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Incarto n. |
Lugano 11 novembre 2008/fb |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa ordinaria - inc. n. OA.2004.14 della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con petizione 30 gennaio 2004 da
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AP 1
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contro |
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AA 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 47'983.30 (aumentato con le conclusioni 23 marzo 2007 a fr. 49'798.55) oltre interessi, a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta che con risposta 24 maggio 2004 ha postulato la reiezione della petizione (nelle conclusioni 30 marzo 2007 la reiezione salvo l’importo di fr. 858.05 quale saldo del salario lordo per il mese di maggio 2003) e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 6'662.70 più interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale 15 giugno 2004;
petizione che il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha parzialmente accolto con sentenza 22 agosto 2007, condannando la convenuta a rifondere all’attore l’importo lordo di fr. 11'400.- oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2003;
domanda riconvenzionale che il Segretario assessore ha, con medesimo giudizio, integralmente accolto;
appellante l’attore che con atto di appello 12 settembre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 49'156.55 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
la convenuta postulando con le osservazioni 29 ottobre 2007 la reiezione dell’appello, salvo per l’importo di fr. 858.05, e con appello adesivo la reiezione dell’istanza salvo la cifra testé citata, pure con protesta di spese e ripetibili;
l’attore proponendo con le osservazioni all’appello adesivo 2 gennaio 2008 la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato per svariati anni (almeno dal 1990) dipendente di AA 1, in qualità di direttore del __________ __________ a __________. Con raccomandata 14 febbraio 2003 __________, nel frattempo subentrato quale presidente del Consiglio di amministrazione della datrice di lavoro, ha comunicato a AP 1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2003 (doc. F). Il 17 giugno 2003 il lavoratore ha risposto di essere inabile al lavoro al 50% come da certificato medico 23 maggio 2003 del dott. med. __________ __________, specialista in cardiologia. Di conseguenza, egli ha affermato che la disdetta era sospesa e ha chiesto di essere "reintegrato" nel proprio posto di lavoro, così come il versamento di parte dello stipendio arretrato di maggio 2003 (doc. G). Il 23 maggio 2003 il dott. __________ __________ aveva invero attestato l’inabilità del lavoratore al 50% dal 23 maggio 2003 fino a data da stabilire, diagnosticando una "cardiopatia ischemica con stato dopo by-pass aortocoronarico quintuplo" (doc. 6). Con missiva 26 giugno 2003 la datrice di lavoro si è riservata di decidere su tali richieste a dipendenza dell’esito di un esame del paziente da parte di un medico di sua fiducia (doc. M), indicato l’11 luglio 2003 nella persona del cardiologo __________ __________ e fissando tale esame per il 13 agosto 2003 (doc. N). Il 1° settembre 2003 il lavoratore ha comunicato alla datrice di lavoro di essersi presentato all’appuntamento testé citato, ma di non essersi potuto sottoporre all’esame in questione, poiché non d’accordo con la richiesta del cardiologo __________ __________ di svincolare sia il proprio cardiologo sia il medico di famiglia dal segreto professionale. Tale circostanza è stata confermata anche dal citato medico (doc. 10). Il lavoratore ha altresì ribadito la sospensione della disdetta del rapporto di lavoro e ha chiesto il pagamento degli stipendi arretrati di giugno e luglio 2003 nella misura del 50% corrispondente alla sua abilità lavorativa (doc. O).
C. Con missive 17 e 19 dicembre 2003 l’avv. RA 1, patrocinatore di AP 1, ha ribadito l’inabilità lavorativa del lavoratore pari al 50% e la sospensione del termine di disdetta. Egli ha chiesto il versamento, entro fine dicembre 2003, di complessivi fr. 47'983.30 oltre interessi, composti di fr. 858.05 di saldo del salario di maggio 2003, fr. 22'800.- corrispondenti al 50% dello stipendio per i mesi da giugno a novembre 2003, fr. 8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr. 3'429.20 come pro-rata delle vacanze non godute fino al maggio 2003, fr. 5'066.- come tredicesima pro-rata e fr. 7'600.- quale tredicesima per il 2002 (doc. A e B). La datrice di lavoro, tramite la propria legale avv. RA 2, ha contestato il 19 dicembre 2003 le richieste del lavoratore (doc. 11). Il 14 gennaio 2003 essa ha affermato di aver già contestato l’inabilità lavorativa di AP 1 e ha biasimato quest’ultimo per non essersi sottoposto all’esame da parte del cardiologo __________ __________. Essa ha quindi ribadito che tale esame, unitamente allo svincolo dal segreto professionale dei medici del lavoratore, sarebbe stato il presupposto per ogni eventuale discussione (doc. H). Nel frattempo, __________ __________ __________ ha versato direttamente al lavoratore indennità giornaliere di perdita di guadagno al 50% per il periodo dal 30 maggio al 30 settembre 2003 di complessivi fr. 13'425.50 (doc. I e L).
D. Con petizione 30 gennaio 2004 AP 1 ha convenuto AA 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Locarno città, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 47'983.30 oltre interessi, corrispondenti alle poste elencate nella missive 17 e 19 dicembre 2003 (sopra, lett. C). Con risposta 24 maggio 2004 la convenuta si è opposta alle richieste dell’attore, domandando in via riconvenzionale la condanna dello stesso al versamento di fr. 6'662.70 più interessi per un mutuo concessogli e mai rimborsato. Con risposta riconvenzionale 15 giugno 2004 l’attore si è opposto alla domanda riconvenzionale. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel proprio allegato del 23 marzo 2007 l’attore ha aumentato la pretesa a complessivi fr. 49'798.55 (recte: 49'156.55), così composti: fr. 1'036.50 quale 50% di stipendio dal 23 maggio al 31 maggio 2003, fr. 22'800.- quale stipendio per i mesi da giugno a novembre 2003, fr. 8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr. 3'165.40 per vacanze non godute del 2003, fr. 6'958.- di tredicesima del 2002 e fr. 6'966.60 di tredicesima del 2003. Da parte sua, la convenuta ha chiesto il 30 marzo 2007 la reiezione della petizione, salvo l’importo di fr. 858.05 quale saldo del salario lordo per il mese di maggio 2003, e ha postulato l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale. Il 22 agosto 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a rifondere all’attore l’importo lordo di fr. 11'400.- oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2003, e ha accolto integralmente la domanda riconvenzionale.
E. Con appello 12 settembre 2007 l’attore chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 49'156.55 oltre interessi, così composto: fr. 1'036.50 quale stipendio per il mese di maggio 2003, fr. 22'800.- quale 50% di stipendio per i mesi da giugno a novembre 2003, fr. 8'230.05 per vacanze non godute del 2002, fr. 3'165.40 per vacanze non godute del 2003, fr. 6'958.- di tredicesima del 2002 e fr. 6'966.60 di tredicesima del 2003. Con osservazioni 29 ottobre 2007 la convenuta postula invece la reiezione dell’appello, salvo per l’importo di fr. 858.05 quale saldo del salario lordo per il mese di maggio 2003, e con appello adesivo di medesima data propone la reiezione della petizione salvo la cifra riconosciuta. Con osservazioni all’appello adesivo 2 gennaio 2008 l’attore propone la reiezione del gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. Con ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre l’appellante adesiva è rimasta silente. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del presente gravame.
2. Il primo giudice ha accertato anzitutto che il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 14 febbraio 2003 con effetto al 31 maggio 2003. Egli ha inoltre accertato che l’inabilità del lavoratore è durata dal 23 maggio 2003 (come attestato dal cardiologo __________ __________) fino al 31 agosto 2003 (data in cui i medici proposti dalla convenuta, se non fossero stati ostacolati dall’attore, avrebbero potuto accertare la sua abilità lavorativa sulla base di una scintigrafia, eseguita invece unicamente nel novembre 2003). Il Segretario assessore ha poi respinto la richiesta di pagamento del 50% di stipendio dal 23 al 31 maggio 2003, poiché il lavoratore ha asserito di aver già ricevuto durante tale periodo il 50% di salario e, per il resto, di essere inabile al lavoro. Egli ha quindi riconosciuto all’attore per i mesi da giugno ad agosto 2003 unicamente metà dello stipendio, per complessivi fr. 11'400.- lordi. Il Segretario assessore ha inoltre ritenuto che il lavoratore aveva già goduto, lavorando unicamente al 50% dal 23 maggio al 31 agosto 2003, delle vacanze arretrate 2002 e pro-rata 2003 e che non aveva apportato la prova della pattuizione della tredicesima da lui richiesta. In sintesi, egli ha quindi accolto la petizione limitatamente a complessivi fr. 11'400.-. Il primo giudice ha infine accertato l’esistenza del debito di fr. 6'662.70 a carico del lavoratore, che per contro non ne ha dimostrato l’estinzione. Di conseguenza, ha accolto integralmente la domanda riconvenzionale della convenuta.
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica anzitutto il Segretario assessore laddove ha accertato che l’inabilità lavorativa è durata unicamente fino a fine agosto 2003 e non fino al novembre successivo (appello, pag. 3-7).
3.1 Il primo giudice ha spiegato che il cardiologo al quale il lavoratore si è rivolto, dott. med. __________ __________, ha deciso di eseguire una scintigrafia miocardica nel novembre del 2003, dalla quale è emersa l’abilità lavorativa del paziente. Egli ha poi precisato che la responsabilità di tale decisione non poteva essere imputata all’attore. Se non che, egli ha altresì ritenuto che se questi "non avesse frapposto ostacoli agli accertamenti da parte dei medici di fiducia della convenuta, tali medici avrebbero potuto proporre al paziente, stante la pendente problematica lavorativa, lo svolgimento della scintigrafia già nel mese di agosto 2003" e, quindi, "far risorgere la piena abilità lavorativa (…) alcuni mesi prima di quando avvenuto" (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). Secondo l’attore la datrice di lavoro non ha comprovato che in occasione della visita fosse intenzione del dott. med. __________ esperire un tale esame. Inoltre, il suo rifiuto allo svincolo dal segreto professionale dei propri medici non avrebbe comportato la prova dell’erroneità della diagnosi del dott. __________. La datrice di lavoro avrebbe semmai dovuto postulare una prova a futura memoria, mentre non avrebbe nemmeno sollecitato l’attore a sottoporsi a un nuovo esame. Per tacere del fatto, sempre secondo l’appellante, che la diagnosi del proprio cardiologo non è stata sconfessata dal perito giudiziario.
3.2 Sulla durata dell’inabilità lavorativa il perito ha dichiarato che "l’inabilità lavorativa è data fino all’esecuzione di un test diagnostico oggettivo con sufficiente sensibilità e sensitività che permetta di quantificare l’entità di un’eventuale recidiva della malattia coronarica rispettivamente stratificarne la prognosi. Dal punto di vista medico è certo accettabile impostare dapprima una terapia medicamentosa probatoria e, nel caso di persistenza di sintomi effettuare tali test. Per questioni assicurative invece, l’esecuzione accelerata del suddetto test può determinare in modo più oggettivo della valutazione clinica ed anamnestica l’eventuale presenza di una ridotta riserva coronarica clinicamente e prognosticamente significativa, e quindi di una inabilità lavorativa" (perizia 16 giugno 2006, risposta n. 3). Il perito ha ribadito tale punto di vista anche alla risposta n. 2 del referto, ove afferma che "È altresì corretto ed usuale, in casi come quello del signor AP 1, prima di procedere a test diagnostici invasivi o semi-invasivi, effettuare un tentativo di stabilizzazione della situazione medicamentosamente". Alla domanda di complemento peritale "dica il Perito se il test in oggetto (scintigrafia o altro) poteva o doveva essere eseguito già in data 23 maggio 2003 o in epoca immediatamente successiva, senza quindi attendere il mese di novembre 2003. Dica il Perito se è possibile oggi affermare che il test diagnostico oggettivo, se eseguito il 23 maggio 2003 o poco dopo, avrebbe dato esito nel senso di un’indicazione circa una assente inabilità lavorativa", egli ha risposto che "in data 23 maggio 2003 non vi era indicazione assoluta ad eseguire il test in oggetto (scintigrafia miocardia). È infatti ragionevole effettuare un tentativo di stabilizzazione della sintomatologia tramite terapia medicamentosa. Ritengo indicata quindi un’attesa di qualche settimana (circa un mese) per osservare il decorso sotto terapia farmacologica. Al termine di quel periodo, nel caso di persistenza della sintomatologia, è utile procedere con esami diagnostici più oggettivi, in particolare se essi hanno una rilevanza anche a livello assicurativo" (complemento 19 ottobre 2006). Egli ha poi successivamente aggiunto che "se eseguito verso fine giugno 2003, da quella data vi sarebbe stata la possibilità di accordare l’abilità lavorativa. È infatti possibile affermare che, nel momento stesso in cui si dispone di un referto scintigrafico definito normale, dal punto di vista prettamente cardiologico non vi sono elementi oggettivi per definire il paziente inabile al lavoro" (complemento 9 novembre 2006).
3.3 Dalla perizia emerge quindi che la scintigrafia è un esame invasivo e che risulta del tutto conforme alla prassi medica attendere per eseguirlo, effettuando "un tentativo di stabilizzazione della sintomatologia tramite terapia medicamentosa". Il perito ha aggiunto di ritenere adeguata un’attesa di qualche settimana (circa un mese) per osservare il decorso sotto terapia farmacologica. Al termine di quel periodo, nel caso di persistenza della sintomatologia, ha spiegato che risulta essere "utile procedere con esami diagnostici più oggettivi". Al riguardo, egli ha poi precisato che se eseguito verso fine giugno 2003, da quella data vi sarebbe stata la possibilità di accordare l’abilità lavorativa. Il perito dichiara, quindi, che in quel momento l’esame avrebbe potuto permettere, se del caso, di accertare l’abilità lavorativa dell’attore. Egli parla quindi della "possibilità" per un esame quale è la scintigrafia di attestare un’abilità lavorativa. Egli non dice, tuttavia, che tale sarebbe stato l’esito del test in questione. In tal senso non sconfessa quanto accertato dal cardiologo del lavoratore, dott. med. __________ __________. Questi ha affermato che "la scintigrafia mi ha dato la possibilità di constatare che non vi era, al momento dell’esame scintigrafico, una significante sofferenza del miocardio" (verbale 14 giugno 2005, pag. 2 in alto). Di conseguenza, se nel novembre 2003 non sussisteva più l’inabilità lavorativa, ciò non sta ancora a significare che essa non fosse presente prima di tale data. Come sollevato dall’attore (osservazioni all’appello adesivo, pag. 7 seg.), non può quindi essere seguita la tesi della convenuta secondo la quale il perito avrebbe "espressamente confermato che il test in esame avrebbe escluso l’inabilità" (osservazioni, pag. 19 in fondo). Lo stesso perito ha peraltro dichiarato essere "utile" un tale esame dopo circa un mese dall’assunzione dei farmaci, ma non ha criticato l’agire del collega, che ha invece ritenuto, conoscendo la storia clinica del paziente, di attendere fino a novembre 2003, pur avendolo visitato, dopo il 23 maggio 2003, "ancora altre 2-3 volte. Per tutta questa storia faccio riferimento ad un mio scritto contenuto nei documenti che ho trasmesso alla Pretura (doc. VI, sotto sigillo), nel quale scrivevo al medico curante dott. __________ __________ e con il quale spiegavo nel dettaglio tutto quanto era stato fatto in questo periodo. È un rapporto riassuntivo di tutte le visite precedenti e nel quale preannunciavo pure la scintigrafia. In uno degli ultimi paragrafi esprimevo la mia intenzione di mantenerlo inabile al lavoro al 50%" (verbale 14 giugno 2005, pag. 2 in fondo). D’altra parte, lo stesso Segretario assessore ha a ragione affermato che "non si può certo attribuire all’attore una responsabilità per la decisione adottata dal suo cardiologo curante in merito alla tempistica relativa all’esecuzione della scintigrafia miocardia" (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). Ciononostante, egli ha ritenuto che se si fosse sottoposto alla visita da parte dei medici proposti dalla datrice di lavoro, allora la scintigrafia avrebbe potuto attestare l’abilità lavorativa dell’attore già nell’agosto 2003 (loc. cit., pag. 9 in basso). Se non che, non vi è alcun elemento agli atti (al contrario di quanto reputato dalla convenuta: osservazioni, pag. 20) - nemmeno, come spiegato sopra, la perizia - che attesti che un esame effettuato prima del novembre 2003 avrebbe certificato tale abilità. Inoltre, non va dimenticato, come accertato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 9 in alto), che l’attore si è presentato all’appuntamento 13 agosto 2003. In tale occasione, come riportato dallo stesso dott. __________ in un suo scritto 14 agosto 2003, l’attore si è opposto allo svincolo dal segreto professionale dei propri medici, di modo che il cardiologo in questione ha ritenuto di non poter "giudicare precisamente la sua situazione non potendo disporre della sua storia medica" (doc. 10). Dal carteggio processuale non emerge, quindi, che il dott. __________ volesse eseguire una scintigrafia, e nemmeno che il paziente si sia opposto a tale esame medico. Né può essere condivisa la tesi della datrice di lavoro secondo la quale se l’attore avesse svincolato i propri medici dal segreto professionale, allora il cardiologo __________ avrebbe potuto valutare il caso e ordinare la scintigrafia (osservazioni, pag. 22). Invero, tale asserto si fonda anzitutto su intenzioni meramente ipotetiche di una terza persona. Inoltre, si ribadisce che fino al novembre 2003 il cardiologo __________ ha ritenuto sussistere un’inabilità lavorativa, mentre non è per nulla comprovato che una scintigrafia eseguita nell’agosto 2003 avrebbe sconfessato tale valutazione.
3.4 Secondo la convenuta, il certificato medico 23 maggio 2003 del cardiologo __________ sarebbe comunque invalidato dalla perizia giudiziaria, dato che il perito avrebbe attestato che tale certificato non poggia su dati oggettivi. In altre parole, tale attestazione medica si fonderebbe unicamente sulle semplici allegazioni dell’attore al proprio cardiologo (osservazioni, pag. 19 seg.). È ben vero che secondo il perito "non vi sono referti di esami oggettivi effettuati in quella data che possano in un qualche modo documentare la presenza di una restenosi (cioè una chiusura) delle coronarie, tale da spiegare la sintomatologia accusata dal signor AP 1" (perizia 16 giugno 2006, risposta n. 1). Se non che, lo stesso perito ha spiegato che "certamente un sintomo, proprio per la sua natura è elemento molto soggettivo e mal oggettivabile anche se ogni cardiologo riesce a evincere dai dati anamnestici forniti dal paziente (tipo di dolore, carattere, intensità, localizzazione) se può trattarsi o meno di un dolore cardiogeno. Premesso questo e considerando quindi come credibile la valutazione documentata in cartella di "angina pectoris" ritengo giustificata un’inabilità lavorativa del 50%. Elemento che suffraga la correttezza dell’interpretazione dei sintomi da parte del dott. __________ è data dal fatto che la sintomatologia ha risposto, almeno in parte, alla terapia medicamentosa specifica che si effettua in casi appunto di angina pectoris" (perizia, risposta n.1). Il perito, quindi, non ha criticato la diagnosi del cardiologo __________, che ha anzi condiviso. Si aggiunga che far dipendere la prova della sintomatologia del lavoratore unicamente dall’esecuzione di una scintigrafia, in spregio ad attestazioni mediche come riportate sopra, significa porre esigenze probatorie peculiari e accresciute rispetto all’onere della prova previsto dal legislatore.
3.5 La convenuta sostiene altresì che siccome il lavoratore si è opposto all’accertamento da parte del dott. med. __________, allora non può essergli garantito il diritto al salario (osservazioni, pag. 22 in mezzo). Effettivamente, di regola il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a un esame medico per accertare l’esistenza della malattia dev’essere interpretato come prova dell'inesattezza del certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale federale 12 dicembre 1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso). Tuttavia, come spiegato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 9), nella fattispecie si può anzitutto disquisire se il lavoratore si sia opposto a tale esame, dato che si è comunque presentato alla visita e che nemmeno emerge dall’incarto che egli si sia opposto alla stessa. Si può invero ipotizzare che il cardiologo __________ avrebbe potuto visitare il paziente anche in assenza degli svincoli dei medici dal segreto professionale. Al riguardo, non va dimenticato che spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore si è rifiutato di farsi visitare da un altro medico (II CCA, sentenza inc. 12.2007.40 del 7 febbraio 2008, consid. 7). Inoltre, e non da ultimo, la perizia giudiziaria ha permesso di ovviare alla mancata esecuzione di tale visita, fugando i dubbi che il comportamento dell’attore avrebbe in un primo momento eventualmente potuto sollevare.
3.6 Come illustrato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 6 seg.), l’onere della prova di un’incapacità lavorativa giusta l’art. 324a CO spetta al lavoratore, che di regola si avvale a tal fine di un certificato medico. Il Tribunale federale ha spiegato che sebbene un certificato medico non è una prova assoluta, il datore di lavoro deve portare delle prove che inficino seriamente la sua veridicità (JAR 1997, pag. 133). Più recentemente, poi, il Tribunale federale sembra invitare il giudice cantonale a essere piuttosto prudente prima di ritenere la non fedefacenza di un certificato medico, persino in una fattispecie in cui esso si è interrogato seriamente sulla forza probante dell’attestazione in questione (“sérieusement s’interroger sur la force probante”; sentenza inc. 4P.40/2006 del 6 giugno 2006). Parte della dottrina, invece, critica tale punto di vista, e non attribuisce al certificato medico un valore probante accresciuto (cfr. Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans files – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure civile, in: SZZP 2007/4 pag. 416 segg. con riferimenti). Nella fattispecie, il lavoratore ha provato di essersi reso conto della sua abilità lavorativa nel novembre 2003, in occasione della scintigrafia, e che tale procedere era stato consigliato dal proprio cardiologo. L’approccio di tale medico è stato dallo stesso spiegato in occasione della sua audizione testimoniale e, come illustrato sopra, non sindacato dal perito, che si è limitato a precisare delle soluzioni "utili", non necessariamente le uniche. Per contro, non vi è alcuna evidenza agli atti che permetta di inficiare seriamente la veridicità delle affermazioni del cardiologo __________, secondo il quale, sulla scorta degli elementi a sua conoscenza, fino al novembre 2003 il lavoratore era inabile al 50%.
3.7 Secondo la convenuta, poco importa la validità del certificato medico del cardiologo __________, dato che il rapporto di lavoro è terminato il 31 maggio 2003 e prima di tale data il lavoratore non aveva informato la datrice di lavoro della propria inabilità lavorativa (osservazioni, pag. 18 seg.). A parte il fatto che il Segretario assessore ha spiegato che al riguardo le prove sono contraddittorie (sentenza impugnata, pag. 7 in basso e 8 in alto) e che con tale accertamento la convenuta nemmeno si confronta, ribadendo semplicemente la propria tesi, sicché al riguardo la censura sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), essa non può comunque essere condivisa. Invero, la legge non fa dipendere la sospensione del termine di disdetta dal momento in cui l’attestazione medica è prodotta al datore di lavoro, bensì dalla sussistenza dell’inabilità lavorativa. L’art. 336c cpv. 2 CO stabilisce che la disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel cpv. 1 (tra cui quello in cui il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia non imputabile a sua colpa: lett. b) è nulla, mentre se è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. Nella fattispecie, il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 14 febbraio 2003 con effetto al 31 maggio 2003, mentre l’inabilità lavorativa è intervenuta il 23 maggio 2003. Di conseguenza, il termine di disdetta doveva essere sospeso. Alla luce di quanto suesposto, a ragione l’appellante critica la decisione del Segretario assessore di accertare la sua inabilità lavorativa unicamente fino all’agosto 2003 e non fino al novembre successivo. Ciò posto, occorre vagliare le singole censure dell’appellante.
4. L’attore critica la decisione del primo giudice di riconoscergli unicamente fr. 11'400.- lordi quale salario per l’attività al 50% da lui svolta, ritenendo l’inabilità lavorativa unicamente fino al 31 agosto 2003 (appello, pag. 7 in alto). Come esposto sopra, (consid. 3), l’inabilità è durata fino al novembre 2003 (la scintigrafia è avvenuta nel mese di dicembre 2003: documentazione medica cardiologo __________ in busta sigillata). L’attore ha ricevuto un’indennità per perdita di guadagno dalla __________ __________ __________ pari al 50% del salario assicurato (80% del salario AVS) fino al novembre 2003 (inc. rich. IV dalla __________ __________ __________; doc. L). Per il restante 50% il lavoratore era abile al lavoro (sopra, consid. 3). La datrice di lavoro non sostiene che dal giugno al novembre 2003 l’attore sia rifiutato di lavorare. D’altra parte, dal carteggio processuale emerge che la datrice di lavoro ha esonerato il lavoratore dall’impiego dal 1° giugno 2003. Invero, egli si è reso disponibile a essere reintegrato nel suo posto di lavoro, sia pure soltanto al 50% (doc. G = doc. 5). Da parte sua, la datrice di lavoro non ha invece accolto tale disponibilità, limitandosi a chiedere al lavoratore di sottoporsi a una visita medica presso un medico di fiducia da lei indicato (doc. M = doc. 7). Inoltre, con missiva 27 maggio 2003 "agli interessati" con copia per conoscenza a AP 1, la convenuta ha comunicato che l’attore aveva terminato l’attività per il 31 maggio 2003 "dopo lunghi anni di apprezzata e stimata collaborazione" e che egli era sostituito da __________ __________ a partire dal 1° giugno 2003. (doc. E). Il teste __________ __________ (amministratore unico della __________ __________ __________ che si occupava della gestione della contabilità della AA 1) ha poi affermato di essersi recato, il 30 maggio 2003, presso gli uffici della datrice di lavoro, ove erano presenti oltre a sua moglie anche __________ e la sua segretaria __________ __________, "per chiedere la riconsegna delle chiavi" a AP 1. Quest’ultimo ha spiegato di volerle consegnare il giorno successivo, 31 maggio 2003, cosa che è effettivamente avvenuta (verbale 14 ottobre 2005, pag. 2). Nelle proprie conclusioni 30 marzo 2007 la stessa datrice di lavoro ha affermato che dopo il 31 maggio 2003 l’attore non era più suo dipendente (pag. 10). Il lavoratore non ha quindi lavorato dal 1° giugno 2003 perché così impostogli dalla datrice di lavoro. Dal giugno al novembre 2003 egli non si è trovato in mora e la datrice di lavoro non può rifiutarsi di versargli il 50% di salario per quel periodo. Considerato un salario lordo mensile di fr. 7'600.-, per il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2006 la datrice di lavoro deve quindi versare al lavoratore complessivi fr. 22'800.- (50% di fr. 7'600.- x 6 mesi). L’appellante chiede su tale somma la corresponsione di interessi di mora dal 25 di ogni mese (appello, pag. 2). Il Segretario assessore ha stabilito che gli interessi sull’importo da lui riconosciuto di fr. 11'400.- dovevano decorrere dal 1° settembre 2003 in virtù dell’art. 339 cpv. 1 CO, ovvero da quando secondo lui l’inabilità lavorativa era terminata e quindi anche il contratto di lavoro. Se non che, la normativa invocata non modifica la data di esigibilità di crediti che erano già esigibili prima del termine del contratto. In particolare, lo stipendio è in principio versato alla fine di ciascun mese (art. 323 cpv. 1 CO), motivo per cui esso è esigibile dalla fine del mese in cui lo è divenuto (sentenza del Tribunale federale 4C.320/2005 del 20 marzo 2006, consid. 6.1; Wyler, Droit du travail, 2ª ediz., pag. 581). L’appellante non sostanzia la sua richiesta di far decorrere gli interessi dal 25 di ogni mese, di modo che gli interessi devono decorrere dalla fine di ogni mese. Con questa riserva l’appello dev’essere pertanto accolto su questo punto .
5. L’appellante si lamenta inoltre della decisione del Pretore di respingere la sua domanda di pagamento, per il periodo dal 23 maggio al 31 maggio 2003, di fr. 1'036.50 a titolo di salario. Il Segretario assessore ha reputato che la sua pretesa non appariva comprensibile poiché l’attore stesso aveva sostenuto di aver lavorato durante tale periodo unicamente a tempo parziale (sentenza impugnata, pag. 10 in basso). L’attore non contesta di aver lavorato unicamente al 50%. Tuttavia, egli ritiene che in applicazione dell’art. 324a CO gli vada comunque riconosciuta l’integralità del salario. Tanto più che l’assicurazione di indennità per perdita di guadagno non gli ha corrisposto la differenza (appello, pag. 7). Con le proprie conclusioni (pag. 5 e 18) la convenuta ha riconosciuto dinanzi al primo giudice l’importo di fr. 858.05 richiesto a tale titolo dall’attore negli allegati preliminari (petizione, pag. 3; replica, pag. 3), poiché a sua detta il lavoratore avrebbe lavorato a tempo pieno. Anche in questa sede la datrice di lavoro riconosce tale importo, ribadendo la sua convinzione sull’attività esercitata dall’attore a tempo pieno (osservazioni, pag. 23 in alto). Essa contesta tuttavia che l’appellante possa chiedere il pagamento di un importo superiore a quello indicato negli allegati preliminari. Nella replica l’attore aveva calcolato tale importo dividendo quanto versato dalla datrice di lavoro durante l’inabilità lavorativa del mese di maggio 2003 per nove giorni (dal 23 al 31 maggio 2003) e moltiplicando il risultato per sette giorni, ovvero fino al momento in cui l’assicurazione di indennità per perdita di guadagno ha iniziato a versare le proprie prestazioni il 30 maggio 2003. Nelle conclusioni l’attore ha invece diviso il suo salario mensile lordo di fr. 7'600.- per 22 giorni lavorativi, moltiplicando il risultato per sei giorni e ottenendo, dividendo il tutto ancora per due, fr. 1'036.50. L’attore ha spiegato che "l’istruttoria ha dimostrato" che a partire dal gennaio 2003 egli percepiva fr. 7'600.- lordi mensili quale stipendio. Tuttavia, tale base di calcolo era già nota all’attore prima dell’introduzione della petizione. Invero, al riguardo egli rinvia al doc. C ("conteggio salario da aprile 2003") dal quale emerge un salario di fr. 7'600.- lordi mensili. Tale documento è tuttavia stato prodotto dal lavoratore già con la petizione. L’attore rinvia anche al doc. rich. III, che è stato prodotto dalla parte convenuta su domanda di edizione dell’attore e che indica un salario di fr. 7'600.- lordi mensili nel gennaio 2003 (ultima pagina). Tuttavia, come detto sopra, la circostanza era già nota all’attore. Considerato, quindi, che i parametri che quest’ultimo ha usato per calcolare la sua pretesa con la petizione non si sono rivelati inadeguati a seguito dell’istruttoria, l’aumento della pretesa a fr. 1'036.50 non rientra nel solco dell’art. 75 lett. b CPC. Su questo punto, quindi, l’appello dev’essere accolto limitatamente all’importo di fr. 858.05 richiesto dall’attore negli allegati preliminari e riconosciuto dalla controparte. L’appellante chiede il riconoscimento di interessi di mora dal 1° giugno 2003. Per le considerazioni esposte sopra (consid. 4), la richiesta dev’essere ammessa.
6. L’appellante chiede inoltre la rimunerazione delle vacanze non godute nell’anno 2002 di fr. 8'230.05 e di quelle pro-rata del 2003 di fr. 3'165.40 (appello, pag. 8). Il primo giudice ha accertato che l’attore aveva diritto per il 2002 a 20 giorni di vacanza e nel 2003 a 13.36 giorni. Tenendo conto di un’occupazione al 50% e una media di 21 giorni lavorativi al mese, egli ha poi ritenuto che durante il periodo nel quale non ha dovuto prestare il suo impiego, ovvero fra il 1° giugno e il 31 agosto 2003 (momento in cui secondo il Segretario assessore era terminata l’inabilità lavorativa), l’attore aveva usufruito di fatto di 31.5 giorni di vacanza, ai quali si dovevano aggiungere i giorni di libero che il lavoratore stesso aveva ammesso, nelle proprie conclusioni, di aver goduto durante la sua attività. Di conseguenza, il Segretario assessore ha ritenuto che il lavoratore aveva beneficiato delle vacanze in questione (sentenza impugnata, pag. 11 in basso e 12 in alto). L’appellante ritiene che la datrice di lavoro non ha provato che egli abbia goduto delle vacanze e che già solo per questo motivo la sua pretesa dev’essergli riconosciuta. La censura non può essere condivisa. Invero, come illustrato dal Segretario assessore, il Tribunale federale ha spiegato che la questione di sapere se i giorni di vacanza non fruiti siano compensabili con il tempo libero dell’esonero dall’obbligo di lavorare durante il termine di disdetta dev’essere decisa di caso in caso, valutando la durata dell’esenzione dall’impiego, rispettivamente il numero di vacanze non godute (DTF 128 III 271). Si aggiunga che occorre, in particolare, che durante tale periodo il lavoratore abbia, oltre alle vacanze, sufficiente tempo da consacrare alla ricerca di un nuovo impiego (sentenza del Tribunale federale 4C.193/2005 del 30 settembre 2005, consid. 3.2). L’appellante ritiene, inoltre, di aver offerto il proprio impiego dopo il 1° giugno 2003, mentre la datrice di lavoro non avrebbe mai risposto alla sua proposta, di modo che essendo sempre disponibile all’impiego non avrebbe potuto beneficiare delle vacanze. D’altra parte, secondo l’attore la datrice di lavoro non ha comprovato che egli abbia goduto delle vacanze dopo il 1° giugno 2003. La convenuta ritiene invece che la domanda del lavoratore di essere reintegrato nel proprio impiego era ingiustificata poiché il rapporto di lavoro terminato e che comunque il lavoratore ha beneficiato delle vacanze controverse già prima del 31 maggio 2003 (osservazioni, pag. 23-25). Come spiegato (sopra, consid. 4), dal 1° giugno al 30 novembre 2003 la datrice di lavoro aveva dispensato dall’impiego il lavoratore. Tale circostanza era chiara, dato che allo stesso erano state chieste le chiavi degli uffici, che egli ha consegnato il 31 maggio 2003, e con scritto 27 maggio 2003 inviato in copia anche a AP 1 la datrice di lavoro informava che quest’ultimo aveva terminato l’attività per il 31 maggio 2003 e che dal 1° giugno 2003 era sostituito da __________ __________ (sopra, consid. 4). Il tempo libero dell’esonero dall’impiego, da calcolare al 50% di abilità lavorativa, è durato quindi dal 1° giugno al 30 novembre 2003. Non occorre pertanto accertare i giorni di vacanza non goduti dal lavoratore nel 2002 e nel 2003, dato che anche volendo riconoscere a tale titolo 20 giorni per il 2002 e pro-rata 13.36 giorni per il 2003, come calcolato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 11 in basso), il lavoratore ha fruito in natura delle vacanze che asserisce non aver goduto. D’altra parte, egli non sostiene nemmeno di aver impiegato tale periodo alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
7. L’appellante conclude postulando il versamento della tredicesima di fr. 6'958.- per l’anno 2002 (indicato erroneamente a pag. 11 in fr. 6'599.-) e di fr. 6'966.60 pro-rata per il 2003 (appello, pag. 9 segg.).
7.1 Sul diritto alla tredicesima, il Segretario assessore ha spiegato che l’attore non ne ha dimostrato la pattuizione. Egli ha indicato che dalle schede riassuntive di salario 1999-2001 (doc. III) non risulta una simile pattuizione e i testi __________ e __________ __________, azionisti della datrice di lavoro sino al luglio 2002, hanno affermato che AP 1 aveva di principio diritto alla tredicesima, ma di non sapere se questa sia stata pagata. Il primo giudice ha poi precisato che dall’estratto conto dell’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. rich. II) è emerso, previo confronto con il salario lordo riportato nel doc. rich. III, che nel 1999 era stata versata la tredicesima, mentre ciò non è avvenuto nel 2000 e nel 2001 (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Secondo l’appellante, le testimonianze menzionate sopra comprovano invece già a sé stanti la pattuizione di una tredicesima. Inoltre, l’attore ritiene che il Segretario assessore ha interpretato erroneamente i doc. II e III, dato che egli ha superato i 64 anni e al salario ritenuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali dev’essere aggiunta la franchigia non soggetta a contributi sociali.
__________ __________ ha affermato di essere stato azionista al 50% e membro del Consiglio di amministrazione della convenuta (verbale 2 maggio 2005, pag. 1). Egli ha poi riferito: "Sono dell’opinione che anche AP 1 abbia usufruito della tredicesima, che ha ricevuto. Per quanto mi concerne da 20 anni la tredicesima è un diritto e mi stupirebbe se AP 1 non l’avesse ricevuta, tuttavia non ho controllato sulla contabilità se tale tredicesima sia stata pagata" (loc. cit., pag. 2). __________ __________, fratello di __________ e anch’esso azionista della società, ha dichiarato: "Che io sappia, AP 1 aveva diritto e riceveva una tredicesima mensilità. Non so dire però con precisione se questa somma la ricevesse o meno" (loc. cit., pag. 4). I testi hanno affermato che esisteva il diritto dell’attore alla tredicesima. Hanno poi spiegato di non sapere se egli abbia poi effettivamente percepito tale somma. Tuttavia, tale circostanza non significa il venir meno del principio da loro affermato, ovvero il diritto alla tredicesima. Inoltre, è ben vero che nell’estratto del conto individuale prodotto dall’Istituto delle assicurazioni sociali (doc. rich. II) emerge un reddito per l’attore inferiore a tredici o addirittura a dodici mensilità dal 2000 al 2002. Se non che, l’opuscolo di spiegazioni allegato all’estratto in questione spiega che "il codice reddito figura nella colonna 2 dell’estratto conto" e che il significato del codice "7" è "reddito soggetto a contribuzione di pensionati" (pag. 11). Nella seconda colonna dell’estratto dell’attore figura proprio, dal 1999 in poi, tale codice. Tant’è che tale circostanza è ribadita anche nella quinta colonna, ove è specificato che il reddito riportato è "reddito soggetto a contribuzio… (omissis)". Ne consegue che il reddito ivi riportato è inferiore a quello percepito dal lavoratore. La convenuta sostiene che l’argomento della franchigia per i lavoratori pensionati è un argomento nuovo e come tale irricevibile (osservazioni, pag. 27). A torto. Invero, l’attore ha già spiegato nelle proprie conclusioni che nel salario lordo riportato nel doc. rich. II era stata dedotta la franchigia per lavoratori pensionati di fr. 16'800.- annui (pag. 9). Egli ha sì spiegato ciò solo con le conclusioni, ma d’altra parte è unicamente dopo l’istruttoria che si è accorto che nell’estratto di cui al doc. rich. II apparivano importi inferiori al reddito da lui percepito. Inoltre, il diritto al contraddittorio della convenuta non è stato leso. Infatti, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale (scritti 23 rispettivamente 24 gennaio 2007). In altre parole, la stessa convenuta si è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Essa non se ne può quindi nemmeno lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo (II CCA, sentenza inc. 12.2002.119 del 1° ottobre 2003, consid. 17). Lo stesso dicasi per la contestazione della datrice di lavoro secondo la quale il tenore attuale dell’art. 6quater OAVS (RS 831.101) prevede tale franchigia, ma essendo in vigore dal 1° gennaio 2006 non è dato di sapere cosa prevedeva nel 2000, tanto più che l’art. 4 cpv. 1 LAVS prevede unicamente una facoltà di deduzione (osservazioni, loc. cit.). D’altra parte, non va dimenticato che il giudice applica d’ufficio il diritto federale e che anche nelle versioni precedenti dell’OAVS era previsto tale importo come franchigia. Ne consegue che nel 2000, dipartendosi dal salario di fr. 72'770.- (67'770.- + fr. 5'000.-) riportato nell’estratto AVS e aggiungendo la franchigia per i pensionati di fr. 16'800.- annui, si ottiene un reddito lordo di fr. 89'570.- annui. Confrontando tale importo al salario lordo mensile di fr. 6'500.- mensili moltiplicato per dodici, si ottiene una differenza di fr. 11'570.- annui, importo che copre ampiamente la tredicesima rivendicata dall’attore. Non computando i fr. 5'000.- menzionati sopra, moltiplicando il salario lordo di fr. 6'500.- mensili per tredici mensilità e sottraendo la franchigia di fr. 16'800.- annui si ottiene proprio l’importo indicato dall’Istituto delle assicurazioni sociali. Nel 2001, seguendo lo stesso ragionamento, si giunge al medesimo risultato. Infine, per quanto concerne il doc. 18 menzionato dal Segretario assessore, esso è una tabella riportante "gratifiche" per l’anno 2002 di tre dipendenti, tra cui AP 1. Tuttavia, ciò non sta ancora a significare che essa non sia aggiuntiva alla tredicesima e, in ogni caso, la definizione utilizzata non è determinante ai fini della natura del versamento, dato che la tredicesima si distingue dalla gratifica non tanto per la denominazione usata dalle parti, quanto per il fatto che la prima corrisponde a un importo determinato e incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente (CCC, sentenza inc. 16.2000.108 del 10 gennaio 2001). Ne consegue che il lavoratore ha provato il proprio diritto alla percezione della tredicesima.
7.2 Posta l’esistenza del diritto alla tredicesima, occorre determinarne l’ammontare. L’appellante chiede fr. 6'958.- per l’anno 2002 e fr. 6'966.60 pro-rata per il 2003. La convenuta contesta anzitutto che all’attore possa essere riconosciuta la maggior somma indicata nelle conclusioni e nell’appello rispetto a quanto riportato nella petizione (osservazioni, pag. 26). L’attore ha invero aumentato con le conclusioni la propria pretesa. Con la petizione egli aveva chiesto fr. 7'600.- quale tredicesima per il 2002 e fr. 5'066.- pro-rata per il 2003. Egli ha quindi ridotto la propria pretesa per il 2002, aumentando tuttavia quella pro-rata per il 2003. Se non che, come già spiegato (sopra, consid. 5), la base di calcolo per il 2003, ovvero il proprio stipendio dal gennaio 2003, era già nota all’attore prima dell’introduzione della petizione. Di conseguenza, l’aumento della pretesa per il 2003 non rientra nel solco dell’art. 75 lett. b CPC. Dai conteggi di cui al doc. rich. III emerge che dal mese di gennaio al luglio 2002 AP 1 ha percepito un salario lordo mensile di fr. 6'500.-, e di 7'600.- mensili da agosto a dicembre 2002. Ne consegue, quindi, una tredicesima mensilità di fr. 6'958.35 lordi [(6'500.- x 7 + 7'600.- x 5): 12], ovvero quanto richiesto dall’appellante. La convenuta contesta, nelle allegazioni, il calcolo delle tredicesima, senza sostanziare oltre la sua censura, sicché al riguardo sarebbe finanche irricevibile. Sia come sia, tale calcolo è quello da lei stessa indicato nelle proprie conclusioni 30 marzo 2007 (pag. 16), sicché il suo ragionamento non può comunque essere seguito. Ne consegue che l’appello dev’essere accolto per quanto concerne la richiesta di versamento della tredicesima per il 2002 di fr. 6'958.- lordi. Per quanto invece riguarda la tredicesima per il 2003, essa dev’esser calcolata pro-rata fino al 30 novembre 2003 (sopra, consid. 3). Di conseguenza, essa ammonta a fr. 6'966.65 lordi [fr. 7'600 : 12) x 11 mesi]. Tuttavia, per i motivi illustrati sopra, a tale titolo può essergli riconosciuto unicamente l’importo di fr. 5'066.- lordi. L’appellante chiede la corresponsione di interessi di mora dal 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 31 dicembre 2003 (appello, pag. 3). Il pagamento della tredicesima è di regola differito alla fine dell’anno (CCC, sentenza inc. 16.2005.45 del 12 agosto 2005 con riferimenti). Di conseguenza, la domanda può essere accolta. Tanto più per quanto concerne il pagamento della quota-parte della tredicesima per il 2003, che sarebbe stato esigibile già dal 1° dicembre 2003 secondo l’art. 339 cpv. 1 CO, ovvero dal termine del rapporto di lavoro.
8. In definitiva, l’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la petizione dev’essere accolta limitatamente alla domanda di pagamento di complessivi fr. 22'800.- lordi per salario arretrato dal 1° giugno al 30 novembre 2003, oltre interessi al 5% sul salario lordo mensile di fr. 3'800.- dal 30 giugno 2003, rispettivamente dalla fine di ogni mese (consid. 4), di fr. 858.05 lordi quale stipendio dal 23 al 31 maggio 2003 oltre interessi dal 1° giugno 2003 (consid. 5), di fr. 6'958.- lordi di tredicesima per il 2002 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2002 e di fr. 5'066.- lordi per il 2003 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2003 (consid. 7), per un totale di fr. 35'682.05 lordi.
II. Sull’appello adesivo
9. Secondo la convenuta il lavoratore non ha provato di essere inabile al lavoro durante il periodo dal 23 al 31 maggio 2003. Di conseguenza, il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 31 maggio 2003, quando il lavoratore non era ancora inabile (appello adesivo, pag. 6).
9.1 Come già illustrato (sopra, consid. 3), dal certificato medico del cardiologo __________ __________ risulta inequivocabilmente che dal 23 maggio 2003 AP 1 era inabile al lavoro (doc. 6). L’appellante adesiva sostiene che a comprova dell’inesistenza dell’inabilità del lavoratore vi sarebbe anzitutto la circostanza che costui le avrebbe comunicato tale inabilità solo dopo il 31 maggio 2003 (appello adesivo, pag. 7 segg.). A torto. Già si è detto (sopra, 3.7) che il Segretario assessore ha spiegato che al riguardo le prove sono contraddittorie (sentenza impugnata, pag. 7 in basso e 8 in alto) e che con tale accertamento la convenuta nemmeno si confronta, ribadendo semplicemente la propria tesi, sicché al riguardo l’appello adesivo è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, la legge non prevede la sospensione o meno del termine di disdetta a dipendenza del momento in cui l’attestazione medica è prodotta al datore di lavoro, bensì dalla sussistenza dell’inabilità lavorativa. Su questo punto l’appello adesivo non può quindi essere accolto.
9.2 La datrice di lavoro ritiene che l’abilità lavorativa durante tale periodo è comprovata dal fatto che l’attore avrebbe lavorato a tempo pieno (appello adesivo, pag. 9 in basso e segg.). Il Segretario assessore ha spiegato che tale circostanza non è stata dimostrata. Da una parte, l’attore, in quanto direttore, poteva impostare autonomamente il suo tempo lavorativo. Dall’altra, il teste __________ __________ non è stato in grado di indicare la percentuale lavorativa dell’attore e la teste __________ __________ non ha potuto fornire indicazioni rilevanti ai fini del giudizio, essendo lei stessa attiva a tempo parziale (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 5). L’appellante adesiva non si confronta con tali argomentazioni, di modo che al riguardo l’appello adesivo si rivela di nuovo finanche irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Essa si limita invero a rinviare alle testimonianze di __________ __________ e di __________ __________, che però hanno riferito sulla questione della comunicazione del lavoratore della propria inabilità, non sul fatto se egli dal 23 al 31 maggio 2003 abbia lavorato a tempo pieno. La censura non può quindi essere seguita.
9.3 Secondo l’appellante adesiva il fatto, per il lavoratore, di essersi rifiutato alla visita del dott. __________ comporta la negazione del salario durante l’asserita inabilità (appello adesivo, pag. 11 segg.). A torto. Come spiegato (sopra, consid. 3.5), si può anzitutto disquisire se il lavoratore si sia opposto a tale esame, dato che si è comunque presentato alla visita e che nemmeno emerge dall’incarto che egli si sia opposto alla stessa. Si può invero ipotizzare che il cardiologo __________ avrebbe potuto visitare il paziente anche in assenza degli svincoli dei medici dal segreto professionale. Al riguardo, non va dimenticato che spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore si è rifiutato di farsi visitare da un altro medico (II CCA, sentenza inc. 12.2007.40 del 7 febbraio 2008, consid. 7). Inoltre, e non da ultimo, la perizia giudiziaria ha permesso di ovviare alla mancata esecuzione di tale visita, fugando i dubbi che il comportamento dell’attore avrebbero in un primo momento potuto sollevare.
9.4 La convenuta conclude sostenendo che secondo la perizia giudiziaria il certificato medico del dott. __________ __________ non si fonderebbe su dati oggettivi, mentre una scintigrafia effettuata già verso fine giugno 2003 avrebbe potuto dimostrare l’assenza di inabilità lavorativa dell’attore (appello adesivo, pag. 12 segg.). L’argomentazione dell’appellante adesiva non può essere condivisa. Invero, come già spiegato (sopra, consid. 3.4), il perito non ha criticato la diagnosi del cardiologo __________, che ha anzi condiviso. Si aggiunga che far dipendere la prova della sintomatologia del lavoratore unicamente dall’esecuzione di una scintigrafia, in spregio ad attestazioni mediche come riportate sopra, significa porre esigenze probatorie peculiari e accresciute rispetto all’onere della prova previsto dal legislatore. Di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo dev’essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
10. Per i motivi che precedono l’appello principale dev’essere parzialmente accolto per complessivi fr. 35'682.05, mentre l’appello adesivo è integralmente respinto. Gli oneri processuali, calcolati per l’appello principale su un valore litigioso di fr. 36'898.50 (fr. 49'156.55 richiesti con l’appello principale ./. fr. 11'400.- riconosciuti dal Segretario assessore ./. fr. 858.05 riconosciuti dalla convenuta) e per l’appello adesivo su un valore litigioso di fr. 10'541.95 (fr. 11'400 ./. fr. 858.05), seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il giudicato attuale impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 12 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione di AP 1 è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza AA 1 è tenuta a versare a AP 1 fr. 22'800.- lordi, oltre interessi al 5% sul salario lordo mensile di fr. 3'800.- a partire dal 30 giugno 2003, rispettivamente dalla fine di ogni mese, fr. 858.05 lordi oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2003, fr. 6'958.- lordi oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2002 e fr. 5'066.- lordi oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2003.
§ Dagli importi summenzionati andranno dedotti e riversati agli Istituti di previdenza preposti gli oneri sociali di legge.
1.2 Le spese di fr. 1'780.- e la tassa di giustizia di fr. 1'900.-, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico per ¼ e per il resto sono posti a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attore fr. 3'000.- per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'050.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 1'100.-
sono posti a carico di AA 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr. 1'500.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 29 ottobre 2007 di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 600.-
sono posti a carico di AA 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr. 400.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).