Incarto n.
12.2007.220

Lugano

30 novembre 2007/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 15 ottobre 2007 presentato da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

la sentenza 4 ottobre 2007 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa - inc. n. DI 2007.13 - promossa nei confronti dell'appellante da

 

 

AO 1

AO 2

tutti rappr. dallo RA 1

 

 

preso atto dello scritto 23 novembre 2007, congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti, con il quale comunicano che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiedono, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura, con tasse e spese a carico di chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili.

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

 

decreta                    1.   L’appello 15 ottobre 2007 di AP 1 divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 150.- già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- (in concreto fr. 112'061.60) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).