Incarto n.
12.2007.202

Lugano

25 gennaio 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con opposizione 17 luglio 2007 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

con cui l’opponente ha chiesto la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo civile nelle forme cantonali, domanda avversata dalla precettante che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore ha rigettato con decreto 12 settembre 2007;

 

appellante l’opponente, la quale, con atto di appello 24 settembre 2007, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di confermare la propria opposizione al precetto esecutivo civile;

 

preso atto che con lettera 21 gennaio 2008 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello;

 

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

 

Considerato

 

 

in fatto ed in diritto:

 

                                         che l'appellante ha dichiarato di ritirare l’appello 24 settembre 2007, sicché la causa va stralciata dai ruoli per desistenza;

 

                                         che la controparte ha rinunciato a protestare ripetibili per la procedura di appello, come appare dalla lettera 18 gennaio 2008;

 

                                         che la tassa di giudizio può essere contenuta al minimo;

 

Per i quali motivi

 

decreta:

 

                                   1.   L'appello 24 settembre 2007 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.- (tassa di giudizio fr. 70.- e spese fr. 30.-) rimangono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo (in concreto: valore fr. 5'000.-), il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).