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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.144 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 3 marzo 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24'820.35, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004, domanda avversata dal convenuto, che il Pretore ha respinto con sentenza 24 luglio 2007;
appellante l’attrice, che con gravame 29 agosto 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 3 ottobre 2007, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha diffidato con scritti 6 maggio e 12 agosto 2004 AO 1 al pagamento di £ 11'385,47, pari a fr. 25'503,45, in relazione a prestazioni di servizi fiduciari svolti in favore di R__________ LTD (precedentemente T__________. Corp. e S__________ LTD) e di C__________ LTD (doc. E e F), e segnatamente della costituzione di entrambe le società con la collaborazione di una corrispondente inglese (M__________ Limited), le cui azioni, su richiesta del mandante, sarebbero state trattenute della società fiduciaria, anziché essere depositate in una fondazione del Principato del Liechtenstein, come pure dell'amministrazione delle due società, il cui compenso annuo ammontava in £. 1'530.- annui, oltre a un onorario da stabilire per ogni servizio complementare richiesto. AO 1 non ha dato corso alla richiesta di liquidazione dei servizi offerti da AP 1, che il 3 marzo 2005 lo ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano sezione 3, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 24'820,35, oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004. Alla petizione si è opposto il convenuto, rilevando di non aver mai conferito un mandato a AP 1 per la gestione di società di diritto inglese, come pure di non aver avuto dei rapporti contrattuali con la corrispondente M__________ Limited. Il convenuto ha sostenuto di aver avuto rapporti professionali solo con T__________, il quale l'avrebbe indotto a costituire due società di diritto inglese, che rimasero inattive e i cui costi di costituzione e di iscrizione sarebbero stati saldati in £ 7'600.-.
2. Con sentenza 24 luglio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 3 ha respinto la petizione, precisando che nella specie non risultava provato che fra le parti fosse stato perfezionato un contratto di mandato. I documenti agli atti o sono delle fatture, o fanno stato di contratti di mandato fra l'attrice e D__________ SA, rispettivamente fra le parti in causa, il cui oggetto (C__________ Foundation) è però estraneo alle due società inglesi (R__________ Corp. Ltd. e C__________ Ltd.), per le quali è stata avanzata una richiesta di pagamento per le spese e le competenze della società fiduciaria attrice. Dagli atti non risulta neppure che le azioni delle due società inglesi siano state trasferite a C__________ Foundation. Per completezza il Pretore ha soggiunto che l'attrice non ha comunque recato la prova del compenso pattuito fra le parti, né ha dimostrato di aver eseguito le prestazioni di gestione fiduciaria indicate nelle controverse fatture, specie se si considera che le due società inglesi non sono mai divenute attive.
3. Contro il premesso giudizio l'attrice si è aggravata in appello ponendo in evidenza che le valutazioni operate dal Pretore contrastano con le emergenze di causa. In particolare D__________ SA avrebbe perfezionato i contratti di mandato con l'attrice in nome e per conto del convenuto. Questa circostanza sarebbe avvalorata dalla testimonianza del signor D__________, il quale ha riferito che il convenuto era al corrente che in Inghilterra andava nominato un amministratore e che l'attrice si sarebbe occupata del contatto con la corrispondente inglese, mentre la gestione operativa sarebbe stata eseguita dal convenuto medesimo. Il Pretore avrebbe misconosciuto che il convenuto ha ammesso in corso di causa di aver conferito il mandato all'attrice, per il tramite del suo direttore – T__________ – di costituire le due società di diritto inglesi. La documentazione agli atti, oltre a provare l'esistenza di un mandato fra le parti, è idonea a dimostrare le prestazioni che sono state prestate in favore del convenuto. Il fatto che le due società inglesi costituite su richiesta del convenuto siano rimaste a lungo inattive, non è circostanza che può nuocere all'attrice, la quale ha dato corso alle prestazioni che le sono state richieste. L'onorario per le prestazioni di AP 1 è stato fissato in £ 1'530.- annui unicamente per il mantenimento della società, la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la messa a disposizione degli organi societari. Oltre a ciò era stato pattuito un compenso per ogni servizio complementare e un rimborso per tutte le spese. L'attrice, su richiesta del convenuto ha proceduto alla costituzione delle due società, alla modifica a più riprese delle ragioni sociali, nonché alla costituzione di C__________ Foundation, che avrebbe dovuto tenere in deposito le azioni delle due società inglesi. Il mandato è stato svolto nell'esclusivo interesse del convenuto, che era il beneficiario economico della società R__________ Corp Ltd e di C__________ Ltd e non di D__________ SA, che aveva funto da rappresentante.
4. Con tempestive osservazioni il convenuto si è associato alle argomentazioni e alle conclusioni del Pretore, il quale non ha rinvenuto negli atti, che fra le parti fosse sorto un rapporto di mandato, né che fosse stato pattuito un compenso di £ 1'530.-annuo per la gestione di ogni società. L'appello si fonda su degli elementi che non sono stati fatti valere davanti al Pretore, ovvero che D__________ SA avesse perfezionato dei mandati in nome e per conto del convenuto. Invero il convenuto non incaricò l'attrice di occuparsi della gestione delle due società inglesi costituite - mai operative -, né in prima persona, né tramite terzi, fosse anche per atti concludenti.
5. L'attrice è una società che ha sede nel Principato del Liechtenstein, mentre il convenuto risiede a P__________. I rapporti fra le parti presentano quindi degli elementi di estraneità ai sensi dell'art. 1 LDIP. I giudici cantonali hanno l'obbligo di esaminare d'ufficio (art. 16 cpv. 1 LDIP) quale sia il diritto applicabile al litigio (DTF 121 II 438 consid. 5a; 118 II 85 consid. 2b). L'esame del diritto applicabile al contratto viene eseguito in base alla lex fori, ossia in base alla LDIP (DTF 130 III 421 consid. 2). Nel caso in esame il contendere verte intorno al quesito di sapere se fra le parti è insorto un contratto di mandato. Il Pretore ha ancorato il suo giudizio al diritto svizzero, che è l'ordinamento al quale le parti hanno fatto riferimento con gli atti introduttivi di causa (cfr. petizione pag. 3, risposta pag. 7, duplica pag. 7). Con le conclusioni l'attrice ha invocato tanto il diritto del Principato del Liechtenstein tanto il diritto svizzero (pag. 5), per poi avvalersi del solo diritto svizzero con l'appello (pag. 8). Da parte sua il convenuto anche con le osservazioni al gravame ha richiamato gli art. 394 segg. CO. A norma dell'art. 117 cpv. 1 LDIP, se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è retto dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Nell'ambito di un contratto di mandato la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 3 litt. c LDIP) è quella offerta dall'ordinamento giuridico in cui ha il domicilio o la sede il mandatario (fra altri Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a ed., Nri. 25 e 2 all'art. 117; Weber, Kurzkommentar OR, N. 3 ad Vorbemerkungen zu art. 394 – 406). In assenza di un'elezione delle parti, è il diritto del Principato del Liechtenstein che dovrebbe applicarsi alla controversia. Nella specie giova nondimeno esaminare se il diritto scelto dalle parti possa risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze, in difetto di una scelta esplicita (art. 116 cpv. 2 LDIP). I contratti agli atti, riconducibili alle società R__________ Corp. Ltd. e C__________ Services Ltd. (Doc. I e L), prevedono che per tutti i litigi afferenti al negozio, si applica il diritto del Principato del Liechtenstein (art. 6 di entrambi i contratti). Questi atti non sono però stati firmati dal convenuto, ma da D__________ SA - quantomeno fiduciariamente - e dall'attrice. Di conseguenza la scelta sul diritto applicabile operata dalle parti non è opponibile al convenuto. Le fatture esposte dall'attrice sono afferenti a prestazioni offerte a C__________ Ltd (Doc. B e B1) e a R__________ Corp. Ltd (Doc. C e C1). Il contratto perfezionato fra AO 1 (mandante da una parte) e l'attrice (mandataria per l'altra parte) e avente per oggetto il mandato fiduciario per C__________ Foundation, Triesen (Doc. M e M1), non ha formato oggetto di litigio e, di conseguenza, anche quest'ultimo negozio non è di alcuna utilità per determinare quale sia il diritto applicabile alla specie. Per prassi un’elezione di diritto applicabile non può essere considerata se non quando le parti abbiano avuto coscienza che il tema del diritto applicabile si poneva; che esse volevano regolamentare questo aspetto, e che, infine, abbiano voluto esprimere questa volontà. Se le parti non vi hanno pensato, non è di principio sufficiente che esse abbiano invocato il diritto interno per dedurne una scelta del diritto (DTF 123 III 35 consid. 2c/bb). Nondimeno quando le parti invocano lo stesso diritto, si può talora dedurre, secondo le circostanze, che esse abbiano voluto coscientemente, ma tacitamente, eleggere un determinato diritto (DTF 130 III 423 consid. 2.2.1). Nel caso in esame le parti erano entrambe assistite da avvocati e a nessuna di esse - in specie l’attrice che in un solo allegato (le conclusioni e non a titolo esclusivo) ha fatto riferimento al diritto del Principato del Liechtenstein per misconoscerlo con l'appello –, può essere sfuggito che la vertenza presentava un elemento di estraneità. Si può quindi ammettere che le parti, avendo avuto contezza del tema riferito al diritto applicabile, abbiano avuto la volontà di risolvere la questione in favore dell’applicazione del diritto svizzero (DTF 130 III 423 consid. 2.2.2; 4C.77/2006 del 25 luglio 2006 consid. 2; 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 2.2). In sede di appello, entrambe le parti hanno fatto riferimento all'ordinamento giuridico svizzero e la sentenza del Pretore, che ha applicato alla controversia il diritto elvetico, non è stata contestata.
6. Il Pretore ha ritenuto che negli atti non poteva essere rinvenuta alcuna prova dalla quale si potesse desumere che fra l'attrice e il convenuto fosse stato concluso un contratto di mandato. L'appellante ha rimproverato al Pretore di non aver considerato che i doc. I e L sono stati firmati da D__________ SA in nome e per conto del convenuto e che detta circostanza era stata confermata dal teste D__________. Il contendere è quindi di sapere se D__________ SA, sottoscrivendo quei contratti, abbia potuto vincolare il convenuto. I doc. I e L sono denominati entrambi contratti di mandato. Le parti sono D__________ SA “mandante da una parte” e AP 1 “mandataria dall'altra parte”. Il convenuto non è parte a questo contratto, ma il il testimone D__________, direttore della D__________ SA, ha riferito di aver firmato i documenti “in rappresentanza del convenuto” (cfr. verbale 21 febbraio 2006, pag, 2). Lo scopo della costituzione di due società di diritto inglese era quello di consentire al convenuto, che aveva un'attività commerciale di forniture alberghiere e di arredamento, di avere diverse società con cui presentare delle offerte, senza che egli apparisse come amministratore (teste D__________, verbale cit., pag. 2). Giova pertanto esaminare se D__________ SA abbia agito a sua volta come mandante del convenuto e, ancora, se le obbligazioni contratte da D__________ SA erano opponibili direttamente al convenuto. La rappresentanza diretta presuppone che il rappresentante agisca espressamente o tacitamente in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 2 CO). Eccezionalmente, la legge ammette la rappresentanza diretta anche nell’ipotesi in cui il rappresentante ha agito in suo nome, allorché fosse indifferente al terzo trattare con il rappresentante o il rappresentato (art. 32 cpv. 2 in fine CO). La personalità del co-contraente è indifferente al terzo se, quest’ultimo, in luogo di perfezionare un contratto con la persona che gli è stata presentata, avrebbe comunque concluso il contratto con il rappresentato (DTF 117 II 391 consid. 2c). Nei casi in cui il rappresentante agisce in suo nome, ma per conto di un altro soggetto, la rappresentanza è detta indiretta. Poco importa che il terzo sappia o meno che il contraente agisca per conto altrui (SJ 1998 pag. 224; DTF 100 II 212). In queste evenienze il contratto vincola solo le parti che l’hanno perfezionato, senza spiegare alcun effetto diretto nei confronti del rappresentato. Quest’ultimo può acquisire i diritti e gli obblighi che discendono da questo negozio solo in virtù di un nuovo atto giuridico (art. 32 cpv. 3 CO; SJ 1998 pag. 224; DTF 126 III 64 consid. 1b; 100 II 211 consid. 8a). Nell’ipotesi in cui il rappresentante ha rivelato al suo contraente che egli non agiva per suo proprio conto, la distinzione fra la rappresentanza diretta e indiretta può essere delicata. La rappresentanza è diretta se il rappresentante ha manifestato la sua intenzione di intervenire in nome e per conto di un terzo, mentre se il rappresentante ha espresso solamente la sua volontà di intervenire per conto di un terzo, ma per proprio conto, la rappresentanza è indiretta, a meno che sia indifferente al terzo di trattare con il rappresentante o il rappresentato. Siccome l’espressione “per conto di un terzo” non è forzatamente chiara nella prassi, occorre interpretare questi termini applicando il principio dell’affidamento (DTF 126 III 64 consid. 1b; SJ 1998 pag. 224/225 consid. 4b). Nel caso in esame, per quanto traspare dagli atti, non può essere revocato in dubbio che D__________ SA era intervenuta a titolo fiduciario e per conto del convenuto nel concludere i contratti di mandato (doc. I e L) con l’attrice. In base a questa convenzione, è generalmente ammesso che il fiduciario si impegna a esercitare i diritti di cui egli è stato incaricato, in conformità allo scopo che gli viene conferito dal fiduciante, ovvero nell’interesse esclusivo o preponderante del fiduciante (fiducia di gestione). Si tratta di impegni che hanno natura interna e che il fiduciario assume nei confronti del fiduciante. Questi obblighi non hanno alcun effetto sulla titolarità dei diritti trasmessi al fiduciario, specie nei confronti delle relazioni con i terzi (DTF 91 II 107 consid. 3; Rapp, La fiducie dans la jurisprudence et la doctrine Suisse-état de la question in Droit et pratique des opérations fiduciaires en Suisse, CEDIDAC n. 29 pag. 28; Weber, Kurzkommentar OR n. 6 e 7 all’art. 394; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. pag. 228). La distinzione fra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta, nell’ambito di rapporti fiduciari, è controversa (Rapp, op. cit. pag. 30). Per taluni la fiducia e la rappresentanza indiretta sono istituti giuridici diversi. La rappresentanza indiretta concerne gli atti che il rappresentante perfeziona con i terzi. La fiducia, per contro, riguarda le relazioni che intercorrono fra il fiduciante e il fiduciario. Si possono configurare rapporti fiduciari senza rappresentanza indiretta e, inversamente, rappresentanza indiretta senza convenzione fiduciaria (Hofstetter, Le mandat et la gestion d’affaires, TDPS, Vol. VII, T. II, 1 pag. 33). Per Engel, se il rapporto fiduciario è nato dalla volontà di perfezionare un atto simile alla rappresentanza indiretta e che è riconoscibile per i terzi, gli effetti e i meccanismi della rappresentanza indiretta si impongono al rapporto di fiducia (Engel, op. cit. pag. 231/232). Per Weber il rapporto fiduciario instaura il trasferimento, rispettivamente l'assunzione di diritti ed oneri da parte del fiduciario, che determina un caso di rappresentanza indiretta (Weber, Basler Kommentar, N. 5 all'art. 396 e in Kurzkommentar, N. 2 all'art. 396 e N. 6 all'art. 394; in questi termini pure Fellmann, Berner Kommentar, N. 69 all'art. 394 e N. 49 all'art. 396). Nella sentenza Banca Vallugano il Tribunale Federale aveva configurato l'attività del fiduciario alla stregua di un rappresentante indiretto (DTF 99 II 397), mentre in una sentenza successiva ha affermato che la distinzione fra rappresentanza diretta ed indiretta nella convenzione fiduciaria è talora difficile da stabilire (DTF 100 II 212 consid. 8a), pur affermando che nei casi in cui il fiduciario apre dei conti in nome proprio presso una banca e per conto del fiduciante, i rapporti di diritto si instaurano solo fra la banca e il fiduciario, a esclusione del fiduciante (rappresentanza indiretta; DTF 100 II 213). Più recentemente il Tribunale Federale ha avuto modo di chiarire che nei rapporti esterni il fiduciario appare come il solo titolare dei diritti (DTF 117 II 294) che, se agisce in nome proprio, ha veste di rappresentante indiretto (DTF 4C.436/1999 del 28 marzo 2000 consid. 3b). Sia come sia, nei casi in cui il rappresentante ha manifestato la volontà di intervenire all'atto in nome proprio, ma per conto di un terzo, la rappresentanza sarà sempre da considerare indiretta, poco importa sapere che il terzo sapesse che il contraente agisse per conto altrui (SJ 1998 pag. 224 consid. 2a; 4C.436/1999 del 28 marzo 2000 consid. 3b). Se così stanno le cose, si deve ritenere che nella specie non v'è spazio per considerare D__________ SA – e per essa il signor D__________ – come un rappresentante diretto. I contratti di mandato (doc. i e L) sono stati inequivocabilmente firmati da D__________ SA in nome proprio in veste di mandante. Ne deriva che, anche seguendo le tesi dell'appellante, D__________ SA poteva apparire, al più, come una rappresentante indiretta del convenuto. In queste evenienze il terzo (rappresentato) è un soggetto estraneo al negozio, e non può essere direttamente convenuto in giudizio, fatta salva un'assunzione di debito successiva (art. 32 cpv. 3 CO; SJ 1998 pag. 226 consid. 3; DTF 126 III 64). Dagli atti non figura che l'attrice fosse a conoscenza che D__________ SA agiva in nome e per conto del convenuto. I controversi contratti sono peraltro stati confezionati dall'attrice (cfr. teste D__________ pag. 2), la quale non poteva ignorare che D__________ SA agiva in nome proprio, posto che __________ T__________, dipendente dell'attrice, si era incontrato con il convenuto negli uffici di D__________ SA (cfr. appello pag. 3 e teste D__________, pag. 2). Le tesi sostenute dall'attrice con l'appello, per le quali D__________ SA ha perfezionato i contratti di mandato in nome e per conto del convenuto, sono infondate. Dai documenti H, Q, O e S, non emerge che il convenuto si sia assunto i debiti contratti dal fiduciante. Ai fini della causa non è neppure determinante sapere che il beneficiario economico di C__________ Ltd e di Roiandross Corp. fosse il convenuto (doc. R e S).
7. Il Pretore non avrebbe accolto la petizione neppure se l'attrice fosse stata in grado di provare che fra le parti erano stati conclusi dei rapporti di mandato. L'attore non avrebbe invero provato in causa che fra le parti fosse stato pattuito un onorario annuo di £ 1'530.-, come pure che le prestazioni concernenti la gestione delle società C__________ Ltd e R__________ Corp. erano state effettivamente svolte. Con l'appello l'attrice ribadisce che fra le parti era stato convenuto il predetto compenso, soggiungendo che le fatture emesse sono rispettose delle raccomandazioni degli ordini professionali e, addirittura, si pongono al di sotto dei prezzi di mercato. Come ha avuto modo di precisare il Pretore, l'onere della prova relativo all'esistenza di una convenzione di remunerazione, rispettivamente in ordine alla congruità degli onorari esposti rispetto agli usi vigenti nel settore, compete al mandatario (Weber, Kurzkommentar, N. 21 all'art. 394; Werro, Commentaire Romand, CO I, N. 40 e 46 all'art. 394). Il tema dell’onorario che fu concordato fra le parti può rimanere indeciso, anche se dai doc. I e L sembrerebbe sia stata pattuita una remunerazione di £ 1'520.- annua per la gestione di ciascuna società. Il teste D__________ (pag. 2) al riguardo ne ha fatto un breve cenno, ricordando che nel corso di un incontro si era discusso anche dei prezzi, senza però confermare se quelli esposti nelle fatture erano quelli concordati. Sul tema è stata disposta una perizia, che però non può utilmente essere invocata dall'attrice a sostegno delle sue tesi. La petizione andava respinta per un'altra ragione evidenziata dal Pretore. Posto che le prestazioni del mandatario sono state contestate dal mandante, spettava al mandatario provare di aver svolto correttamente le sue prestazioni (Fellmann, op. cit. N. 488 all'art. 394). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la remunerazione deve corrispondere ai servizi resi ed essere oggettivamente proporzionata (DTF 117 II 284; Weber, op. cit. N. 18 all'art. 394; Werro, op. cit. N. 47 all'art. 394). Le parti sono concordi nel ritenere che le società non sono mai divenute esecutive (circostanza confermata dal teste D__________) e l'attrice, con l'appello, non si è confrontata con gli argomenti del Pretore. Agli atti vi sono solo le fatture, ma non vi sono i bilanci, non si conosce che tipo di consulenza fiscale l'attrice abbia potuto dare al convenuto per società inattive, rispettivamente quali altri servizi abbia prestato su richiesta del convenuto (doc. B e C). Certo è che le società, per quanto inattive potessero essere, dovevano essere gestite quantomeno per poterle mantenere in vita ed evitare il loro scioglimento. Dagli atti non figura però nulla dei servizi effettivamente offerti dall'attrice alle società C__________ Ltd e Roiandross Corp., le quali, in assenza di un'assunzione di debito da parte del convenuto, erano le uniche debitrici dell'attrice.
8. Il giudizio del Pretore deve quindi essere confermato, con la conseguenza che l'appello, infondato, deve essere respinto. La tassa, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 29 agosto 2007 di AP 1, T__________, è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 600.-
già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa è di Fr. 24'820,35, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).