Incarto n.
12.2007.105

Lugano

3 giugno 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.192 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 5 novembre 2004 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 1

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'277.- oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di L__________, protestando spese e ripetibili;

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 3 aprile 2007, ha accolto limitatamente a fr. 36'742.- oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2004;

 

appellante la convenuta che, con appello 2 maggio 2007, chiede l'annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore, con osservazioni 28 giugno 2007, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

ritenuto in fatto:

 

                                1.     In occasione di un incontro conviviale tenutosi nel 2000, AP 1 manifestò a AO 1, titolare di uno studio d'architettura a __________, la propria  intenzione di acquistare un immobile in comproprietà. Durante la discussione, AO 1 la indirizzò verso l'acquisto di una casa, dichiarandosi disposto a interessarsi per reperire un oggetto confacente. Nel corso del 2001 AP 1 acquistò, su indicazione di AO 1, la particella no __________ RFD di A__________ sulla quale sorgeva una casa d'abitazione. AO 1 elaborò quindi un progetto per la costruzione di una casa bifamiliare. Inoltrata la domanda di costruzione, il municipio di A__________ rilasciò la licenza edilizia il 5 giugno 2001. AP 1 rinunciò in seguito a realizzare il progetto. In data 23 luglio 2004 AO 1 inviò la propria fattura, comprendente un onorario a corpo di fr. 60'000.- oltre IVA per fr. 4'650.- e spese (tassa per la licenzia edilizia) di fr. 717.-. 

 

 

                                   2.   Con petizione 5 novembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 65'277.- oltre interessi. L'attore adduce di aver ricevuto dalla convenuta dapprima l'incarico di cercarle un'abitazione ad A__________, e in seguito per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di una nuova casa bifamiliare sul fondo acquistato. Egli avrebbe quindi allestito la documentazione necessaria per la domanda di costruzione e, una volta ottenuta la licenza edilizia, preparato i piani esecutivi, i capitolati d'appalto delle varie opere con le rispettive offerte necessarie per l'allestimento del preventivo generale e la relazione tecnica. Per quanto concerne l'ammontare della mercede, l'attore lo ha calcolato in applicazione della norma SIA 102, tenuto conto di un costo edificatorio di fr. 800'000.- e di un'esecuzione del mandato in misura del 52 % del totale.  

 

                                         La convenuta si è opposta alla petizione. Essa sostiene che, al momento dell'acquisto dell'immobile, l'attore le aveva assicurato che si poteva riattare la costruzione esistente con un costo massimo di fr. 200'000.-/300'000.-, situazione che era stata all'origine della sua decisione di acquistare l'immobile al prezzo di fr. 790'000.-. Solo dopo l'acquisto l'attore le avrebbe comunicato che la ristrutturazione non era possibile e che si sarebbe dovuto demolire l'esistente e costruire ex novo, dichiarandosi comunque disposto a fare qualche schizzo. Interpellato in merito ai costi del suo intervento, avrebbe risposto che avrebbe preteso l'onorario unicamente in caso di costruzione effettiva. Di conseguenza, la convenuta nega l'esistenza di un contratto d'architetto, ritenuto che l'attore aveva comunque agito a titolo grazioso. Essa contesta poi l'ammontare dell'onorario, rilevando che l'attore neppure possiede la qualifica di architetto, che la norma SIA 102 non è applicabile e che le prestazioni dell'architetto sono state svolte nella misura del 52%.

 

                                         Con le conclusioni, ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

                                       

                                3.     Con sentenza 3 aprile 2007, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 36'742.- oltre accessori. A mente del primo giudice, rilevato che le prestazioni dell'attore erano limitate alla fornitura dei piani della costruzione, tra le parti era venuto in essere un contratto d'appalto. Ha poi ritenuto che, vista l'entità delle prestazioni fornite dall'attore, v'era la presunzione che l'opera non fosse prestata a titolo gratuito. Da ultimo, il Pretore ha considerato congruo un onorario di fr. 35'925.- a cui erano da aggiungere la tassa per la licenza edilizia e l'IVA.

 

 

                                4.     Con appello 2 maggio 2007 la convenuta chiede l'annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                        Con osservazioni 28 giugno 2007 la parte appellata postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                5.     L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummel, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummel, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC).

 

                              5.1     Non è qui contestato che le prestazioni d’architetto svolte in concreto dall’attore, consistenti nell'allestimento della documentazione necessaria per ottenere la licenza edilizia, rientrino nelle prestazioni tipiche del contratto di appalto (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo 1986, n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Commentario bernese, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO). Nel contratto di appalto non esiste una presunzione legale secondo cui le prestazioni svolte dall’appaltatore debbano essere remunerate: spetta pertanto a quest’ultimo provare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle sue prestazioni, a meno che in base alle circostanze del caso non si debba ritenere -ciò che può essere ribaltato dalla controparte con una semplice controprova- che le stesse fossero dovute unicamente dietro remunerazione, il che sarà ad esempio il caso se le prestazioni sono svolte dall’appaltatore nell’ambito dell’esercizio della sua professione (Gauch/ Tercier, op. cit., n. 13 e seg. e 835; Gauch, op. cit., n. 112 e seg., 896 e 1013).

 

                                        Nel caso di specie, non essendovi una prova certa della gratuità oppure dell’onerosità delle prestazioni svolte dall’attore -non esiste in effetti alcun contratto scritto e non sono neppure provati i termini di un’eventuale pattuizione verbale- il giudizio sulla questione deve gioco forza basarsi su un esame degli indizi che le parti hanno portato a sostegno delle rispettive tesi.

 

                              5.2     Il Pretore ha ritenuto provata l'onerosità delle prestazioni di AO 1 perché la sua attività era andata ben oltre l'allestimento di semplici schizzi e le informazioni preliminari, avendo egli preparato il progetto e la documentazione necessaria per l'ottenimento della licenza edilizia, sicché la convenuta non poteva in buona fede ritenere che una mercede sarebbe stata dovuta solo nel caso in cui il progetto fosse stato realizzato.

                                        L'appellante non contesta la predetta conclusione del primo giudice, al quale però rimprovera di non aver considerato la deposizione del teste A__________ dalla quale risulterebbe che la mercede era condizionata alla realizzazione dell'opera, preferendovi invece la - inconcludente - testimonianza del teste P__________, non atta a dimostrare il contrario.

                                        Su questo punto l'appello non merita protezione. La sentenza impugnata essendo rimasta incontestata nella misura in cui, il primo giudice avendo ritenuto che l'estensione dei lavori fatti dall’attore fosse tale da far nascere la presunzione dell'onerosità del suo operare, incombeva all'appellante provare la diversa pattuizione nel senso che la mercede sarebbe stata dovuta solo in caso di realizzazione del progetto. Vero è che la testimonianza di __________ P__________ non è concludente in merito alla problematica della mercede già per il semplice fatto che, nessuno avendogliene parlato, egli nulla sapeva in proposito. Neppure dalla testimonianza di __________ A__________, alla quale si appoggia l'appellante, si può tuttavia dedurre che l'onorario sarebbe stato dovuto solo in caso di realizzazione della costruzione. A prescindere dal fatto che il Pretore ha precisato i motivi - rimasti incontestati in questa sede - che lo hanno indotto a dare maggior credito alla testimonianza di__________ P__________ - ritenuto non interessato perché, al momento dell'audizione, da tre anni non era più alle dipendenze dell'attore - rispetto a quella di __________ A__________ - meno oggettivo perché convivente della convenuta e padre della figlia della convenuta - va pure rilevato che, anche qualora AO 1 avesse effettivamente detto di non preoccuparsi dei costi perché se si fosse costruito il suo onorario sarebbe stato compreso nei limiti di costo indicatigli, rispettivamente che avrebbe fatto un prezzo da amico, ciò non è ancora sufficiente per concludere che l'onorario sarebbe stato dovuto solo in caso di realizzazione dell'opera. È invece piuttosto da ritenere che nessuna delle parti abbia inteso determinarsi sulle conseguenze della mancata costruzione, eventualità che non risulta sia stata presa in considerazione prima dell'ottenimento del permesso di edificare.

                                       

                                        In ogni modo, si può ancora rilevare che, dopo aver ricevuto - due mesi e mezzo dopo il rilascio della licenza edilizia - la richiesta 22 agosto 2001 relativa ad un acconto per onorari di fr. 30'000.-, l'attrice non ha reagito. Vero è che essa non ha versato quanto richiesto, ma neppure risulta che, come ci sarebbe potuto attendere nell'ambito di rapporti contrattuali, essa abbia in qualche modo contestato quello scritto. A giudizio della scrivente Camera, nelle particolari circostanze gli indizi a favore dell'onerosità appaiono di gran lunga più convincenti, cosicché quest’ultima tesi, resa maggiormente verosimile, può in definitiva essere considerata provata.

 

 

                                6.     Il Pretore ha stabilito l'onorario in fr. 35'925.-. L'appellante ne contesta l'entità, a suo giudizio potendosi riconoscere al più fr. 7'797.-, e rimprovera al Pretore di aver seguito le conclusioni della perizia senza tener sufficientemente conto delle riserve espresse dal medesimo perito.

 

                              6.1     L'appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto l'esecuzione delle posizioni 4.1.3 e 4.1.4 malgrado l'appellato medesimo nulla abbia esposto per queste voci. La doglianza è fondata. In effetti, nel calcolo dell'onorario -effettuato dall'appellato in applicazione dei principi della norma SIA- l'appellato medesimo alla voce "fase del progetto di massima" ha indicato una percentuale del 5% su un massimo di 9%, nulla esponendo ai punti 4.1.3  e 4.1.4, ritenendo egli medesimo di non aver fornito le relative prestazioni. Di conseguenza la percentuale del 2% è stata riconosciuta a torto. Su questo punto l'appello va quindi accolto.

 

                              6.2     Per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2, riconosciute dal Pretore nella misura del 10%, l'appellante sostiene che in realtà nulla sarebbe dovuto, non essendovi prova che le stesse siano state eseguite. Il perito giudiziario ha però ritenuto che quando per un progetto è rilasciata la licenza edilizia, le prestazioni dall'inizio della progettazione fino alla domanda di costruzione sono state eseguite, riconoscendo quindi la relativa percentuale indicata nelle norme SIA. Per quanto riguarda i punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3  ha quindi previsto il 14%. Il Pretore, rilevato come le prestazioni di cui al punto 4.2.2 erano state eseguite in modo non completo, ha operato una diminuzione del 2.5%. Tale valutazione del Pretore regge alle critiche, considerato come la percentuale del 12.5% comprendeva pure il progetto definitivo la cui esecuzione non è contestata.

 

                              6.3     Per l'allestimento dei piani esecutivi provvisori (posizione 4.3.1) il Pretore, seguendo le indicazioni del perito, ha riconosciuto una percentuale dell'11%. L'appellante contesta la sentenza impugnata su questo punto, adducendo che, in mancanza dell'approvazione del preventivo da parte del committente, l'appellato non poteva passare alla fase 4.3, perché ciò sarebbe possibile solo una volta decisa l'edificazione, il che a sua volta presuppone la concessione del relativo credito bancario. Inoltre, la percentuale stabilita dal perito non sarebbe coerente, i piani allestiti essendo solo in fase embrionale e non completi. Ebbene, il Pretore ha già avuto modo di precisare che, come peraltro sostenuto dalla medesima convenuta (risposta pag. 5), la norma SIA non è applicabile, le parti non avendone pattuito l'applicazione, sicché è perlomeno dubbio che l'appellante la possa invocare per contestare l'operato del Pretore. Comunque sia, il perito ha rilevato che dopo l'ottenimento della licenza edilizia i piani sono stati modificati e affinati, tanto da costituire piani esecutivi provvisori (complemento di perizia 6 settembre 2006). Inoltre, l'appellante medesima ha fatto uso di questi piani nell'ambito della richiesta di credito a __________ (doc. I -XIII richiamati da__________), ciò che stride con la sua affermazione secondo cui controparte non disponeva della necessaria autorizzazione per allestirli. In concreto il perito, al di là della terminologia usata, ha ammesso l'incompletezza di quanto allestito e ha proceduto a una valutazione del lavoro svolto, che ha stabilito in 11% del totale di 12.5%. Se è ben vero che in linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito (art. 253 CPC), in concreto trattasi di questione eminentemente tecnica, sicché il Pretore, per prassi costante, non poteva scostarsene se non per motivi stringenti. Solo quando contro l'opinione del perito depongono fatti, elementi di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute, il giudice negherà valore probatorio al parere del perito giudiziario ( DTF 118 Ia 145 consid. 1c; Rep. 1989 154 consid. 2 con richiami Cocchi-Trezzini, CPC-TI, N. 4 all’art. 253), circostanza non verificata nella fattispecie.

 

 

                                7.     Per i motivi che precedono l'appello dev'essere parzialmente accolto. Tenuto conto che le prestazioni di cui ai punti 4.1.3 e 4.1.4, non sono state eseguite, ne discende una diminuzione del 2%, pari alla percentuale riconosciuta dal Pretore a questo soggetto. Seguendo il calcolo del primo giudice al punto 7.4 della sentenza impugnata, ne risulta una mercede di fr. 36'694.40 (fr. 744'187.- costi determinanti per il calcolo x 17.61 percentuale secondo le tariffe 2001 x  28 prestazioni eseguite). Tenuto conto della riduzione del 15% per il fatto che l'appellato non è architetto diplomato, ne risulta un onorario di fr. 31'190.25 a cui vanno aggiunte l'IVA al 7.5 % (fr. 2'339.25), la tassa per la licenza edilizia di fr. 717.- anticipata dall'appellato, e le spese del precetto (fr. 100.-) rimaste incontestate, per un totale di fr. 34'346.50.

                                        Spese e ripetibili seguono la soccombenza ritenuto che, per quanto riguarda la prima istanza, appare giustificato porre le spese a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno e compensare le ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

pronuncia:               I.   L'appello 2 maggio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2007 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è modificata come segue:

 

                                         1.   In parziale accoglimento della petizione, AP 1, A__________, è tenuta a versare a AO 1, A__________, la somma di fr. 34'346.50 oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2004 su fr. 34'246.50.

 

                                              § Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di L__________.

 

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di complessivi fr. 3'162.60, già anticipate dalle parti, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 550.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 600.-

                                         anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico per 15/16 e per 1/16 sono poste a carico dell'appellato, al quale l'appellante rifonderà fr. 1'200.- di ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).