Incarto n.
12.2006.55

Lugano

7 febbraio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.29 della Pretura di Riviera promossa con istanza 18 aprile 2005 da

 

 

 AO 1 

rappr. dalla RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 29'999.95 oltre interessi a titolo di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________, domande avversate dalla convenuta;

 

domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 6 febbraio 2006 accogliendo l'istanza per fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2004, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 600.– a titolo di indennità;

 

appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 febbraio 2006, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre con osservazioni del 28 febbraio 2006 l'istante propone la reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

 

considerato

 

in fatto e in diritto:  

 

                                     1.    La ditta AP 1 (in seguito __________) ha assunto, con decorrenza dal 6 marzo 2000, AO 1 in qualità di tagliapietra. Il contratto di lavoro soggiace al Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (in seguito CCL) [doc. A], a sua volta riferito al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (in seguito CNM) [doc. B]. La AP 1 ha pure stipulato per i suoi dipendenti, presso la __________, un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA, retta dalle condizioni generali d'assicurazione __________ edizione 1999 (in seguito CGA 1999) [incarto richiamato __________, doc. 1 e 3].

 

 

                                     2.    AO 1 l'11 maggio 2002 è divenuto inabile al lavoro a causa di malattia. Dal 1° dicembre 2002 egli è invalido al 100% come a decisione 26 aprile 2004 dell'Assicurazione Invalidità (in seguito AI) [doc. E]. A causa della disdetta del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2003 (doc. 4), AO 1 è passato all'assicurazione individuale della __________, beneficiando dal 1° settembre 2003 delle prestazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia precedentemente assicurate in fr. 127.– al giorno (incarto richiamato __________, doc. 14, 15, 16 e 17); l'assicurazione è cessata in data 16 maggio 2004, avendo AO 1 esaurito l'11 maggio 2004 tutte le indennità previste dalle condizioni generali d'assicurazione CSS (incarto richiamato __________, doc. 18).

 

 

                                     3.    La CSS Assicurazioni, in base alle pattuizioni contrattuali, ha versato a AO 1 complessivi fr. 15'402.– per il periodo dal 13 maggio 2002 al 30 novembre 2002 e fr. 53'924.– per il periodo dal 1 dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 (doc. 16). L'AI, a partire dal 1 dicembre 2002, ha pure attribuito a AO 1 una rendita d'invalidità di fr. 2'095.– per il mese di dicembre 2002 e nel seguito di fr. 2'145.– mensili. Con decisione 26 aprile 2004 l'AI ha quindi versato alla __________ fr. 32'125.– [fr. 2'095.– per dicembre 2002 e complessivi fr. 30'030.– per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 29 febbraio 2004 (fr. 2'145.– al mese)]; dal 1° marzo 2004 ha invece versato la rendita mensile di fr. 2'145.– direttamente a AO 1 (doc. E).

                                            Con lettera 14 aprile 2004 (inviata in copia alla AP 1) la __________ ha comunicato a AO 1 di aver ricevuto dall'AI l'importo di complessivi fr. 32'125.– e, in ragione del sovaindennizzo, di concedere a partire dal 1° marzo 2004 “un'indennità giornaliera di fr. 56.– fino all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni” (doc. F). La __________ ha di conseguenza ancora versato a AO 1 complessivi fr. 4'032.–, per indennità giornaliera di fr. 56.– [fr. 127.– (indennità assicurata __________) ./. fr. 71.– (indennità giornaliera AI)] per il periodo dal 1° marzo 2004 all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni (doc. F e doc. 16).

 

 

                                     4.    Con istanza del 18 aprile 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Riviera per chiedere la condanna della AP 1 al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi a titolo di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________. Esso ha sostenuto che la AP 1 ha stipulando con la __________ una convenzione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA; ciò contravvenendo ai propri impegni contrattuali, che imponevano una copertura assicurativa secondo LAMal. A seguito della predetta inadempienza, l'importo di fr. 32'125.– (ridotto a fr. 29'999.95.– per motivi di economia processuale) versato dall'AI per il periodo 1° dicembre 2002 – 29 febbraio 2004 è andato a beneficio della __________ e non ha potuto essergli riversato. Da ciò la richiesta di risarcimento formulata nei confronti del datore di lavoro, ribadita all'udienza del 17 giugno 2005. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

 

 

                                     5.    Con sentenza 6 febbraio 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accertato che al contratto di lavoro in oggetto torna applicabile il Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL) – in particolare l'art. 31.1 CCL, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di concludere un'assicurazione collettiva con prestazioni di indennità giornaliera conformi alla LAMal – a sua volta riferito al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Il primo giudice ha ritenuto comprovato che l'importo di fr. 32'125.– (ridotto dall'istante nella sua richiesta a fr. 29'995.– per motivi di economia processuale) versato dall'AI alla __________ non ha potuto essere riversato a AO 1, per il fatto che la convenuta non aveva stipulato con l'assicurazione una clausola rispettosa degli obblighi sanciti dalla CCL e meglio delle normative LAMal. Il primo giudice ha pertanto accolto l'istanza per fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2004 (rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo) e condannato pure la convenuta a “rifondere all'istante fr. 600.– a titolo di indennità”.

 

 

                                     6.    Con appello 20 febbraio 2006 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili. L'appellante non contesta il fatto che il CCL preveda l'obbligo per il datore di lavoro di stipulare un'assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LAMal. Esso si aggrava tuttavia per il fatto che avrebbe notificato alla __________, al momento della stipulazione del contratto d'assicurazione, che sottostava ad un contratto collettivo di lavoro prevedente una copertura assicurativa per indennità giornaliera in caso di malattia in base alla LAMal; avrebbe inoltre a più riprese aperto i propri uffici alla Commissione paritetica di controllo (in seguito CPC) e che in nessuna circostanza quest'ultima avrebbe segnalato una copertura assicurativa insufficiente. L'istante non avrebbe inoltre, a suo dire, adeguatamente documentato la propria pretesa. In particolare le modalità di calcolo della sovrassicurazione messe in atto dalla __________ sarebbero sbagliate e competeva all'appellato verificare “i conteggi”; questi ultimi sarebbero pure in contrasto con quelli prodotti in causa da AO 1 (documenti da S a Z). I predetti conteggi non terrebbero poi conto dei criteri stabiliti dall'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive costituenti l'appendice n. 10 del CNM. L'importo di fr. 4’032.– versato all'appellato dalla CSS Assicurazioni quale “indennità giornaliera di fr. 56.– dal 1° marzo 2004 all'11 maggio 2004” dovrebbe, a suo dire, essere comunque dedotto dalle pretese di AO 1.

                                            Con osservazioni 28 febbraio 2006 l’appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

 

 

                                     7.    Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. __________ del 25 aprile 2002).

 

 

                                     8.    Per quanto qui concerne, l'appellante non contesta, anzi ammette (appello, pag. 2 verso il basso e pag. 5 in basso) che il CCL prevede l'obbligo per il datore di lavoro di stipulare un'assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi della LAMal. Conformemente all'art. 72 LAMal il diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (cpv. 2); l'indennità va pagata durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi (cpv. 3). L'art. 69 LPGA prescrive tuttavia che il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare sovraindennizzo all'assicurato (cpv. 1) e meglio, la somma delle varie prestazioni assicurative non può superare lo stipendio perso dall'assicurato; le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell'importo del sovraindennizzo, ritenuto comunque che le rendite dell'assicurazione invalidità sono esenti da riduzioni (cpv. 3). L'art. 72 cpv. 5 LAMal dispone però che, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'art. 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete; i termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione. L'idea alla base di quest'ultima disposizione è che l'assicurato non perda, a causa di un sovraindennizzo, il beneficio delle prestazioni acquisite con il versamento dei premi; l'assicuratore non deve dal canto suo trarre un beneficio dal fatto che l'assicurato beneficia di prestazioni di altre assicurazioni (DTF 127 V 88, consid. 1c). Gli importi del sovraindennizzo non devono dunque essere incamerati dall'assicurazione, ma riversati all'assicurato sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni; ciò anche qualora l'inacapacità di lavoro dell'assicurato sia solo parziale (DTF 127 V 88, consid. 1d).

                                     9.    Dagli atti emerge che l'appellante ha stipulato per i suoi dipendenti, presso la __________, un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia. La medesima è conforme all'art. 31.3 CCL là dove garantisce una copertura assicurativa per un’indennità giornaliera corrispondente all'80% del salario per una durata di 730 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'assicurazione collettiva stipulata dall'appellante, retta dalle condizioni generali d'assicurazione __________ edizione 1999 (in seguito CGA 1999) [incarto richiamato __________, doc. 1 e 3], si discosta invece palesemente dall'art. 31.1 CCL, nella misura in cui non è fondata sulle normative della LAMal quanto piuttosto su quelle della LCA. In particolare le CGA 1999 prevedono che qualora l'assicurato percepisca prestazioni da un'assicurazione sociale svizzera, la __________ integra la parte di effettiva perdita di guadagno non coperta dalle predette assicurazioni, al massimo tuttavia l'indennità giornaliera stabilita contrattualmente (art. 12.1); in caso d'incapacità lavorativa e/o prestazione ridotta per coordinamento con altri assicuratori, la durata delle prestazioni non si prolunga (art. 12.4 e tabella riassuntiva all'art. 15). L' assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia stipulata dall'appellante non  prevede dunque il riversamento del sovraindennizzo all'assicurato sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni – previsto dall'art. 72 cpv. 5 LAMal – quanto piuttosto l'incameramento da parte dell'assicurazione delle prestazioni di altre assicurazioni sociali, nella misura in cui l'assicurazione ha già versato il massimo dell'indennità giornaliera pattuito contrattualmente; rispettivamente, se le prestazioni di altre assicurazioni sono versate direttamente all'assicurato, l'integrazione di tali prestazioni fino a raggiungere il massimo dell'indennità giornaliera stabilita dal contratto.

 

 

                                     10.  La decisione comunicata dalla __________ a AO 1 con lettera 14 aprile 2004 (inviata in copia alla AP 1) [doc. F] – che l'importo di complessivi fr. 32'125.– versato dall'AI costituisce un sovraindennizzo, come pure che, in ragione del sovraindennizzo, verrà concessa a partire dal 1° marzo 2004 “un'indennità giornaliera di fr. 56.– fino all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni” – adempie alle predette pattuizioni contrattuali in base alla LCA. Con detta decisione la __________ informa infatti l'assicurato di aver già concesso per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 la somma di fr. 53'924.– costituente il massimo delle indennità giornaliere riferite a quel periodo (cfr. anche doc. 16, estratto conto prestazioni, doc 23 e 24) e di incamerare l'importo di fr. 32'125.– che le viene versato dall'AI, per quello stesso lasso di tempo (cfr. anche doc. E), costituente un sovraindennizzo a norma delle pattuizioni contrattuali; a partire dal 1° marzo 2004, essendo le prestazioni AI versate direttamente all'assicurato [fr. 2'145.– mensili, corrispondenti a un’indennità giornaliera AI di fr. 71.– (cfr. anche doc. 16)], la __________ dichiara invece d'integrare tali prestazioni con un importo giornaliero di fr. 56.–, e meglio fino a raggiungere il massimo dell'indennità giornaliera assicurata in fr. 127.–, ciò solo fino all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni pattuite contrattualmente. In relazione a quest'ultima posizione della decisione, la __________ ha difatti poi versato a AO 1 l'importo di fr. 4'032.– (cfr. doc. 16, estratto conto prestazioni).

 

 

                                     11.  Se l'appellante avesse rettamente stipulato con la __________ un'assicurazione collettiva in base alla LAMal, l'importo di fr. 32'125.– versato dall'AI per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 (limitato dall'istante nelle sue pretese a fr. 29'999.95 per motivi di economia processuale), non sarebbe andato a beneficio dell' assicurazione; per quanto detto sopra (consid. 8) sarebbe per contro stato riversato a AO 1 sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 730 giorni stabiliti contrattualmente in base alla CCL.

                                            Il Segretario assessore, riconoscendo una responsabilità del datore di lavoro nella mancata stipulazione di una copertura assicurativa conforme alla LAMal – mancando segnatamente la clausola del riversamento all'assicurato del sovraindennizzo derivante da prestazioni sociali pervenute dall'AI – e quindi il non rispetto degli obblighi contrattuali sanciti dalla CCL, ha dunque rettamente riconosciuto la pretesa risarcitoria di AO 1 e accolto l'istanza di quest'ultimo.

 

 

                                     12.  L'appellante sostiene che le proprie responsabilità sarebbero sminuite dall'agire della __________ (alla quale avrebbe notificato, al momento della stipulazione del contratto d'assicurazione, che sottostava ad un contratto collettivo di lavoro prevedente una copertura assicurativa per indennità giornaliera in caso di malattia in base alla LAMal) e della CPC (a cui avrebbe aperto a più riprese gli uffici, senza che sia mai stata segnalata una copertura assicurativa insufficiente). Le rimostranze dell'appellante non hanno tuttavia alcun influsso sulle responsabilità della AP 1 per rapporto al lavoratore e all'interesse di quest'ultimo ad avere una copertura assicurativa conforme alle pattuizioni contrattuali sancite per altro da una convenzione collettiva di lavoro. L'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.

 

 

                                     13.  L'appellante sostiene che AO 1 non avrebbe adeguatamente documentato la propria pretesa; in particolare non avrebbe verificato i conteggi dell'AI e della __________, con la conseguenza che le modalità di computo del sovraindennizzo presentate con l'istanza del 18 aprile 2005 e in corso di causa (doc. da S a Z) – queste ultime comprensive di una rendita __________ –, sarebbero contraddittorie tra loro e quindi errate. A torto.

                                            La pretesa dell'istante appare sufficientemente documentata dall'estratto conto prestazioni (doc. 16) e dai conteggi delle indennità giornaliere (doc 23 e 24) della __________, come pure dalla decisione 26 aprile 2004 dell'AI (doc. E). I primi documenti fanno stato delle indennità giornaliere versate integralmente dalla __________ per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 per un importo complessivo di fr. 53'924.–; la decisione dell'AI di cui al documento E indica invece l'importo di fr. 32'125.– versato da quest'ultima assicurazione sociale alla __________ – per le rendita AI di cui ha beneficiato AO 1 nel medesimo periodo – incamerato dalla predetta compagnia assicurativa conformemente alle pattuizioni contrattuali in base alla LCA; importo questo che la __________ avrebbe invece dovuto riversare a AO 1 sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 730 giorni stabiliti contrattualmente in base alla CCL, se il contratto assicurativo fosse stato stipulato secondo la LAMal. L'appellante non spiega del resto in che cosa sarebbe errato il conteggio dell'AI di cui al documento E, che di fatto fonda la legittima pretesa dell'appellato; né si può pretendere che quest'ultimo avesse ad impugnare una decisione di rendita AI, nell'intento di diminuire la rendita a lui attribuita. Il fatto poi che AO 1 sia stato o meno a beneficio di una rendita __________ per un evento infortunistico antecedente alla sua assunzione è irrilevante ai fini del presente giudizio; come detto, la questione si riduce infatti in definitiva al fatto che in base alle pattuizioni contrattuali la __________ abbia potuto incamerare una rendita AI, che invece sarebbe pertoccata di diritto all'assicurato mediante un prolungo della durata delle prestazioni contrattuali. Le argomentazioni d'appello si rivelano quindi nuovamente prive di fondamento.

 

 

                                     14.  Secondo l'appellante il conteggio presentato dalla __________ di cui al documento F non terrebbe conto dei criteri stabiliti dall'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive costituenti l'appendice n. 10 del CNM. Essa si lamenta di aver ripetutamente chiesto a AO 1 e alla __________ di rivedere il predetto conteggio conformemente alla menzionata normativa, senza avere dai medesimi un riscontro positivo. A torto.

                                            Non si vede come la __________ doveva eseguire – e AO 1 pretendere – l'adeguamento di un conteggio (doc. F) rispettoso, come detto (sopra, consid. 10) delle pattuizioni contrattuali in base alla LCA.

                                            La normativa invocata dall'appellante non muta d'altro canto il concetto della LAMal che prevede l'integrale riversamento all'assicurato del sovraindennizzo. Conferma anzi il principio secondo il quale le prestazioni delle assicurazioni sociali e le indennità giornaliere di malattia devono essere conteggiate in modo tale che il lavoratore benefici al massimo della totalità del salario perduto.

                                            Le modalità di computo dei giorni aggiuntivi di prestazione delle indennità giornaliere in caso di sovrassicurazione, di cui all'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive costituenti l'appendice n. 10 del CNM – alle quali l'appellante sembra far riferimento – sono comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio. Infatti, come detto (sopra, consid. 9), tra l'assicurato AO 1 e la __________ – per responsabilità imputabili al datore di lavoro AP 1 – non è mai esistito un contratto assicurativo conforme alla LAMal, alla CCL e di riflesso alla CNM. Per cui è ora inutile calcolare il numero dei giorni aggiuntivi ai quali avrebbe avuto diritto l'assicurato se il contratto assicurativo fosse stato stipulato conformemente al contratto di lavoro e alla CCL. La vertenza si riduce infatti al quesito a sapere se il lavoratore possa pretendere dal datore di lavoro di essere risarcito per l'importo di fr. 32'125.– (limitato dall'istante nelle sue pretese a fr. 29'999.95 per motivi di economia processuale) per le prestazioni dell'AI, finite senza sua colpa nelle casse della __________; questione alla quale si può rispondere affermativamente per i motivi anzidetti.

                                     15.  L'appellante pretende infine che l'importo di fr. 4'032.–, versato a AO 1 dalla __________ per un'indennità giornaliera riconosciuta in fr. 56.– per il periodo dal 1° marzo 2004 all'11 maggio 2004, sia comunque dedotto dalle pretese dell'appellato. A torto.

                                            Già si è detto (sopra, consid. 10) che il menzionato versamento è stato eseguito conformemente alle pattuizioni contrattuali in base LCA, secondo le quali la __________ ha ridotto l'indennità giornaliera da lei assicurata in fr. 127.–, deducendo un'indennità giornaliera AI, calcolata in fr. 71.– (corrispondente alla rendita mensile AI di fr. 2'145.–, versata direttamente AO 1 a far tempo dal 1° marzo 2004). Invero se il datore di lavoro avesse stipulato un'assicurazione in base alla LAMal, la predetta riduzione non sarebbe stata eseguita e il lavoratore avrebbe anzi percepito l'indennità giornaliera piena almeno fino all'11 maggio 2004, con ulteriore prolungo anche dopo tale termine per la compensazione del sovraindennizzo di cui si è detto. Non è comunque il caso di stare a quantificare quanto sarebbe pertoccato in aggiunta all'appellato, ritenuto che quest'ultimo non ha formulato una specifica pretesa in tal senso.

 

 

                                     16.  In conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente, verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

 

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 20 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'300.- per ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura di Riviera, Biasca

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).