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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con opposizione 17 luglio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’opponente ha chiesto la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo civile nelle forme cantonali, domanda avversata dalla precettante che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore ha rigettato con decreto 12 settembre 2007;
appellante l’opponente, la quale, con atto di appello 24 settembre 2007, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di confermare la propria opposizione al precetto esecutivo civile;
preso atto che con lettera 21 gennaio 2008 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
Considerato
in fatto ed in diritto:
che l'appellante ha dichiarato di ritirare l’appello 24 settembre 2007, sicché la causa va stralciata dai ruoli per desistenza;
che la controparte ha rinunciato a protestare ripetibili per la procedura di appello, come appare dalla lettera 18 gennaio 2008;
che la tassa di giudizio può essere contenuta al minimo;
Per i quali motivi
decreta:
1. L'appello 24 settembre 2007 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.- (tassa di giudizio fr. 70.- e spese fr. 30.-) rimangono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo (in concreto: valore fr. 5'000.-), il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).