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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Emanuela Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.8 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 18 gennaio 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 12'931.05 oltre interessi quale mercede per un contratto d’appalto, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha accolto con sentenza 31 maggio 2007;
appellante il convenuto con atto d’appello 20 giugno 2007, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre l'attrice con osservazioni 4 settembre 2007 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del mese di settembre 2003, AP 1 ha stipulato con l’impresa di costruzioni AO 1un contratto d’appalto per l'esecuzione di opere da capomastro relative all'ampliamento della propria casa, sita sul mappale no __________ RFD di __________. Il committente aveva affidato la progettazione e la direzione lavori all'ing. __________ __________, il quale aveva altresì allestito i capitolati e i piani per la costruzione. Terminati i lavori, AO 1 ha emesso una prima liquidazione 21 aprile 2004 di fr. fr. 56'011.20 oltre a IVA per fr. 4'256.85, per un totale di fr. 60'268.05. A seguito della verifica in contraddittorio con la DL, è poi seguita la liquidazione 25 maggio 2004 di fr. 57'351.10 (fr. 53'300.30.- oltre IVA per fr. 4'050.90). Dedotti acconti per fr. 30'000.-, rimaneva un saldo a favore dell'impresa di 27'351.10. Dopo aver versato un ulteriore acconto di fr. 15'000.- il 4 giugno 2004, il committente ha rifiutato il pagamento della rimanenza, adducendo l'esistenza di vari difetti.
2. Con petizione 18 gennaio 2006 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del residuo della mercede di fr. 12'931.05, comprensivo anche di una ulteriore fattura di fr. 579.96 relativa a lavori non compresi nella liquidazione, oltre interessi di mora. L’attrice sostiene di aver regolarmente eseguito i lavori commissionati, e rileva che la liquidazione è stata verificata in contraddittorio con la DL che l'ha accettata senza riserve. In merito all'esistenza dei difetti, contesta che le manchevolezze di cui controparte si duole costituiscano difetto, ma anche che le stesse le siano attribuibili, eccependo comunque la tardività della notifica.
3. Con risposta 15 marzo 2006 il convenuto si è opposto alla petizione. Contestato l'ammontare della pretesa che sarebbe di soli fr. 56'204.10 comprensivo di IVA, perché era da tener conto dello sconto del 2% accordato dalla controparte, rileva che tale importo era stato ulteriormente ridotto a fr. 55'000.- per tener conto di alcuni danni e difetti causati dall'attrice. La notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente, gli stessi essendo stati notificati già in occasione della liquidazione, e in seguito ribaditi con lettera 3 agosto 2004. Le problematiche relative ad una parete eseguita fuori squadra e all'errata quota delle soglie di granito delle finestre della camera al 1° piano e della porta finestra del pianterreno sarebbero invece state notificate successivamente, essendo state rilevate solo quando sono intervenuti i piastrellisti e i gessatori, rispettivamente in occasione della posa dei serramenti.
In sede di conclusioni le parti hanno confermato le rispettive domande.
4. Con sentenza 31 maggio 2007 il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all'attrice l’importo di fr. 12'931.05 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2004 su fr. 12'351.10 e dal 18 gennaio 2006 (invece che dal 24 maggio 2005) su fr. 579.95, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 200.- a carico dello stesso, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'500.- per ripetibili.
5. Con appello 20 giugno 2007 il convenuto postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso respingere la petizione.
Con osservazioni 4 settembre 2007 l’appellata postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 6. Il Pretore ha anzitutto qualificato il rapporto contrattuale in essere tra le parti come appalto. Rilevato che l'ammontare della mercede era stato riconosciuto dal convenuto, ha negato la deduzione del preteso sconto del 2% perché condizionato al pagamento del saldo entro 10 giorni dalla liquidazione. In merito ai difetti, il primo giudice ha evidenziato che buona parte delle doglianze erano già state considerate nell'ambito dell'allestimento della liquidazione finale. Per quanto concerne invece la parete fuori squadra e l'errata quota delle soglie di granito, ha considerato tardiva la notifica dei difetti.
7. L'appellante contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver negato a torto lo sconto del 2%.
La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., n. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8a. ed., Düsseldorf 1996, n. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 p. 246; II CCA 6 ottobre 1998 inc. n. 12.98.57, 13 agosto 2001 inc. n. 12.2001.17).
Nel caso di specie è da ritenere che la concordata riduzione del 2% fosse condizionata al tempestivo pagamento della mercede dell’impresa e costituiva dunque uno sconto. In effetti non è dato di comprendere, né l'appellante lo spiega, quale altro senso potesse avere in concreto la riduzione della mercede se non quello di chiudere la questione in breve tempo ed evitare ulteriori discussioni circa l'esistenza di difetti, ciò ritenuto che i lavori già erano terminati e le parti stavano procedendo alla liquidazione. Il fatto che nella liquidazione nulla sia indicato in merito al termine di pagamento non permette di giungere a diversa conclusione, considerato che comunque il teste __________ __________ - la cui attendibilità è rimasta incontestata in prima sede - ha ricordato che lo sconto era stato pattuito a condizione del pagamento entro 10 giorni (verbale 22 novembre 2006, pag. 4).
8. Il Pretore non ha ammesso la riduzione della mercede a fr. 55'000.-, rilevando che trattavasi di una semplice proposta formulata dal convenuto. L'appellante contesta la decisione su questo punto, adducendo che, essendo stati comunicati altri difetti dopo la prima bozza di liquidazione, se ne era tenuto conto nell'ambito della seconda liquidazione, operando la riduzione contestata. Va qui rilevato che il Pretore non ha ammesso la riduzione ritenuto che trattavasi solo di una proposta del convenuto, di cui neppure v'era certezza che fosse stata sottoposta all'attrice. Questa motivazione non è stata in alcun modo contestata dall'appellante. Considerato poi che nulla agli atti permette di stabilire l'esistenza di un minor valore dell'opera dovuto a tali difetti - dei quali l'appellante peraltro ha sempre contestato che le siano imputabili - su questo punto l'appello va respinto.
9. L'appellante contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto tardiva la notifica dei difetti della parete fuori squadra e dell'errata quota delle soglie di granito, adducendo che il primo difetto era stato riconosciuto come tale dall'appellata, che si era offerta di rifare gratuitamente la parete medesima. Per quanto concerne invece le soglie in granito rileva che l'errata quota aveva potuto essere rilevata solo al momento dell'intervento della posa dei serramenti e dell'intervento di gessatori e piastrellisti.
Già si è detto al considerando precedente che l'appellata ha contestato che le manchevolezze riscontrate costituiscano difetti dell'opera. Non è invero incontestato che la parete eretta per suddividere uno spazio in camera da letto e vestibolo risulta fuori squadra rispetto all'altra parete della camera da letto. Ciò dipende però dal fatto che le due opposte pareti preesistenti non sono, a loro volta, parallele. La parete nuova non è stata costruita parallela alla parete esistente della camera, bensì a quella del vestibolo (doc. I). Non v'è dubbio che si sarebbe potuto procedere diversamente, allineando la parete divisoria con quella della camera. In siffatta evenienza essa non sarebbe però stata parallela alla parete del vestibolo. In questa situazione e in mancanza di altri elementi, non si può concludere che l'opera è difettosa. Comunque, il teste __________ __________ ha riferito di essersi avveduto della questione e di averla sottoposta alla moglie dell'appellante la quale, previo consulto telefonico con il marito, aveva dato il benestare circa il modo di procedere (verbale 22 novembre 2006, pag. 7). Ammesso e non concesso che vi possa essere stato un fraintendimento tra le parti, la soluzione adottata dall'impresa non appare in contrasto con il buon senso come pretende l'appellante.
9.1 Va ancora esaminato se il comportamento dell'appellata, che si era offerta di procedere allo spostamento della parete divisoria, circostanza nella quale l'appellante intravede un'ammissione di responsabilità da parte dell'impresa, imponga una diversa soluzione. AO 1 ha sin dall'inizio sostenuto di aver costruito il muro su istruzione della signora __________ __________, ma di essersi in seguito accordata con il committente di rifare il muro (doc. M; teste __________ __________, verbale 22 novembre 2006, pag. 7; teste __________ __________, verbale 22 novembre 2006 pag. 10). Ciò non può però essere considerato acriticamente quale ammissione di responsabilità. L'intervento in questione, eseguito a cantiere ancora parzialmente aperto, non presentava particolari difficoltà e non comportava costi eccessivi, per cui la disponibilità a eseguire tale lavoro può essere inteso anche quale gesto di buona volontà inteso a evitare un contenzioso. Ad ogni buon conto, anche nell'ipotesi che la parete possa essere considerata difettosa e volendo ammettere che l'appellata avesse ammesso le proprie responsabilità, la soluzione non potrebbe essere quella auspicata dall'appellante. In quest'eventualità la situazione sarebbe quella dove il committente, avvalendosi delle facoltà concessegli dall'art. 368 CO ha optato per la riparazione gratuita dell'opera. Scelta alla quale egli è però vincolato perché la dichiarazione d'esercizio di tale scelta è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se -nonostante la loro esecuzione- l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348). Poiché in concreto è stato lo stesso committente a impedire all'appellata di procedere al rifacimento del muro, malgrado ciò fosse ancora possibile senza inconvenienti di rilievo, non si può imputare all'appellata di non essere intervenuta e quindi dedurne che, a seguito di tale mancanza, sia rinato il diritto di scelta del committente. L'appello andrebbe quindi comunque respinto. In questa situazione le censure relative all'accertamento della tardività della notifica del difetto non necessitano di essere ulteriormente esaminate.
Di transenna, e a prescindere da quanto testé esposto, va ancora rilevato che le conseguenze dell'erezione fuori squadra della parete sono di natura essenzialmente estetica, senza che risultino né siano stati addotti ulteriori inconvenienti. Di conseguenza la richiesta di un risarcimento pari ai costi di rifacimento della parete appare difficilmente difendibile.
10. L'appellante contesta la sentenza del Pretore che ha ritenuto intempestiva la notifica del difetto relativo ai davanzali in granito, posati ad una quota errata. Il giudizio impugnato regge alle critiche. L'appellato ha contestato già in sede di petizione la tempestività della notifica di tale difetto, rilevando che i serramenti erano già stati posati alcuni mesi prima che il committente sollevasse la questione delle quote dei davanzali. L'appellante, in merito alla tempestività della notifica dei difetti si è limitato a rinviare a quanto sarebbe emerso dall'istruttoria, che è però silente su questo specifico punto. In applicazione dell’art. 8 CC, spetta al committente che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO provare la tempestività della notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto riconoscibile. In concreto egli non ha addotto né dimostrato alcunché al riguardo, sicché l'appello dev'essere respinto anche su questo punto.
Per i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 20 giugno 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.--
b) spese fr. 50.--
t o t a l e fr. 450.--
sono poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 700.- di ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).