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Incarto n. |
Lugano 24 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.215 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 agosto 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'800.- oltre interessi;
ed ora, avendo il Pretore, con decreto 6 agosto 2007, negato al patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza, sull’appello - recante la data del 30 aprile 2007 ma rimesso alla posta il 16 agosto 2007 - del RA 1, il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1, rappresentato nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore, subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto 6 agosto 2007 qui oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________ __________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi dell’art. 64a CPC;
che contro predetto decreto il AP 1 ha inoltrato un appello, datato 30 aprile 2007 e rimesso alla posta il 16 agosto 2007, con il quale ha chiesto di annullare il decreto del Pretore e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;
che l'appello è stato dichiarato nullo con sentenza 7 settembre 2007 della II CCA del Tribunale d'appello (inc. n. 12.2007.171), rilevando che il AP 1 a norma del suo statuto è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la firma congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e del Cassiere, sicché non poteva essere proposto, come fatto, firmato solo da __________ E__________ in qualità di presidente;
che in data 20 settembre 2007 il AP 1 ha inoltrato nuovamente il medesimo appello, firmato dal presidente __________ E__________ e dal cassiere __________ A__________;
che, l'appello essendo già stato evaso con la sentenza 7 settembre 2007 di questa Camera che lo ha dichiarato nullo, non è possibile presentare un nuovo gravame contro la medesima decisione del Pretore;
che, peraltro, rilevato come nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro il termine per appellare è di 10 giorni, il presente appello, inoltrato alla Pretura il 20 settembre 2007, è abbondantemente tardivo, ritenuto che il decreto del Pretore è stato intimato il 6 agosto 2007 e ricevuto dall'appellante il giorno successivo, sicché il termine d'impugnazione giungeva a scadenza il 17 agosto;
che quale data dell'appello neppure può essere ritenuta quella del precedente appello del 16 agosto, già deciso e dichiarato nullo perché difettava di un presupposto processuale;
che, stante l'esito dell'appello, può restare aperta la questione della liceità del modo di procedere dell'appellante che ha alterato l'atto dell'appello del 16 agosto intimatole di ritorno da questa Camera, utilizzandolo per confezionare un nuovo documento mediante sostituzione della pagina sulla quale sono apposte le firme e mantenendo la prima pagina con i timbri di ricezione e l'ordinanza di intimazione, suscitando così l'impressione che il documento sia stato così ricevuto e intimato;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. L’appello 30 aprile 2007/20 settembre 2007 del RA 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
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-; -;
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).