Incarto n.
12.2007.143

Lugano

7 luglio 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.2 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 20 gennaio 2006 da

 

 

AP 1

RA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

RA 1

 

 

 

 

 

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di una rendita in caso di incapacità al guadagno di fr. 33'000.– annui dal 1° marzo 2004 oltre interessi, domanda alla quale si è opposta la convenuta, e che il Pretore ha respinto con sentenza 15 maggio 2007;

 

appellante l'attore con atto di appello 6 maggio 2007 (“recte” 6 giugno 2007), con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;

 

mentre la convenuta propone nelle sue osservazioni del 10 agosto 2007 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:   

 

 

                                     1.    AP 1 ha stipulato il 21 febbraio 1994 un'assicurazione sulla vita con la AO 1 (AO 1), polizza n. 1.604.435, il cui contenuto veniva modificato una prima volta nel corso del 1997 e una seconda il 6 settembre 2000, con effetto al 1° agosto 2000 (doc. A e B; fascicolo doc. prodotti in edizione dalla Zurigo SA). Quest'ultima polizza prevedeva, in caso di decesso prima del 1° agosto 2028, il versamento di fr. 110'000.–; in caso di incapacità al guadagno, l'assicurato avrebbe invece percepito una rendita annua di fr. 33'000.–, pagabile trimestralmente dopo un periodo di attesa di due anni, fino al 1° agosto 2028, con esonero dal pagamento dei premi dopo un periodo di attesa di tre mesi.

 

                                     2.    Il 24 gennaio 2000, AP 1 concludeva con la ditta K__________ __________ (in seguito K__________ __________) – poi rilevata dalla E__________ __________ di A__________ __________ __________ (in seguito E__________ __________) – il seguente contratto di mandato, denominato “conferimento d'incarico”:

                                            “Con il presente conferimento d'incarico viene affidato il portafoglio assicurativo di AP 1 alla K__________ __________ di __________, con l'autorizzazione ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazioni ed a negoziare con le stesse qualsiasi copertura e/o modifica che si dovesse rendere necessaria. A tale riguardo il mandatario prenderà contatto con le Compagnie interessate per provvedere al trasferimento della gestione di tutti i contratti assicurativi. Il mandatario si occuperà di offrire tutta l'assistenza e la consulenza necessaria alla tutela degli interessi del mandante, nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni, inclusa l'assistenza e la gestione ordinaria degli eventuali sinistri. Resta ferma la piena libertà, da parte del mandante, di accettare o meno la stipulazione delle polizze e la liquidazione dei sinistri che verranno proposti. Il presente incarico ha effetto con decorrenza 24. 01. 2000, e si intende conferito a tempo indeterminato, salvo facoltà, in qualsiasi momento, di revoca da parte del mandante o di rinuncia da parte del mandatario, previo preavviso in entrambi i casi di tre mesi, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata.” (doc. C).

 

                                     3.    Il 1° aprile 2000, AP 1 sottoscriveva una “convenzione di assistenza assicurativa” con la eR__________e __________ (in seguito e__________ __________) del seguente tenore:

                                            “1. Oggetto della convenzione

                                            La “e__________ -__________”, prende in gestione esclusiva i contratti assicurativi stipulati dalla società. I premi nei confronti della Compagnia d'Assicurazione rimangono a carico della società. La convenzione è firmata a proprio nome dal rappresentante legale.

                                            2. Doveri della e__________

                                            La e__________e si impegna ad ottenere le migliori prestazioni assicurative per il cliente, analizzando le polizze assicurative. La e__________ gestisce, controlla ed eventualmente adatta le assicurazioni già esistenti. Queste prestazioni sono eseguite in modo continuo, al fine di poter garantire al cliente sempre migliori prestazioni assicurative. In caso di sinistro la e__________e provvede per conto del cliente ad allestire tutti i vari formulari e si impegna affinché la società riceva tutte le indennità dovute dall'Assicurazione. La e__________e informa il cliente sulle novità nel campo assicurativo ed eventuali nuove possibilità di copertura assicurativa.

                                            3. Competenze

                                            La e__________e è autorizzata a chiedere in nome del cliente delle nuove offerte assicurative, discuterle e negoziarle, procurarsi e concedere informazioni necessarie all'offerta.

                                            4. Onorario

                                            La eReSTe riceve per la propria attività una commissione di gestione dalla Compagnia d'Assicurazione. Null'altro è dovuto dal cliente.

                                            5. Durata delle convenzione

                                            Questa convenzione ha validità dal 1.4.2000 e conclusa fino al 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le parti non disdicano il presente contratto con un preavviso di 3 mesi, lo stesso si ritiene rinnovato per un ulteriore anno, e così di seguito.

 

                                            La gestione dei contratti assicurativi sarà effettuata dalla KS Consulenze & Servizi Assicurativi(doc. 3)

 

                                     4.    In data 8 giugno 2000 Zurigo SA ha inviato uno scritto a K__________ __________ relativo all'assicurato AP 1, comunicando che il contratto d'assicurazione era “stato riattivato con le stesse prestazioni” (doc. 11). K__________ __________ ha poi chiesto il 23 giugno 2000 a Zurigo SA di spedirle le polizze sulla vita di AP 1, allegando il mandato di gestione del 24 gennaio 2000 “per conoscenza” (doc. D). Vi è quindi stato l'invio di due lettere di AO 1 a K__________ __________, sempre inerenti AP 1, segnatamente il 29 agosto 2000, nel quale si sottoponevano all'assicurato due varianti per la modifica delle prestazioni assicurative (doc. 11) e il 19 settembre 2000, con cui si confermava che la modifica della polizza richiesta dall'assicurato era stata effettuata (doc. 9).

                                            __________ ha dipoi trasmesso a “AP 1 c/o K__________ __________” i conteggi/richieste di versamento dei premi trimestrali (in seguito conteggio) e le diffide seguenti: il conteggio 12 ottobre 2000 per il premio esigibile il 1° novembre 2000, il conteggio 15 gennaio 2001 per il premio esigibile il 1° febbraio 2001, la diffida 16 marzo 2001 per il mancato pagamento di quest'ultimo premio, il conteggio 6 aprile 2001 per il premio esigibile il 1° maggio 2001, il conteggio per il premio esigibile il 1° agosto 2001, la diffida 18 settembre 2001 per il mancato pagamento di quest'ultimo premio (doc. 6 e 7; fascicoli doc. prodotti in edizione da RA 2 e AO 1). AP 1 ha dato seguito alle richieste di pagamento e alle diffide di cui sopra, a lui trasmesse da K__________ __________ (act. XIII, n. 8 pag. 7 verso il basso; fascicolo doc. prodotti in edizione dalla E__________ __________).

 

                                     5.    AO 1 ha pure inviato a “Gatti Fabrizio c/o K__________ __________ __________” il conteggio 5 ottobre 2001 per il premio trimestrale esigibile il 1° novembre 2001 e – tramite invio postale raccomandato – la diffida 18 dicembre 2001 per il mancato pagamento di quest'ultimo premio (doc. E e doc. 9; fascicoli doc. prodotti in edizione da E__________ __________ e AO 1). In data 8 febbraio 2002, constatato il mancato pagamento del premio, AO 1 ha notificato – pure con invio raccomandato all'indirizzo predetto – la rescissione del contratto di assicurazione sulla vita di cui alla polizza n. 1.604.435, dichiarando estinta la copertura assicurativa (doc. F; fascicoli doc. prodotti in edizione da E__________ __________ e AO 1).

                                            Con lettera 2 luglio 2002 (doc. G), __________ ha comunicato a __________ di essere “in malattia dal 7 marzo 2002” e ha chiesto l'esonero dal pagamento dei premi di due “polizze vita”, tra le quali quella oggetto della presente vertenza. AO 1 ha nel seguito respinto la richiesta di AP 1 di versamento della rendita prevista dalla polizza n. 1.604.435, con riferimento all'intervenuta rescissione del contratto (doc. L).

 

                                     6.    Con petizione 20 gennaio 2006, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di una rendita in caso di incapacità al guadagno di fr. 33'000.– annui dal 1° marzo 2004 oltre interessi. L'attore ha contestato la rescissione del contratto d'assicurazione in quanto, a suo dire, AO 1 aveva l'obbligo di inviare direttamente a lui – all'indirizzo privato notificato al momento della conclusione della polizza – la lettera di diffida e non a K__________ __________. Questo obbligo sarebbe sancito dalle condizioni generali dell'assicurazione (art. 16 e 19 CGA). K__________ __________ avrebbe ricevuto il mandato di gestire il portafoglio assicurativo, ma non di ricevere tutta la corrispondenza relativa alle polizze in vigore; dal contenuto del contratto di mandato non vi sarebbero elementi per ammettere che il recapito delle lettere di diffida e di annullamento del contratto dovesse aver luogo presso K__________ __________. Il fatto che determinati premi assicurativi siano stati pagati malgrado l'invio, a suo dire, non giuridicamente valido di conteggi e diffide, non legittimerebbe “la convenuta ad effettuare tali comunicazioni in particolare per quanto attiene la diffida” presso K__________ __________. Inoltre, vista l'importanza della comunicazione, l'assicuratore doveva accertarsi che il contraente della polizza assicurativa avesse ricevuto personalmente la diffida e non accontentarsi semplicemente di una probabile ricezione. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta 20 aprile 2006. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.

 

                                     7.    Statuendo il 15 maggio 2007 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 5'000.–) e le spese (fr. 500.-) a carico dell' attore, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili. Il Pretore ha analizzato la facoltà di rappresentanza di K__________ __________, rilevando che in seguito al conferimento del mandato d'incarico 24 gennaio 2000, quest'ultima era autorizzata, tra le altre cose, “ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie d'Assicurazioni”. Secondo il primo giudice, appare pacifico che una simile autorizzazione comprende anche la facoltà di ricevere una diffida per il mancato pagamento di un premio; l'espressione “tutti i rapporti con le Compagnie d'Assicurazioni” non lascerebbe adito ad interpretazioni. Egli evidenzia che a conferma di questa tesi si può rilevare che nella stipula tra l'attore e K__________ __________ era previsto che quest'ultima avrebbe provveduto al “trasferimento di tutti i contratti assicurativi”. Non si capisce, aggiunge il Pretore, cosa avrebbe dovuto significare il “trasferimento di gestione”, se non che il mandatario avrebbe dovuto diventare il nuovo interlocutore, di fronte alle compagnie di assicurazioni per tutto ciò che riguardava il rapporto assicuratore-assicurato. Egli ha anche precisato che la diffida non costituisce un negozio per il quale non è ammissibile la rappresentanza, rispettivamente non è un fatto così altamente personale da esigere l'invio diretto all'assicurato invece che al suo rappresentante. La stipula, continua il primo giudice, non limitava l'autorizzazione della K__________ __________ a taluni aspetti della gestione, riservandone altri all'espletamento in prima persona da parte dell'assicurato; l'attore non può quindi essere seguito quando dichiara che “la semplice gestione del portafoglio assicurativo non include la ricezione di tutta la corrispondenza relativa alle polizze in vigore”. L'importanza della procedura di diffida, prosegue il Pretore, non comporta che quest'ultima debba essere comunicata direttamente al partner contrattuale, in vece del suo rappresentante; benché la diffida in oggetto fosse una comunicazione estremamente importante, essa poteva essere notificata al rappresentante dell'assicurato e la compagnia di assicurazioni non era tenuta a preoccuparsi che pervenisse effettivamente al destinatario. Inoltre, il fatto che nelle condizioni generali fosse stabilito che “la AO 1 le spedisce la diffida” non può evidentemente essere interpretato come un obbligo di indirizzarla al contraente in persona, in caso contrario, rileva ancora il primo giudice, tutte le disposizioni di legge, così come i contratti, dovrebbero specificare che la rappresentanza è possibile. Il Pretore ha poi evidenziato a titolo abbondanziale che il comportamento dell'attore in relazione all'invio di tutta la corrispondenza a lui intestata all'indirizzo della K__________ __________ configura comunque una procura apparente. L'istruttoria, rileva il primo giudice, ha permesso di accertare che AO 1 aveva già trasmesso una moltitudine di comunicazioni con le modalità della diffida contestata, tra cui anche due diffide uguali a quella in oggetto; l'attore, non intervenendo per cambiare questa prassi (e meglio dando seguito alle comunicazioni, con il pagamento e le razioni alle diffide) ha confermato – se mai ve ne fosse ancora bisogno – l'autorizzazione della K__________ __________ a ricevere dette comunicazioni a suo nome. Di conseguenza, conclude il Pretore, K__________ __________ era autorizzata a ricevere le comunicazioni oggetto della presente vertenza e quindi la rescissione del contratto è avvenuta in modo giuridicamente valido, motivo per il quale le pretese fatte valere dall'attore, che si fondano sul contratto stesso, non possono essere accolte.

 

 

 

 

                                     8.    AP 1 è insorto con appello del 6 giugno 2007, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 10 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

 

                                     9.    Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell’attore è costituito, eccezion fatta per pochissime frasi, dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 16 aprile 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

 

                                     9.1. Esaminando nel dettaglio l'appello si constata in effetti che i punti da 1 a 6 “in fatto”, pagine da 2 a 4 dell'appello corrispondono integralmente ai punti da 1 a 6 “in fatto”, pagine da 2 a 3 delle conclusioni. I punti 1 e 2 “in diritto”, pagine da 4 (in basso) a 6 (in alto) dell'appello corrispondono integralmente ai punti 1 e 2 “in diritto”, pagine da 3 (in basso) a 5 (in alto) delle conclusioni. Il punto 3 “in diritto”, pagina 6 dell'appello – fatta eccezione per il 1° paragrafo e le prime due frasi del 3° paragrafo – corrisponde al punto 6 “in diritto”, pagina 6 delle conclusioni. Il punto 4 “in diritto”, pagine da 6 (in basso) a 7 (verso l'alto) dell'appello – fatta eccezione per la prima frase – corrisponde al punto 5 “in diritto”, pagina 6 in alto (a partire dalla seconda frase) delle conclusioni.

 

                                     9.2  Non resta dunque che esaminare il contenuto delle pochissime frasi dell'appello che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse.

 

                                            Il punto 7 “in fatto” non è di alcun rilievo. Trattasi in effetti di un brevissimo riassunto di alcuni contenuti della sentenza del Pretore, con l'esplicitazione della volontà di ricorrere.

 

                                            Il 1° capoverso del punto 3 “in diritto” è pure privo di rilevanza. In esso l'appellante si limita infatti a rilevare che “l'appellata sostiene che l'invio della corrispondenza alla __________ sarebbe conforme al contratto di mandato concluso tra quest'ultima e l'appellante nonché alle circostanze”. Con questa affermazione l'appellante non si confronta con una precisa argomentazione del Pretore. Si limita ad introdurre il discorso, che poi affronta ripetendo quanto già detto nelle conclusioni, anzi, riproducendo integralmente un passaggio delle medesime. Su questo punto il gravame si rivela ancora una volta inammissibile.

 

                                            Nelle prime due frasi del 3° paragrafo del punto 3 “in diritto”, __________ rileva che, a suo dire, “contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, il fatto che la K__________ fosse autorizzata ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, non significa ancora che la stessa avesse la facoltà di ricevere validamente una diffida per il pagamento di un premio o una comunicazione di rescissione del contratto assicurativo”. Egli ribadisce che “la K__________ era autorizzata ad intrattenere rapporti con le compagnie assicurative volti a negoziare una copertura assicurativa o un'eventuale modifica della copertura già esistente” e che “è unicamente in tale ambito che la K__________ era autorizzata ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazioni”. L'appellante si limita a riproporre il proprio punto di vista senza confrontarsi seriamente con le considerazioni con le quali il primo giudice aveva ritenuto pacifico che il conferimento d'incarico 24 gennaio 2000 – che aveva, tra le altre cose, autorizzato K__________ __________ “ad intrattenere, nell'interesse del mandante, tutti i rapporti con le Compagnie di assicurazioni” – comprendeva anche la facoltà di ricevere validamente una diffida per il mancato pagamento di un premio. Il Pretore aveva in effetti pure rettamente evidenziato – ma l'appellante è palesemente silente su ciò – che “tutti i rapporti con le compagnie di Assicurazioni” è un'espressione che non lascia adito ad interpretazioni diverse e che, a conferma di questa tesi, vi è anche il fatto che nella stipula tra AP 1 e K__________ __________ era previsto espressamente il “trasferimento della gestione di tutti i contratti assicurativi”. Il primo giudice ne aveva giustamente concluso che non si capisce cosa avrebbe dovuto significare il “trasferimento della gestione”, se non che il mandatario avrebbe dovuto diventare il nuovo interlocutore, di fronte alle compagnie di assicurazioni, per tutto ciò che riguardava il rapporto assicuratore-assicurato. L'appello cade dunque nuovamente nel vuoto.

 

                                            Nella prima frase del punto 4 “in diritto”, AP 1 sostiene che “neppure il fatto che l'appellata avesse già trasmesso all'appellante una moltitudine di comunicazioni (cfr. sentenza impugnata pag. 8) per il tramite della K__________ permette di concludere che la Zurigo Assicurazioni potesse validamente notificare una diffida di pagamento al signor AP 1 inviandola unicamente alla K__________”. L'appellante omette nuovamente di confrontarsi puntualmente con le considerazioni del Pretore, che tra la menzionata moltitudine di comuninazioni aveva annoverato anche due diffide uguali a quella in oggetto. Il primo giudice aveva rettamente ritenuto – e l'appellante è ancora una volta silente al riguardo – che AP 1, non intervenendo per cambiare questa prassi (e meglio dando seguito alle comunicazioni, con il pagamento dei premi e le reazioni alle diffide) aveva confermato – se mai ve ne fosse ancora bisogno – l'autorizzazione della K__________ __________ a ricevere dette comunicazioni a suo nome. L'appello si rivela pertanto, ancora una volta, privo di consistenza.

 

                                            Al punto 5 “in diritto”, AP 1 si limita dipoi a concludere che “la K__________ __________ non era autorizzata a ricevere le comunicazioni oggetto della presente causa” e che “di conseguenza, la rescissione del contratto di assicurazione non è avvenuta in modo corretto e giuridicamente valido”. L'appello non merita dunque su questo punto di una specifica disamina.

 

 

 

                                     10.  Per questi motivi, l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore litigioso di fr. 825'000.– (fr. 33'000.–x 25 anni). Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello, pur essendo pacifico il suo stato d'indigenza, non può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 8 ad art. 157).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 6 giugno 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello presentata da AP 1 è respinta.

 

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

                                        

                                         a) tassa di giustizia      fr. 4'000.-

                                         b) spese                         fr.      50.-

                                                                                fr.  4'050.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 sulla Vita fr. 6'000.– per ripetibili di appello.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.