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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella procedura di assistenza giudiziaria internazionale -inc. n. AG.2006.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con richiesta 8 febbraio 2006 dal
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PI 1
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nella causa promossa presso quel Tribunale da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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che il Pretore ha accolto, con decreto 12 aprile 2006, facendo obbligo a PI 2 , di trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o le copie autenticate dei doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15 già in suo possesso;
appellante il convenuto con atto di appello 18 aprile 2006, con cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, l¿annullamento del querelato giudizio o in subordine la sua riforma nel senso di respingere la richiesta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell¿ambito della causa civile promossa da AO 1 contro AP 1, il PI 1, ha chiesto al Tribunale d¿appello di Lugano, con rogatoria internazionale 8 febbraio 2006, di voler ordinare ad PI 2 __________, in esecuzione dell¿ordinanza 7 febbraio 2006, di esibire gli originali di alcuni documenti allegati in fotocopia (doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15);
che il Pretore di Locarno-Città, cui la richiesta è stata trasmessa per competenza (art. 26b lett. b LOG), dopo aver raccolto le osservazioni 28 febbraio 2006 della banca e 20 marzo 2006 del convenuto ed aver preso atto dei chiarimenti presentati il 3 aprile 2006 dall¿autorità rogante, l¿ha accolta, con decreto 12 aprile 2006, ed ha di conseguenza fatto obbligo al terzo richiesto di trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o le copie autenticate dei documenti in questione;
che con l¿appello 18 aprile 2006 che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell¿effetto sospensivo, il convenuto chiede l¿annullamento del decreto pretorile, evidenziando che alla banca non sarebbero stati intimati né l¿istanza 8 febbraio 2006 né i chiarimenti 3 aprile 2006 rispettivamente che egli non aveva potuto esprimersi su questi ultimi; in via subordinata chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta, rilevando che i chiarimenti sarebbero stati chiesti in violazione delle norme di procedura, che l¿autorità rogante non avrebbe trasmesso la domanda di edizione documenti formulata a suo tempo dall¿attrice e si sarebbe anzi attivata in prima persona, che la richiesta edizione era in realtà subordinata alla mancata presentazione di quei medesimi documenti da parte del convenuto ed infine che il primo giudice aveva statuito ultra petita nella misura in cui aveva permesso alternativamente la produzione di copie autenticate;
che il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che, in effetti, pacifica nella fattispecie l¿applicazione delle norme procedurali degli art. 206 segg. CPC per eseguire una commissione rogatoriale estera come quella in esame che chiede un¿edizione di documenti ad una parte o ad un terzo domiciliato nel Cantone (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art. 206; Rep. 1993 p. 232), va rilevato che a seguito della modifica legislativa entrata in vigore il 1° aprile 2001 il decreto di edizione da terzi ex art. 213a CPC è impugnabile solo dalla parte che è astretta alla produzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 17 seg. ad art. 213; BOA n. 24 p. 24), per cui l¿appello dal convenuto è irricevibile e non può essere vagliato nel merito;
che, in tali circostanze, resta unicamente da esaminare se il decreto non debba essere dichiarato nullo d¿ufficio siccome emanato senza aver dato alle parti, in particolare alla banca terza ed al convenuto, la possibilità di esprimersi;
che anche questa ipotesi dev¿essere scartata;
che dagli atti di causa risulta in effetti che l¿istanza 8 febbraio 2006 è stata regolarmente intimata alla banca (cfr. ordinanza 21 febbraio 2006), la quale, rispondendo di non avere osservazioni da eccepire in merito e invitando il giudice a rilasciarle il decreto formale di edizione ai sensi dell¿art. 213a CPC (lettera 28 febbraio 2006), aveva chiaramente fatto intendere di non ritenere necessari e quindi nemmeno di essere interessata ad ulteriori chiarimenti da parte dell¿autorità rogante; quanto al convenuto, egli è assai malvenuto (art. 2 cpv. 2 CC) a lamentare in questa sede una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver avuto la possibilità di esprimersi sui chiarimenti forniti dall¿autorità rogante, che riassumevano in sostanza gli estremi della causa in Italia, quando gli stessi gli erano in realtà perfettamente noti, stante la sua qualità di parte in quel procedimento;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e 313bis CPC nonché la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 18 aprile 2006 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario