Incarto n.
12.2007.211

Lugano

23 novembre 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello 2 ottobre 2007 presentato da

 

 

AP 1

patrocinato dallo PA 1

 

 

contro

 

 

il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa – inc. n. OA.2007.21 – promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1

 

 

 

preso atto dello scritto 16 novembre 2007, con il quale l’appellante dichiara di ritirare l’appello, avendo trovato un accordo con la controparte;

 

che la tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari, mentre non vi è motivo di accordare ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni;

 

Richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

 

 

decreta:                   1.   L’appello del 2 ottobre 2007 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 70.-, spese fr. 30.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

Muralto;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (in concreto: fr. 3'401.25) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).