Incarto n.
12.2007.159

Lugano

10 settembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.148 della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna - promossa con petizione 26 ottobre 1999 da

 

 

AP 1

rappr. dall RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall RA 2

 

 

 

 

in materia di contratto di lavoro, con cui lattore ha chiesto la condanna di "__________" al pagamento di fr. 45'336.30 oltre interessi quale indennità per licenziamento abusivo e di fr. 70'000.- oltre interessi quale risarcimento di una presunta perdita di guadagno imputabile alla datrice di lavoro;

 

domanda avversata da AO 1, che ha postulato lirricevibilità e la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 giugno 2007 ha respinto;

 

appellante lattore che con atto di appello 5 luglio 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare AO 1, al pagamento di quanto richiesto con la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 3 settembre 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è stato assunto dal 1° aprile 1988 da "__________" quale consulente assicurativo presso l’agenzia di __________. A seguito della collaborazione tra"__________" e "__________" iniziata nel 1992, nel 1996 le due compagnie di assicurazione hanno dato vita a "__________" (doc. F e 5). Al fine di rinnovare il sistema di remunerazione di "__________" e "__________" e di garantire basi paritarie tra le due società, nell’agosto 1995 la divisione marketing e distribuzione ha informato il lavoratore che nei giorni successivi avrebbe ricevuto il nuovo contratto di lavoro, preannunciandone in particolare le componenti di stipendio (doc. A). Il 19/26 settembre 1995 è stato quindi sottoscritto tra "__________, agenzia generale di __________ ", e AP 1 un "contratto per consulente alla clientela", entrato in vigore il 1° gennaio 1996 in sostituzione di ogni precedente contratto (doc. 2). Il 18 dicembre 1997 è stato poi stipulato un "Avenant au contrat de travail" tra il lavoratore e "__________", agenzia generale di __________, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, che ha modificato le clausole n. 3.5 del contratto testé citato sulle indennità giornaliere, n. 3.7 sul conto di garanzia e n. 4.2 sul termine di carenza in caso di malattia e infortunio (doc. 9 e E).

 

                                  B.   Con invio raccomandato 6 luglio 1998 "__________" ha rescisso il contratto di lavoro con AP 1 con effetto al 31 ottobre 1998, specificando che il lavoratore era da subito libero dai suoi obblighi lavorativi (doc. NN e 16). Con certificato medico di medesima data il dott. med. __________ __________ ha dichiarato AP 1 inabile al lavoro per malattia dal 1° luglio 1998 fino a nuovo avviso (doc. R e 17). Con missiva 17 luglio 1998 lavv. RA 1, patrocinatore del lavoratore, ha contestato la disdetta del contratto di lavoro poiché abusiva (art. 336 cpv. 1 lett. a, c, d CO) e data in tempo inopportuno (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). Egli ha asserito che AP 1 aveva ricevuto la disdetta il 13 luglio 1998 e che a causa del mobbing subìto dai propri superiori si era reso necessario il suo ricovero in una clinica specialistica in disturbi medico psicologici, dove egli era tuttora degente (doc. PP). "__________" ha risposto il 20 luglio 1998 contestando sia i motivi di disdetta addotti dal lavoratore sia lincapacità lavorativa dello stesso. In particolare, essa ha spiegato che il licenziamento era dovuto a gravi violazioni dei doveri contrattuali da parte del lavoratore, quali ad esempio non aver dato seguito né alla sottoscrizione, nellagosto 1997, di tre offerte assicurative, né a quattro notifiche di sinistro, aver commesso errori sul prolungamento di una copertura provvisoria e aver falsificato la firma del signor __________ (doc. QQ e 20). Per valutare la validità della disdetta, il 17 settembre 1998 essa ha poi chiesto allavv. RA 1 di farle pervenire la specifica, da parte del dott. med. __________ __________, sul momento in cui lincapacità lavorativa del lavoratore aveva inizio e a inviarle entro il quindici di ogni mese il relativo certificato medico, pena la sospensione dei pagamenti in suo favore (doc. 22).

 

                                  C.   Con invio raccomandato 12 gennaio 1999 "__________", trascorso il periodo dattesa di 180 giorni giusta lart. 336c cpv. 1 lett. b CO, ha "rinnovato" la disdetta del contratto di lavoro per il 30 aprile 1999 (doc. RR e 23). Il lavoratore, tramite il proprio legale, il 7 aprile 1999 ha contestato la disdetta in questione, adducendo la sua abusività giusta lart. 336 cpv. 1 lett. a, e, d CO. In particolare, egli ha affermato che la disdetta era un atto di ritorsione alle reiterate richieste di mantenere intatto il proprio portafoglio clienti e polizze. "__________" ha contestato il 13 aprile 1999 il carattere abusivo della disdetta (doc. TT e 24).

 

                                  D.   Il 26 ottobre 1999 AP 1, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suo confronti, ha chiesto la condanna di "__________" al pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 45'336.30 oltre interessi e di un risarcimento quale perdita salariale di fr. 70'000.- oltre interessi, subita a partire dal 1997 compreso in ragione, a detta del lavoratore, dello smembramento del suo portafoglio clienti e della restrizione della sua zona di attività, del tempo non investito nella crescita del proprio reddito bensì perso nel verificare le modifiche contrattuali apportate unilateralmente dalla datrice di lavoro e nella differenza tra il reddito conseguito negli anni dal 1993 al 1996 e le indennità giornaliere per malattia percepite dal 1998. Con risposta 27 gennaio 2000 "AO 1 " ha chiesto di dichiarare irricevibile la petizione, poiché diretta verso una persona giuridica inesistente. Essa ha altresì postulato la reiezione della petizione, contestando le affermazioni della parte avversaria. Il 6 luglio 2000 il Pretore ha respinto l’eccezione d’ordine sollevata dalla convenuta, ritenendo che non vi era dubbio che l’attore volesse convenire la propria datrice di lavoro e che quest’ultima aveva contribuito a creare confusione sulla sua denominazione. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 14 giugno 2007, il Pretore ha respinto la petizione.

 

 

 

                                  E.   Con appello 5 luglio 2007 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare AO 1, al pagamento di quanto richiesto con la petizione. Con osservazioni 3 settembre 2007 questa postula invece la reiezione del gravame.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accertato anzitutto che le parti non contestano la base contrattuale del rapporto di lavoro, ovvero il "contratto per consulente alla clientela" entrato in vigore il 1° gennaio 1996 (doc. 2) e l’"Avenant au contrat de travail" entrato in vigore il 1° gennaio 1998 (doc. E e 9). Egli ha poi accertato che sebbene la disdetta 12 gennaio 1999 (doc. 23) non indicasse i motivi del licenziamento, gli stessi non erano nemmeno stati chiesti dal lavoratore, di modo che si poteva ritenere che fossero identici a quelli menzionati nella missiva 20 luglio 1998 (doc. QQ e 20) a giustificazione della precedente disdetta 6 luglio 1998 (doc. NN e 16). Il primo giudice ha poi accertato che la motivazione addotta dalla datrice di lavoro per giustificare il licenziamento di AP 1 trovava riscontro agli atti, dato che dalle testimonianze era emerso che il lavoratore era stato negligente nella gestione di alcune pratiche, segnatamente nella trasmissione delle proposte di assicurazione e delle notifiche di sinistri. Il Pretore ha poi accertato che dall’istruttoria non era risultato che il lavoratore fosse oggetto di mobbing e che, quindi, i suoi errori fossero riconducibili al disagio da lui sofferto. Da qui, la non abusività della disdetta. Il primo giudice ha infine respinto anche la richiesta del lavoratore di risarcimento della perdita di guadagno per gli anni dal 1997 compreso al 1999, dato che egli non ha comprovato che la stessa fosse riconducibile alla situazione lavorativa.

 

                                   2.   L’appellante si lamenta anzitutto di un accertamento parziale dei fatti. Egli sostiene che il Pretore si è unicamente basato sull’esistenza di un contratto di lavoro e sulla disdetta, "senza approfondire veramente la realtà dei fatti e dare il giusto peso alla situazione di confusione e incertezza creatasi in seno alla convenuta durante gli anni 1997/1998/1999, le reiterate rimostranze (accertate in istruttoria) del dipendente, le accertate modifiche unilaterali che la convenuta imponeva ai suoi dipendenti quo agli elementi essenziali del contratto di lavoro, in concreto: gli strumenti del lavoro e basi del reddito (portafoglio polizze e zona di attività) e alle risultanze istruttorie in particolare alle testimonianze rese da persone neutrali e non coinvolte direttamente nel licenziamento del dipendente" (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Tuttavia, lappellante non trae conclusioni dalle sue censure. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   3.   L’appellante sostiene che i motivi addotti dalla convenuta a suffragio del licenziamento sono dei meri pretesti e non sono quindi il reale motivo della disdetta (appello, pag. 5 in alto).

 

                                3.1   Egli afferma anzitutto di aver "presentato censure precise pertinenti all’effettiva natura abusiva/ritorsiva del suo licenziamento e ha contestato la pertinenza, siccome pretesti, dei motivi addotti dalla convenuta nella lettera di licenziamento. In conclusione il Pretore ha preso per oro colato quanto sostenuto dalla convenuta, senza porsi a confronto con la reale situazione dei fatti e le particolarità e condizioni del contratto di lavoro che la convenuta di fatto imponeva ai suoi dipendenti negli anni 1998/1999" (appello, pag. 5 in alto). Egli sostiene altresì che "la sentenza impugnata non compie alcuno sforzo di verifica della serietà dei rimproveri mossi dalla convenuta al ricorrente" e prosegue "sempre in merito alla serietà e pertinenza dei rimproveri mossi dalla convenuta, la sentenza non spende una parola in merito all’allegazione secondo cui questi motivi sono stati raccolti a posteriori, ossia al fine di giustificare la disdetta a mano di argomenti palesemente futili e privi d’importanza e dissimulare i veri motivi" (appello, pag. 10). L’appellante si diffonde in considerazioni generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309). Al riguardo, lappellante sostiene di aver nel dettaglio contestato, fin dallallegato di replica, vuoi il fondamento dei rimproveri, vuoi la loro pertinenza ai fini del licenziamento (appello, pag. 10). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con lesigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto lappello è dunque irricevibile.

                                3.2   Lattore ritiene che dallistruttoria è emersa la futilità del motivi invocati dalla convenuta, dato che essi non avevano lasciato alcun particolare ricordo neppure nei suoi superiori diretti (appello, pag. 11 segg.).

 

                             3.2.1   A suffragio della propria tesi lappellante invoca la testimonianza di __________ __________ (all’epoca dei fatti agente generale dell’agenzia di __________) in merito al doc. 10, laddove ha dichiarato "non sono sicuro di averlo visto prima di oggi" (audizione 11 ottobre 2000, pag. 14). Se non che, egli ha anzitutto affermato di non riconoscere la firma sotto il nome "__________" apposta su tale documento (loc. cit.). Va detto che __________ __________ era allepoca il diretto superiore dellattore (audizione __________ __________ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso). Inoltre, dopo aver esternato dubbi sul fatto di aver visto tale scritto, ma non avendo negato tale circostanza, in unaudizione successiva __________ __________ ha affermato "quando nel doc. 20 si parla di falsificazione della firma del signor __________, è riferito al doc. 10 mostratomi. Sono venuto a conoscenza dellesistenza di questo documento tramite i signori __________ e __________. Ricordo che durante un colloquio avuto con __________ e __________, __________ mi confermò che la firma sul doc. 10 non era la sua. In seguito a queste affermazioni di __________, ricordo di aver avuto un incontro con il signor AP 1 per chiedere spiegazioni in merito. AP 1 confermava che si trattava di un documento sottoscritto da __________ " (verbale 14 dicembre 2000, pag. 18 in basso e 19 in alto). Anche il teste __________ __________ ha confermato "che la firma su questo documento non è la mia" (verbale 14 dicembre 2000, pag. 21 in basso) e "avevo segnalato quanto accadeva nellagenzia di __________ al mio superiore signor __________ con uno scritto che gli avevo inviato il 15 luglio 1998. Prima di questo scritto avevo segnalato a __________ il disagio. Lo scritto 15 luglio è stato da me trasmesso a __________ dopo che erano emersi i fatti di cui al doc. 10. Ricordo di aver partecipato ad un incontro (non mi ricordo più la data); oggetto della discussione erano i fatti di cui al doc. 10 ed in particolare la falsificazione della mia firma sullo stesso" (verbale 14 dicembre 2000, pag. 22 in alto). Non è quindi vero, come affermato dallappellante, che levento era talmente futile da non essere ricordato nemmeno dai superiori dellattore.

 

                             3.2.2   L’attore ritiene altresì che la testimonianza di __________ __________ sia confusa in merito ai tempi e ai modi in cui egli sarebbe venuto a conoscenza dei documenti e dei rimproveri (appello, pag. 11). Se non che, una volta di nuovo l’appellante si limita a considerazioni generiche, senza sostanziare le proprie censure, sicché al riguardo lappello si rivela finanche irricevibile. Sia come sia, la testimonianza di __________ è chiara sulle inadempienze dellattore. A parte la circostanza della firma menzionata sopra, in merito al doc. 11 egli ha riferito di non rammentare tale documento, ma le circostanze ivi riportate, "che si trattava di una non evasione di una pratica del ramo sinistri da parte del signor AP 1. Sono sicuro che si trattava di diverse pratiche rimaste inevase" (audizione 11 ottobre 2000, pag. 14 in basso) e in merito al doc. 13 egli ha affermato "ricordo il caso menzionato nel documento. Mi era stata segnalata la questione da parte del signor __________ __________, collaboratore del signor AP 1. Con questo documento __________ segnalava a __________ che vi erano stati dei problemi con la cliente signora __________. Io ero stato messo al corrente della situazione ma non ho mai conferito con la signora __________. Confermo si trattava di un caso di non adempimento da parte del collaboratore del suo obbligo di invio alla AO 1 dei necessari documenti" (loc. cit., pag. 15 in alto). Lappellante sostiene inoltre che il teste in questione ha ammesso "implicitamente – quasi espressamente" che lappellante è stato licenziato poiché "non accettava il nuovo sistema di contratto perché a suo modo di vedere era ingiustificato" e che ciò comprova che la disdetta aveva motivi ritorsivi (appello, pag. 11). In realtà, il teste in questione ha dichiarato: "avevo perso la fiducia in AP 1 a seguito di tutti gli avvenimenti successi, in particolare faccio riferimento al rapporto personale e di lavoro esistente tra AP 1 e il suo diretto superiore __________. AP 1 non accettava la fusione delle AO 1, non accettava il sistema della consulenza globale, non accettava il suo superiore __________, non accettava il nuovo sistema di contratto perché a suo modo di vedere era ingiustificato. Io ho cercato in tutti i modi di capirlo e di aiutarlo, ma ho fallito e alla fine è sopravvalsa la mia valutazione su un uomo eccellente come __________ " (verbale 14 dicembre 2000, pag. 20 in fondo). Ciò non sta ancora a significare che la disdetta non sia stata dettata dai motivi elencati nella lettera 20 luglio 1998 (doc. QQ e 20). Tanto più che, come detto, lo stesso teste, mostrategli lo scritto testé citato, ha ricordato: "i fatti citati nello scritto mostratomi, segnatamente i motivi della disdetta data a AP 1" (audizione 14 dicembre 2000, pag. 18 in alto).

 

                             3.2.3   Sempre a suffragio della futilità del motivi invocati dalla convenuta, lappellante invoca la testimonianza di __________ __________ (allepoca dei fatti diretto superiore dellattore: audizione __________ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso) che non sarebbe stato convincente in merito alla "sostanza dei rimproveri" volti allattore (appello, pag. 11 seg.), tantè che egli ha riferito: "Da parte mia con AP 1 non avevo detto di agire come scritto sul documento [doc. 10]. Gli dissi unicamente in maniera generica, essendo alloscuro dei dettagli, di prendere contatto con il cliente e di sistemare la faccenda (…) da __________ avevo ricevuto solo lamentele e allo stesso dissi unicamente che avrei informato AP 1 di provvedere in merito e recarsi da lui. In altre parole non parlai di termini precisi" (verbale 14 dicembre 2000, pag. 22 in basso). Se non che, non è dato di capire in che misura la circostanza allegata dallappellante possa sopperire alle negligenze dellattore, che invece emergono dalla stessa testimonianza di __________ __________. Lo stesso teste ha spiegato di aver chiesto al lavoratore di "sistemare la faccenda" e che non poteva essere più preciso sulle modalità poiché "alloscuro dei dettagli". Tale ignoranza è peraltro riconducibile alla negligenza dello stesso attore, come confermato dal teste secondo il quale "__________ si lamentava con me di cose che ero alloscuro poiché AP 1 non me ne ha mai parlato. Devo premettere che AP 1 ha avuto sempre difficoltà nellaccettarmi come suo superiore" (verbale 14 dicembre 2000, pag. 22 in alto). Inoltre, lappellante omette di menzionare la parte di testimonianza ove __________ __________ riferisce, in merito al doc. 10, "conosco questo documento e conosco il cliente __________. Confermo che la firma su questo documento non è la mia. Il signor __________ mi aveva trasmesso un fax di questo documento. __________ mi aveva telefonato due o tre volte per lamentarsi che vi erano delle liquidazioni che non erano state fatte in modo corretto; dopo questi telefoni mi ha fatto avere per fax questo documento. In quelloccasione era la prima volta che vedevo il documento in questione. __________ si lamentava in quanto non aveva ricevuto delle giuste risposte in merito a danni da lui subiti, soprattutto in relazione al danno di una mucca deceduta. __________ si lamentava con me di cose che ero alloscuro poiché AP 1 non me ne ha mai parlato. Devo premettere che AP 1 ha avuto sempre difficoltà nellaccettarmi come suo superiore. Avevo segnalato quanto accadeva nellagenzia di __________ al mio superiore signor __________ con uno scritto che gli avevo inviato il 15 luglio 1998. Prima di questo scritto avevo segnalato a __________ il disagio. Lo scritto 15 luglio è stato da me trasmesso a __________ dopo che erano emersi i fatti di cui al doc. 10. Ricordo di aver partecipato ad un incontro (non mi ricordo più la data); oggetto della discussione erano i fatti di cui al doc. 10 ed in particolare la falsificazione della mia firma sullo stesso" (verbale 14 dicembre 2000 pag. 21 in basso e 22 in alto). La testimonianza di __________ __________ non é quindi di ausilio alla tesi dellappellante.

 

                             3.2.4   L’attore prosegue invocando la testimonianza di __________ __________ (all’epoca dei fatti superiore amministrativo dell’attore, capoufficio presso l’agenzia di __________ e __________: audizione __________ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso). L’attore sostiene che il teste ha ammesso di non aver visto il doc. 10 prima del licenziamento e non ricorda neppure di aver partecipato ad una riunione (appello, pag. 12 in alto). Se non che, in merito al doc. 10 il teste ha confermato "che questo documento è quello di cui riferisce il doc. 20 in merito alla "falsificazione" della firma del signor __________. La nota manoscritta "nessun avviso di sinistro" è di mio pugno. Ricordo di aver ricevuto tale scritto doc. 10 tramite fax dal signor __________, alcune settimane dopo il 9 giugno 1998. So che il signor __________ ebbe modo di chiedere spiegazioni a AP 1 circa tale scritto. So che si discusse di questo caso ma non rammento in modo specifico di aver partecipato ad una riunione. Da parte mia non ho mai ricevuto spiegazioni da parte del signor AP 1 in merito a questo documento 10" (verbale 7 maggio 2001, pag. 35 in basso). Sulla scorta della testimonianza non si può quindi dire che __________ __________ non abbia visto il doc. 10 prima del licenziamento, avvenuto il 6 luglio 1998 (sopra, lett. B), ovvero quasi un mese dopo la data di invio del fax al cliente __________. ln ogni caso, al riguardo il teste ha precisato che "ricordo il giorno del licenziamento del signor AP 1; mi sembra si trattasse del 6-7 luglio 1998. Egli venne convocato a __________ dall’agente generale signor __________; era presente pure il signor __________ e anch’io ero presente. Mi sembra di ricordare che venne chiesto in quell’occasione a AP 1 di spiegare per quale motivo avesse firmato il doc. 10" (loc. cit., pag. 35 in fondo e 36 in alto). Di conseguenza, va da sé che la conoscenza da parte del teste del doc. 10 era precedente alla data del licenziamento dell’attore. Al contrario di quanto ritenuto dall’appellante, poi, non importa che __________ __________ non ricordi di aver partecipato a una riunione, dato che ricorda comunque che "si discusse di questo caso". L’attore fa riferimento, infine, alla dichiarazione del teste, dove afferma: "Io personalmente non ho mai ricevuto lamentele circa l’operato di AP 1" (loc. cit., pag. 36 in alto). Non va dimenticato, tuttavia, che lo stesso teste ha affermato "tali lamentele so che erano state formulate dal signor __________ " (loc. cit.), tant’è che lo stesso __________ ha dichiarato di aver segnalato "quanto accadeva nellagenzia di __________ al mio superiore signor __________ " (verbale 14 dicembre 2000 pag. 21 in basso e 22 in alto). Anche al riguardo lappello devessere quindi respinto. In definitiva, dallistruttoria non è emerso che la motivazione data dalla datrice di lavoro alla disdetta fosse un mero pretesto. Anzi, dalle testimonianze citate sopra è risultato proprio il contrario.

 

                                   4.   L’attore critica inoltre il Pretore laddove questi ritiene, una volta accertate le negligenze lavorative alla base della disdetta, che non è compito del giudice indagare sulla gravità e eventuale pregiudizio delle stesse, dato che tale giudizio di opportunità compete unicamente al datore di lavoro. Secondo il lavoratore, solo questo esame permetterebbe invece di accertare l’abusività della disdetta, alla luce sia della futilità dei motivi di cui alla disdetta sia del fatto che le stesse erano da imputare al clima creato dalla stessa convenuta (appello, pag. 4 seg. e 10 in mezzo).

 

                                4.1   Come osservato dalla convenuta (pag. 3 in basso e 4 in alto), nell’elenco di cui all’art. 336 CO non appare la circostanza che il licenziamento sia stato motivato da negligenze lavorative del lavoratore. Tuttavia, l'accennato catalogo di fattispecie non è esaustivo e serve quindi – in senso generale – a concretizzare il principio generale del divieto d’abuso. È pur vero, comunque, che il medesimo non lascia molto spazio per casi diversi. È, in tal senso, in particolare riconosciuto che l’abusività di una disdetta ai sensi dell’art. 336 CO può attuarsi anche per mezzo del comportamento della parte che vi procede, che non può contravvenire in modo grossolano al principio della buona fede, né configurare una grave lesione della personalità, ancorché non sia causale per la disdetta. Va detto ancora che in generale, per essere abusiva, la disdetta deve fondarsi su un motivo riprovevole (verwerflich) secondo i canoni sociali di valutazione, ovvero nel senso di un abuso della libertà accordata alle parti e meglio nell’ambito normativo descritto per mezzo dell’accennato catalogo (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.166 del 2 maggio 2008, consid. 6 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). In particolare, il Tribunale federale ha spiegato che il diritto al licenziamento è limitato qualora conduce a una sproporzione manifesta degli interessi delle parti (DTF 132 III 115 consid. 2.4).

 

                                4.2   In tal senso, l’appellante critica a ragione il Pretore laddove questi ritiene che la ponderazione degli interessi in gioco non sia rilevante ai fini del giudizio. Per suffragare la propria tesi, l’appellante invoca le testimonianze di __________ __________ (consulente alla clientela "maggiorato" presso la convenuta) e di __________ __________ (già consulente alla clientela presso lagenzia di __________) dalle quali, a sua detta, emerge che anche nellipotesi in cui le negligenze rimproverategli fossero fondate, esse non sarebbero che innocue disattenzioni di un lavoratore sempre scrupoloso e diligente che non hanno recato alcun pregiudizio allazienda (appello, pag. 12 segg.).

                             4.2.1   Lattore si riferisce anzitutto al passaggio della testimonianza di __________ __________ laddove dichiara che "in merito al contenuto del documento [doc. 10] vagamente ricordo che AP 1 si era lamentato con me circa il comportamento del suo allora capo sig. __________ nel senso che AP 1 desiderava un sostegno da parte di __________ che invece non gli era stato dato; così mi diceva il signor AP 1. Ritengo che AP 1 poteva firmare un simile documento a proprio nome senza aggravare la AO 1. So che vi erano stati dei problemi tra AP 1 e __________, era stato AP 1 a parlarmene" (verbale 28 giugno 2001, pag. 42 in mezzo). Il testimone deve riferire su fatti a lui noti e non esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il suo parere per cognizioni sue particolari o per speciale sua formazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237), di modo che la sua opinione secondo la quale l’attore poteva firmare il doc. 10 senza pregiudicare la datrice di lavoro resta tale e non assurge, come osservato dalla convenuta (pag. 11 in alto), a rango di prova. Va altresì precisato che la sua testimonianza, al riguardo, non sarebbe stata comunque utile ai fini del giudizio. Invero, egli ha affermato che l’attore poteva firmare "a proprio nome", mentre nella fattispecie dall’istruttoria è emerso, come illustrato sopra, che sul doc. 10 vi era la firma falsificata di __________. Per quanto concerne, inoltre, i problemi tra l’appellante e __________, egli spiega che era stato l’attore a parlargliene. Se non che, la testimonianza per sentito dire non ha forza probatoria, tanto meno quando il testimone riferisce di dichiarazioni fatte dalla parte gravata dall’onere della prova (sentenza del Tribunale federale 4P.48/2006 del 22 maggio 2006, massima pubblicata in SZZP 2006/4, 378). In definitiva, i passaggi menzionati dall’attore non hanno alcuna valenza probatoria.

 

                             4.2.2   L’appellante ritiene che il rimprovero di aver rilasciato indebitamente una copertura provvisoria (doc. QQ e 20) si è rivelato futile alla luce della testimonianza di __________ __________ sulla prassi relativa alla concessione di tali coperture (appello, pag. 12 in basso e 13 in alto). Lappellante non rinvia tuttavia ad alcun passaggio della testimonianza in questione e non spiega il suo asserto, sicché al riguardo, non motivato a sufficienza, l'appello sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il teste __________ ha affermato al riguardo: "viene ostenso al teste il doc. 11 primo foglio: confermo che quanto scritto nel penultimo capoverso del documento mostratomi fa riferimento alle proposte contenute nel rapporto __________ di cui al foglio 2 del doc. 11" (verbale 28 giugno 2001, pag. 42 in alto). Nella missiva testé citata 13 luglio 1998 (doc. 11) l’avv. __________ __________, agente generale dell’agenzia di __________, in merito alla vicenda del cliente __________, ha scritto "non comprendo per quali motivi la lettera di copertura provvisoria scaduta il 31 luglio 1997 non sia stata ulteriormente prolungata, visto che le proposte non erano entrate in agenzia generale" e "in merito alle tre proposte vi comunico che i relativi contratti saranno emessi con effetto 10 luglio 1998, data in cui sono pervenute al Centro Servizio Clienti di __________ " (doc. 11, primo foglio, penultimo capoverso). Nel rapporto __________ (doc. 11, secondo foglio) si fa riferimento a una proposta al cliente __________ per due stabili con inizio al 1° agosto 1997 e alla copertura provvisoria dal 1° giugno 1997 al 30 luglio 1997. Alla luce dell’istruttoria emerge quindi che una copertura che avrebbe potuto iniziare già il 1° agosto 1997 è stata, per motivi inerenti al lavoratore, posticipata al 10 luglio 1998, ovvero quasi un anno dopo. Inoltre, sempre il teste __________ afferma che "è prassi che la copertura provvisoria avvenga prima della firma della proposta (…) Nel caso di cui al doc. 11, sulla proposta è indicato che la copertura avrebbe dovuto decorrere dal 1° agosto 1997. É prassi delle Compagnie di assicurazione che molte volte i periodi di copertura provvisoria non vengono conteggiati (non si percepisce quindi un premio) questo per ragioni di concorrenza e per favorire il cliente. Non ha importanza il fatto che la proposta è stata firmata al 5 agosto con decorrenza della copertura al 1˚ agosto proprio per il fatto che esisteva già una copertura provvisoria" (verbale 4 ottobre 2001). Dal doc. 11 primo foglio emerge tuttavia che la copertura provvisoria è cessata il 31 luglio 1997. Ciò è peraltro confermato anche dalla missiva 2 luglio 1997 inviata al cliente __________ (doc. 11 quinto foglio). D’altra parte, lo stesso teste __________ ha dichiarato che "alla scadenza della copertura provvisoria prolungata al 31 luglio si dovevano definire i rischi e i premi e non mi è stata fatta una richiesta di prolungo della copertura provvisoria". Dalle testimonianze invocate dall’appellante non emerge quindi la futilità dei suoi errori.

 

                             4.2.3   Sempre per comprovare la futilità delle negligenze imputategli (appello, pag. 13 in alto e 14 in alto), l’appellante invoca la testimonianza di __________ __________: "AP 1 ha sempre lavorato con scrupolo, diligenza, passione, operando a favore e nell’interesse della Compagnia" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4 in fondo e non, come erroneamente indicato dall’appellante, verbale 28 giugno 2001). Se non che, egli omette di menzionare l’ingresso della frase in questione, ove il teste precisa "sotto le mie responsabilità" e il fatto che __________ è stato il suo superiore solo fino alla fine del 1996 (verbale 28 giugno 2001, pag. 42). Di conseguenza, il teste non ha riferito sulla qualità del lavoro dell’attore al momento del licenziamento, avvenuto nel luglio 1998. L’appellante invoca a suffragio della sua argomentazione anche una lettera 27 marzo 1998 nella quale la società si congratulava con lui per i dieci anni di servizio e gli comunicava il versamento di un premio d’anniversario (doc. ZZ). Tuttavia, tale missiva è stata inviata dalla sede di __________ della datrice di lavoro, dove, come osservato dalla convenuta (pag. 20 in mezzo), non necessariamente potevano già essere note le negligenze alla base del licenziamento nel luglio 1998. Inoltre, in tale missiva la congratulazione era per la durata dell’impiego e non vi erano riferimenti alla qualità dello stesso. Anche su questo punto, quindi, la tesi dell’appellante non può essere seguita.

 

                                4.3   Come detto, l’appellante ritiene che i motivi di disdetta invocati dalla datrice di lavoro sono abusivi anche per il fatto che, posto la loro esistenza, erano stati creati dalla confusione e insicurezza in seno alla stessa e dall’ostilità creatasi da presunte modifiche unilaterali del contratto di lavoro da parte della datrice di lavoro.

 

                             4.3.1   Sulla confusione nell’azienda, l’attore rinvia ai testi __________ e __________ (appello, pag. 13 seg.). Il teste __________ ha affermato che "per quanto riguarda la lettera del 13 luglio 1998 prima pagina del doc. 11, posso confermare che tra l’Agenzia di __________, __________, __________ (__________) e Centro Servizio (__________), le comunicazioni interne non funzionavano e questo era una conseguenza della "confusione generale" di cui ho parlato sopra e una conseguenza anche della doppia struttura sotto un solo tetto. É successo che in quel periodo certi documenti sono andati persi. Posso tranquillamente affermare che in quell’epoca vi era molta rivalità tra agenti generali e spesso avevano discussioni tra di loro, almeno per sentito dire" (verbale 4 ottobre 2001, pag. 4). Nella lettera 13 luglio 1998 (doc. 11) l’avv. __________ del Centro servizio clienti di __________ ha spiegato di non comprendere i motivi per cui la copertura provvisoria scaduta il 31 luglio 1997 non era stata ulteriormente protratta "visto che le proposte non erano entrate in agenzia generale. Su queste lettere [le lettere di copertura provvisoria fino al 30 giugno 2007 e, poi, fino al 31 luglio 1997: doc. 11, quarto e quinto foglio] è menzionato che una copia era stata inviata a __________. Tuttavia in base agli accordi presi in precedenza con i miei colleghi si era stabilito che il rilascio e il controllo delle coperture provvisorie (e dei sospesi) incombeva alle agenzie generali __________. per i rami nei loro segmenti". Tale circostanza nulla muta al fatto che l’attore non ha inviato, dopo la scadenza della copertura provvisoria, la documentazione per stipulare l’assicurazione, e nemmeno si è posto la questione di prolungare la copertura provvisoria del cliente da lui trattato. D’altra parte, il teste ha affermato che alcuni documenti erano stati persi, ma non che lo erano stati quelli in questione, circostanza nemmeno sostenuta dall’appellante. Quest’ultimo fa inoltre riferimento alla testimonianza di __________ __________ (consulente alla clientela presso l’agenzia di __________ fino all’aprile-maggio 1998) che afferma: "dai vertici non eravamo sostenuti a sufficienza. Si era creato un clima di incertezza (un giorno parlavi con uno e il giorno dopo non era più alle dipendenze della Compagnia – per esempio il signor __________ –, oppure un giorno avevi un collega e il giorno dopo era diventato il tuo superiore" (verbale 29 novembre 2001, pag. 6 in fondo). Tale testimonianza è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio, dato che non si pronuncia sulle cause delle negligenze dell’attore ma si limita a riportare osservazioni di carattere generale (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002, consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Per il resto, lappellante rinvia al proposito a "tutte le dichiarazioni testimoniali già citate per esteso" (appello, pag. 13 in mezzo). Anche al riguardo, non motivato a sufficienza, l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                             4.3.2   Sulla questione dellostilità dovuta alle presunte modifiche unilaterali del contratto di locazione lappellante invoca invece le testimonianze di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (appello, pag. 25 segg.). Letti nel loro insieme essi hanno riferito sulle modifiche del portafoglio del lavoratore e sul suo disagio in tal senso, comprese le lamentele da egli esternate. Tuttavia, non vi è alcun passaggio nelle testimonianze in questione che comprovi che tale situazione ha messo il lavoratore nella condizione di commettere le negligenze che hanno motivato la disdetta. Daltra parte, lo stesso appellante si limita a sostenere che aveva "tutte le ragioni per protestare in buona fede" (appello, pag. 29 in basso), ma non spiega come tale clima da lui definito ostile e di incertezza abbia provocato gli errori da lui commessi. Su questo punto, lappello devessere quindi respinto.

 

                                4.4   Si aggiunga che nemmeno dalle altre testimonianze si ravvisa una sproporzione manifesta degli interessi delle parti. Il Pretore ha accertato che il lavoratore non aveva evaso delle pratiche (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). Come riportato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 11 in alto), il teste __________ __________ (all’epoca dei fatti agente generale dell’agenzia di __________) ha dichiarato che "sono sicuro che si trattava di diverse pratiche rimaste inevase" (verbale 11 ottobre 2000, pag. 14 in basso). Anche il teste __________ __________ (superiore amministrativo dell’attore, capoufficio presso l’agenzia di __________ e __________: audizione __________ __________ 11 ottobre 2000, pag. 13 in basso) ha affermato: "ricordo di aver visto tali proposte nel corso del 1998, allorquando pervenne una reclamazione del cliente. La reclamazione riguardava il fatto che vi era stato un sinistro, il quale non era coperto poiché non era stata trasmessa la proposta. Di questa polizza si occupava il signor AP 1. Viene ostenso il doc. 12: si tratta degli avvisi di sinistro cui si fa riferimento nel doc. 20, che non vennero trasmessi" (verbale 7 maggio 2001, pag. 35 in mezzo). Tali negligenze non possono definirsi bagattelle o, comunque, non verosimilmente ledere la credibilità della convenuta, viste anche le conseguenze per i clienti. Inoltre, il teste __________ ha confermato che i fatti di cui alla lettera 20 luglio 1998 (doc. QQ e 20) sono alla base della disdetta del rapporto di lavoro. Mostrategli lo scritto testé citato egli ha invero ricordato "i fatti citati nello scritto mostratomi, segnatamente i motivi della disdetta data a AP 1" (audizione 14 dicembre 2000, pag. 18 in alto). In altre parole dall’istruttoria è risultato che il motivo del licenziamento sono i fatti riportati nel doc. QQ (= doc. 20), mentre non è emersa una sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti, tale da comportare l’abusività della disdetta. Nemmeno le negligenze del lavoratore sono da imputare a comportamenti illeciti della convenuta. L’appellante, cui compete l’onere di provare la natura abusiva della disdetta (bastando al proposito l’esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività altamente verosimile: da ultimo: II CCA sentenza inc. 12.2007.87 del 1° febbraio 2008, consid. 8.1), non è quindi riuscito a dimostrare o rendere altamente verosimile l’abusività della disdetta del rapporto di lavoro.

 

                                   5.   L’appellante prosegue affermando che il Pretore sbaglia ove ritiene che il contratto di lavoro permetteva alla convenuta di modificare unilateralmente la composizione del portafoglio e della zona di attività del lavoratore, motivo per cui le sue reiterate rimostranze contro tali modifiche unilaterali sono pertinenti ai fini del giudizio (appello, pag. 5 seg., 8 seg., pag. 20 seg., 23 seg.). Egli sostiene, inoltre, che il primo giudice non si è chinato né sulla questione di sapere "se la convenuta ha tentato di snaturare anche la natura del reddito" (appello, pag. 6 in fondo, pag. 14 segg., 22 seg.) né su quella relativa alle deduzione da tale reddito in caso di disdetta delle polizze concluse da altri dipendenti (appello, pag. 7 in alto). L’attore ritiene altresì che, al contrario di quanto accertato dal Pretore, non vi sia stata alcuna agevolazione da parte della convenuta per risolvere una situazione che, a sua detta, era conflittuale (appello, pag. 7 in mezzo). Egli elenca, poi, tutta una serie di presunte modifiche unilaterali (appello, pag. 14 segg.) che avrebbero comportato per il lavoratore effetti negativi ed iniqui, motivo per cui le stesse sono abusive (appello, pag. 21). Tuttavia, non occorre approfondire tali argomentazioni. Invero, posto, come illustrato sopra, l’esistenza dei motivi di disdetta invocati dalla datrice di lavoro (consid. 3) e che non vi sia stata una sproporzione tra gli interessi delle parti (consid. 4), le censure testé citate sono ininfluenti ai fini del giudizio. Lo stesso vale per le argomentazioni sull’indennità per licenziamento abusivo (appello, pag. 29 segg.), dato che nella fattispecie si è visto come non sussista alcuna disdetta abusiva.

 

                                   6.   L’appellante critica, da ultimo, la reiezione della propria domanda di risarcimento di una presunta perdita di guadagno (appello, pag. 32 segg.). Il Pretore ha spiegato che la domanda dell’attore di riconoscergli per gli anni dal 1997 al 1999 quanto da lui conseguito prima del 1997 doveva essere disattesa, dato che alla clausola n. 3 del contratto di lavoro 19/26 settembre 1995 (doc. 2) non vi era alcun riferimento a precedenti redditi del consulente. Il primo giudice non ha nemmeno seguito la censura dell’attore secondo il quale l’illecita riduzione del suo portafoglio a opera della datrice di lavoro ha comportato la diminuzione delle sue entrate. Il Pretore ha invero stabilito che lo stesso contratto permetteva alla datrice di lavoro di modificare la composizione del portafoglio del consulente e la sua zona d’attività (sentenza impugnata, pag. 16 in basso). L’appellante non si confronta in forma critica con i contenuti del giudizio pretorile, limitandosi ad affermare in maniera generica che la diminuzione del reddito è da ricondurre al presunto comportamento anticontrattuale della convenuta, che avrebbe causato anche la sua malattia e un’ulteriore perdita di guadagno, dato che le relative indennità giornaliere sono state calcolate in funzione di redditi precedenti che erano già calati a seguito dei presunti disagi. La sua censura dev’essere quindi disattesa già per assenza di sufficiente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sulla questione dellinadempienza della convenuta allonere di edizione (art. 210 CPC), lattore sostiene che il fatto che egli intendeva provare, ovvero la perdita di guadagno (appello, pag. 34 in mezzo), devessere tenuto per vero. Non occorre dilungarsi sulla questione. Invero, anche se lentità di tale perdita fosse comprovata, nella fattispecie lappellante, come detto, non si è adoperato per comprovarne la causa, da lui invocata nellagire della convenuta.

 

                                   7.   Ne discende che l’appello dev’essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, commisurate a un valore litigioso di fr. 115'336.30 (fr. 45'336.30 + fr. 70'000), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TG

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 5 luglio 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'550.-

                                         b) spese                         fr.     50.-

                                         totale                              fr. 1'600.-

 

                                         già anticipati dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1, fr. 5'500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).