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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa -inc. n. ________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 18 febbraio 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l¿attore ha chiesto di accertare l¿inesistenza del credito di fr. 72'631.90 oltre interessi di cui al PE n. __________ dell¿UEF di Locarno e di annullare l¿esecuzione;
domande avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione limitatamente ad un importo di fr. 21'227.10 più interessi, poi ridotto in duplica a fr. 13'068.30 e in sede conclusionale a fr. 12'331.13, e che il Pretore con sentenza 1° marzo 2006 ha integralmente accolto, respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria formulata a suo tempo dalle convenute;
appellanti le convenute con atto di appello 17 marzo 2006, con cui, previa concessione dell¿assistenza giudiziaria, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione limitatamente alla somma di fr. 12'180.13 più interessi e di accogliere la loro domanda di assistenza giudiziaria per la prima istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 17 gennaio 1989 (doc. 1) la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari ha dichiarato la separazione tra AO 1 e AP 1, allora marito e moglie, condannando il primo a pagare alla seconda, a far tempo dal 1° gennaio 1989, un importo di lit. 400'000 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a titolo di contributo alimentare per lei e la figlia AP 2;
che nell¿ambito della successiva causa di divorzio le parti, come risulta dal verbale 3 marzo 1995 (doc. 3), si sono accordate di modificare il precedente assetto nel senso che ¿l¿assegno alimentare ... anziché di lit. 400'000 sarà di lit. 600¿000¿;
che con la sentenza di divorzio 18 luglio 1995 (doc. 2) la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari ha condannato il marito a pagare due assegni mensili di complessive lit. 600'000 per il mantenimento della moglie e della figlia, precisando ¿che gli assegni suddetti, cumulativamente con gli importi degli adeguamenti precedenti, vanno automaticamente adeguati all¿inizio di ogni anno, a cominciare dal 1.1.1996, alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo della spesa delle famiglie degli operai e degli impiegati¿;
che il 15 ottobre 2003 la moglie e la figlia hanno escusso il marito rispettivamente padre con il PE n. __________ dell¿UEF di Locarno per fr. 72'631.90 più interessi (doc. B), evidenziando in sostanza come questi, contrariamente a quanto indicato nella sentenza di divorzio di cui al doc. 2, avesse provveduto a versare loro dapprima solo l¿importo di lit. 600'000 e poi le somme adeguate in base all¿indice ISTAT, anziché versare l¿importo di lit. 600'000 ¿cumulativamente con gli importi degli adeguamenti precedenti¿, ovvero quanto risultava dall¿adeguamento nel frattempo intervenuto sulla somma di lit. 400'000 oggetto della sentenza di separazione (cioè lit. 604'443), nel frattempo aumentato, a seguito dell¿accordo di cui al doc. 3, del 50%, in definitiva, quindi, lit. 906¿666, nonché gli importi poi adeguati in base all¿indice ISTAT;
che con la petizione in rassegna l¿escusso, contestando l¿interpretazione data dalla moglie e dalla figlia alla sentenza di cui al doc. 2, ha chiesto, con un¿azione di accertamento negativo in procedura ordinaria, di accertare l¿inesistenza del credito di cui al PE e di annullare l¿esecuzione in questione;
che le convenute, viste le contestazioni esposte dall¿attore ed in particolare l¿eccezione di parziale prescrizione delle somme poste in esecuzione, hanno progressivamente ridotto a fr. 12'331.13 l¿importo in capitale di cui al PE;
che con la sentenza qui impugnata il Pretore ha escluso che la sentenza di cui al doc. 2 potesse essere intesa come preteso dalle convenute ed ha di conseguenza accolto la petizione, respingendo nel contempo, vista la mancanza di parvenza di buon fondamento della loro resistenza in lite, la domanda di assistenza giudiziaria formulata a suo tempo da costoro;
che con l¿appello che qui ci occupa le convenute, previa concessione dell¿assistenza giudiziaria, chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione limitatamente alla somma di fr. 12'180.13 più interessi e di accogliere la loro domanda di assistenza giudiziaria per la prima istanza, ribadendo il benfondato della loro interpretazione;
che il gravame, manifestamente infondato, può senz¿altro essere evaso già in occasione dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che in effetti le convenute, gravate dell¿onere della prova (DTF 120 II 20 consid. 3a; cfr. pure Schmid, Negative Feststellungsklagen, in AJP 2002 p. 776), non hanno assolutamente provato l¿esistenza del credito posto in esecuzione, ovvero che la sentenza di cui al doc. 2 dovesse essere intesa così come da loro preteso;
che dalla sentenza in questione, l¿unica prova versata agli atti dalle convenute, non si può evincere nulla a sostegno della loro tesi, atteso che in quella pronunzia non vi è alcun riferimento, né nei suoi considerandi, né nel suo dispositivo, all¿assetto che era stato in precedenza stabilito con la sentenza di separazione di cui al doc. 1, per cui è escluso che l¿indicazione ¿cumulativamente con gli importi degli adeguamenti precedenti¿ possa riferirsi agli adeguamenti intervenuti dopo la separazione: in tali circostanze è pure escluso che questi ultimi adeguamenti dovessero essere ulteriormente aumentati del 50% a seguito dell¿accordo di cui al doc. 3, dalla sentenza di divorzio non risultando nulla che possa giustificare una tale conseguenza;
che in definitiva, come accertato dal Pretore in base ad un¿interpretazione fondata sul principio dell¿affidamento, si deve pertanto concludere che il senso della clausola era quello di far sì che l¿assegno attribuito di lit. 600'000 fosse adeguato annualmente al costo della vita e che l¿adeguamento avvenisse, tranne il primo anno, tenendo conto dell¿importo già adeguato l¿anno precedente;
che a conferma di questa interpretazione, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, vi è del resto il fatto -neppure contestato con l¿appello- che all¿epoca l¿attore era disoccupato (cfr. doc. 2 e 3) per cui la moglie non poteva ragionevolmente pretendere che egli fosse disposto e in grado di corrispondere un importo mensile di lit. 906'666, da adeguarsi ancora negli anni successivi, rispettivamente il fatto che le convenute non avevano eccepito nulla -o comunque non avevano preteso di averlo fatto- per oltre otto anni in merito alle somme che erano state versate loro ogni mese ed erano malvenute ad eccepirlo per la prima volta in questa sede, oltretutto producendo, irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutta una serie di nuovi documenti (doc. 12-16);
che oltretutto, se fosse stata corretta l¿interpretazione delle convenute, il Tribunale di Bari, invece di prevedere l¿obbligo di adeguare i ¿suddetti assegni¿, cioè quelli di lit. 600'000 indicati espressamente nei precedenti dispositivi, avrebbe ovviamente indicato già a quel momento, per semplicità e per chiarezza o anche solo per evitare contestazioni interpretative, che gli stessi ammontavano ormai a lit. 906'666, specificando che le rivalutazioni andavano calcolate, tenendo conto degli adeguamenti intervenuti l¿anno prima, proprio su quell¿importo;
che in tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha accolto la petizione e respinto, per mancanza del necessario fumus boni iuris, la domanda di assistenza giudiziaria delle convenute, può tranquillamente essere confermato;
che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza delle convenute, alle quali, stante la palese mancanza di probabilità di esito favorevole del gravame, non può nemmeno essere concessa l¿assistenza giudiziaria in seconda sede (art. 14 Lag);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 17 marzo 2006 di e AP 2 è respinto.
2. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.
3. Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- (tassa di giustizia di fr. 300.- e spese di fr. 50.-) sono a carico delle appellanti in solido.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario