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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.120 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 agosto 2002 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 18'943.70 oltre accessori (ridotto a fr. 12'356.70 in sede di conclusioni), nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no 832858 dell’UE di Lugano, domande alle quali la convenuta si è opposta, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento dell’importo di fr. 3'516.10 oltre interessi e sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 27 gennaio 2006, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 6'800.- oltre interessi, rigettando l’opposizione al PE in oggetto e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto d’appello 20 febbraio 2006, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 130.40;
mentre l’attrice con osservazioni 16 maggio 2006 postula la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. In data 19 luglio 1999 AO 1, committente, confermava alla AP 1 l'ordinazione e la posa di una porta scorrevole per la propria autorimessa, per l'importo complessivo di fr. 13'641.80, (di cui fr. 11'744.40 per la porta e fr. 1'867.40 per l'automatismo) comprensivo di IVA. I lavori sono stati eseguiti nel corso del mese di ottobre 1999. Il 20 dicembre 1999 le parti hanno proceduto al collaudo dell'opera, in occasione del quale sono stati riscontrati vari difetti. La AP 1 essendosi rifiutata di intervenire per la maggior parte delle manchevolezze, l'ing. __________ F__________, marito della committente che si occupava della direzione lavori, ha preannunciato che avrebbe fatto eseguire le riparazioni da terzi, ponendo le relative spese a suo carico. Il 14 gennaio 2000 l'ing. F__________ ha segnalato alla AP 1 che la porta del garage non funzionava più a causa del probabile cedimento di una carrucola, chiedendo un intervento di riparazione. La AP 1 non essendo intervenuta, con scritto 7 marzo 2000 l'ing. F__________, constatata l'inutilizzabilità della porta ha invitato controparte a rimuovere l'opera, cosa che essa ha fatto il 10 marzo successivo. La AP 1 ha quindi inviato una fattura di fr. 8'680.75 per le proprie prestazioni e, tenuto conto dell'acconto di fr. 6'800.- ricevuto l'11 agosto 1999, ha chiesto il pagamento del residuo di fr. 1'880.75.
2. Con petizione 6 agosto 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 18'943.70 quale risarcimento del danno, composto di fr. 6'800.- versati quali acconto sul costo dell'opera, fr. 4'883.70 per danni, fr. 5'750.- quali penalità di ritardo e fr. 1'500.- quale costo degli interventi di vari artigiani. Ha pure postulato il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. 832858 dell'UE di Lugano. A mente dell'attrice l'opera fornita era inutilizzabile perché installata con un sistema di fissaggio inadeguato che ne impediva il corretto funzionamento. Poiché le reiterate richieste rivolte alla AP 1 per rimediare alle manchevolezze sarebbero rimaste lettera morta, la stessa non essendo intervenuta per rimediare ai difetti, l'attrice ha ritenuto di essere abilitata a ricusare l'opera e chiedere il risarcimento del danno.
3. Con risposta 4 novembre 2002 __________ si è opposta alla petizione, sostenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte, sicché la rescissione unilaterale del contratto attuata dalla controparte sarebbe ingiustificata, l'opera essendo funzionante senza necessitare di riparazione alcuna. Rileva poi che, comunque, eventuali difetti non erano tali da permettere la ricusa dell'intera opera. Di conseguenza l'attrice sarebbe tenuta a rifonderle il danno, quantificato in fr. 10'316.10. Dedotto l'acconto versato di fr. 6'800.-, resta un residuo di fr. 3'516.10 di cui chiede il pagamento in via riconvenzionale.
4. Con la replica e risposta riconvenzionale 9 dicembre 2002 l’attrice ha confermato le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con gli ulteriori allegati ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con le conclusioni l’attrice ha ridotto la propria domanda a fr. 12'356.70, mentre la parte convenuta ha confermato le proprie domande.
5. Con sentenza 27 gennaio 2006 il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 6'800.- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 2000, rigettando per pari importo l’opposizione interposta al PE. Il primo giudice ha dapprima accertato la responsabilità della convenuta nel malfunzionamento della porta, evidenziando in particolare l'inidoneità del sistema di fissaggio da essa adottato e l'errata quota della malta che fissa le guide di scorrimento inserite nel pavimento. In seguito ha rilevato che i difetti avrebbero potuto essere eliminati con una spesa di fr. 1'200.-. Tuttavia, stante il rifiuto della convenuta di intervenire per le riparazioni, ha considerato che il diritto di scelta del committente, che aveva dapprima optato per la riparazione dell'opera, era rinato sicché, considerando che il difetto che affliggeva l'opera rendeva la stessa di fatto inutilizzabile, ha ammesso la possibilità per la committente di ricusare l'opera. Di conseguenza ha condannato la convenuta a restituire l'acconto versato, respingendo per contro le ulteriori pretese risarcitorie e la domanda riconvenzionale.
6. Con appello 20 febbraio 2006 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 130.40.
Con osservazioni 16 maggio 2006 l’appellata postula la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 7. Le parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto, retto dagli art. 363 seg. CO.
Giusta l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., ni 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).
8. In concreto il Pretore ha ritenuto che la convenuta è responsabile per i difetti dell'opera. L'appellante censura la decisione impugnata, contestando che le carenze riscontrate nella posa della porta le siano addebitabili, rilevando che il malfunzionamento della porta era essenzialmente dovuto a due fattori, entrambi non rientranti nella sua responsabilità. La prima causa, e meglio la quota errata del cemento gettato all'esterno della guida metallica a pavimento, sarebbe stata eseguita da terzi. In relazione al secondo problema, rileva che l'architrave al quale doveva essere fissata la struttura superiore del manufatto era isolato con uno strato di polistirolo che impediva una adeguata tenuta della struttura, di cui essa non potrebbe essere ritenuta responsabile.
8.1 Va qui anzitutto rilevato che l'esistenza di una direzione lavori (DL) non fa venir meno la responsabilità dell'impresa in caso di cattiva esecuzione del lavoro, salvo quando essa dia indicazioni sbagliate della cui erroneità l'esecutore non poteva avvedersi, ciò che non risulta nel caso concreto e nemmeno è mai stato sostenuto negli allegati introduttivi. L'appellante sostiene invero di aver seguito precise istruzioni della DL in merito al fissaggio della porta, dalla quale non poteva dipartirsi. Trattasi però di fatti allegati per la prima volta con l'atto di appello, e come tali sono inammissibili, in appello essendo esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 cpv. 1 CPC).
In ogni modo, non si può non rilevare che, anche qualora la DL avesse indicato erroneamente la presenza di travi di legno a cui fissare la guida superiore, omettendo pure di indicare la presenza dello strato di polistirolo, durante l'esecuzione dei fori la reale situazione non poteva sfuggire all'appellante, ciò considerato che anche un profano è in grado di riconoscere se sta forando un architrave di cemento oppure una trave di legno. In siffatta situazione, ricordata l'esistenza dell'obbligo di diligenza dell'appaltatore sancito dall'art. 364 cpv. 1 CO, essa avrebbe dovuto segnalare la situazione alla DL, o comunque adottare gli accorgimenti che la concreta situazione imponeva. In mancanza di specifiche indicazioni, a lei incombeva in effetti l'onere di verificare la struttura portante e adottare il sistema di fissaggio adatto, ciò a maggior ragione ritenuto che l'appellante si duole di non essere stata orientata in merito alle caratteristiche dell'architrave (conclusioni 23 maggio 2005, pag. 5).
8.2 Per quanto concerne la guida inferiore, è ben vero che la quota della malta gettata all'esterno della stessa era errata, fatto questo non imputabile all'appellante. Il perito ha qui rilevato che "... il pannello toccava fortemente in terra causando inevitabilmente il malfunzionamento, con conseguenti possibili rialzi delle carrucole e contatti ad elementi metallici ... e quindi un logico scorrimento irregolare ... .Vi è da aggiungere che la malta di cemento gettata all'esterno della guida, soprattutto in corrispondenza della curvatura ... è stata posata e lisciata ad una quota troppo alta. Il produttore prescrive un ribassamento di almeno 10 mm rispetto al filo superiore della guida a pavimento, per permettere un perfetto scorrimento ..." (perizia 27 novembre 2003, pag 3). Ancora una volta, richiamato l'obbligo di diligenza dell'appaltatore di cui all'art. 364 cpv. 1 CO, era compito dell'appellante verificare l'idoneità del binario prima di procedere al montaggio (Gauch, op. cit., no 2000) e segnalare eventuali irregolarità alla DL, la quale avrebbe poi dovuto provvedere alla loro eliminazione. Sin dagli allegati introduttivi l'appellante ha asserito di aver posato correttamente la porta, che a suo dire era perfettamente funzionante (risposta 4 novembre 2002, pag. 4 e duplica 22 gennaio 2003, pag. 3 e 5). Essa evidentemente neppure si era preoccupata di verificare se la guida inferiore fosse idonea a ricevere la porta, tanto che del problema si è avveduta solo a seguito della perizia giudiziaria. Omettendo le verifiche di sua competenza, l'appaltatore diventa responsabile delle conseguenze di questa sua carente diligenza (Gauch, op. cit. no 1967 segg.).
Per i motivi che precedono l’appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 20 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 600.- di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza (fr. 6'800.- per l’azione principale e fr. 130.40 per la riconvenzionale) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.) Nello stesso termine è possibile proporre anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).