Incarto n.
12.2007.165

Lugano

28 gennaio 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.20 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 febbraio 2007 da

 

 

AO 1

RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

RA 1

 

in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'112.95 oltre interessi per la retribuzione di salari arretrati e il versamento delle indennità LAINF corrisposte dall'assicurazione __________, come pure il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________, domande avversate dalla convenuta nel senso di ammettere le pretese salariali dell'istante limitatamente a fr. 8'542.15;

 

domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 11 luglio 2007 accogliendo parzialmente l'istanza per fr. 16'644.30 oltre interessi e fr. 100.– per spese esecutive, rigettando per tali importi l'opposizione al precetto esecutivo e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 1'200.– a titolo di ripetibili;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 23 luglio 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la richiesta limitatamente a fr. 8'542.15 oltre interessi, come pure la compensazione delle ripetibili d'appello;

 

mentre con osservazioni del 9 agosto 2007 l'istante propone la reiezione dell'appello;

considerato

 

 

in fatto e in diritto:   

 

 

                                     1.    AO 1 è stata assunta a partire dal 2 febbraio 2004 dalla AP 1, __________, in qualità di impiegata d'ufficio. Il contratto di lavoro, concluso per tempo indeterminato, prevedeva la garanzia di un minimo di 30 ore di lavoro settimanali, uno stipendio orario lordo di fr. 18.60 (comprensivo dell'indennità per vacanze, giorni festivi e tredicesima) e quale luogo di lavoro la “stazione di servizio” in “__________a __________” (doc. B, n. 5, 6 e 7). AO 1 veniva impiegata presso il “negozio cambio” annesso alla stazione di servizio in questione (act. VI, n. 1 pag. 2 verso il mezzo).

 

                                     2.    Il 30 settembre 2005 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1, con effetto al 31 ottobre 2005 “per causa di cessione di attività” (doc. C). AP 1 ha dipoi riconosciuto quale giusto termine di disdetta il 30 novembre 2005, essendo la lavoratrice nel secondo anno lavorativo (act. II, pag. 3 verso l'alto; act. VI, pag. 2 nel mezzo). Il 19 ottobre 2005 AO 1 si è sottoposta ad un intervento chirurgico che l'ha resa totalmente inabile al lavoro fino al 2 novembre 2005 (doc. E), con conseguente sospensione del termine di disdetta. Il 27 ottobre 2005, __________, presidente del consiglio d'amministrazione di AP 1, e __________, rappresentata da __________, hanno concluso un contratto di locazione. Con il medesimo, il predetto “locale cambio” della AP 1 è stato concesso in locazione alla __________ a far tempo dal 1° novembre 2005 (doc. 1; act. II pag. 14 verso l'alto). Al momento della firma del contratto __________ e __________ si sono accordati nel senso che AO 1, al suo rientro, sarebbe rimasta alle dipendenze di AP 1, ma a disposizione di __________ “siccome conosceva già il lavoro” e avrebbe potuto dare una mano a quest'ultima società (act. II, pag. 14 verso il mezzo).

 

                                     3.    Il 7 novembre 2005, ristabilitasi dall'intervento chirurgico, AO 1 si è ripresentata sul posto di lavoro nell'ufficio di via __________ a __________. Dopo un paio di giorni di lavoro, __________ – direttore di __________ – ha invitato AO 1 a lasciare il posto di lavoro. Quest'ultima si è rifiutata di dar seguito alla richiesta di __________ adducendo di essere vincolata da un contratto di lavoro con AP 1. __________, presidente del consiglio d'amministrazione di AP 1 – interpellato dai due – ha invitato AO 1 a lasciare l'ufficio cambio e a rimanere a sua disposizione (act. II, pag. 15 verso l'alto e verso il mezzo).

 

                                     4.    Il 29 novembre 2005 AO 1 ha subìto un nuovo infortunio con conseguente incapacità lavorativa fino al 29 gennaio 2006 (doc. F e 2) e ulteriore sospensione del termine di disdetta. A seguito di questo infortunio la __________, ha versato a AP 1 l'importo di fr. 7'035.55 quale indennità LAINF a favore di AO 1 (doc. G e 2). A far tempo dal 24 febbraio 2006, AO 1 – a causa di un nuovo infortunio che l'ha resa totalmente inabile al lavoro – percepisce un'indennità LAINF dalla SUVA (doc. F).

 

                                     5.    Con lettere 7/9 novembre 2006, AO 1 ha chiesto a AP 1 il versamento dell'importo di fr. 17'112.95 [corrispondente allo stipendio arretrato per i periodi ottobre 2005 (fr. 3'381.30), 1/28 novembre 2005 (fr. 3'277.–), 30/31 gennaio 2006 (fr. 334.80) e 1/23 febbraio 2006 (fr. 2'845.80), come pure alle idennità LAINF della __________ (fr. 7'035.55)]. Al mancato pagamento da parte del datore di lavoro ha fatto seguito la notifica del PE n. __________ dell'UE di __________, a cui AP 1 ha interposto opposizione.

 

                                     6.    Con istanza del 7 febbraio 2007 AO 1 si è rivolta alla Pretura di Mendrisio-Nord per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'112.95 oltre interessi (corrispondenti alla retribuzione dei salari arretrati e alle indennità LAINF corrisposte dalla __________). Essa ha pure chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________. All'udienza del 16 marzo 2007 AO 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è parzialmente opposta la convenuta, sostenendo in particolare che l'istante al momento del termine del primo periodo di malattia (2 novembre 2005) aveva l'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro, cosa che non avrebbe fatto, determinando l'abbandono ingiustificato del pasto di lavoro; la stessa cosa sarebbe, a suo dire, avvenuta anche al termine del secondo periodo di malattia (29 gennaio 2006). AP 1 ha dunque riconosciuto di dovere all'istante unicamente l'importo di fr. 8'542.15 [corrispondenti a fr. 7'035.55 (indennità LAINF versate dalla __________) e fr. 1'506.60 (salario per i primi 18 giorni di ottobre 2005, calcolato tenendo conto del minimo contrattuale di 30 ore lavorative settimanali)]. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

 

                                     7.    Con sentenza 11 luglio 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha preliminarmente dato atto che la convenuta ha riconosciuto di dover versare all'istante le indennità assicurative versate dalla __________, pari a fr. 7'035.55. Per quanto concerne l'importo contestato, il primo giudice ha accertato che non vi è dubbio sull'effettiva ripresa lavorativa dell'istante dopo il primo periodo di inabilità lavorativa terminato il 2 novembre 2005. Il Segretario assessore ha ritenuto che qualche giorno dopo la ripresa del lavoro, __________ ha invitato l'istante a non più ripresentarsi sul posto di lavoro, chiedendole, nel contempo, di restare a disposizione. In tali circostanze spettava dunque alla convenuta informare AO 1 circa un nuovo eventuale impiego, circostanza mai avvenuta. Di conseguenza non sussistono, secondo il primo giudice, i presupposti per ritenere in mora la lavoratrice. Il Segretario assessore ha pertanto riconosciuto all'istante il diritto al pagamento del salario fino al 23 febbraio 2006, cifrandolo in complessivi fr. 9'608.75 (calcolati tenendo conto di 45 ore di lavoro settimanale). Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto le richieste dell'istante, condannando la convenuta a versare complessivi fr. 16'644.30 (fr. 7'035.55 + fr. 9'608.75).

 

                                     8.    Con appello 23 luglio 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la richiesta di AO 1 limitatamente a fr. 8'542.15 oltre interessi [corrispondenti a fr. 7'035.55 (indennità LAINF versate dalla __________) e fr. 1'506.60 (salario per i primi 18 giorni di ottobre 2005, calcolato tenendo conto del minimo contrattuale di 30 ore lavorative settimanali)], come pure la compensazione delle ripetibili d'appello. Con osservazioni del 9 agosto 2007 l'appellata postula la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se del caso, di seguito.

 

                                     9.    AP 1 riconosce nuovamente in sede d'appello di dover versare ad AO 1 l'importo di fr. 7'035.55, da lei ricevuto dalla __________ quale indennità per l'infortunio dell'appellata.

                                            Neppure è contestato l'accertamento fatto dal primo giudice secondo il quale la disdetta del contratto di lavoro notificata ad AO 1 il 30 settembre 2005 – sospesa nei periodi di malattia (19 ottobre 2005/2 novembre 2005) e di infortunio (29 novembre 2005/29 gennaio 2006) – esplica i suoi effetti solo a partire dal 28 febbraio 2006. L'appellante contesta per contro le retribuzioni di salario riconosciute dal Segretario assessore ad AO 1 tra il 1°ottobre 2005 e il 23 febbraio 2006. Vi sarebbe infatti, a suo dire, una mora della lavoratrice, che avrebbe omesso di formalizzare in modo chiaro ed esplicito la propria disponibilità a riprendere il lavoro al termine dei periodi invalidanti. Riconosce di dovere ad AO 1 una retribuzione di fr. 1'506.60, corrispondente al salario per i primi 18 giorni di ottobre 2005, calcolato tuttavia tenendo conto del minimo contrattuale di 30 ore lavorative settimanali e non delle 45 ore settimanali ritenute dal Segretario assessore.

 

                                     9.1  Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni del primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). La proroga del rapporto di lavoro sulla base dell'art. 336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle parti. Il lavoratore deve fornire la sua prestazione non appena cessa l'impedimento di lavorare, mentre il datore di lavoro deve versare lo stipendio (art. 319 cpv. 1 CO). Se non esegue la prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore si trova in mora (art. 102 segg. CO) e lil datore di lavoro può rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). Alla stessa stregua il datore di lavoro può cadere in mora se impedisce, per sua responsabilità, l'esecuzione del lavoro oppure è in mora di accettazione per altri motivi; in tal caso il datore di lavoro deve versare lo stipendio, senza che il lavoratore debba ancora fornire la prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro implica tuttavia che il lavoratore abbia offerto in modo chiaro i suoi servizi (DTF 115 V 437 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1 settembre 2005, n.4C.230/2005 consid. 3.1) e che sia in misura e pronto ad eseguire la sua prestazione così come prevista dal contratto (DTF 111 II 463 consid. 5a, SJ 1995 pag. 788). Quest'ultima esigenza deve essere realizzata per tutto il periodo in cui il lavoratore vuole prevalersi delle norme sulla mora del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale 17 novembre 2005, 4C.189/2005). L'offerta della prestazione da parte del lavoratore non è subordinata ad una forma particolare; il datore di lavoro deve, tuttavia, in buona fede, comprendere dalle circostanze che il lavoratore è intenzionato ad eseguire la prestazione (sentenza del Tribunale federale 15 novembre 2007, n.4A.332/2007 consid. 2.1).

 

                                     9.2  Per quanto qui concerne, vanno esaminate distintamente le modalità con le quali hanno agito AP 1 e AO 1 allorquando sono finiti i due impedimenti lavorativi della dipendente – per malattia (19 ottobre 2005/2 novembre 2005) e infortunio (29 novembre 2005/29 gennaio 2006) – che hanno determinato due proroghe del termine di disdetta.

 

                                     a)    L'appellante si aggrava per il fatto che AO 1 era già in mora al temine del primo impedimento di lavorare (malattia). A suo dire, benché il periodo di malattia fosse terminato il 2 novembre 2005, AO 1 avrebbe fatto rientro sul posto di lavoro, tardivamente, solo il 7 novembre 2005. A seguito del problema poi insorto con __________, l'istante avrebbe omesso di mettersi a disposizione della convenuta. Secondo l'appellante, AO 1 avrebbe dovuto farsi lei parte attiva e mostrare “la propria esplicita disponibilità di restare a disposizione della società” (appello, pag. 5 verso il mezzo). In altri termini, secondo la ricorrente, “la signora AO 1 doveva come minimo prendere posizione per iscritto ed indicare a AP 1 che presso AP 1 l'attività non poteva essere proseguita, ma che lei restava tuttavia a disposizione della società per poter terminare il proprio periodo di disdetta” (appello, pag. 4 verso il mezzo). Le predette omissioni determinerebbero la mora della lavoratrice e farebbero cadere l'obbligo del datore di lavoro di versare lo stipendio. A torto.

                                            L'argomento del ritardo del rientro sul posto di lavoro, quantificabile in due giorni lavorativi (il lunedì 7 novembre 2005, anziché il giovedì 3 novembre 2005) – fatto valere per la prima volta solo in sede d'appello e quindi irricevibile in quanto tardivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 321 CPC) – risulta decisamente impertinente. Detto ritardo – per altro mai formalmente notificato dalla convenuta all'istante e rimasto episodio isolato sull'arco dell'intera attività lavorativa di AO 1 – non sarebbe stato neppure sufficiente a giustificare un'interruzione immediata del rapporto di lavoro. L'appellata non nega tuttavia di aver ripreso la propria attività il 7 novembre 2005, benché l'impedimento fosse cessato il 2 novembre 2005. Di ciò si dovrà pertanto tener conto nel quantificare la retribuzione dello stipendio, deducendo i due giorni lavorativi (3 e 4 novembre 2005) non lavorati.

                                            Il 7 novembre 2005 AO 1 aveva comunque fatto rientro all'ufficio cambio di __________ a __________ e meglio sul posto di lavoro contrattualmente pattuito con la AP 1 (doc. B, n. 7), offrendo in modo chiaro i suoi servizi. L'appellante ammette, dal canto suo, una propria carenza d'informazione là dove afferma che “AP 1 poteva anche avvisare precedentemente la signora AO 1 della cessione dell'attività e del fatto che il lavoro lo avrebbe portato a termine presso un altro datore di lavoro” (appello, pag. 5 in alto). La ricorrente è dunque decisamente mal venuta quando – con argomenti per altro fatti valere per la prima volta solo in sede d'appello e quindi irricevibili in quanto tardivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 321 CPC) – adduce, a sostegno della mora della dipendente, le difficoltà palesate dalla medesima ad adeguarsi alla nuova situazione di lavoro (appello, pag. 3 verso il basso) e meglio al fatto di dover prestare servizi lavorativi per una società terza alla quale il presidente del consiglio di amministrazione di AP 1 aveva nel frattempo, a sua insaputa, affittato l'ufficio (cambi). In simili circostanze AP 1 avrebbe dovuto quantomeno render note – per tempo e in modo chiaro – alla dipendente le mutate condizioni di lavoro.

                                            Anche di fronte all'invito rivoltole nei giorni seguenti da __________ di lasciare il posto di lavoro, AO 1 ha manifestato in modo chiaro la sua volontà di non rinunciare ad offrire i suoi servizi, in quanto ancora vincolata dal contratto di lavoro con AP 1 (act. II, pag. 15 verso l'alto). Ne è seguito il colloquio telefonico con __________, presidente del consiglio di amministrazione di AP 1, nel corso del quale quest'ultimo ha invitato AO 1 a lasciare il luogo di lavoro contrattualmente pattuito, con la richiesta di restare a sua disposizione (act. II, pag. 15 nel mezzo). Dagli atti non risulta che __________ abbia – in tale frangente o in seguito – indicato ad AO 1, una mansione lavorativa presso l'appellante o “un'altra società di proprietà del __________” (act. II, pag. 15 verso il basso). Del resto, l'appellante stessa riferisce unicamente (appello, pag. 4 verso l'alto) di una non meglio specificata “intenzione” del signor __________ di “utilizzare la signora AO 1 presso un'altra Stazione di Servizio esistente a __________ (__________). In simili circostanze AO 1 non doveva di certo notificare anche per scritto al datore di lavoro di essere pronta ad eseguire la prestazione; la sua volontà di lavorare risultava in effetti già, in modo chiaro e non equivoco, dall'essersi presentata nel luogo di lavoro a lei noto e dall'insistenza nel voler lavorare di cui ha riferito il teste __________ (act. II, pag. 15 verso l'alto e verso il mezzo). L'offerta dei servizi da parte del lavoratore non è del resto subordinata ad una forma particolare (sentenza del Tribunale federale 15 novembre 2007, n.4A.332/2007, consid. 2.1). Spettava per contro al datore di lavoro AP 1 di contattare la lavoratrice – che aveva congedato, lasciandola di fatto in una situazione di attesa di ulteriori istruzioni – e chiederle di riprendere il lavoro, indicandole anche il nuovo luogo di lavoro, in modifica di quello pattuito contrattualmente, pena la sua mora nei confronti della lavoratrice (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 336c, pag. 255 n. 15). La mora della lavoratrice può dunque essere esclusa per il periodo lavorativo ora in esame, mentre va confermata la mora del datore di lavoro. Nella misura in cui mirano a non rifondere ad AO 1 il salario per il periodo lavorativo 7 novembre 2005 – 28 novembre 2005, le richieste dell'appellante vanno dunque respinte.

 

                                     b)    Le medesime considerazioni non hanno invece valore in relazione al comportamento tenuto da AO 1 al termine del secondo periodo invalidante. Dagli atti risulta in effetti che in data 5 dicembre 2005 l'avv. __________ – allora patrocinatore dell'istante – ha informato la convenuta dell'esistenza di un nuovo impedimento di lavorare, con la specificazione che il medesimo sarebbe stato “comprovato mediante certificato medico” nel corso dei giorni successivi (doc. D). Il 9 gennaio 2006 AP 1 ha dipoi notificato l'infortunio LAINF alla __________ (doc. 1), indicando la rottura di un braccio e la data dell'evento (29 novembre 2005). Dagli atti risulta pure che l'inabilità lavorativa ha avuto termine il 29 gennaio 2006 (doc. F). Non risulta invece che a partire dal 30 gennaio 2006 AO 1, terminato questo secondo evento invalidante, abbia offerto in modo chiaro e non equivoco i suoi servizi alla AP 1. L'assenza di una nuova offerta dei propri servizi e della propria rinnovata disponibilità ad eseguire la prestazione, al termine del nuovo impedimento di lavorare – che ha fatto ulteriormente slittare nel tempo il termine della disdetta e l'obbligo retributivo del datore di lavoro – fa infatti cadere in mora il lavoratore (art. 102 CO) e il datore di lavoro può rifiutare di versare il salario (art. 82 CO). In simili circostanze si può in effetti facilmente immaginare che il datore di lavoro, visto il protrarsi dei propri obblighi al di là di quanto inizialmente previsto, desideri occupare nuovamente la lavoratrice. Per cui quest'ultima non può omettere di farsi parte diligente e manifestare nuovamente la propria buona disponibilità al lavoro.

                                            Ritenuta la mora di AO 1, le richieste dell'appellante vanno dunque accolte nella misura in cui mirano a non rifondere le pretese salariali per il periodo 30 gennaio 2006 – 23 febbraio 2006.

 

                                     10.  Il Segretario assessore, calcolando le residue pretese salariali dell'istante, si era dipartito dal certificato d'infortunio LAINF della __________ (doc. F), dal quale risulterebbe che all'istante sia stato riconosciuto un orario lavorativo pari a 45 ore settimanali. L'appellante non si confronta minimamente con la predetta considerazione del primo giudice, limitandosi a riproporre il conteggio da lui presentato in prima sede, contemplante 30 ore settimanali.

                                            E' pur vero che il contratto di lavoro indica un orario lavorativo garantito per “un minimo di 30 ore settimanali” (doc. B, n. 5) e che il documento F, menzionato dal Segretario assessore, è in realtà stato sottoscritto solo dal medico curante. L'orario lavorativo settimanale di 45 ore ritenuto dal primo giudice trova però una chiara conferma nel documento 2, prodotto dalla stessa AP 1. Trattasi della notifica d'infortunio LAINF, inoltrata alla __________, nella quale la AP 1 ha sottoscritto – e con ciò confermato – che l'istante era a quel momento occupata in ragione di 45 ore settimanali. Non vi è dunque motivo di scostarsi dall'orario lavorativo ritenuto dal primo giudice.

 

                                     11.  In ragione di quanto sopra esposto, il compenso ancora dovuto ad AO 1, per i primi 18 giorni di ottobre 2005, deve essere confermato in fr. 2'008.80 lordi (fr. 18.60 x 12 giorni x 9 ore).

                                            Nel periodo 19 ottobre 2005/6 novembre 2005, durante il quale AO 1 era inabile al lavoro al 100% e non percepiva ancora le indennità LAINF (periodo d'attesa) – ritenuto che il 1° novembre 2005 era giorno festivo e che il 3 e 4 novembre 2005 non possono essere conteggiati come giorni lavorativi in quanto, benché fosse cessato l'impedimento per malattia, l'istante non si è presentata sul posto di lavoro (cfr. sopra, consid. 9.2 a) – vanno conteggiati 10 giorni lavorativi. Gli stessi vanno retribuiti, a norma dell'art. 324b cpv. 3 CO, in fr. 1'339.20 lordi [4/5 di (fr. 18.60 x 10 giorni x 9 ore)].

                                            Nel periodo 7 novembre 2005/28 novembre 2005, vanno conteggiati 16 giorni lavorativi. Gli stessi vanno retribuiti in fr. 2'678.40 lordi (fr. 18.60 x 16 giorni x 9 ore).

                                            Per il periodo 30 gennaio 2006/ 23 febbraio 2006 l'appellante non deve per contro versare all'appellata alcuna retribuzione salariale (cfr. sopra, consid. 9.2 b).

 

                                            L'importo complessivo dovuto da AP 1 ad AO 1 per retribuzione di salari arretrati va dunque quantificato in fr. 6'026.40 lordi (fr. 2'008.80 + fr. 1'339.20 + fr. 2'678.40).

                                            AP 1 dovrà inoltre versare ad AO 1 la somma di fr. 7'035.55 netti, da lei ricevuta dalla __________ quale indennità per l'infortunio dell'appellata e che ha per altro ripetutamente riconosciuto di dovere all'istante.

 

                                     12.  L'appello va pertanto parzialmente accolto con la condanna della convenuta a rifondere all'istante fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi (a titolo d'indennità per retribuzione di salari arretrati), fr. 7'035.55 netti, oltre interessi (a titolo di rifusione d'indennità assicurativa) e fr. 100.– (spese escutive, non contestate). La decisione del primo giudice va dunque riformata nel senso di fare obbligo a AP 1 di versare all'istante i predetti importi, con conseguente rigetto, in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UF di __________ limitatamente agli importi in questione. Il limitato parziale accoglimento del gravame non implica la necessità di riformare anche il giudizio del Segretario assessore sulle ripetibili, per altro neppure postulato dall'appellante. Non si prelevano tasse e spese d'appello, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. Ritenuto che l'appellante, nonostante il parziale accoglimento del gravame, risulta comunque soccombente in modo preponderante, verserà all'appellata un'indennità per parziali ripetibili d'appello.

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello 23 luglio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 11 luglio 2007 della Pretura di Mendrisio-Nord, è riformata come segue:

 

                                         1.     L'istanza 7 febbraio 2007 di AO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare ad AO 1, __________, i seguenti importi:

                                                 - fr. 6'026.40 lordi, oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° marzo 2006, a titolo d'indennità per retribuzione di salari arretrati

                                                 - fr. 7'035.55 netti, oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° marzo 2006, a titolo di rifusione d'indennità assicurativa

                                                 - fr. 100.– per spese esecutive

 

                                         2.     L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ è respinta in via definitiva, limitatamente agli importi suddetti

 

                                         3.     Invariato

 

                                         4.     Invariato

 

 

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà ad AO 1 fr. 600.– per parziali ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).