Incarto n.
12.2007.141

Lugano

28 aprile 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Zali

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.221 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 25 ottobre 2005 da

 

 

AP 1 e

AP 2

entrambi rappr. dall RA 1

 

 

contro

 

 

 

AA 1

AA 2

entrambi rappr. dall RA 2

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto laccertamento dellinesistenza del debito di fr. 15'000.- oltre accessori di cui ai PE n. __________ e __________ dell'UE di Bellinzona, vantato nei loro confronti da AA 1 e AA 2;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato il rigetto definitivo delle opposizioni ai PE testé citati e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 2007, ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 400.- a carico degli attori, con obbligo per questultimi di versare alla controparte, con vincolo di solidarietà, fr. 2'000.- complessivi per ripetibili;

 

appellanti gli attori con atto di appello 5 giugno 2007, con cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

appellanti adesivamente i convenuti con memoriale 20 agosto 2007, con cui chiedono la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso di condannare gli attori al pagamento di fr. 5'000.- per ripetibili maggiorate di prima sede giusta lart. 152 CPC, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

mentre gli attori con osservazioni 11 settembre 2007 postulano la reiezione dell’appello adesivo, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 28 dicembre 2001 la società in nome collettivo __________ da una parte, rappresentata da AA 1, ed AP 1 e AP 2 dallaltra hanno sottoscritto un contratto di cessione desercizio (doc. B), in forza del quale a questi ultimi veniva ceduto per complessivi fr. 90'000.- tutto larredamento, linventario e la conduzione di un negozio di abbigliamento per bambini e gestanti a __________. In base allaccordo, il prezzo doveva anzitutto essere ridotto di fr. 5'000.- per i buoni già in possesso dei clienti e doveva essere versato mediante il pagamento di fr. 15'000.- il 29 novembre 2001, di fr. 55'000.- entro il 10 gennaio 2002 e il rimanente entro il 31 dicembre 2003 (clausola n. 4).

 

 

                                  B.   Avendo gli acquirenti versato unicamente complessivi fr. 70'000.- anziché i fr. 85'000.- pattuiti, il 9 febbraio 2004 i venditori hanno sollecitato il pagamento dei restanti fr. 15'000.-. Il 17 febbraio 2004 gli acquirenti si sono opposti a tale richiesta affermando di aver già informato i venditori che al contrario di quanto riscontrabile al momento della cessione la merce era obsoleta, sporca e rovinata e che i rapporti tra la parte venditrice, i fornitori e la clientela erano talmente precari che la cifra d’affari da lei verbalmente promessa non era raggiungibile. Il 3 agosto 2004 l’avv. RA 2, patrocinatore dei venditori, ha contestato il contenuto della missiva testé citata, affermando, in ogni caso, la tardività della notifica degli asseriti difetti giusta l’art. 201 CO e reiterando la richiesta di pagamento entro dieci giorni. Il 12 agosto 2004 l’avv. RA 1, legale degli acquirenti, ha ribadito l’esistenza di “numerosi e importanti” difetti che erano stati “accuratamente celati” dai venditori, motivo per cui alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi la normativa prevista dall’art. 203 CO (doc. C).

 

                                  C.   I venditori hanno fatto spiccare nei confronti degli acquirenti due precetti esecutivi dellUE di Bellinzona, ciascuno di fr. 15'000.- oltre accessori, notificati il 24 agosto 2004 il primo a AP 2 (n. __________) e il secondo a AP 1 (n. __________) . L'opposizione interposta da entrambi gli acquirenti ai relativi precetti esecutivi è stata rigettata il 1° ottobre 2004 dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.2004.668).

 

                                  D.   Con petizione 25 ottobre 2004 AP 2 e AP 1 hanno chiesto il disconoscimento del debito in questione. Con risposta 11 novembre 2004 AA 1 e AA 2 si sono opposti alla domanda degli attori, chiedendo di rigettare in via definitiva le opposizioni interposte ai precetti esecutivi citati. Nellulteriore scambio di allegati preliminari le parti si sono confermate nelle loro rispettive posizioni. Esperita listruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel proprio, datato 8 maggio 2007, gli attori hanno ribadito le loro richieste, mentre con conclusioni 7 maggio 2007 i convenuti, oltre a confermarsi nel proprio punto di vista, hanno chiesto ripetibili maggiorate secondo lart. 152 CPC. Statuendo il 14 maggio 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 600.-) e le spese (fr. 400.-) a carico degli attori, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- complessivi per ripetibili.

 

                                  E.   AP 1 e AP 2 sono insorti con appello 5 giugno 2007, con il quale chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare, pertanto, linesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 20 agosto 2007 AA 1 e AA 2 postulano la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiedono la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 5'000.- complessivi per ripetibili maggiorate giusta l’art. 152 CPC, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza. Con le proprie osservazioni 11 settembre 2007 all’appello adesivo AP 1 e AP 2 propongono la reiezione del gravame avversario.

 

 

considerato

 

in diritto:                  1.   Lart. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che lescusso, entro venti giorni dal rigetto dellopposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dellesecuzione. L’inversione dei ruoli processuali non comporta, tuttavia, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002, n. 144, pag. 117; Staehelin in: Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). Se non che, al compratore che si avvale della responsabilità del venditore per difetti della cosa venduta, incombe lonere di dimostrare lesistenza del difetto e il minor valore che ne deriva, così come la sua tempestiva notifica (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.3 del 28 gennaio 2008, consid. 6), rispettivamente il dolo del venditore (Venturi in Commentaire Romand, n. 3 ad art. 203 CO). Lo stesso vale per lasserita inadempienza contrattuale invocata dagli attori. Ne consegue che nella fattispecie compete a questi ultimi lonere di provare quanto da loro asserito.

 

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che la presenza di merce vecchia e sopravvalutata non configura, a sé stante, un difetto. Tanto più che nel contratto di compravendita 28 dicembre 2001 gli acquirenti hanno dichiarato di aver visionato i beni venduti e di accettarli nello stato in cui si trovano, impegnandosi a non sollevare in futuro eccezioni al riguardo (doc. B, clausola n. 5). Egli ha inoltre spiegato che una notifica dei difetti sarebbe stata in ogni caso intempestiva, dato che gli acquirenti avrebbero dovuto accorgersi degli asseriti difetti sin dallinizio, poiché senzaltro riconoscibili. Il primo giudice ha inoltre ritenuto che gli acquirenti non hanno comprovato il danno che asseriscono aver patito a seguito di presunte inadempienze da parte dei venditori della clausola n. 6 del contratto (loc. cit.) .

 

                                   3.   Pacifico e incontestato è il fatto che le pretese di AA 1 e AA 2 (creditori) trovano fondamento nel contratto 28 dicembre 2001 (doc. B), con il quale i medesimi hanno venduto a AP 1 e AP 2 il negozio __________ a __________. Pacifico è inoltre il pagamento di solo parte del prezzo pattuito, ovvero di fr. 70'000.- anziché fr. 85'000.-. Gli acquirenti sostengono dal canto loro l'inesistenza del debito, invocando lesistenza di difetti e il dolo dei venditori (art. 203 CO), così come la loro inadempienza contrattuale alla clausola n. 6 del contratto di compravendita.

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   4.   Gli appellanti si lamentano della brevità e sommarietà della sentenza pretorile, sebbene listruttoria sia stata lunga e laboriosa. Essi affermano, poi, che il Pretore ha rifiutato la loro richiesta di una perizia sul reale valore della merce e del negozio al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita. Inoltre, la controparte ha dichiarato di non essere più in possesso della contabilità oggetto di domanda di edizione, così che essa ha provveduto al giuramento di cui allart. 208 CPC (appello, pag. 5 seg.). Tuttavia, gli appellanti non traggono conclusioni dalle loro censure. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   5.   Sulla questione degli asseriti difetti, gli appellanti ribadiscono l’esistenza degli stessi e il fatto che essi erano stati celati dai venditori, di modo che si ravvisano, secondo loro, gli estremi dell’art. 203 CO (appello, pag. 6 segg.).

 

                                5.1   Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale della cosa consegnata allacquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel senso dellart. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e per converso può essere esente da difetto nel senso dellart. 197 cpv. 1 CO anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti. Il venditore risponde in primo luogo per le qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto dare allacquirente circa le qualità della cosa. Le qualità promesse sinterpretano secondo il principio dellaffidamento (II CCA, sentenza inc. 12.2003.103 del 20 agosto 2004, consid. 3, pubblicata in: RtiD I-2005 89c 828). Il loro senso è quello che può attribuire un acquirente in buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF 116 II 535 consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b). Giusta l’art. 203 CO, inoltre, il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità, non può invocare la limitazione dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notifica, ritenuto che il dolo va tra l’altro ammesso anche quando il venditore ha consapevolmente omesso di comunicare l’esistenza di un difetto al compratore - il quale lo ignorava e non avrebbe potuto scoprirlo a causa della sua natura occulta - pur sapendo che per lui si trattava di un elemento importante (II CCA, sentenza inc. 12.2005.43 del 30 novembre 2005, consid. 7; DTF 66 II 132 consid. 6).

 

                                5.2   Gli appellanti poggiano la loro argomentazione sull’audizione per via rogatoriale 22 novembre 2006 di __________, rappresentante dell’azienda __________ di __________ e fornitrice del negozio __________ (appello, pag. 6 seg.). Per quanto concerne i prodotti da lei forniti __________ elencati nell’inventario 31 dicembre 2001 (doc. D), alla domanda se essi erano “vecchi” essa ha risposto che “es hatte alles alte Farben bzw. alte Modelle im Laden”. Alla domanda se erano “sporchi”, la teste ha invece affermato “Dazu kann ich keine Angaben machen” e a quella se erano “sopravvalutati”, ha dichiarato che “Frau AA 1 hat Teile vom Kinderwagen abmontiert und als Einzelteile im Inventar aufgeführt, ohne den Preis den Kinderwagen zu reduzieren” (verbale, pag. 2). Essa ha altresì affermato che “Die Preise in der Liste entsprechen den Preisen, zu denen ich die Kinderwagen zu dieser Zeit geliefert habe. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Frau AA 1 die Kinderwagen zum Teil nicht bei __________, sondern in Italien zu tieferen Preisen eingekauft hat” (loc. cit.). Se non che, poco importa che i prodotti da lei citati siano stati di vecchie collezioni. Come detto (sopra, consid. 5.1), un difetto esiste se la cosa consegnata non è conforme a quella prevista contrattualmente dalle parti. Ciò che importa, quindi, è il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti e gli appellanti non hanno dimostrato che la merce doveva provenire da nuove collezioni. Essi si limitano a sostenere che allorquando si acquista un’attività commerciale di abbigliamento per bambini e gestanti, proprio in funzione dei clienti è ragionevole attendersi che la merce sia recente e in uno stato impeccabile (appello, pag. 9 seg.). A torto. La presenza di articoli di passate collezioni non pregiudica, a sé stante, l’incolumità dei clienti. La teste non ha d’altra parte riferito alcunché sull’asserita sporcizia della merce acquistata, sicché gli argomenti degli appellanti sull’obsolescenza e lo stato della merce non hanno trovato riscontro nell’istruttoria. Infine, l’affermazione della teste secondo la quale la venditrice comprava merce anche in Italia a prezzo inferiore non significa ancora che lo fosse stata quella inserita nell’inventario.

 

                                5.3   Gli appellanti proseguono invocando l’audizione 24 novembre 2006, sempre per via rogatoriale, del teste __________, rappresentante della ditta __________ di __________, anch’esso fornitore del negozio __________ (appello, pag. 7 in mezzo e 10 in alto). Essi menzionano il passaggio della sua testimonianza allorquando egli asserisce che comme je l’ai dit, je pense que l’état de la marchandise a été caché car M. et Mme AP 2 n’étaient pas de la branche. Je parviens également à cette conclusion en fonction de mon expérience” (risposta alla controdomanda 6. pag. 4) e quello dove afferma che “Le prix qui figure sur le document [doc. D] correspond à première vue au prix d’achat. Il s’agit d’articles qui n’existent plus. Ils ont été remplacés par des articles plus performants. Je ne peux pas vous dire si la vieille marchandise pour le peu qui restait pouvait encore être vendue par M. e Mme AP 2. Probablement que cette vieille marchandise pouvait être vendue à un prix inférieur à ce qui figure sur le document D. Cela dépend toutefois par exemple de l’état de l’emballage. Cette marchandise aurait pu être vendue au prix d’achat figurant sur le document D ou en dessous” (risposta 4, pag. 2). Tali affermazioni non si basano su fatti a lui noti direttamente in connessione alla fattispecie, bensì o su impressioni soggettive o su generiche cognizioni professionali, che, come tali, non possono essere ritenute ai fini del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237 CPC). Per tacere del fatto che il teste in questione, interpellato sull’inventario 31 dicembre 2001 della merce ceduta (doc. D), ha risposto che : “la seule chose qui pourrait provenir de notre maison figure sous la rubrique "cancelli metallo" pour une valeur totale de fr. 368.60. Je ne me souviens pas précisément de l’avoir vue” (risposta 4, pag. 2 in mezzo), di modo che mal si intravede come la sua testimonianza, basata su un ricordo non certo, possa essere influente ai fini del giudizio. Tanto più che lo stesso teste ha affermato che lo stato del negozio all’inizio della nuova gestione “n’était plus achalandé. Il y avait des rayons vides, ce qui donnait une impression d’abandon. La marchandise était vieillissante, décolorée et les cartons n’étaient plus en ordre” (risposta 5, pag. 2). Posto che tale circostanza rappresenti un difetto imputabile ai venditori, cosa che, come detto (sopra, consid. 5.1) e come verrà esposto in seguito (consid. 5.4), non è stata comprovata dagli acquirenti, dalla testimonianza testé citata emerge che la situazione invocata era, semmai, chiaramente palese, di modo che non vi può essere questione di dolo da parte dei venditori.

 

                                5.4   Gli attori rinviano altresì all’audizione 23 febbraio 2007 per rogatoria di __________, anch’esso fornitore del negozio in questione. Egli ha dichiarato che : “Au moment de la reprise du point de vente "__________", AP 1 et AP 2 m’ont fait part de doutes qu’ils avaient sur la qualité et sur le prix de la marchandise. À mon avis, je considérai que cette marchandise qui n’était plus de la saison a été estimée et cédée à un prix surévalué. En ce qui concerne un état de vieillissement, de saleté ou d’endommagement de la marchandise, je ne peux pas me prononcer ne l’ayant pas eu en mains” (risposta 3, pag. 1). Egli ha poi aggiunto che : “Après avoir pris connaissance de l’inventaire constituant la pièce D, seuls les articles de marque "__________" et "__________" concerne la société __________. Il s’agit dès lors d’environ une centaine de pièces. D’une manière globale, je peux répondre à cette question en me prononçant uniquement sur la question de la surévaluation de la marchandise, notamment du fait qu’elle n’était pas d’une extrême fraîcheur. J’ai fais part à AP 1 et AP 2 de ce constat, estimant que cette marchandise aurait même pu être vendue à la baisse” (risposta 4, pag. 1 seg.). Se non che, una volta ancora il teste riferisce su una sua constatazione e non sugli accordi tra le parti, ovvero, come già spiegato (sopra, consid. 5.1), se la cosa consegnata era conforme a quella prevista contrattualmente. Inoltre, la sua testimonianza comprova, di nuovo, che non vi è stata una dissimulazione con astuzia di eventuali difetti. Invero, agli acquirenti sarebbe bastato chiedere ai venditori la lista dei fornitori e interrogarli sulla qualità della merce prima della sottoscrizione del contratto di compravendita, invece di farlo solo in un secondo tempo, ovvero, come affermato dallo stesso teste, “Au moment de la reprise du point de vente "Biberon"”. In definitiva, gli attori non hanno comprovato né la presenza di difetti dell’oggetto della compravendita, né che i venditori abbiano agito con dolo dissimulando difetti.

 

                                   6.   Secondo gli appellanti, inoltre, il Pretore ha erroneamente fondato il suo giudizio sulla clausola n. 5 del contratto di compravendita (doc. B), secondo la quale gli acquirenti “dichiarano, con la firma del presente contratto, di avere preso visione dei beni venduti e li accettano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza eccezione alcuna. In particolare gli acquirenti si impegnano a non sollevare, in futuro, eccezioni circa il funzionamento, difetti o altro relativi agli oggetti ceduti”. Gli attori sostengono che in assenza di pagamento dell’intero prezzo di vendita, il contratto (e quindi la clausola testé citata) non è entrato in vigore, poiché la clausola n. 12 prevede che esso “entrerà in vigore con effetto al 1° gennaio 2002 e dopo l’intero pagamento del prezzo di vendita” (appello, pag. 7 seg. e 11 segg.). La censura non giova agli appellanti. In precedenza, infatti, il Pretore aveva rilevato l’assenza di prove sull’esistenza degli asseriti difetti e sulla tempestiva notifica degli stessi (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 4). La situazione degli acquirenti non migliorerebbe, pertanto, neppure in assenza della clausola n. 5, a prescindere dal fatto che la cessione del negozio è stata in realtà eseguita anche prima dell’intero pagamento del prezzo, nonostante quanto indicato dalla clausola n. 12.  

 

                                   7.   Gli appellanti criticano inoltre la decisione del Pretore di non aver ritenuto inadempienti i venditori dal profilo della clausola n. 6 del contratto (doc. B; appello, pag. 12 segg.), secondo la quale La venditrice si impegna a fornire agli acquirenti tutte le informazioni e la relativa assistenza per un regolare trapasso delle attività gestionali. In particolare la signora AA 1 si impegna a introdurre gli acquirenti presso i fornitori e, più in generale, a coadiuvarle nei primi mesi di attività. Gli attori sostengono che i venditori hanno fatto credere alla bontà dei rapporti economici con i fornitori, mentre in realtà dalle testimonianze per rogatoria di __________ 19 dicembre 2006 e __________ 24 novembre 2006 è emerso che le relazioni commerciali erano cessate prima della vendita del negozio a causa della precaria situazione finanziaria dei venditori. Al riguardo, essi si riferiscono anche allestratto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti. Gli attori richiamano inoltre la testimonianza di __________ 29 novembre 2007 (recte: 22 novembre 2006), dove essa ha dichiarato Ich habe von den neuen Eigentümern erfahren, dass sie den Laden übernommen haben (risposta 7, pag. 3) e a quella testé citata di __________ dove egli, alla domanda se i venditori gli avevano presentato gli acquirenti, ha risposto Non, certainement pas (risposta 7, pag. 3). Tuttavia, gli appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore, secondo il quale essi non hanno provato l’entità del pregiudizio derivato loro dall’invocata inadempienza dei venditori. Al riguardo, l’appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In definitiva, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

 

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   8.   I convenuti chiedono la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso di condannare la controparte al pagamento di ripetibili maggiorate giusta lart. 152 CPC (appello adesivo, pag. 4 in mezzo e 6). Il Pretore ha ritenuto che tale disposto non era applicabile nella fattispecie, poiché la lite non era temeraria. Gli appellanti adesivi rinviano alle argomentazioni esposte dinanzi al primo giudice, in particolare a quelle giuridiche illustrate al punto 3.1 delle conclusioni 7 maggio 2007 (pag. 4). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con lesigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309 CPC). Al riguardo lappello adesivo è pertanto irricevibile. I convenuti sostengono che lappello è inconsistente, ciò che dimostrerebbe la temerarietà della lite. La censura non può essere condivisa. Anzitutto, essa si riferisce, se del caso, alla temerarietà dellappello, non a quella della procedura di prima istanza. Inoltre, va ricordato che vi è temerarietà quando una parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l’ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 segg. ad art. 152 CPC). Del resto, la temerarietà processuale va ammessa con prudenza e non si realizza nel caso concreto, dove non è provato che lagire degli attori fosse meramente dettato da motivazioni dilatorie. Non da ultimo va rilevato che l’appellante adesivo neppure ha dato spiegazioni in merito all’entità della somma richiesta sicché il gravame, non motivato, è irricevibile. Di conseguenza, lappello adesivo, nella misura in cui è ricevibile, devessere respinto.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   9.   Gli oneri processuali sono commisurati al diverso impegno che la trattazione dell’appello principale ha richiesto rispetto a quello adesivo. In esito al presente giudizio gli attori vedono respingere interamente il proprio gravame. Essi devono quindi assumere integralmente i costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. I convenuti vedono a loro volta la reiezione del loro appello adesivo, i cui costi sono quindi tutti addebitati a loro, tenuti anche a versare agli attori unadeguata indennità per ripetibili.

 

                                10.   Il valore litigioso ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF è di fr. 15'000.- per lappello e fr. 3'000.- per lappello adesivo (fr. 5'000.- richiesti meno i fr. 2'000.- riconosciuti dal Pretore).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 segg. CPC,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, lappello 5 giugno 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, lappello adesivo 20 agosto 2007 di AA 1 e AA 2 è respinto.

 

                                   3.   Gli oneri dellappello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         già anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con lobbligo di rifondere a AA 1 e AA 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- complessivi per ripetibili.

 

                                   4.   Gli oneri dellappello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         già anticipati dagli appellanti adesivi, sono posti a loro carico in solido, con lobbligo di rifondere a AP 1 e AP 2, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 250.- complessivi per ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).