Incarto n.
12.2007.187

Lugano

26 novembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.60 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 11 maggio 2005 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 17'814.41 oltre interessi e spese, domanda alla quale si è opposto il convenuto e sulla quale il Pretore ha statuito il 22 agosto 2007, accogliendo parzialmente la petizione per un importo di fr. 11'606.82 oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2004;

 

appellante il convenuto con atto d’appello 4 settembre 2007, mediante il quale chiede la riforma della sentenza del primo giudice nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 4'526.74 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con osservazioni 16 ottobre 2007 l’attrice postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

A.     Nel corso del 2004 AO 1, __________, ha eseguito su incarico di AP 1 opere da gessatore e da pittore presso lo stabile di proprietà di quest’ultimo in via __________ a __________. Il 27 settembre 2004 AO 1 ha emesso una fattura di fr. 37'814.41 relativa ai lavori eseguiti nello stabile dianzi citato (doc. A). AP 1 ha contestato la fattura il 29 settembre 2004 (doc. 1), rilevando che il preventivo di fr. 10'000.- non era stato rispettato e inoltre che le opere fatturate non sarebbero tutte state eseguite da AO 1. In seguito alle contestazioni e a diverse discussioni, AO 1 ha emesso una nuova fattura in sostituzione di quella precedente di pari data (27 settembre 2004) e di pari numero (4092) ma con un importo di fr. 29'000.- (doc. C). AP 1 ha versato a AO 1 § la somma di fr. 20'000.- a liquidazione della fattura (doc. 2). AO 1 ha fatto notificare il 2 febbraio 2005 a AP 1 il PE nr. __________ per un importo di fr. 17'814.41 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004 (doc. F).

 

B.    Con petizione 11 maggio 2005 AO 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord AP 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'814.41 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2004. Il convenuto si è opposto alla domanda nella risposta 30 settembre 2005. Conclusa l’istruttoria, le parti si sono confermate con i memoriali conclusivi del 9 e del 11 maggio 2007 nelle proprie antitetiche posizioni. Statuendo il 22 agosto 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha condannato il convenuto a versare all’attrice fr. 11'606.82 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004, e ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE nr. __________ limitatamente all’importo di fr. 11'606.82 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004.

 

C.    AP 1 è insorto contro la citata sentenza pretorile con atto d’appello 4 settembre 2007, nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 4'426.74 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004 e di porre la tassa di giustizia e le spese a carico dell’attrice per 3/4, con l’obbligo di versargli fr. 500.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili in appello. Nelle proprie osservazioni del 16 ottobre 2007 l’attrice propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha dapprima accertato che il convenuto non aveva provato la conclusione di un accordo su un prezzo forfetario di fr. 10'000.- per i lavori da eseguire e che le parti avevano pattuito solo i prezzi unitari per la rasatura dei soffitti (in fr. 17.- al metro quadrato) e la finitura delle pareti (fr. 9.- al metro quadrato). Assodato che il convenuto ha contestato la fattura emessa dall’attrice, il primo giudice è giunto alla conclusione che quest’ultima aveva eseguito tutte le opere menzionate nella fattura doc. A, salvo la posa di tecnofix sulle pareti dell’appartamento (posizione Aa) e, fondandosi sulla perizia giudiziaria, ha ritenuto che l’importo totale per le opere a prezzo unitario (posizioni A1-Af) era di fr. 23'794.37 + IVA. Da un esame particolareggiato dell’istruttoria il Pretore ha quindi accertato che tutti i lavori eseguiti dall’attrice e non previsti dal contratto iniziale sono stati commissionati dal convenuto e che i relativi prezzi erano quelli usuali del mercato, e per tali poste ha riconosciuto all’attrice un’ulteriore mercede di fr. 5'580.- + IVA per le opere a regia (posizione Ag, doc. A). Tenuto conto dell’importo di fr. 20'000.- già versato dal committente, il primo giudice ha pertanto accolto la petizione limitatamente a fr. 11'606.82 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2004, non risultando un’interpellazione del debitore precedente all’emissione del precetto esecutivo.

 

                                   2.   Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Le divergenze in questa sede riguardano la mercede per i lavori non previsti contrattualmente. Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). Quale variante della mercede a corpo v’è la pattuizione di un prezzo unitario, fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/Pulver, op. cit., no 7 ad art. 373 CO). La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver, op. cit., ni 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova sull’esistenza e sull’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, op. cit., no 21 ad art. 373 CO).

 

                                   3.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver eseguito una valutazione del materiale probatorio “assolutamente superficiale e in alcuni casi erronea”. Egli ribadisce di aver contestato fin dall’inizio le opere a regia, di modo che l’importo a queste relative, in fr. 5'580.-, deve essere stralciato, l’attrice non avendo fatto fronte all’onere della prova che le spettava. A mente del convenuto, inoltre, non possono essere riconosciute le opere esposte nella posizione Aa per fr. 2’380.- + IVA, siccome eseguite da terzi, così che egli deve ancora all’attrice solo fr. 4'526.74 oltre interessi del 5% dal 17 dicembre 2004. In questa sede rimangono litigiose, in sostanza, due posizioni della fattura doc. A: quella di fr. 5'580.- + IVA (posizione Ag) e quella di fr. 2'380.- + IVA (posizione Aa), per altro già ridotta a fr. 1'000.- dal Pretore.

 

                                   4.   La posizione Ag di fr. 5'580.- + IVA (cfr. perizia giudiziaria risposta n. 7) riguarda i lavori a regia, che il convenuto ribadisce di aver sempre contestato e che a suo dire l’attrice non ha dimostrato di aver eseguito. A torto. Dagli atti è emerso in modo chiaro che il convenuto ha seguito personalmente il cantiere e ha dato istruzioni ai dipendenti dell’attrice sui lavori da eseguire, che hanno oltrepassato quelli originariamente previsti, come hanno riferito i testimoni P__________, L__________ e M__________ (deposizioni 9 maggio 2006 e 8 giugno 2006). Il perito giudiziario ha ritenuto che i lavori descritti nella posizione Ag si riferiscono alle opere a regia descritte nel rapporto giornaliero doc. B (perizia allegato B1). La circostanza che il perito giudiziario abbia trovato “difficoltoso convenire se tutti i lavori come presentati nel doc. B o relativo allegato B1 sono stati effettivamente eseguiti” non giova tuttavia all’appellante. Infatti dall’istruttoria è emerso che gli estensori dei rapporti giornalieri (plico doc. B), sentiti come testimoni, hanno confermato di aver eseguito tali lavori: P__________ ha dichiarato di aver firmato i rapporti da B1 a B12 (deposizione 9 maggio 2006, pag. 6) e M__________ ha confermato di aver sottoscritto personalmente gli ultimi tre bollettini di cui al plico B (deposizione 8 giugno 2006, pag. 12). Entrambi hanno escluso di aver visto sul cantiere operai estranei alla ditta dell’attrice eseguire lavori da gessatore o da pittore. Pa__________ __________, titolare di una ditta di arredamenti, ha invero riferito di aver prestato suoi dipendenti al convenuto per eseguire  lavori che esulavano dai lavori di fornitura e montaggio dell’arredamento, come la scrostatura dei muri dell’appartamento e la posa della sostanza di ancoraggio Tecnofix, per un numero di ore pari a 253.5 (deposizione 8 giugno 2006, pag. 14). Se non che, la scrostatura delle pareti dell’appartamento non figura nei rapporti giornalieri (parti segnalate in giallo nell’allegato B1), dove è menzionata la scrostatura dei soffitti e del locale caldaia (pareti e soffitto) e Pa__________ ha precisato di non essersi occupato con i suoi dipendenti dei soffitti, né risulta che sia intervenuto nel locale caldaia. Su questo punto l’appello si rivela dunque infondato.

 

                                   5.   La seconda posizione contestata dall’appellante è quella relativa alla fornitura e posa di tecnofix su tutta la superficie (Aa, doc. A), indicata dall’attrice in circa 680 metri quadrati per un totale di fr. 2'380.- + IVA (a fr. 3.50 il metro quadrato). Il convenuto la contesta e chiede che sia ridotta di fr. 1'380.-, adducendo che la posa del materiale in questione non è stata eseguita solo dall’attrice, ma anche da suoi operai e da quelli della ditta di arredamento. Le deposizioni testimoniali hanno invero confermato tale circostanza, senza tuttavia che sia stato possibile quantificare l’apporto delle persone estranee all’attrice. A__________, dipendente del convenuto, ha riferito di aver aiutato sul cantiere: “a tempo perso aiutavamo gli operai alla ristrutturazione dello stabile. Abbiamo aiutato gli operai della ditta __________ di nome P__________ e L__________ a scrostare i soffitti. Io ho trascorso parecchie ore a scrostare i soffitti. Non so quantificare quante ore ho dedicato ad aiutare nella ristrutturazione dello stabile.” (verbale 9 maggio 2006). Per quel che concerne la posa del tecnofix Pa__________ aveva indicato che i suoi dipendenti si erano occupati delle pareti dell’appartamento e che: “Lo scrostamento dei muri e la posa dell’impregnante e dell’aggrappante hanno richiesto un numero di ore pari a 253.5. (…) L’importo da me fatturato in fr. 25.- all’ora dimostra il fatto che si trattava di manovalanza, nel senso che erano miei falegnami che fungevano da manovali” (verbale 8 giugno 2006). Proprio per tali circostanze, nondimeno, il Pretore ha già ridotto la posizione Aa a fr. 1'000.-, operando una riduzione di fr. 1'380.- per tenere conto del fatto che i lavori sono stati eseguiti in parte dai dipendenti dell’attrice e in parte da terze persone, senza che fosse possibile determinarne l’importanza. L’appellante chiede di dedurre ulteriori fr. 1'380.-, senza spiegare il proprio calcolo e limitandosi a muovere al Pretore rimproveri sull’apprezzamento delle prove, senza verosimilmente avvedersi che il primo giudice già aveva ridotto le pretese dell’attrice. Ora, è accertato che la ditta attrice ha posato il tecnofix sui soffitti e nel locale caldaia (rapporti giornalieri doc. B, confermati dai testimoni) e che i prezzi da lei esposti rientrano in quelli usuali, come confermato dal perito giudiziario. In siffatte circostanze il calcolo del Pretore, che ha riconosciuto in equità all’attrice per tali lavori fr. 1'000.- (su un totale di fr. 2'380.-), rientra nel suo potere di apprezzamento e può essere confermato.

 

                                   6.   Visto quanto precede l’appello, infondato, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto a carico dell’appellante, il quale rifonderà all’attrice un’equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 350.-

                                        

                                         già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte attrice fr. 500.- per ripetibili di appello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa ammonta a fr. 7'080.08, nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).