Incarto n.
12.2007.172

Lugano

9 settembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.27 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 22 luglio 2004 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 42'181.05 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Riviera;

 

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 11 luglio 2007 ha integralmente accolto;

 

appellante il convenuto con atto di appello 6 agosto 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 24 settembre 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 25 aprile 2003 AO 1, intenzionata a cambiare la sua Toyota Avensis 1.8, assicurata con copertura RC e casco totale presso G__________ Assicurazioni, ha sottoscritto con il Garage __________ di __________ di AP 1, un contratto di compravendita avente per oggetto un’auto Honda Stream 2.0 VTEC (doc. B), ritenuto che gli accordi, all’art. 11, prevedevano che il garagista si sarebbe tra l’altro occupato delle pratiche di immatricolazione. Per finanziare l’acquisto, per il quale era stato concordato un prezzo di fr. 35'250.-, essa, come già per l’altra auto, ha in seguito concluso un contratto di leasing con la società __________, impegnandosi in particolare a concludere un’assicurazione casco totale (doc. C).

 

 

                                   2.   Alla consegna del veicolo, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 9 maggio 2003 con contestuale sostituzione delle targhe dalla vecchia alla nuova automobile, il titolare del garage, AP 1 (doc. A), informava l’acquirente che poteva circolare sul territorio svizzero ma non su quello estero, precisando che la licenza di circolazione era già stata spedita presso la Sezione della circolazione di Camorino e che la stessa sarebbe giunta per posta lunedì 12 maggio o al più tardi il giorno dopo. In realtà però, come si è potuto accertare solo in seguito (doc. S), per un disguido la lettera indirizzata alla Sezione della circolazione, contenente oltretutto un certificato d’assicurazione sbagliato, siccome non intestato a G__________ Assicurazioni ma a __________ (doc. E p. 2), quel giorno non era stata spedita. La pratica d’immatricolazione è stata così da lui espletata, dopo aver preso contatto con G__________ Assicurazioni, solo il successivo lunedì 12 maggio (doc. 4). Nel frattempo, però, domenica 11 maggio 2003 l’acquirente, alla guida del nuovo veicolo sull’autostrada A2, all’altezza di __________, ha avuto un incidente della circolazione, nel quale l’automobile è andata distrutta con danneggiamento dello spartivia centrale.

 

 

                                   3.   Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 42'181.05 più interessi ed accessori, rilevando che a seguito delle inadempienze di quest’ultimo, che il venerdì 9 maggio 2003, contrariamente a quanto assicurato, non aveva ancora ottenuto l’immatricolazione del veicolo, la compagnia d’assicurazione le aveva negato la copertura assicurativa e con ciò il risarcimento del danno subito (fr. 2'000.- primo versamento leasing, fr. 7'184.65 rate leasing frattanto pagate, fr. 28'437.90 saldo del leasing, fr. 1'000.- indennizzo per noleggio veicolo di riserva, fr. 941.50 spese di trasporto dell’auto accidentata, fr. 2'617.- pagati al Fondo nazionale di garanzia per il danno allo spartivia).

                                         Di diverso parere il convenuto, il quale ha negato qualsiasi responsabilità, rilevando che le pratiche assicurative erano di esclusiva competenza della controparte che per altro si era adoperata, con successo, per ottenere le relative coperture già il 9 maggio, e che in ogni caso l’immatricolazione era stata da lui ottenuta il 12 maggio, come era stato prospettato inizialmente.

 

 

                                   4.   Il Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha dapprima accertato che le pratiche d’immatricolazione del nuovo veicolo incombevano per contratto al convenuto. Egli ha quindi rilevato da una parte che nel caso particolare di un cambio veicoli sia l’assicurazione RC sia l’assicurazione casco totale erano strettamente legate all’immatricolazione del nuovo veicolo, nel senso che questo poteva essere immatricolato solo se era già stata stipulata un’assicurazione RC (art. 11 e 63 LCStr), mentre la copertura automatica dell’assicurazione casco aveva effetto per 10 giorni a partire dalla data dell’immatricolazione (art. 53 CGA), e dall’altra che il giorno dell’incidente il nuovo veicolo circolava però senza essere immatricolato e dunque assicurato né per la RC né per la casco totale. A suo giudizio, il ritardo nell’emissione del certificato assicurativo e con ciò nell’immatricolazione non potevano essere imputati all’attrice, la quale aveva fatto il possibile per ottenere già il venerdì 9 maggio 2003 una copertura assicurativa casco, i cui effetti erano poi stati procrastinati al successivo lunedì per l’assenza dei necessari documenti, non messi a sua disposizione, ma unicamente al convenuto, il quale, oltre ad essersi fatto rilasciare un attestato d’assicurazione RC erroneo, non aveva spedito a Camorino la documentazione necessaria all’ottenimento della licenza di circolazione e ciononostante al momento della consegna del veicolo aveva di fatto garantito alla controparte di aver provveduto all’immatricolazione, spostando addirittura le targhe dal vecchio veicolo a quello nuovo, e che lo stesso fosse dunque assicurato. Di qui, stante la responsabilità del convenuto, tenuto a rifondere l’interesse positivo, l’accoglimento della petizione.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli premette innanzitutto che il danno fatto valere dalla controparte si lasciava ricondurre alla sola assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. Ora, pur ammettendo di aver commesso una mancanza nella trasmissione dei documenti a Camorino, ritiene che la stessa non sarebbe rilevante per l’esito della lite, avendo semmai pregiudicato unicamente la copertura RC. Diverso invece era il discorso per la copertura casco totale. L’attrice era in effetti stata informata che la licenza di circolazione sarebbe stata rilasciata al più presto solo lunedì 12 maggio 2003, come poi avvenne, e in tali circostanze sarebbe stato evidentemente compito del suo assicuratore renderla attenta - sempre che poi non l’abbia fatto - che, trattandosi di un cambio veicolo, in base all’art. 53 CGA la copertura sarebbe stata attiva solo dopo l’avvenuta immatricolazione, ovvero dal lunedì e, non avendolo fatto rispettivamente non avendola distolta dal sottoscrivere già allora una proposta con una data di inizio erronea (9 maggio), poi oltretutto arbitrariamente corretta (con effetto al 12 maggio), si doveva ritenere, in buona fede e in base alle apparenze risvegliate, che l’assicurazione fosse già venuta in essere il precedente venerdì 9 maggio, quando cioè era stata sottoscritta la relativa proposta assicurativa, la quale per altro conteneva già tutti i dati necessari, regolarmente messi a disposizione dell’attrice. Il danno non era di conseguenza imputabile al convenuto, ma alla compagnia d’assicurazione, che non aveva risarcito il danno, o eventualmente all’attrice, che, pur informata dal suo assicuratore del tenore dell’art. 53 CGA, non si era adoperata per ottenere una copertura provvisoria.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Per far sì che un’automobile possa essere validamente immatricolata in Svizzera è necessario che la stessa disponga di una copertura assicurativa RC (art. 11 cpv. 1 e 63 LCStr, art. 3a cpv. 1 OAV) e in tal senso l’assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione all’indirizzo dell’autorità che rilascia la licenza di circolazione (art. 68 LCStr). In base alle condizioni generali di assicurazione (CGA) di G__________ Assicurazioni (doc. F), applicabili nella fattispecie, l’assicurazione RC ha inizio il giorno menzionato nell’attestato di assicurazione, mentre l’assicurazione casco è valida solo a partire dal giorno successivo alla consegna della proposta all’agenzia competente, a meno che non sia stata convenuta una data posteriore o che non sia stata accordata una copertura provvisoria dall’agenzia generale competente (art. 6 CGA). Eccezionalmente, se il contraente cambia il veicolo assicurato presso la compagnia, quest’ultima gli concede già una copertura d’assicurazione casco totale automatica durante 10 giorni dalla data del rilascio della licenza di circolazione, a condizione beninteso che il contratto d’assicurazione casco venga concluso entro 10 giorni (art. 53 CGA): ciò non esclude che anche in tal caso, in base all’art. 6 CGA, la copertura assicurativa casco possa essere stipulata già in precedenza, prima dell’immatricolazione, oppure dopo i 10 giorni dalla stessa, ritenuto che in tali evenienze la copertura inizierà, come previsto in quella disposizione, dalla data successiva alla consegna della proposta.

 

 

                                   8.   Il convenuto ritiene innanzitutto di non essere stato inadempiente in occasione dell’ottenimento dell’immatricolazione, rilevando di aver informato l’attrice che la relativa licenza di circolazione sarebbe stata rilasciata al più presto solo lunedì 12 maggio 2003, come poi egli è riuscito a fare. Non è così. In realtà l’istruttoria ha permesso di accertare che il venerdì 9 maggio egli aveva comunicato all’attrice, non solo a parole ma anche per atti concludenti, che l’immatricolazione era già avvenuta: l’attrice, sentita in sede penale, ha in effetti dichiarato che il convenuto quel giorno le aveva detto che la licenza di circolazione si trovava già presso l’Ufficio della circolazione (doc. R, cfr. pure verbale 11 maggio 2003 rich.); lo stesso convenuto, pure sentito in sede penale, ha dichiarato di averle detto quel giorno che la licenza era già stata spedita presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e che la stessa sarebbe giunta il lunedì 12 maggio o il giorno seguente tramite corrispondenza (doc. S, in tal senso cfr. pure doc. R e verbale 11 maggio 2003 rich.), il che sta ovviamente a significare che la relativa documentazione doveva già essere pervenuta a Camorino ed era già stata evasa il venerdì; se ciò non bastasse, quel giorno il convenuto aveva provveduto a spostare le targhe dal vecchio veicolo a quello nuovo (doc. R, S e teste R__________ __________) e aveva pacificamente informato l’attrice che, pur non essendo in possesso della carta grigia (doc. R, cfr. pure verbale 11 maggio 2003 rich.), poteva regolarmente circolare in Svizzera (doc. R, S e teste R__________ __________, cfr. pure verbale 11 maggio 2003 rich.), il che pure confermava che le pratiche d’immatricolazione erano già state portate a termine. In tali circostanze l’attrice, già quel giorno, poteva di principio ritenere che l’auto, siccome regolarmente immatricolata, fosse pure al beneficio della copertura assicurativa RC come pure, avendo essa nel frattempo sottoscritto una proposta d’assicurazione casco, di quella automatica casco totale di cui all’art. 53 CGA.

 

 

                                   9.   In questa sede il convenuto ammette finalmente da una parte che tra i suoi obblighi contrattuali vi era anche quello di perfezionare il passaggio di proprietà e l’immatricolazione del veicolo, compresa l’acquisizione di una copertura RC provvisoria, per permetterne la circolazione (appello p. 12), e dall’altra di aver commesso l’errore di aver utilizzato una prova d’assicurazione errata e di non aver con ciò garantito all’attrice la copertura RC durante il finesettimana (appello p. 20). A ragione egli non si prevale del fatto che l’attrice avesse nel frattempo sottoscritto la proposta d’assicurazione (doc. 3) avente per oggetto anche la copertura RC, che in effetti giusta l’art. 6 CGA prendeva inizio solo il giorno menzionato nell’attestato di assicurazione, poi pacificamente allestito solo lunedì 12 maggio (doc. E p. 1). Contrariamente a quanto da lui assunto (appello p. 14, 19 e 21), non è però vero che la questione sarebbe priva di rilevanza per l’esito della lite, siccome il danno patito dall’attrice si lascerebbe ricondurre alla sola assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. In realtà, come rilevato dal giudice di prime cure (sentenza p. 13) - senza per altro che la circostanza sia stata censurata in questa sede -, una parte della pretesa attorea, e meglio la domanda di rifusione dei fr. 2'617.- pagati per il danno allo spartivia, era proprio riconducibile alla mancata conclusione della copertura RC prima dell’incidente. L’inadempienza contrattuale del convenuto fa sì che questa somma debba senz’altro essere risarcita all’attrice (art. 97 CO).

 

 

                                10.   Il convenuto ritiene in ogni caso di non essere responsabile del danno causato dall’assenza della copertura casco totale al momento dell’incidente. A suo dire, sapendo l’attrice che l’immatricolazione sarebbe avvenuta solo il lunedì 12 maggio, l’assicuratore di quest’ultima avrebbe dovuto renderla attenta - sempre che poi non l’abbia effettivamente fatto - che in base all’art. 53 CGA la copertura casco totale sarebbe stata attiva solo dopo l’avvenuta immatricolazione, ovvero dal lunedì e, non avendolo fatto rispettivamente non avendola distolta dal sottoscrivere già allora una proposta assicurativa (doc. 3) con una data di inizio erronea (9 maggio), poi oltretutto arbitrariamente corretta (con effetto al 12 maggio), si doveva ritenere, in buona fede e in base alle apparenze risvegliate, che l’assicurazione fosse già venuta in essere quando, il precedente venerdì 9 maggio, era stata sottoscritta la relativa proposta assicurativa, la quale per altro conteneva già tutti i dati necessari, regolarmente messi a disposizione dell’attrice. Il convenuto parte dall’erroneo presupposto che l’attrice, allorché si era presentata presso il suo assicuratore dopo essersi recata il venerdì mattino in garage, invano, per ritirare il veicolo, sapesse che l’immatricolazione sarebbe avvenuta solo il successivo lunedì, quando in realtà dall’istruttoria è risultato che essa a quel momento poteva senz’altro aspettarsi che la pratica sarebbe stata portata a termine ancora quel venerdì, tant’è che lo stesso convenuto le aveva confermato che le avrebbe consegnato l’auto nel corso del pomeriggio (doc. R e S): non si vede dunque per quale motivo l’assicuratore avrebbe dovuto renderla attenta del tenore dell’art. 53 CGA, che allora non sembrava entrare in linea di conto. Come giustamente rilevato dal convenuto, resta però il fatto che quel venerdì 9 maggio l’attrice aveva sottoscritto con il suo assicuratore una proposta d’assicurazione casco totale che prevedeva espressamente un inizio della copertura quello stesso giorno (doc. 3), per cui, in base all’art. 6 CGA, la copertura assicurativa casco totale avrebbe dovuto prendere avvio il giorno successivo alla consegna della proposta, ovvero il sabato 10 maggio, prima della data dell’incidente. In seguito, in un momento imprecisato ma comunque successivo al sinistro (cfr. teste R__________ __________), l’assicuratore ha corretto a matita la data d’inizio della copertura riportandola al lunedì 12 maggio, ma tale modifica non può essere opposta al convenuto: la stessa è innanzitutto avvenuta unilateralmente, senza cioè l’accordo dell’attrice, e anche a detta di quest’ultima è perciò giuridicamente inefficace (osservazioni p. 6); essa si fondava inoltre sull’argomentazione pretestuosa che al momento della sottoscrizione della proposta mancavano ancora alcuni dati necessari ad allestire la relativa polizza (numero di matricola e certificato tipo della fabbrica), che in realtà, sempre che fossero effettivamente mancanti - il che, nonostante quanto addotto frettolosamente dal convenuto nel doc. S, è per altro smentito dal teste A__________ __________ e soprattutto dal fatto che quello stesso giorno l’attrice è stata in grado di sottoscrivere il contratto di leasing (doc. C), contenente quei medesimi dati - non impedivano comunque di stabilire quale fosse l’auto oggetto del contratto d’assicurazione. Del resto la tesi sostenuta dall’assicuratore (doc. G e H, teste R__________ __________) e in seguito fatta propria dall’attrice, secondo cui la copertura assicurativa della nuova auto non sarebbe stata ancora effettiva, essendo ancora in circolazione e con ciò assicurata la vettura Toyota Avensis 1.8, non convince, dall’istruttoria - come si è visto - essendo risultato che essa a quel momento poteva senz’altro aspettarsi - ciò che non poteva essere ignorato dall’assicuratore, il quale anzi ha pacificamente ammesso di averlo a sua volta presunto (teste R__________ __________) - che la pratica d’immatricolazione sarebbe stata portata a termine ancora quel venerdì pomeriggio (doc. R). In definitiva si deve ritenere che l’attrice, che per altro già in sede penale aveva sempre preteso di essere stata assicurata (cfr. doc. T), avrebbe senz’altro dovuto insistere per farsi riconoscere la copertura assicurativa o comunque contestare tempestivamente, siccome non conforme alle pattuizioni contrattuali, il tenore della polizza poi concretamente allestita (doc. E p. 1). Le inadempienze del convenuto, pur avendo impedito la conclusione della copertura casco totale prevista all’art. 53 CGA, non sono pertanto in relazione di causalità adeguata con il danno subito dall’attrice e, se anche così non fosse, il nesso di causalità risulta in ogni caso interrotto dal comportamento tenuto sia dalla stessa attrice, la quale, rilevando che in base all’art. 6 CGA la copertura assicurativa era comunque già iniziata prima del sinistro, avrebbe potuto rivolgersi al suo assicuratore, sia da quest’ultimo, che si è sottratto alla sua responsabilità contrattuale.

 

 

                                11.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame così come ai considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati su un valore litigioso di fr. 42'181.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

                                        

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 6 agosto 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 luglio 2007 della Pretura del distretto di Riviera, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare ad AO 1, __________, l’importo di fr. 2'617.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2003.

                                         2.     Limitatamente a tale somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1, __________, al PE n. __________ dell’UEF di Riviera, notificato il 24 maggio 2004.

                                         3.     La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’200.- e  le spese di fr. 320.-, da anticipare dall’attrice (che già ha anticipato fr. 190.-) ancora nella misura di fr. 70.-, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico del convenuto (che ha già pagato fr. 60.-), al quale l’attrice rifonderà l’importo di fr. 3'600.- per parti di ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    600.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    650.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/10 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellata, che gli rifonderà fr. 1’200.- per ripetibili parziali.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).