento” avrebbe “caricato una parte importante dei costi di costruzione alla società U__________, a vantaggio della sua famiglia”, senza aver “fatto alcuna registrazione contabile al riguardo” ed in particolare senz’aver “registrato fra gli attivi della società l’ovvio credito che la società aveva verso i AO 1 per le opere fatte eseguire nel loro esclusivo interesse”. Il rimprovero, nella misura in cui è comprensibile, è infondato. Che i costi di costruzione dovessero innanzitutto essere a carico di U__________ SA -  alla quale sarebbero in seguito stati rimborsati dai fiducianti - era la logica conseguenza del fatto che i contratti con i singoli artigiani erano stati sottoscritti proprio da U__________ SA, sia pure a titolo fiduciario. Per il resto, l’attore non spiega assolutamente in che maniera l’amministratore di fatto di U__________ SA, oltretutto “in modo fraudolento”, avrebbe a quel momento creato un “vantaggio” alla “sua famiglia”, rispettivamente in che modo la registrazione contabile del credito - per altro contestato (cfr. doc. 4) - della società verso i proprietari della part. __________ di __________ avrebbe permesso di evitare l’insorgenza del danno di cui chiede il risarcimento. Oltretutto, nonostante la mancata registrazione di un tale credito, l’esistenza dello stesso, che l’attore medesimo definisce “ovvio”, non era sfuggita a quest’ultimo già a suo tempo, tant’è che egli l’aveva già puntualmente segnalato sia nella corrispondenza con l’amministratore di fatto (doc. E7) sia in occasione della denuncia (doc. F1), pur non avendo in precedenza ritenuto di opporsi alla chiusura del fallimento, anticipandone le spese (doc. 5).

 

                                  d)   L’attore fa inoltre notare che, come risultava dal rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico (in seguito Equipe finanziaria), U__________a SA “fin dalla sua costituzione nel 1987” sarebbe “stata tenuta in vita con artifizi contabili”. Non è così. Dal rapporto dell’Equipe finanziaria, versato agli atti sub doc. F13, si è in effetti potuto evincere (p. 7) che la società, pur avendo avuto praticamente sempre problemi di liquidità - a fronte dei quali, invero, essa ha correttamente provveduto ad adottare alcune misure di risanamento (cfr. teste F__________ __________, verbale di dibattimento penale 23/24 febbraio 2004 p. 8, doc. VI° rich.) -, aveva rischiato di fallire la prima volta solo nel 1993, ma che a quel momento il fallimento aveva potuto essere evitato grazie alle operazioni di chiusura, ancorché il fatto che queste ultime fossero avvenute per cassa non permetteva di determinare in modo oggettivo se i fondi che avevano generato un ricavo fossero veramente confluiti nella società. L’attore non ha in definitiva provato che, prima della sottoscrizione del contratto, la società sia stata tenuta in vita con artifizi contabili.

 

                                  e)   L’attore rimprovera quindi a AO 1 di avergli proposto “in modo evidentemente truffaldino”, nel corso del 1993, la sottoscrizione del contratto di appalto con U__________ SA, quando la società “era per certo in stato di insolvenza”. A torto. Nulla agli atti permette di concludere che U__________ SA nel 1993 fosse insolvente, ovvero sovraindebitata ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO, e quindi tenuta a depositare i bilanci in Pretura. Dai bilanci allestiti dall’Equipe finanziaria (contenuti nel classeur blu 1/2 nella scatola 1/3 quale allegato 1 all’atto n. 33, doc. VI° rich.) è in effetti risultato che al 31 dicembre 1992 la società non era affatto sovraindebitata, così come del resto non lo era nemmeno alla fine del 1993 (a fronte di un capitale sociale di fr. 100'000.- nel 1992 vi era una perdita di fr. 74'719.40, poi ridotta nel 1993 a fr. 63'800.35), tanto è vero che nella sentenza penale è stato precisato che la società risultava sovraindebitata solo in occasione dei bilanci allestiti al 31 dicembre 1996 e 1997. A prescindere da quanto precede, le regole che stabiliscono l’obbligo di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti della società non sono state concepite nel solo interesse dei creditori, bensì anche nell’interesse della società medesima, per cui la loro eventuale violazione nemmeno sarebbe sufficiente, da sola, per fondare una responsabilità per il danno diretto cagionato ai creditori (DTF 128 III 180, 125 III 86). Per il resto, come già detto, non avendo l’attore spiegato in cosa consisterebbe il comportamento “evidentemente truffaldino” rimproverato alla controparte, è escluso che l’amministratore di fatto possa essere tenuto a risarcirlo.

 

                                   f)   L’attore, a mo’ di conclusione, osserva infine che egli mai “si sarebbe lasciato indurre ad accettare come partner contrattuale una tale società, se avesse saputo che si trattava di una società di comodo, in stato di totale dissesto”. Nell’occasione l’attore non aggiunge nulla di nuovo a quanto addotto in precedenza. La censura può pertanto essere evasa già facendo notare che in realtà U__________ SA non era affatto una “società di comodo” ma una società intervenuta a titolo fiduciario, rispettivamente come essa, nel 1993, non si trovava assolutamente in uno stato di dissesto, tant’è che non risultava nemmeno sovraindebitata.

 

                                11.   Esclusa così una responsabilità di AO 1 nella sua qualità di amministratore di fatto di U__________ SA per il danno subito dall’attore, deve pure essere esclusa un’analoga responsabilità della moglie AO 2 nella sua di qualità di procuratrice generale (doc. F6). Quest’ultima era in effetti stata chiamata in causa dall’attore unicamente per il fatto che essa aveva poi conferito, in subdelega, una procura generale (doc. F7) al marito, che questi aveva poi utilizzato per concludere il contratto di appalto rispettivamente per occuparsi in generale della gestione della società. Non essendo stato accertato, a carico di quest’ultimo, alcun comportamento tale da fondare una sua responsabilità, nemmeno entra in considerazione una responsabilità della moglie.

 

                                12.   Dovendosi con ciò respingere la domanda attorea volta al pagamento del saldo della mercede ed al risarcimento del danno subìto a seguito dell’anticipata rescissione del contratto - senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza degli importi concretamente richiesti, rispettivamente sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti -, resta ora da esaminare se ed eventualmente in quale misura l’attore, contrariamente a quanto ritenuto dal Segretario assessore, possa pretendere il risarcimento delle spese legali preprocessuali relative alla procedura esecutiva contro U__________ SA ed al procedimento penale contro alcuni organi della fallita. Per giurisprudenza invalsa, le spese legali preprocessuali possono costituire una posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163), fermo restando che per il rimborso delle spese di patrocinio relative ad un procedimento penale occorre inoltre che la parte danneggiata che chiede il risarcimento abbia partecipato alla causa penale per salvaguardare le sue pretese di natura civile (Brehm, Berner Kommentar, N. 90 ad art. 41 CO; II CCA 14 luglio 1999 inc. n. 12.98.287). Nel caso di specie la richiesta di risarcimento delle spese di patrocinio penale dev’essere respinta, oltre che per il fatto che il procedimento penale si è risolto con l’integrale proscioglimento degli accusati, siccome nei confronti di costoro, come del resto degli altri convenuti, non è stata accertata alcuna responsabilità civile, per cui il patrocinio penale non è in concreto risultato giustificato, necessario e appropriato. Quanto alle spese legali inerenti la procedura esecutiva nei confronti di U__________ SA, le stesse non possono a loro volta essere risarcite non essendo stata provata una responsabilità dei convenuti.

 

                                13.   Ne discende, in definitiva, la reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 78'999.90, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello 13 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1’900.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1’950.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere le seguenti indennità per ripetibili:

                                         - a AO 1 fr. 1’000.-;

                                         - a AO 2,

                                              AO 3,

                                              AO 4

                                              e AO 5 fr. 1’500.- complessivi;

                                         - a AO 6 fr. 1'000.-;

                                         - a AO 7 fr. 1'000.-.

                                        

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice                                                                 Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).