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Incarto n. |
Lugano 15 marzo 2007/rgc
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.74 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 25 settembre 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'569.70 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento “di fr. 20'000.- e oltre per danni patiti, oltre a spese di ogni genere, come al punto 1 pagina 21, una somma di fr. 8'550.-, oltre a fr. 3'000.- per danni morali cagionati a P__________ __________, __________. Interessi al 5%” come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 novembre 2005, con cui ha accolto l’istanza e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 2 gennaio 2006, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e, previa ammissione agli atti della duplica e replica riconvenzionale, ivi compresi dei doc. 42-60, la sua riforma nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale, condannando con ciò l’istante al pagamento “di fr. 20'000.- e oltre, oltre aumento costi materiale da costruzione, oltre interessi” nonché rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, il tutto con protesta di spese e ripetibili delle due sedi;
mentre l'istante con osservazioni 17 febbraio 2006 postula la reiezione del gravame pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 5 ottobre 2000 P__________ __________, agente in nome e per conto di AP 1, di cui il figlio C__________ è l’amministratore unico, ha conferito all’AO 1 l’incarico di allestire il progetto per l’edificazione di una nuova casa di abitazione sul mappale n. __________ di __________. In base agli accordi sottoscritti dalle parti (doc. B), il professionista, prima di procedere con piani definitivi 1:100 avrebbe dovuto sondare le effettive possibilità edificatorie inerenti il terreno, ritenuto che a tal fine avrebbe allestito degli schizzi in scala appropriata da sottoporre all’__________, pianificatore del Comune, per la discussione: per tali prestazioni il suo onorario sarebbe stato calcolato sulla base delle norme SIA / tariffa B - categoria B (fr. 155.-/ora con sconto particolare del 15%) + spese + IVA.
2. L’architetto, al quale la committente sin dall’inizio aveva fornito tutta una serie di documenti e di indicazioni su come eseguire il progetto, tra cui alcuni disegni da essa elaborati, che egli ha immediatamente sottoposto all’esame dell’__________, nelle settimane successive ha provveduto, dopo aver preso contatto con il pianificatore comunale, ad allestire all’indirizzo della committente, il 9 novembre (doc. 14), una prima serie di schizzi, che quest’ultima ha però contestato siccome non conformi ai suoi desiderata e neppure rispettosi dei parametri edificatori; il 21 novembre (doc. 19), egli ha allestito una seconda serie di schizzi, che sono pure stati contestati, siccome non conformi ai desideri della committente. Il 21 dicembre (doc. 22) quest’ultima ha revocato l’incarico di progettazione all’architetto, formulando nel contempo una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.
3. Con l’istanza in rassegna l’AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 4'569.70 più interessi ed accessori, auspicando l’integrale pagamento della nota professionale relativa alle prestazioni da lui svolte.
La convenuta si è opposta all’istanza, ribadendo che le prestazioni fatturate dall’istante, per altro non provate, eccessive, gravemente difettose, inutilizzabili ed ineconomiche, non corrispondevano al progetto che essa era intenzionata a realizzare; oltretutto la fatturazione dell’istante nemmeno era conforme a quanto previsto dal contratto. In via riconvenzionale essa ha chiesto la condanna della controparte al pagamento “di fr. 20'000.- e oltre per danni patiti, oltre a spese di ogni genere, come al punto 1 pagina 21, una somma di fr. 8'550.-, oltre a fr. 3'000.- per danni morali cagionati a P__________ __________, __________”, il tutto più interessi ed accessori: tale somma è comprensiva di fr. 8'550.- per “danni perdita di tempo, spese telefoniche, spese postali, scritturazioni, fotocopie, fatte dalla signora __________, onorario ore lavorative di C__________ __________ __________, allestimento 3 volte gli schizzi del progetto, colloqui telefonici con l’__________, colloqui telefonici e verbali con il segretario municipale di __________ __________ fatti dalla signora __________, danni morali alla AP 1”; di fr. 3'000.- per “danni morali, a P__________ __________, causa rinvio intervento agli [occhi], sempre, in attesa che il progetto giungesse prima a termine ...”; nonché di un importo imprecisato per “danni materiali “aumento” costi di materiale di costruzione casa, per progetto non eseguito, rinvio costruzione, progetto non fatto, casa non costruita”.
4. Avendo il Pretore, con la sentenza qui impugnata, accolto l’istanza e respinto la domanda riconvenzionale, la convenuta, con l’appello che qui ci occupa, avversato dall’istante, chiede l’annullamento del querelato giudizio e, previa ammissione della duplica e replica riconvenzionale, ivi compresi i doc. 42-60 prodotti allora, la sua riforma nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale, condannando con ciò l’istante al pagamento di fr. 20'000.- e oltre, oltre aumento dei costi del materiale da costruzione, più interessi ed accessori. Delle argomentazioni a sostegno del prolisso gravame della convenuta - al quale sono allegati alcuni documenti (copia della duplica e replica riconvenzionale, nonché i doc. 42-62) che devono essere estromessi dall’incarto essendo stati prodotti in urto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - e delle concise osservazioni dell’istante, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. La convenuta censura innanzitutto siccome errate alcune decisioni emanate dal Pretore nel corso della causa: quella resa l’11 luglio 2002, con cui il giudice di prime cure ha dichiarato tardiva la duplica e replica riconvenzionale, ha espunto dagli atti i doc. 42-60, tra cui la distinta danni e spese (doc. 56), e respinto la domanda di restituzione in intero volta alla loro ammissione; quella emanata il 24 ottobre 2002, con cui egli ha ammesso l’incapacità di P__________ __________ di rappresentare in causa la convenuta; e quella emessa il 29 gennaio 2003, con cui ha respinto l’eccezione di falso da lei formulata nei confronti di alcuni documenti presentati dalla controparte e ha nel contempo respinto tutte le prove da lei formulate, salvo quella peritale. La censura è manifestamente infondata nella misura in cui le decisioni in questione costituivano dei decreti, ritenuto che in tal caso esse avrebbero potuto e dovuto essere appellate entro 20 giorni dalla loro rispettiva emanazione (cfr. art. 96 cpv. 2 e 4 CPC): tali sono il giudizio sulla tardività di un allegato (art. 97 n. 5 e 100 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 15 ad art. 97), sulla domanda di restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 CPC), sulla capacità processuale del rappresentante (art. 97 n. 4 e 100 CPC) e sull’eccezione di falsità dei documenti prodotti (art. 226 CPC); oltretutto, nei confronti di quelle pronunzie, la scrivente Camera, almeno in parte, si è già espressa, avendo respinto il 22 novembre 2002 l’appello contro la decisione sulla legittimazione del rappresentante e il 16 marzo 2004 il gravame contro il giudizio che non riteneva falsi alcuni documenti prodotti dall’istante. Ammissibile, ma infondata, è invece la censura sulla mancata ammissione di alcune prove richieste dalla convenuta, la decisione da parte del Pretore essendo in tal caso avvenuta nell’ambito dell’ordinanza sulle prove, che può essere contestata con il giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95): l’assunzione in qualità di teste di P__________ __________, l’unica che sarebbe stata forse rilevante, era in effetti esclusa già per il fatto che essa è la madre dell’amministratore della convenuta (art. 228 n. 2 CPC); come vedremo meglio più oltre, le altre prove richieste dalla convenuta in sede di udienza preliminare, segnatamente l’interrogatorio formale dell’istante, le domande di edizione dalla controparte e da terzi nonché le perizie sulla presunta falsificazione di documenti da parte dell’istante e sull’aumento dei costi dei materiali da costruzione, non erano invece decisive per l’esito della lite: la prima, che si riferiva alla sola azione principale, non lo era siccome le circostanze alla base della stessa erano già state sufficientemente chiarite; le seconde, che riguardavano la domanda principale, non lo erano già per il fatto che erano state formulate con malcelate finalità esplorative, di per sé non ammissibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 segg. ad art. 206); la terza, pure riferita alla sola azione principale, non necessitava di essere assunta, in quanto la questione della falsificazione dei documenti - come detto - non poteva essere più rimessa in discussione in questa sede, tanto più che la prova era inutile, l’eccezione di falsità essendo poi stata respinta siccome formulata tardivamente; la quarta, avente per oggetto le pretese fatte valere in via riconvenzionale, era inutile, la convenuta non avendo indicato nella domanda riconvenzionale quali sarebbero i costi dei materiali su cui andavano calcolati gli aumenti.
6. Pure oggetto di contestazione è la “decisione” incidentale, che a detta della convenuta inficerebbe il complemento di perizia, con cui il Pretore ha assegnato alla controparte un termine per pronunciarsi sulla domanda di delucidazione della perizia. Tale decisione, pur potendo essere vagliata in questa sede, essendo stata emanata sotto forma di ordinanza (cfr. supra consid. 5), è infondata. L’art. 252 cpv. 4 CPC non vieta in effetti al giudice di intimare alla controparte per le osservazioni una domanda di delucidazione di perizia, ed anzi l’art. 84 CPC prescrive che il giudice non può stabilire su alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata sentita in contraddittorio o messa in condizioni di poter rispondere, fuorché nel caso - che qui tuttavia non ricorre - in cui la legge disponga diversamente.
7. Passando ora ad esaminare il merito, va innanzitutto precisato che il contratto di architetto venuto in essere tra le parti - la cui qualificazione giuridica non è stata esaminata più di tanto né dalle parti né dal giudice di prime cure - è incontestabilmente retto dalle norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO). In effetti, allorché l’architetto viene incaricato di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di un’opera, come l’allestimento di progetti, piani e documenti tesi al rilascio di una licenza edilizia - senza che egli debba occuparsi delle delibere o della direzione dei lavori - si perfeziona un contratto di progettazione (“Planungsvertrag”), che per l’appunto soggiace alle norme del contratto di appalto (DTF 127 II 543, 119 II 428, 119 II 45, 114 II 53; SJ 2000 485; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 49 e seg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 31 ad art. 394 CO; II CCA 10 maggio 1996 inc. n. 12.95.321, 4 novembre 1998 inc. n. 12.98.62, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.27, 20 giugno 2006 inc. n. 12.2005.77). Ciò premesso, la remunerazione dell’architetto avviene di principio ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato pattuito dalle parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. In caso di rescissione del contratto da parte del committente, quest’ultimo, giusta l’art. 377 CO, deve tener indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno. Se tuttavia la rescissione del contratto avviene per motivi gravi, per ragioni cioè che rendono intollerabile la continuazione del contratto (cfr. Gauch, op. cit., n. 572 e 574 segg.; Gauch/Tercier, op. cit., n. 1321 segg.), in base alla dottrina - il Tribunale federale è assai più cauto - il committente può essere liberato parzialmente o totalmente dall’obbligo di remunerare l’architetto per le prestazioni da lui fatte (Gauch, op. cit., n. 569 e seg.; Gauch/Tercier, op. cit., n. 1325), almeno nella misura in cui l’opera risulta inutilizzabile (Gauch, op. cit., n. 572), ed avrà a sua volta il diritto al risarcimento del danno subito (Gauch, op. cit., ibidem; Gauch/Tercier, op. cit., ibidem).
8. Nel caso di specie è incontestabile che la convenuta ha rescisso il contratto per il fatto che gli ultimi schizzi allestiti dall’istante non sfruttavano la totalità degli indici di sfruttamento, non erano conformi a quanto essa gli aveva chiesto e presentavano alcuni dettagli inattuabili (cfr. doc. 22). Del tutto irrilevante, a questo proposito, è invece il fatto che l’istante, prima di allestire le due serie di schizzi, abbia ritenuto di trasmettere al pianificatore comunale i disegni - pasticciati - allestiti dalla convenuta: innanzitutto si osserva che l’episodio, pur essendo stato vissuto in modo negativo da quest’ultima, era venuto a sua conoscenza già alla fine di ottobre (doc. 11, 13), senza che essa abbia ritenuto di prendere provvedimenti; non risulta inoltre che gli accordi contrattuali escludessero un tale modo di procedere da parte del professionista; e in ogni caso lo stesso era stato adottato in buona fede e nell’interesse della cliente, per risparmiarle le spese di rielaborazione dei disegni; oltretutto, nonostante il diverso assunto della convenuta, non si vede come tale comportamento potesse aver danneggiato la sua onorabilità o addirittura averle cagionato un danno, morale o materiale.
Ciò posto, a giudizio di questa Camera, i motivi addotti dalla convenuta non possono, tutto sommato, essere considerati sufficientemente gravi da limitare od escludere una remunerazione dell’istante. A quello stadio della procedura, in effetti, come del resto indicato dallo stesso istante in una sua precedente missiva (doc. F), gli schizzi non dovevano ancora tener conto degli indici, ma unicamente dare delle indicazioni sui volumi e sulle altezze: era del resto proprio per risolvere tali questioni che gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti al pianificatore comunale (cfr. doc. B, in cui si precisa che gli schizzi servivano per “sondare le effettive possibilità edificatorie inerenti il terreno”). E, a detta del perito giudiziario - che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta (appello p. 34), non ha risposto in modo vago e confuso -, gli schizzi allestiti nell’occasione dall’istante in scala appropriata erano senz’altro conformi alla prima fase di studio così come richiesto nel contratto (perizia ad 2.2 punto 2, 3 e 4). Non era del resto a quel momento che le parti avrebbero dovuto discutere o insistere in merito alla forma ed alla destinazione dei singoli locali e alla soluzione di tutti i dettagli, anche se - e ciò va senz’altro dato atto all’istante - egli già a quel momento ha in generale cercato di tener conto dei desideri della convenuta, tanto che il perito giudiziario, oltretutto confrontando solo la prima serie di piani dell’istante (doc. 14), poi rielaborati con la seconda serie (doc. 19), ha concluso che gli stessi e quelli della convenuta (doc. 9) avevano sommariamente una stessa articolazione dei volumi, stessa mobilità ed accessibilità e divergevano in definitiva solo in alcune divisioni, dimensioni e destinazioni d’uso dei locali (perizia ad 2.2 punto 6), fermo restando che le differenze riscontrate rispetto ai piani della convenuta erano da intendere come soluzioni alternative e correttive, debitamente dovute in quella fase di studio preliminare da parte dell’architetto (complemento peritale p. 1). In tali circostanze, ritenuto che l’istante aveva adempiuto in modo corretto al proprio mandato (perizia ad 2.1 punto 2 e ad 2.2 punto 7), circostanza per altro sostanzialmente ammessa dalla stessa convenuta in sede conclusionale (conclusioni p. 2), è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che l’istante poteva pretendere il pagamento delle prestazioni da lui svolte.
9. A detta della convenuta, la fatturazione da parte dell’istante, il quale nell’occasione aveva esposto 27 ore a fr. 155.- a titolo di onorario, più fr. 65.90 per spese generali e fr. 318.80 di IVA (doc. L), sarebbe errata in punto al quantitativo delle ore fatturate e per quanto riguardava la mancata concessione dello “sconto particolare” del 15%. Mentre la prima censura dev’essere respinta già per il fatto che il perito giudiziario ha chiaramente confermato la correttezza delle ore esposte dal professionista (perizia ad 2.1 punto 1 e ad 2.2 punto 8), circostanza per altro sostanzialmente ammessa dalla stessa convenuta in sede conclusionale (conclusioni p. 2), l’esito della seconda dipende dal fatto a sapere se la riduzione del 15% della mercede dell’istante dovesse costituire uno sconto o un ribasso. La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., n. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf 1996, n. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 p. 246; II CCA 6 ottobre 1998 inc. n. 12.98.57, 13 agosto 2001 inc. n. 12.2001.17). Nel caso di specie è incontestabile che la concordata riduzione del 15% non fosse condizionata al tempestivo pagamento della mercede dell’architetto e costituiva dunque un ribasso: negli accordi sottoscritti inizialmente dalle parti (doc. B), esse non avevano in effetti indicato che, per beneficiare di una tale riduzione, il committente avrebbe dovuto effettuare il pagamento della mercede entro una determinata scadenza; ed è solo nel doc. 21 che l’istante ha menzionato per la prima volta un termine di 30 giorni entro cui la convenuta avrebbe dovuto pagare le sue spettanze, pena la decadenza della riduzione: sennonché non risulta che la convenuta abbia aderito a questa modifica contrattuale. In tali circostanze, la pretesa dell’istante dev’essere ridotta a fr. 3'894.90 (doc. 21).
10. L’impugnativa nei confronti del giudizio con cui il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale è invece infondata già per il fatto che la convenuta nel gravame non ha assolutamente preso posizione sulle ragioni che il giudice di prime cure aveva posto alla base della sua decisione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), né quindi ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero eventualmente errate e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Ma a prescindere da quanto precede, il giudizio del Pretore sarebbe in ogni caso da confermare. Come già accennato in precedenza, tre erano in sostanza le posizioni di danno di cui la convenuta aveva chiesto, e apparentemente ora reitera, il pagamento: fr. 8'550.- per “danni perdita di tempo, spese telefoniche, spese postali, scritturazioni, fotocopie, fatte dalla signora __________, onorario ore lavorative di C__________ __________ __________, allestimento 3 volte gli schizzi del progetto, colloqui telefonici con l’__________, colloqui telefonici e verbali con il segretario municipale di __________ __________ fatti dalla signora __________, danni morali alla AP 1”; fr. 3'000.- per “danni morali, a P__________ __________, causa rinvio intervento agli [occhi], sempre, in attesa che il progetto giungesse prima a termine ...”; e un importo imprecisato per “danni materiali “aumento” costi di materiale di costruzione casa, per progetto non eseguito, rinvio costruzione, progetto non fatto, casa non costruita”. Ora, in merito alla prima serie di pretese si osserva che la convenuta, nella domanda riconvenzionale, non ha assolutamente indicato in dettaglio quali e quanti sarebbero, rispettivamente in quali circostanze si sarebbero prodotte, la perdita di tempo, le spese telefoniche, le spese postali, le scritturazioni, le fotocopie, l’onorario per ore lavorative, l’allestimento per 3 volte degli schizzi del progetto, i colloqui telefonici con l’__________, i colloqui telefonici e verbali con il segretario comunale di __________ e i danni morali per i quali chiede un risarcimento di fr. 8'550.-; neppure ha quantificato il danno che le sarebbe concretamente derivato per ogni singola posizione lamentata; ma soprattutto - così come già accertato dal giudice di prime cure - non ha assolutamente provato l’effettivo ammontare del danno subito, che avrebbe facilmente potuto essere accertato, agli atti non essendo stato versato alcun documento comprovante la perdita da lei subita, ritenuto che le altre prove di cui essa lamentava la mancata assunzione, in particolare l’interrogatorio formale dell’istante e l’allestimento della perizia su alcuni documenti falsi rispettivamente sull’aumento dei costi di costruzione, non consentivano di sopperire a tale mancanza. Chiaramente infondata è poi la seconda pretesa: l’asserito danno morale di fr. 3'000.- conseguente al rinvio dell’operazione agli occhi di P__________ __________, sempre che tale pretesa - a sua volta priva di riscontri probatori - sia effettivamente fondata, sarebbe in effetti stato subìto da quest’ultima e non dalla convenuta, cui quindi difetterebbe la legittimazione attiva. In merito alla terza ed ultima serie di pretese, per le quali è stato chiesto il risarcimento di un importo oltretutto imprecisato, si osserva che il danno per la mancata realizzazione del progetto e per il rinvio della costruzione, poi non realizzata, non è stato minimamente quantificato né tanto meno provato, nonostante una quantificazione e una dimostrazione dell’ammontare del danno fosse senz’altro possibile; quanto al preteso danno per l’aumento dei costi dei materiali, pure non quantificato, già si è detto in precedenza che l’ulteriore perizia chiesta dalla convenuta non sarebbe in ogni caso servita, non avendo costei indicato e provato quale sarebbe stato il costo del materiale da prendere in considerazione rispettivamente quale sarebbe stata la data di confronto per calcolare gli eventuali aumenti. Per completezza, si aggiunga che all’istante non può essere rimproverato alcun ritardo per non aver inoltrato la domanda di costruzione: in base agli accordi contrattuali (doc. B), la stessa avrebbe in effetti dovuto essere inoltrata entro 5 settimane dacché tutti i dettagli sarebbero stati definiti con la committenza ed il pianificatore, sennonché, fintanto che i suoi schizzi, allestiti per sondare le effettive possibilità edificatorie, non erano stati sottoposti al pianificatore, quel termine non iniziava ovviamente a correre.
11. Ne discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 3'894.90 più accessori, mentre il giudizio sulla riconvenzionale è confermato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per la quantificazione degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile per la procedura di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 4'569.70 per l’azione principale, mentre per quella riconvenzionale si è preso in considerazione il valore di fr. 31'550.- indicato dal Pretore nella sua sentenza (p. 1), non contestato nel gravame.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 2 gennaio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 novembre 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 L’istanza 25 settembre 2001 è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’AO 1, __________, l’importo di fr. 3'894.90 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2000.
1.2 Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
1.3 La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 1'650.-, da anticipare così come anticipate, restano a carico dell’istante per 3/20 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all’istante fr. 600.- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).