Incarto n.
12.2007.208

Lugano

30 settembre 2009/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

vista la domanda di revisione presentata con appello 3 ottobre 2007 da

 

 

AP 1 , poi AP 1 in liquidazione

già rappr. dall’  RA 2

 

 

contro

 

 

la sentenza emanata il 19 settembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa promossa contro l’appellante da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con sentenza 19 settembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 14'311.10 netti e per tale importo ha respinto l’opposizione interposta al PE n. 1147694;

 

                                         che la società convenuta ha presentato il 3 ottobre 2007 domanda di revisione nella forma dell’appello, chiedendo di ridurre a fr. 4'166.85 netti quanto dovuto all’ex dipendente;

 

                                         che nelle osservazioni del 18 ottobre 2007 l’appellato ha chiesto la reiezione dell’appello, a suo dire intempestivo;

 

                                         che la parte appellante è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 14 aprile 2008 e la relativa procedura sospesa, per mancanza di attivo, l’11 giugno 2008 (FU n. 50 del 20 giugno 2008);

 

                                         che il 6 novembre 2008 la ragione sociale dell'appellante è stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 159 cpv. 5 lett. a ORC, e nessuna opposizione motivata è stata presentata contro la cancellazione (FU 95/2008 pag. 8573);

 

                                         che una società anonima perde la personalità giuridica con la fine della liquidazione (Ruedin, Droit des sociétés, 2a edizione, n. 2054 pag. 366) e quando la sua iscrizione è radiata dal Registro di commercio perde la qualità di parte, da cui l’irrecevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 7o capitolo, pag. 210 n. 100c con rinvio; Ruedin, op. cit., n. 2057 pag. 367);

 

                                         che, di conseguenza, la parte appellante è ormai sprovvista di personalità giuridica e l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

 

                                         che la parte appellata non si è opposta allo stralcio della causa;

 

                                         che trattandosi di un’azione derivante da un contratto di lavoro non si prelevano tasse né spese, mentre le ripetibili, a favore della parte appellata, non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6);

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 3 ottobre 2007 (domanda di revisione) è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-      

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

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