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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo esclusa |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.554 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 6 settembre 2003 da
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AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall' __________,
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'075.– oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 10'571.40;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 maggio 2007 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto a versare agli attori, in solido, fr. 7'155.45 più interessi;
appellante il convenuto con atto di appello 20 giugno 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 1° agosto 2007 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2002, durante un violento temporale, un albero sito sul fondo boschivo di proprietà del AP 1 (in seguito AP 1) si è abbattuto, a Carona, contro una facciata della casa di proprietà dei signori AO 1 e AO 2 edificata sulla particella confinante. Nella caduta l'albero ha danneggiato la facciata stessa, come pure la recinzione posta a confine tra il giardino e il bosco. Con scritto 11 ottobre 2002, indirizzato al AP 1, AO 1 e AO 2 hanno fatto valere “una mancanza del Patriziato quale proprietario dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO, oltre che quale proprietario del fondo ai sensi degli art. 684 e 679 CC”, chiedendogli di confermare il riconoscimento della sua responsabilità, stimando danni per ca. fr. 9'000.– e riservandosi la quantificazione definitiva del danno al termine dei lavori di riparazione (doc. H).
B. Fallite le trattative per un componimento bonale della vertenza, AO 1 e AO 2, con petizione 6 settembre 2003, si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna del AP 1 al pagamento di fr. 11'075.40 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno. Essi hanno sostenuto di aver ottenuto dal AP 1 il taglio di altre sei piante, mentre l'albero ora in questione non sarebbe stato tagliato perché “la persona che eseguì i lavori non se la sentì” di procedervi. Gli ulteriori solleciti affinché si procedesse al taglio anche di detto albero sarebbero rimasti senza seguito da parte del AP 1. Il fatto che il AP 1 sia comunque intervenuto con il taglio di una parte degli alberi, conferirebbe a tutti gli alberi in questione “la qualifica di opera” ai sensi dell'art. 58 CO, con conseguente responsabilità del AP 1 stesso nella sua qualità di proprietario dell'opera. A titolo abondanziale e in subordine, essi hanno fondato la pretesa di risarcimento anche sull'art. 679 CC, sostenendo un eccesso del AP 1 “nel proprio diritto di proprietà” per aver lasciato “sul proprio fondo degli alberi potenzialmente pericolosi”.
Con risposta 26 aprile 2004, il convenuto si è opposto alla petizione. Esso ha ammesso di essere intervenuto per eliminare “le piante che gli attori gli avevano indicato essere pericolanti”, ma ha contestato di “essere stato ulteriormente sollecitato ad abbattere un altro albero che in seguito sarebbe caduto, danneggiando l'abitazione degli attori”. Ha pure contestato l'affermazione di controparte secondo cui “la persona che ha eseguito i lavori non avrebbe tagliato detto albero perché non se la sentiva”. Il AP 1 ha dunque contestato l'esistenza sia di una responsabilità causale a norma dell'art. 58 CO, che di una responsabilità ai sensi dell'art. 679 CC.
Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Gli attori hanno tuttavia ridotto le proprie pretese a fr. 10'571.40 oltre interessi.
C. Con sentenza 30 maggio 2007, Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto a versare agli attori, in solido, fr. 7'155.45 più interessi a titolo di risarcimento [fr. 6'405.05 (per la riparazione della facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la riparazione della recinzione), fr. 210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr. 40.40 (per fotografie)], come pure a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'200.–) e le spese e a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte. Il Pretore – dopo aver rilevato che il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se un albero può essere considerato, in determinate circostanze, un'opera ai sensi dell'art. 58 CO, ed evidenziato che secondo una parte della dottrina un albero può essere qualificato come opera solo nel caso in cui è stato piantato o modificato dall'uomo – ha ritenuto che, benché il proprietario non abbia effettuato nessun intervento di conservazione o manutenzione, sarebbe giustificato “considerare un albero come un'opera e ciò in quei casi in cui il proprietario, ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della sua manutenzione, poiché vi era un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto ha trascurato di farlo”. In tale caso, prosegue il primo giudice, sarebbe possibile rimproverare al proprietario una negligenza che consisterebbe “nell'omissione di prendersi cura dell'albero”. Nella situazione concreta, secondo il Pretore, il AP 1 proprietario del fondo confinante con l'abitazione degli attori, benché non sia intervenuto concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito all'albero stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di manutenzione, avrebbe però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione di tutti gli alberi pericolanti, in particolare di quelli morti, dato che questi ultimi, meno solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di sradicamento e rottura, potevano essere dannosi per l'ambiente circostante. L'albero in questione, conclude il primo giudice, vista la sua posizione e il suo stato (albero morto), presentava un reale pericolo per i terzi e per la proprietà degli attori. Non procedendo al suo taglio o allo sradicamento, nonostante fosse al corrente della pericolosità del medesimo, il AP 1 avrebbe trascurato il suo dovere di manutenzione e non potrebbe di conseguenza esimersi dalla propria responsabilità giusta l'art. 58 CO e dall'obbligo di rifondere i danni.
D. Con appello 20 giugno 2007 il AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di prima e di seconda sede . Con osservazioni del 1° agosto 2007 gli appellati postulano la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se del caso, di seguito.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 58 cpv. 1 CO, il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. L'art. 59 cpv. 1 CO prevede poi che chi ha ragione di temere danno da un'edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. L'opera è difettosa quando non offre una sufficiente sicurezza per lo scopo a cui è destinata (Schnyder, in Basler Kommentar, 4ª ed., Basilea 2007, n. 13 ad art. 58; DTF 130 III 193). Per opere si intendono tutti quegli oggetti creati artificialmente dall'uomo modificati e ordinati, fissati direttamente o indirettamente al suolo (Schnyder, op. cit., n. 12 ad art. 58). Per consolidata giurisprudenza e dottrina sono opere le strade, le piazze, i marciapiedi (Schnyder, op. cit., loc. cit.), ma anche gli impianti per il trasporto quali piloni di teleferiche e skilift (sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 18 gennaio 2000, inc. n. 4C.375/1999 consid. 2cc). Il Tribunale federale ha lasciato per contro aperta la questione a sapere se e quando un albero possa essere qualificato quale opera ai sensi dell'art. 58 CO (DTF 112 II 439, consid. 1a; Schnyder, op. cit., n. 12 ad art. 58; Roten, Intempéries en droit privé, Friborgo 2000, n. 1634). Secondo la dottrina un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall'uomo (Werro, in Commentaire romand, Basilea 2003, n. 9 ad art. 58; Roten, op. cit., n. 1634; Brehm, in Berner Kommentar, ed. 1998, n. 30 ad art. 58; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., Berna 1997, pag. 549; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht II/1, 4ª ed., Zurigo 1987, §19, n. 46); gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall'uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non sono invece ritenuti opere ai sensi dell art. 58 CO (Schnyder, op. cit , n. 12 ad art. 58; Roten, op. cit., n. 1634; Brehm, op. cit., loc. cit.; Engel , op. cit., loc. cit.; Oftinger/Stark, op. cit., §19, n. 44).
Giusta l'art. 679 CC chiunque sia danneggiato, per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere il risarcimento del danno subìto. Un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà può unicamente consistere in un comportamento umano, connesso all'esercizio del potere di fatto sul fondo nell'ambito del suo sfruttamento o con ogni altro tipo di godimento. Eventi causati da fenomeni della natura non rientrano nel campo di applicazione di questa norma (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3ª ed., Berna 2002, n. 1912). E' il caso segnatamente per la caduta, a seguito di eventi naturali, di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco – che non sono dunque considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in fondi non modificati dall'uomo e la cui configurazione è pure esclusivamente naturale, con conseguenti danni per i fondi confinanti [Steinauer, op. cit., nota 316, pag. 227; Roten, op. cit., n. 1661; Roten, Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 23 (secondo il quale l'art. 679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di fenomeni naturali)].
2. Per quanto qui concerne è accertato che la particella sulla quale è edificata l'abitazione degli attori confina con un fondo, boscato da tempo immemorabile, di proprietà del convenuto. A confine tra i due fondi è stata costruita una recinzione (act. VI, pag. 2). Il bosco è a ridosso della recinzione (cfr. doc. B, in particolare la quarta fotografia), mentre la casa è stata edificata a circa 6 metri dal bosco [cfr. fatti di risposta (act. II, pag. 3 verso il mezzo e pag. 6 verso il basso), non contestati in replica (act. III, pag. 3 e pag. 5; cfr. pure le fotografie, doc. B)] già esistente [NB. i piani di edificazione della casa sono datati “luglio 1993-9.9.1993” (cfr. doc. II.3)]. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2002 il Sottoceneri è stato investito da un violento temporale, con raffiche di vento aventi punte massime registrate a Lugano e Stabio, rispettivamente di 35 e 41 Km orari; trattandosi di un temporale, secondo il servizio MeteoSvizzera, è tuttavia possibile che a Carona si siano prodotte raffiche di maggior intensità (doc. P). Durante il temporale un albero (secco) esistente nel bosco del convenuto si è abbattuto contro una facciata della casa degli attori. Nella caduta l'albero ha danneggiato la facciata stessa, come pure la recinzione posta a confine tra il giardino e il bosco (doc. B).
3. Il Pretore si è dipartito dalla considerazione che “benché il convenuto non sia intervenuto concretamente sull'albero in questione e non abbia dunque conferito all'albero stesso la qualifica di opera effettuando un intervento di manutenzione, avrebbe però ragionevolmente dovuto provvedere all'eliminazione di tutti gli alberi pericolanti, in particolare quelli morti, dato che questi ultimi, meno solidi di quelli sani e potenzialmente più a rischio di sradicamento e rottura, potevano essere dannosi per l'ambiente circostante”. Constatato che “l'albero in questione, vista la sua posizione e il suo stato (albero morto), presentava un reale pericolo per terzi e per la proprietà degli attori”, il primo giudice ha quindi rimproverato al AP 1 una negligenza, consistente nell'aver omesso “di prendersi cura dell'albero” non procedendo “al suo taglio o sradicamento, nonostante fosse al corrente della pericolosità del predetto albero”, concludendo che il convenuto “non può di conseguenza esimersi dalla propria responsabilità giusta l'art. 58 CO, dato che l'albero ha causato danni innegabili alla proprietà confinante”. Secondo il primo giudice un'autore della dottrina (Roten, Intempéries en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1649) avallerebbe la sua tesi, con la quale egli pretende che “in determinate circostanze”, benché “il proprietario non abbia effettuato nessun intervento di conservazione o manutenzione” sarebbe “giustificato considerare un albero naturale come un opera e ciò in quei casi in cui il proprietario, ragionevolmente, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione, poiché vi era un rischio oggettivamente prevedibile, ma di fatto ha trascurato di farlo”. L'appellante contesta l'impostazione giuridica, come pure le considerazioni e le conclusioni del Pretore. A ragione.
4. Come detto sopra (consid. 1), anche __________, sostiene che gli alberi cresciuti naturalmente nel bosco, senza essere stati piantati dall'uomo e dei quali questi non si è mai occupato, non costituiscono opere ai sensi dell art. 58 CO e che un albero può eccezionalmente essere considerato quale opera solo nella misura in cui è stato piantato o modificato artificialmente dall'uomo. Il predetto autore estende la qualifica di opera anche agli alberi cresciuti naturalmente, che si trovano su fondi la cui configurazione naturale è stata modificata e oggetto di manutenzione (giardini pubblici, campi da golf, parchi di cimiteri, siepi e viali alberati posti ai bordi delle strade, giardini particolari) [Roten, Intempéries en droit privé, Friborgo 2000, n. 1642-1643].
L'albero oggetto della presente vertenza è senza ombra di dubbio cresciuto naturalmente in un bosco non curato dall'uomo; né l'albero, né tantomeno la configurazione del fondo risultano essere stati oggetto di modifica. D'altro canto gli attori neppure hanno sostenuto che il bosco in questione rientri nella categoria dei giardini pubblici o dei giardini-parchi particolari ai quali fa riferimento __________. Né tantomeno è provato e risulta dagli atti che le operazioni di taglio di altre sei piante nel medesimo bosco – per altro eseguite dal convenuto soltanto a seguito delle insistenti richieste degli attori e non per spontanea volontà di manutenzione, per esempio per trasformare il bosco in vivaio o in giardino-parco – abbiano comportato modifiche del fondo e dell'albero in discussione, compromettendo in qualche modo la sua stabilità. E' dunque escluso che l'albero in questione possa essere considerato un'opera a norma dell'art. 58 CO e che una responsabilità del proprietario del bosco per i danni causati dalla caduta dell'albero durante il forte temporale possa essere fondata su questo istituto giuridico.
5. Gli appellati ribadiscono, in subordine, che essi andrebbero in ogni caso ammessi ad esercitare l'azione di cui all'art. 679 CC – tesi già fatta valere con la petizione e sulla quale il primo giudice non si è neppur minimamente soffermato – nella misura in cui “il fatto di lasciare, come fatto dal AP 1, sul proprio fondo degli alberi potenzialmente pericolosi per terzi” costituirebbe, a suo dire, “un eccesso nel diritto di proprietà” (osservazioni, pag. 6 verso l'alto).
Già si è detto (sopra, consid. 1), tuttavia, che la dottrina esclude l'applicazione dell'art. 679 CC, là dove si è in presenza di caduta, a seguito di eventi naturali, di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco – che non sono dunque considerati opere ai sensi dell'art. 58 CO – in fondi non modificati dall'uomo e la cui configurazione è pure esclusivamente naturale. L'art. 679 CC non entra in considerazione neppure se il proprietario ha omesso di abbattere preventivamente tali alberi al fine di evitare le eventuali conseguenze di fenomeni naturali (Roten, Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 23). In altri termini, in situazioni come quelle ora in esame, secondo la giurisprudenza e la dottrina, non si giustifica di addebitare al proprietario del bosco una responsabilità per un'omissione ex ante; rimproverare a una persona di non aver preso le misure atte a prevenire un danno con il pretesto che un proprietario coscienzioso l'avrebbe fatto, equivarrebbe ad un'estensione inammissibile del diritto di proprietà, ritenuto che se non vi è dovere d'agire, non c'è spazio per un'omissione (DTF 93 II 230, consid. 3 b). L'idea che sta alla base di questo concetto è che, da una parte è compito di ognuno di premunirsi e, in estremo, di non esporsi ai pericoli naturali determinati dai fondi del vicino, e dall'altra parte che non si può esigere dal proprietario di un fondo (generalmente di poco valore) che prenda misure atte ad eliminare tali pericoli quando nulla ha fatto per crearli (Roten, Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 25; DTF 93 II 230, consid. 3c). Ciò è il caso segnatamente nella fattispecie ora in esame, se si considera che il bosco esiste da tempo immemorabile e che, come rettamente evidenziato dall'appellante, l'abitazione degli attori (danneggiata dalla caduta della pianta durante il violento temporale) – ancorchè con l'avallo di una decisione dell'autorità autorizzante la deroga – è stata edificata ad una distanza di circa 6 metri dal bosco già esistente, distanza inferiore a quella prevista dalla Legge cantonale sulle foreste [10 metri (cfr. art. 6 cpv. 2 LCFo)] con lo scopo di proteggere l'uomo e le cose, tra l'altro, dalla caduta degli alberi (Scolari, Commentario alla LALPT-LE-LAC, Bellinzona 1996, n. 296 ad art. 29 LALPT). E' dunque escluso che una responsabilità del AP 1 per la caduta dell'albero di cui si è detto possa essere fondata sull'art. 679 CC.
6. Ci si può chiedere se – considerata la presenza di una pianta (secca) a ridosso della casa, riconosciuta dagli attori quale fonte di pericolo – viste le circostanze illustrate sopra (consid. 5), non incombesse semmai a AO 1 e AO 2 chiedere al convenuto di essere autorizzati a rimuovere l'albero a loro spese (DTF 93 II 230, consid. 3c). Ci si può pure chiedere se l'eventuale diniego del convenuto a procedere in tal senso avrebbe comportato un'omissione, con diritto degli attori di chiedere, in applicazione dell'art. 41 CO, il risarcimento per il danno poi intervenuto (Roten, Questions choisies de responsabilité civile au sujet des intempéries, in RVJ 2001, pag. 25-26, con riferimento al comportamento omissivo ex post del proprietario fondiario; DTF 93 II 230, consid. 3c).
Le questioni possono tuttavia restare aperte. Dagli atti non risulta infatti che gli attori abbiano formulato al convenuto una simile richiesta e che quest'ultimo l'abbia rifiutata. Per altro l'istruttoria neppure ha permesso di chiarire i motivi per i quali, allorquando sono stati abbattuti altri sei alberi – ritenuti fonte di pericolo – quello ora in discussione non sia stato oggetto di provvedimento alcuno. L'affermazione degli attori, secondo cui “la persona che eseguì i lavori non se la sentì” di procede all'abbattimento (petizione, pag. 4 verso l'alto; osservazioni all'appello, pag. 3 verso il mezzo), contestata dal convenuto (risposta, pag. 3 in basso), non risulta in effetti avallata da alcuna prova testimoniale o documentale.
7. Il risarcimento del danno riconosciuto dal Pretore in complessivi fr. 7'155.45 [fr. 6'405.05 (per la riparazione della facciata dell'abitazione), fr. 500.– (per la riparazione della recinzione), fr. 210.– (per lo sgombero dell'albero) e fr. 40.40 (per fotografie)], appare dunque privo di valido fondamento giuridico. A titolo abondanziale si rileva che, per quanto concerne lo sgombero dell'albero, gli attori hanno usufruito (cfr. doc. F e G) dei diritti, garantiti dall'art. 687 cpv. 1 CC, di sbrancare e rimuovere l'albero penetrato nella loro proprietà, come pure di appropriarsi del legname (Steinauer, op. cit., n. 1836). Dagli atti non risulta che il legname sia stato consegnato al convenuto; per cui, anche qualora fosse stata ammessa una responsabilità del convenuto, le spese di sgombero sarebbero risultate ampiamente compensate dal valore della legna.
8. Per le considerazioni che precedono, l'appello deve dunque essere accolto. La decisione del Pretore va di conseguenza riformata nel senso di respingere la petizione. L'accoglimento del gravame implica di riformare anche il giudizio del primo giudice su tassa di giustizia, spese e ripetibili, ciò in considerazione della soccombenza degli attori. Ritenuto che gli appellati risultano totalmente soccombenti in appello, gli oneri di secondo grado (calcolati su un valore rimasto litigioso di fr. 7'155.45) vanno posti, in solido, totalmente a loro carico, con obbligo per loro di versare, pure in solido, alla controparte congrue ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 20 giugno 2007AP 1 di Carona è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 2007 della Pretura del distretto di Lugano, è riformata come segue:
1. La petizione 6 settembre 2003 di AO 1 e AO 2 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.– e le spese, da anticipare dagli attori, rimangono a loro carico in solido, i quali rifonderanno, pure in solido, al convenuto l'importo di fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno, pure in solido, all'appellante fr. 800.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
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-; - __________,.
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Comunicazione alla Pretura,
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).