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Incarto n. |
Lugano 9 luglio 2007/lw
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria - inc. n. AC.2005.2 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 29 aprile 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto che il credito di fr. 48'826.25 da lui insinuato nel fallimento della convenuta ed iscritto dall’amministrazione del fallimento in III classe sia collocato in I classe;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato il parziale accoglimento della petizione, nel senso di collocare parte del credito in prima classe e parte in terza, con la menzione "pro memoria" e che il Pretore con sentenza 8 febbraio 2006 ha respinto;
appellante la parte attrice con atto di appello 14 febbraio 2006,con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
1. AP 1 è stato alle dipendenze della AO 1 sin dal 1980 - quando la ragione sociale dell'azienda ancora era A__________ __________ __________ __________ SA - dapprima quale impiegato e, dal 1994, dopo il pensionamento del padre __________ M__________, prima quale direttore tecnico e poi quale direttore amministrativo. Il 24 settembre 2001 la AO 1, rilevata la precaria situazione finanziaria dell'azienda, gli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro per il 31 dicembre 2001, precisando che al momento in cui si fosse potuta intravedere la possibilità di risanare la società sarebbe stato concluso un nuovo contratto di lavoro. Le parti hanno poi concluso un nuovo contratto, entrato in vigore il 1° dicembre 2001. Con scritto 29 dicembre 2001 __________ ha disdetto tale contratto, rivendicando nel contempo un importo di fr. 48'886.25 per giorni di vacanza non goduti negli anni 1994-2001.
2. Con petizione 15 gennaio 2002 (inc. OA. 2002.2) AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento della somma di fr. 48'886.25 oltre accessori quale pagamento di 1'057 ore di lavoro supplementari a fr. 37.-/ora oltre al 25% di supplemento. La causa è poi stata sospesa.
Con decreto 11 aprile 2002 la AO 1 è stata posta in moratoria concordataria. Nonostante le proroghe di 6 mesi e successivamente di ulteriori 12 mesi, le trattative non sono andate a buon fine e il 15 aprile la moratoria è stata revocata. Con decreto 10 maggio 2004, il Pretore del Distretto di Leventina ha decretato il fallimento della società e – il 4 giugno 2004 – ne ha ordinato la liquidazione in via ordinaria.
Il 9 giugno 2004 AP 1 ha insinuato nel fallimento un credito di complessivi fr. 48'826.25 (doc. B) che, contestato, è stato iscritto nella graduatoria del fallimento in 3° rango, con la menzione "pro memoria".
3. Con petizione 29 aprile 2005 AP 1 ha impugnato la graduatoria fallimentare, chiedendo che il suo credito fosse inserito nella prima classe anziché nella terza. L'attore sostiene che il credito di cui trattasi è relativo a prestazioni lavorative straordinarie mai retribuite. Riportato di anno in anno il credito sarebbe stato regolarmente rinnovato, ciò che costituirebbe una novazione del credito con la conseguenza che sarebbero verificate le condizioni per collocare il medesimo in prima classe.
Con risposta 11 maggio 2005 la convenuta ha chiesto, in parziale accoglimento della petizione, la collocazione del credito vantato dall'attore con la menzione pro memoria “in parte - non quantificata - in prima classe ed in parte in terza classe”. A mente della convenuta, il privilegio dell'iscrizione in prima classe è dato unicamente nella misura in cui il credito è relativo alle ore supplementari eseguite nei sei mesi prima della pronuncia del fallimento. Tenuto conto che l'attore ha inoltrato la causa creditoria il 15 gennaio 2002, che la società ha beneficiato della moratoria dall'11 aprile 2002 al 15 aprile 2004 e che il fallimento è intervenuto l'11 maggio 2004, ritiene che, nell'ipotesi più favorevole all'attore, il termine di sei mesi sia da calcolare a ritroso dal 15 gennaio 2002.
Il 10 giugno 2005 la seconda adunanza dei creditori del fallimento della AO 1 ha riconosciuto l'esistenza del credito oggetto dell'azione creditoria OA. 2002.2, che è quindi stata stralciata dai ruoli per acquie-scenza con decreto 29 luglio 2005.
Con le proprie conclusioni di causa l'attore ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha postulato la reiezione della petizione sostenendo che, l'attore avendo svolto funzione di direttore della convenuta, il suo credito per pretese salariali non può godere del privilegio dell'iscrizione in prima classe.
4. Con sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha respinto la petizione, Rilevato che l'attore svolgeva in seno alla fallita la funzione di direttore con ruolo determinante nella gestione, il primo giudice ha ritenuto che le sue pretese di indennizzo per ore supplementari non potevano godere del privilegio della prima classe.
5. Con appello 14 febbraio 2006 l'attore postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione.
La parte appellata non ha inoltrato osservazioni.
Considerato
In diritto:
6. La contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull’art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con un’azione basata sull’art. 250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale. Scopo di quest’ultima azione può essere, tra l'altro, quello di accertare se sia corretto il rango attribuito a un credito considerato nella liquidazione del fallito.
Con sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha respinto la petizione. Rilevato che l'attore svolgeva in seno alla fallita la funzione di direttore con ruolo determinante nella gestione, il primo giudice ha ritenuto che le sue pretese di indennizzo per ore supplementari non potevano godere del privilegio della prima classe. L'attore censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver erroneamente ritenuto che l'attore aveva un potere decisionale di rilievo nell'azienda.
7. Gioverà qui avantutto ricordare che, in origine, l'amministratore speciale del fallimento aveva proposto di inserire il credito di cui trattasi in prima classe, dandone comunicazione in tal senso al creditore (doc. G.). Successivamente, la delegazione dei creditori ha invece deciso di collocare il credito in terza classe in ragione del fatto che il creditore non andava considerato quale "lavoratore comune" bensì quale dirigente che, come tale, non beneficiava del privilegio della prima classe (verbale 5a riunione della delegazione dei creditori, del 13 aprile 2005). Nell'ambito del deposito della graduatoria, con comunicazione 15 aprile 2005 l'amministratore del fallimento ha reso noto a AP 1 che il suo credito era stato iscritto in terza classe perché riferito ad un periodo antecedente di oltre 6 mesi la concessione di una moratoria concordataria a favore della fallita (doc. M). Con la risposta di causa la convenuta ha poi postulato l'accoglimento parziale della petizione ammettendo che, di principio, il credito dell'attore beneficiava del privilegio della prima classe, ma vi poteva essere iscritto solo in parte, nella misura in cui era nato nei sei mesi primi della pronuncia del fallimento, rispettivamente della procedura di moratoria. Nessun accenno invece alla funzione dirigenziale occupata dall'attore che avrebbe impedito di considerare il credito quale credito di un lavoratore. È unicamente in sede di conclusioni, e quindi tardivamente che la convenuta ha sostenuto che il credito dell'attore non poteva beneficiare del privilegio della prima classe in ragione della funzione dirigenziale dell'attore in seno all'azienda, postulando per questa ragione la reiezione integrale della petizione, adducendo quindi fatti nuovi per negare quanto aveva invece ammesso con la risposta di causa, ciò che appare in evidente contrasto non solo con i principi procedurali ma anche con il precetto della buona fede processuale. Di principio il Pretore neppure avrebbe quindi dovuto entrare nel merito di tale problematica, sollevata irritualmente.
8. Ciò premesso, si rileva che l'appellante non formula critica alcuna circa questo modo di procedere, sicché la questione non merita di essere ulteriormente approfondita. Restano nondimeno da esaminare le critiche sollevate dall'appellante nel merito della vicenda.
L'appellante nega di aver avuto, quale direttore, un potere decisionale di rilievo nella società, con facoltà di influenzarne in maniera determinante la conduzione.
La mancata adduzione da parte dell'appellata dei fatti atti ad escludere il credito dell'appellante dalla prima classe della graduatoria ha sottratto la questione al contraddittorio e alla procedura probatoria. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi per determinare quali siano state le funzioni dell'appellante in seno all'azienda. Agli atti figura infatti unicamente il contratto di lavoro del 1° dicembre 2001 (doc. D nell'inc. OA.2002.2) chiaramente inidoneo per stabilire le competenze dell'appellante nel periodo precedente la sua riassunzione, al quale è riferita la maggior parte del credito. Il Pretore, nel suo giudizio, ha ricordato come notoriamente un direttore abbia un ruolo determinante nella gestione di una società anonima, evidenziando poi nel caso concreto la lunga permanenza dell'attore nella società, con la quale egli era di fatto "cresciuto". Stante la mancanza di ulteriori elementi e in considerazione delle contestazioni addotte in questa sede dall'appellante, gli elementi evocati nel giudizio impugnato non sono sufficienti per poter affermare che la sua posizione in seno all'azienda fosse tale da non poterlo considerare quale lavoratore ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF e quindi escludere il suo credito dal privilegio della prima classe.
9. Va quindi confermato che il credito di cui trattasi può beneficiare del privilegio del primo rango. Trattasi ora di stabilire in quale misura ciò sia il caso.
L'art. 219 cpv. 3 LEF prevede che in prima classe sono collocati, tra l'altro, i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. Il cpv. 5 dispone poi che in tale termine non si computa la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione del fallimento (cifra 1), rispettivamente la durata di una causa concernente il credito (cifra 3).
Il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di precisare che per stabilire se le pretese dei lavoratori danno diritto al privilegio della prima classe è determinante quando il credito è sorto, non invece quando è diventato esigibile (DTF 131 III 451; 5C.155/2000).
10. L'appellante sostiene, in sede di petizione, che il suo credito deriva da prestazioni lavorative straordinarie mai recuperate con giorni di libero e mai remunerate, che si sono sempre rinnovate quale credito nei confronti della società, attuando una novazione del credito. Va qui avantutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la remunerazione del lavoro supplementare è da considerare quale componente del salario e, nell'ambito dell'art. 219 cpv. 4 LEF non va trattato diversamente da quello. Come tale quindi gode del privilegio della prima classe nella misura in cui la mercede è riferita ai sei mesi precedenti la pronuncia del fallimento o, nel caso concreto, l'avvio della causa creditoria, avvenuto con petizione 15 gennaio 2002. L'appellante sostiene che l'intero credito sarebbe invece da collocare in prima classe perché giuridicamente sarebbe sempre stata attuata una novazione del credito. A prescindere dall'apodittica affermazione dell'appellante, non risulta in alcun modo l'esistenza della pretesa novazione, né egli peraltro fornisce spiegazioni di sorta in merito a tale circostanza. Va qui rilevato che il solo fatto di riportare all'anno nuovo il credito maturato per lavoro straordinario dell'anno trascorso non comporta ipso facto la novazione, essendo piuttosto semplicemente da ritenere che con ciò viene riconosciuta la sussistenza del credito, circostanza questa che potrebbe semmai inibire la prescrizione delle pretese. È poi perlomeno discutibile che mediante l'istituto della novazione si possa aggirare il limite temporale di 6 mesi istituito dall'art. 219 LEF, facendo rientrare nella prima classe crediti derivanti da ore lavorative supplementari che risalgono come in concreto agli anni 1994-2001. Vero è che con la decisione 131 III 451 il Tribunale federale ha stabilito che in applicazione dell'art. 329d cpv. 2 CO - in virtù del quale le vacanze non possono essere compensate con denaro finché dura il rapporto di lavoro - il diritto ad una compensazione in denaro per vacanze non godute sorge quando è certo che queste non possono più essere concesse in natura, momento che, nel caso di specie corrispondeva alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro (consid. 2). La decisione menzionata non si attaglia però alla fattispecie qui in esame, considerato che qui si tratta del pagamento di ore supplementari disciplinato dal CO in modo diverso dalle vacanze. L'art. 321c cpv. 2 CO prevede in effetti che, con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 2). Quale periodo adeguato per operare la compensazione mediante congedo, è da ritenere un lasso di tempo massimo di 14 settimane, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi (Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 25; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 321c CO). In concreto risulta dalla documentazione in atti che l'appellante non ha effettuato ore di lavoro straordinario nei mesi precedenti l'avvio della causa creditoria, durante i quali ha invece ridotto quelle accumulate in precedenza. Ciò emerge chiaramente dai documenti versati agli atti dall'appellante nell'ambito di quella procedura, in particolare dal conteggio doc. L. Di conseguenza il credito dell'appellante non può essere collocato in prima classe. La sentenza impugnata, seppure per altri motivi, dev'essere confermata.
11. Da ultimo va ancora rilevato che in una causa di contestazione della graduatoria il valore litigioso non corrisponde a quello nominale del credito contestato bensì a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso la contestazione (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 11, m. 1). Nel caso concreto questa Camera ha proceduto a determinare i dividendi che spetterebbero all'appellante qualora il suo credito rimanesse iscritto in III classe, rispettivamente qualora, come postulato, venisse iscritto in I classe. Il dividendo di III classe è risultato nullo, mentre in caso di iscrizione del credito in I classe esso sarebbe pari a fr. 5'786.77 (cfr. comunicazione 15 giugno 2007 dell'avv. RA2), che corrisponde al valore litigioso. Se la domanda di causa riguarda un valore inferiore a fr. 8'000.- non è però dato il rimedio dell'appello e l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione. Ne segue che dal profilo strettamente formale l'appello sarebbe irricevibile e sarebbe da valutare se potrebbe entrare in linea di conto una conversione del gravame in ricorso per cassazione e, nell'affermativa, trasmetterlo alla Camera di cassazione civile (CCC) di questo Tribunale. Stante però il limitato potere di cognizione della CCC e l’esigenza per il ricorrente di invocare e sostanziare dei precisi motivi di cassazione, essa lo avrebbe verosimilmente dichiarato irricevibile, oppure - a maggior ragione rispetto alla presente decisione, emanata con libera latitudine di giudizio - lo avrebbe comunque respinto nel merito. Si può pertanto prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire irrituale dell'appellante.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese, trattandosi di una causa in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art.43 cpv. 3 CO). Non si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha presentato osservazioni all'appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 14 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 5'787.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 25'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).