Incarto n.
12.2007.113

Lugano

21 giugno 2007/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello 15 maggio 2007 presentato da

 

 

AP 1 

 

 

contro

 

 

il decreto di edizione 24 aprile 2007 emanato dal Pretore della giurisidizione di Mendrisio-Nord nella causa promossa da

 

 

 CO 1 

rappr. dallo  RA 2

 

nei confronti di

 

IS 1rappr. dall’avv. RA 1,

 

 

richiamata la diffida 21 maggio 2007 della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 giugno 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

 

decreta                    1.   L'appello di AP 1  contro il decreto di edizione del 24 aprile 2007 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-   

-     

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisidizione di Mendrisio-Nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa litigioso in sede cantonale è di fr. 72'000.-, contro il presente decreto di stralcio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).