Incarto n.
12.2007.181

Lugano

30 aprile 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Zali

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi per nullità e domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso, per statuire sul ricorso per nullità presentato il 3 agosto 2007 da

 

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

 

il lodo arbitrale 4 luglio 2007 della Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 27/31 ottobre 2006 della Commissione paritetica cantonale nella vertenza che oppone il ricorrente alla

 

 

 

CO 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

 

chiedente l’annullamento del lodo arbitrale impugnato e il ripristino della decisione della Commissione paritetica cantonale;

 

ricorso cui si oppone la convenuta con osservazioni 8 ottobre 2007;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

 

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                    1.   La parte resistente nella propria corrispondenza, ma anche negli allegati di causa, designa se stessa come “CO 1”. Siffatta designazione è però imprecisa, non esistendo un soggetto giuridico con questo nome, mentre che esiste, quale associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CC, l’Ospedale __________ con sede in F__________, che è l’entità interessata alla presente causa e alla quale le parti hanno concordemente fatto riferimento con la loro inesatta designazione. Non essendovi stato pregiudizio per le parti, l’errore nella designazione di una di esse può essere qui rettificato d’ufficio, senza sanzionare con la nullità gli atti processuali viziati.

 

                                   2.   Le parti hanno sottoscritto il 30 maggio 2006 a F__________ il documento denominato “Contratto a tempo determinato” con cui RI 1 è stato assunto dall’Ospedale __________ dal 25 maggio 2006 e sino al 31 dicembre 2006 in qualità di infermiere. Con raccomandata datata 7 agosto 2006, ma consegnata alle poste il giorno successivo, facente riferimento a pregressi colloqui del 4 e del 7 agosto 2006, la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il termine del 31 agosto 2006.

 

                                   3.   Il 14 settembre 2006 il sindacato __________ ha introdotto un “ricorso cautelativo” avanti alla Commissione paritetica, lamentando la nullità della disdetta anticipata di un contratto concluso per tempo determinato, confermando poi la propria richiesta il 21 settembre, dopo l’infruttuoso colloquio del 18 settembre con i responsabili della datrice di lavoro. Con decisione 27/31 ottobre 2006 la Commissione ha tutelato la tesi del dipendente, rilevando come il contratto di lavoro non prevedesse alcun periodo di prova, ragione per cui tornava applicabile l’art. 334 CO, in virtù del quale il contratto concluso per tempo determinato non può essere disdetto prima della sua scadenza.

 

                                   4.   Contro questa decisione è insorta la datrice di lavoro, che con ricorso 20 novembre 2006 ne ha chiesto l’annullamento, con contestuale dichiaratoria della validità della disdetta. Secondo la datrice di lavoro, sarebbe stato proprio il lavoratore ad auspicare, già nel corso del mese di luglio, la cessazione anticipata del contratto, asseritamente per gravi motivi familiari. La questione sarebbe stata nuovamente discussa il 4 agosto, e in quell’occasione il dipendente avrebbe dichiarato di volere terminare il lavoro per il 31 agosto. Per essere certi delle sue intenzioni, egli sarebbe stato nuovamente sentito il giorno 8 agosto, e avuta conferma la datrice di lavoro avrebbe proceduto come auspicato dal dipendente medesimo. Questi, in particolare, avrebbe chiesto di essere licenziato per non pregiudicare la propria posizione processuale nell’ambito della causa giudiziaria che lo opponeva alla moglie, in specie nell’ottica della fissazione di un contributo di mantenimento, non volendo egli fare risultare che era stato lui a rinunciare al rapporto di lavoro. Sarebbe perciò stato il dipendente a rescindere il contratto, seppure in una forma non valida a norma del ROCA, ragione per cui andrebbe in definitiva ritenuto che le parti hanno convenzionalmente annullato il contratto. Inoltre, il dipendente si sarebbe comunque trovato entro il periodo di prova di tre mesi previsto dall’art. 6 ROCA, ragione per cui la disdetta del 7/8 agosto sarebbe anche in questo caso valida.

 

                                         Invitato a prendere posizione sul ricorso, il 5 dicembre 2006 il sindacato __________ si è limitato a una dichiarazione di contestazione integrale, sostenendo che dallo stesso non emergerebbero nuovi elementi.

 

                                   5.   La Commissione di ricorso ha deciso di istruire il caso. Il 3 maggio 2007 essa ha sentito i tre testimoni notificati dalla datrice di lavoro. I rappresentanti delle parti non sono stati citati per partecipare all’audizione, nondimeno la Commissione quello stesso 3 maggio 2007 ha inviato loro i verbali raccolti in loro assenza. Il 29 maggio 2007 si è tenuto l’interrogatorio formale del dipendente, e in quell’occasione erano presenti i rappresentanti delle parti.

 

                                   6.   Nella propria decisione del 4 luglio 2007 la Commissione di ricorso ha ritenuto accertato, sulla scorta delle testimonianze assunte, che effettivamente il dipendente aveva ripetutamente espresso il desiderio di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro per motivi in qualche modo legati alla causa di stato, accertamento non inficiato dalle risultanze del suo interrogatorio formale, in cui egli si era espresso in toni vaghi, affermando di non ricordare i termini della questione. La datrice di lavoro non avrebbe fatto altro che acconsentire alla sua richiesta, ragione per cui andrebbe ammesso l’avvenuto scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 agosto 2006.

 

                                   7.   Con il ricorso qui in esame il dipendente lamenta la violazione degli art. 25 e 36 lett. d CIA per non essere stato citato all’udienza testimoniale del 3 maggio 2007, e si duole inoltre della disparità di trattamento rilevabile dal fatto che la controparte è invece stata citata al suo interrogatorio formale. Contraria al diritto di uguaglianza sarebbe poi anche la procedura medesima di interrogatorio formale, in cui egli non avrebbe potuto conoscere preventivamente le domande, con evidente difficoltà a ricordare i fatti oggetto dell’interrogatorio. Da ultimo, la decisione sarebbe da annullare in quanto perseguirebbe un fine illecito per avere ratificato l’agire della parte convenuta, che avrebbe, pronunciando la disdetta, assecondato il proprio dipendente nella trascuranza dei suoi obblighi di mantenimento, fattispecie reprensibile ai sensi dell’art. 217 CP. Di conseguenza la disdetta, anch’essa illecita, sarebbe contraria all’art. 20 CO e pertanto nulla. A ogni buon conto, la tesi della datrice di lavoro non meriterebbe protezione, visto che il ricorrente si sarebbe sempre opposto alla disdetta e non avrebbe mai consentito al licenziamento anticipato.

 

                                         Con osservazioni 8 ottobre 2007 la datrice di lavoro postula la reiezione del ricorso protestando spese e ripetibili.

 

                                   8.   Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere straordinario; come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 506; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 614 segg.; II CCA 9 luglio 2007, inc. n. 12.2006.206). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).

 

                                   9.   Il diritto di essere sentiti in procedura arbitrale ai sensi dell'art. 25 CIA scaturisce dallo stesso diritto direttamente tutelato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ha una portata ad esso almeno pari e la sua violazione equivale al diniego formale di giustizia (Jolidon, opera citata, n. 51 ad art. 25 CIA). Dal profilo del contenuto, tale diritto significa in concreto che le parti devono avere la possibilità di illustrare compiutamente le proprie tesi, di far valere i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e giuridico, incluse le offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle prove e di prendere posizione sulle stesse per quanto ciò possa risultare rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid. 2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1993, 2ª edizione, p. 208). La violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta valere, pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta conoscenza, senza attendere l'emanazione del lodo (DTF 119 II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid. 2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt, opera citata, pag. 208 e 214; Jolidon, opera citata, n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).

 

                                10.   Nel caso di specie è manifesto che la mancata citazione del ricorrente all’audizione testimoniale del 3 maggio 2007 è lesiva del suo diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 25 CIA, ma è altrettanto evidente che il diritto di prevalersi di questa violazione è perento, avendo il ricorrente omesso di reagire allorché è venuto a conoscenza della violazione, ciò che è avvenuto con la notifica del verbale di quell’udienza (trasmesso con invio raccomandato al sindacato __________ quello stesso 3 maggio 2007), ed avendo invece accettato senza obiezione di compiere i successivi atti di procedura, a partire dal suo interrogatorio formale del 29 maggio 2007. Posto che nemmeno la controparte ha partecipato all’udienza del 3 maggio 2007, non appare fondata neppure la censura relativa alla pretesa disparità di trattamento delle parti. La censura del ricorrente non può pertanto trovare udienza.

 

                                11.   Il ricorrente lamenta quindi anche l’ulteriore violazione del diritto alla parità di trattamento in relazione alle modalità del suo interrogatorio formale. La doglianza è però d’acchito infondata, dovendosi constatare che la Commissione di ricorso altro non ha fatto che seguire i dettami di cui agli art. 270 e segg. CPC, ragione per cui le infruttuose lamentele del ricorrente riguardano in realtà la natura stessa del mezzo di prova in questione, motivo per cui non possono essere qui accolte.

                                12.   Il ricorrente solleva infine una censura di nullità per pretesa illiceità della decisione, che avrebbe ratificato l’indebito agire della datrice di lavoro, la cui disdetta sarebbe nulla ex art. 20 CO per avere concorso in una fattispecie di trascuranza degli obblighi di mantenimento giusta l’art. 217 CP. La censura, peraltro infondata, è temeraria. Così argomentando, infatti, il ricorrente dimentica di essere l’autore dell’ipotetico reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento del quale vorrebbe in sostanza prevalersi per ottenere ragione in sede civile. Siffatto modo di procedere è contrario ai più fondamentali precetti di buona fede, e non merita tutela alcuna. Nondimeno, è incontrovertibile che l’attitudine dell’Ospedale __________ è riprovevole laddove ha accettato di simulare, consapevole del fine strumentale nel contesto di una procedura giudiziaria civile, l’esercizio della facoltà potestativa di disdetta del contratto di lavoro. In ogni caso, la realtà materiale dei fatti, accertata dalle incontestate audizioni testimoniali in atti, è quella per cui il contratto di lavoro è stato sciolto per concorde volontà delle parti per il termine del 31 agosto 2006, ragione per cui il giudizio impugnato sfugge, sul tema fondamentale della lite, ad ogni censura di arbitrio. Ne consegue la reiezione del ricorso, infondato in ogni suo punto.

 

                                13.   Trattandosi di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione ordinaria, si prescinde dall’incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 21 settembre 1998 in re P./F. inc. n. 12.1998.81). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne il valore di causa, lo stesso è di almeno fr. 18'000.-, pari a tre mesi di salario.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per nullità 3 agosto 2007 di RI 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. RI 1 rifonderà a Ospedale __________ fr. 1'000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ROCA.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).