Incarto n.
12.2007.224

Lugano

26 novembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.863 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° dicembre 2005 da

 

 

AO 1

già rappr. dallavv. RA 2,

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dallavv. RA 1

 

 

 

 

con cui lattore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'878.40 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2004, domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore ha accolto limitatamente a fr. 21'164.40 oltre interessi;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 16 ottobre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre lattore con osservazioni 26 novembre 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Allinizio del 2002 AP 1 ha incaricato AO 1 dellesecuzione di alcune opere di riattazione dellappartamento al terzo piano nello stabile sito in __________ __________ __________ a __________. Il 4 febbraio 2002 lappaltatore ha presentato alla committente un preventivo. L’appaltatore sostiene che il preventivo ammontava a complessivi fr. 9'014.60 ed era del tenore seguente (doc. B):

                                         1) piccolo WC                                                            fr.   964.80

                                         2) Locale doccia                                                         fr. 2480.50

                                         3) locale bagno                                                           fr. 2729.30

                                         4) Bagno in demolizione                                              fr. 2310.—

                                             Fori in piastrelle n 48 x fr, 5                                     fr.   240.—

                                             Silicone ml 29 a Fr. 10                                            fr.   290.—

                                                                                                                         fr. 9014.60

 

                                         Secondo la committente, invece, il preventivo era un manoscritto il cui riepilogo era (doc. 3):

                                         1) COSTO PICCOLO                                 WC             fr.   964.80

                                         2) LOCALE DOCCIA                                                   fr. 2480.50

                                         3) LOCALE BAGNO                                                    fr. 2729.30

                                         4) BAGNO DA ELIMINARE                                          fr. 2310.—

                                                                                                                          fr. 8484.60

 

                                         DA VEDERE X FORI – A – SANITARI +

                                         SILICONE.

                                         PARETE – IN – VETRO

 

                                   2.   Il 29 aprile 2002 lappaltatore ha trasmesso al committente due fatture di fr. 9'699.70 (fr. 9'014.60 oltre IVA) per i "lavori eseguiti come a preventivo del 4 febbraio 2002" (doc. E) rispettivamente di fr. 12'178.70 (fr. 11'318.50 più IVA) per "lavori eseguiti a regia, a 2 e 3 piano" e "lavori a cucina 2 piano protezioni", con elenco delle relative opere (doc. F). Il 6 maggio 2002 la committente ha contestato le fatture testé citate, affermando che i lavori non erano terminati dato che mancava la posa del vetro __________ nella parete di cartongesso e che gli accordi divergevano da quanto richiesto in pagamento. Essa ha quindi affermato di aspettare il termine dei lavori e di essere a disposizione per un accordo bonale sul saldo della fattura (doc. L). Con scritto 28 gennaio 2003 l’appaltatore ha sollecitato il pagamento delle fatture in questione entro dieci giorni (doc. G). Il 2 febbraio 2003 la committente ha risposto di aver contestato le fatture perché eccedenti il preventivo del 220% e di aver proposto invano un accordo extragiudiziale (doc. N). Il 4 giugno 2003 e il 23 luglio 2003 l’appaltatore ha nuovamente sollecitato i versamenti richiesti (doc. H e I). Il 6 settembre 2004 egli ha quindi fatto spiccare dall’UE di Lugano il PE n. __________ per complessivi fr. 21'878.40 più accessori, al quale la committente ha interposto opposizione (doc. K).

 

                                   3.   Con petizione 1° dicembre 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 21'878.40 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2004. La convenuta si è opposta alla domanda dell’attore. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei propri rispettivi punti di vista. Il Segretario assessore, statuendo il 24 settembre 2004 (recte: 2007), ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 21'164.40 oltre interessi.

 

                                   4.   Con appello 16 ottobre 2007 AP 1 è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendo la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni 26 novembre 2007 lattore postula la reiezione del gravame. Mediante ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184), con lavvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre lattore non ha risposto. Nulla osta quindi alla trattazione del presente gravame.

 

                                   5.   Il Segretario assessore ha accertato anzitutto che il preventivo presentato dall’attore (doc. B) non era difforme, nella sostanza, da quello prodotto dalla convenuta (doc. 3). Posto che quest’ultima non aveva contestato l’esecuzione delle opere ivi riportate, e nemmeno la loro fatturazione, egli ha deciso che la somma di fr. 9'699.70 di cui alla fattura doc. E, pari a quanto preventivato, doveva essere pagata dalla committente. Per quanto, invece, concerneva la richiesta di pagamento di cui alla fattura doc. F, il primo giudice ha precisato che la convenuta aveva contestato la posa di un vetro, aveva obiettato che le opere in parte erano già state contenute nel preventivo di cui sopra, in parte erano state eseguite da altri artigiani e in parte erano già oggetto di fatturazione separata e già saldata. Egli ha poi respinto tutte le censure tranne quella relativa al vetro testé citato, mai fornito dall’attore. Sulla contestazione della convenuta dei lavori indicati nei bollettini a regia, il primo giudice ha infine spiegato che essa era contraddittoria, dato che la convenuta non aveva contestato la loro esecuzione (se non per la posta relativa alla posa del vetro). La censura era tanto più infondata dato che l’amministratore unico della convenuta, __________ __________, con scritto 6 maggio 2002 aveva contestato l’esecuzione delle opere di cui alle fatture doc. E e F solo limitatamente al vetro. Sull’effettivo impiego del tempo conteggiato, il primo giudice ha basato il suo giudizio sulle testimonianze dei dipendenti dell’attore che avevano eseguito i lavori, spiegando che __________ __________ aveva affermato che le ore riportate nei bollettini corrispondevano a quelle da lui effettuate, che non è mai capitato che le stesse differissero e che, circostanza confermata anche dal teste __________ __________, i bollettini regia sono compilati dal datore di lavoro secondo quanto da loro indicato. Il Segretario assessore ha quindi ritenuto che ciò era sufficiente per ritenere che quanto riportato nei bollettini (doc. C) corrispondeva a quanto effettivamente eseguito. Di conseguenza, egli ha dedotto dall’importo richiesto dall’attore il costo del vetro di fr. 714.-, condannando la convenuta al pagamento di fr. 21'164.40.

 

                                   6.   L’appellante ritiene, anzitutto, che il primo giudice ha accertato i fatti in maniera arbitraria, ovvero in maniera "non perfettamente unitaria ed in parte lacunosa" (appello, pag. 2 segg.).

 

                                6.1   Secondo la convenuta, il Segretario assessore si sarebbe limitato ad aderire alle allegazioni dell’attore, ritenendo in tal modo come assodati i punti invece controversi. Essa illustra quindi la sua versione dei fatti. Al riguardo, l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Invero, l’appellante non si confronta con gli accertamenti da lei ritenuti arbitrari, limitandosi alla considerazione del tutto generica esposta sopra e a ribadire la propria versione dei fatti. Sia come sia, la censura non può comunque essere condivisa per i motivi che seguono.

 

                                6.2   L’appellante ribadisce che il preventivo 4 febbraio 2002 era quello manoscritto da lei prodotto quale doc. 3 e non quello di parte attrice (doc. B). Se non che, il Segretario assessore non ha preso come assodato che il preventivo era quello di cui al doc. B, bensì ha spiegato che poco importava la questione sollevata dalla convenuta, dato che i due documenti non differivano nella sostanza. Semmai, uno (doc. 3) appariva come la bozza dell’altro (doc. B) (sentenza impugnata, pag. 2 in basso).

 

                                6.3   La convenuta assevera, inoltre, di aver chiesto sì l’esecuzione di opere aggiuntive rispetto al preventivo, ma unicamente l’"erezione parete prefabbricata in cartongesso __________; esecuzione fori con carotatrice per il passaggio dei tubi dell’impianto di condizionamento; posa piastrelle (3 mq) locale cucina secondo piano e intonaco spalla finestra locale cucina secondo piano". Il primo giudice non ha omesso tale circostanza, bensì ha vagliato le contestazioni della convenuta per quanto concerne i controversi lavori aggiuntivi da lei non riconosciuti (loc. cit., pag. 3 segg.).

 

                                6.4   La convenuta sostiene, altresì, che per le opere supplementari da lei richieste non era stato allestito alcun preventivo, né concordata una mercede. Se non che, il Segretario assessore ha proprio accertato che il preventivo non contemplava le opere aggiuntive (loc. cit., pag. 3 in lato) e che nemmeno era stata concordata una mercede.

 

                                6.5   L’appellante ritiene che malgrado i lavori non fossero ancora terminati, dato che era stata segnatamente omessa la consegna e la posa di un vetro, parte di una parete in cartongesso, l'appaltatore le ha inviato le due fatture di cui ai doc. E e F. A parte il fatto che dinanzi al primo giudice la convenuta ha spiegato che mancava unicamente tale opera, senza utilizzare l’avverbio "segnatamente" (risposta, pag. 4 in basso; conclusioni, pag. 3 in alto; cfr. anche doc. L), il Segretario assessore ha proprio accertato che tale vetro non era stato né fornito né posato dall’appaltatore (loc. cit., pag. 4 in mezzo). La convenuta si contraddice quindi asserendo che il primo giudice ha accertato in maniera arbitraria i fatti, dato che egli ha aderito, al riguardo, alla versione dei fatti da lei esposta. La questione, invece, di sapere se competesse all’attore posare tale vetro e quindi se l’opera fosse terminata è una questione di diritto, che sarà vagliata nel seguito (consid. 7).

 

                                6.6   La convenuta sostiene, inoltre, di aver inviato il 6 maggio 2002 la lettera di cui al doc. L. Ciò che ha accertato il primo giudice (loc. cit., pag. 4 in basso). Nella sentenza impugnata non è invece stata riportata la lamentela della conduttrice dell’appartamento, __________ __________ __________, il fatto che la committente ha chiesto un rendiconto dettagliato delle opere eseguite e la sua proposta di risolvere la questione bonalmente con il pagamento di fr. 15'000.- a patto che l’attore terminasse i lavori, proposta da questi rifiutata. Non si può tuttavia rimproverare al Segretario assessore tale omissione,  tali circostanze essendo irrilevanti ai fini del giudizio. La circostanza di aver proposto un accordo bonale non muta i diritti e i doveri delle parti invocati nella presente procedura. Per quanto concerne, invece, il fatto della lamentela da parte della conduttrice, si rinvia a quanto sarà illustrato in seguito (consid. 14).

 

                                   7.   L’appellante critica il Segretario assessore per non aver accertato il mancato termine dell’opera (mancata fornitura e posa di un vetro), la conseguente mancata consegna della stessa e, quindi, l’inesigibilità della pretesa attorea (appello, pag. 17 segg.).

 

                                7.1   Il primo giudice ha affrontato la questione del vetro ritenendo che siccome lo stesso non era stato consegnato, allora non poteva essere fatturato dall’appaltatore (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6.4). Egli non ha tuttavia affrontato la questione menzionata sopra, che la convenuta aveva già sollevato con la risposta (pag. 4 in fondo). Da parte sua, l’attore ha spiegato che la posa del vetro non gli competeva, trattandosi di un lavoro da vetraio, non da muratore (replica, pag. 3 in alto). Secondo l’art. 372 CO il committente deve pagare la mercede all’atto della consegna dell’opera. In assenza di pattuizioni contrarie, l’opera dev’essere consegnata finita (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 segg. ad art. 372 CO; Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1996, n. 1447, pag. 402; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 11c ad art. 372 CO; Schumacher, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Friborgo 1998, n. 216, pag. 64). L’onere di provare che l’opera è stata consegnata compete all’appaltatore che ne chiede il pagamento della mercede (Zindel/Pulver, op. cit., n. 21 ad art. 372 CO). Di conseguenza, a lui compete anche l’onere di provare che la stessa è terminata. Tale questione dev’essere risolta sulla scorta di quanto pattuito tra le parti (Gautschi, op. cit., n. 11c ad art. 372 CO).

 

                                7.2   Con lettera 6 maggio 2002 la committente si è opposta al pagamento delle fatture 28 aprile 2002 sostenendo, tra le altre cose, che il lavoro non era terminato dato che mancava la posa del vetro __________ nella parete di cartongesso, ordinato dall’appaltatore (doc. L). Nella fattura di cui al doc. F l’appaltatore ha indicato nei materiali "__________ elementi per porta + finestra (senza vetro)" (pag. 2) e nel lavoro "demolizione vetrata sgombero nuova parete in carton gesso fornitura e posa porta e telaio finestra" (pag. 1). Egli non ha quindi indicato il costo del vetro o il lavoro per posarlo. Tuttavia, come spiegato dal Segretario assessore, nel prezzo di fr. 1'738.- era compreso quello del vetro (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6.4; doc. D: quarta colonna "Glas"). Sulla base degli elementi menzionati sopra non è quindi chiaro se la fornitura e posa del vetro rientrasse nei compiti dell’appaltatore. Sia come sia, la censura dell’appellante non è comunque d’ausilio alla sua tesi per i motivi che seguono.

 

                                7.3   Nella petizione l’attore ha spiegato non solo che tale lavoro non era di sua competenza e doveva essere seguito da uno specialista, bensì che è effettivamente stato eseguito da terzi (pag. 3 in alto). Tale circostanza è stata contestata dalla convenuta (risposta, pag. 4 seg.). Se non che, mentre nell’e-mail 8 maggio 2002 la conduttrice __________ __________ __________ segnalava, tra le altre cose, la mancanza di un vetro sulla nuova parete interna e ne chiedeva la posa (doc. 10), tale richiesta non è più stata formulata il 24 maggio 2002 (doc. 15). Nemmeno è dato di credere che tale ultima missiva riguardi richieste aggiuntive, dato che menziona ancora la sostituzione di vetri nell’ex-WC. Se ne desume che il vetro era stato nel frattempo posato. Si aggiunga che nello scritto doc. 15 la conduttrice ha segnalato di aver convenuto con la ditta __________ di far posare un vetro zigrinato al posto di uno trasparente sulla finestra interna. Tutto lascia quindi intendere, anche in ragione delle dimensioni riportate nella fattura di __________ __________ ( doc. 9) che assomigliano a quelle indicate nel doc. D, che trattasi del vetro in questione. Infine, nella missiva 2 febbraio 2003 __________ __________, amministratore unico della committente, non ha più menzionato la mancata ultimazione dei lavori (doc. N). Di conseguenza, la questione di sapere se tale opera fosse di competenza dell’appaltatore può rimanere indecisa, dato che anche se così fosse, dal carteggio processuale si desume che essa è stata eseguita da un’altra ditta, ancor prima dell’inoltro della petizione 1° dicembre 2005. L’esecuzione della stessa da parte dell’appaltatore non era, quindi, più oggettivamente possibile. Sia che si valuti tale impossibilità dal punto di vista dell’art. 97 CO, sia da quello dell’art. 119 oppure ancora dell’art. 378 CO, la convenuta è tenuta a rifondere all’attore la parte di opera eseguita (Wiegand, in: Basler Kommentar, 4ª ediz., n. 6 e 13 ad art. 119 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3ª ediz., n. 64.31, pag. 395 seg.). È del resto significativa la circostanza che la convenuta afferma da una parte che l’opera non è stata completata perché non è stato posato il vetro nella parete di cartongesso, mentre allo stesso tempo non elenca tale lavoro in quelli da lei riconosciuti come aggiuntivi (essa parla di "erezione parete prefabbricata in cartongesso __________ " ma non della posa del vetro: cfr. risposta, pag. 3 in mezzo) e contesta di aver incaricato l’appaltatore di altri lavori.

 

                                   8.   L’appellante critica il primo giudice laddove l’ha condannata al pagamento di fr. 9'699.- corrispondenti al valore indicato nel preventivo 4 febbraio 2002 (appello, pag. 12 seg.). Essa ritiene che il Segretario assessore abbia assunto erroneamente l’esistenza di due contratti d’appalto: il primo che prevedeva una mercede a corpo, preventivamente determinata, il secondo che concerneva le opere aggiuntive, secondo il valore del lavoro eseguito. Secondo la convenuta tale duplicità non corrisponde alla volontà delle parti, tant’è che non è stata dimostrata dall’attore. Le parti avrebbero invero pattuito un unico contratto di appalto e, limitatamente a una parte delle opere, è stato redatto un mero computo approssimativo della spesa. Di conseguenza, secondo la committente la mercede dev’essere determinata giusta l’art. 374 CO per tutte le opere eseguite dall’appaltatore. Questi doveva quindi dimostrare il valore delle stesse anche per quelle opere di cui alla fattura doc. E, cosa che invece non avrebbe fatto.

 

                                8.1   Il Segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva contestato l’accordo delle parti, sulla scorta di un preventivo, circa l’esecuzione di una serie di opere (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 5). In realtà, la convenuta ha spiegato che era stato sì redatto un preventivo, ma che si trattava di una previsione della mercede in via approssimativa, non di un prezzo a corpo (risposta, pag. 5 in fondo). La mercede è stabilita a corpo qualora l’opera sia stata, per l’appunto, preventivamente determinata a corpo. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto, con la riserva del cpv. 2 dell’art. 373 CO, ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva previsto (cpv. 1). Il committente deve tuttavia sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato previsto (cpv. 3). Se, invece, il computo è stato fatto in maniera approssimativa dall’appaltatore ed esso è ecceduto sproporzionatamente, senza il consenso del committente, questi, durante o dopo l’esecuzione dell’opera, può recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO). Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata riduzione della mercede pattuita o, quando l’opera non sia ancora compiuta, toglierne all’appaltatore la continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per i lavori già eseguiti (cpv. 2).

 

                                8.2   È ben vero che, come detto, la convenuta ha sostenuto già con la risposta che si trattava di un preventivo di massima e che l’onere della prova sul tipo di mercede pattuita compete all’appaltatore (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.13 del 14 febbraio 2008, consid. 1). Tuttavia, non va dimenticato che con la fattura doc. E l’appaltatore ha fatturato un importo equivalente a quello preventivato di fr. 9'014.60 e, quindi, anche se si fosse in presenza di un computo approssimativo, egli non ha in alcun modo ecceduto nello stesso. Men che meno la convenuta solleva che l’opera svolta sia di un valore inferiore rispetto ai lavori preventivati il 4 febbraio 2002. D’altra parte, nella propria missiva 6 maggio 2002 la committente ha contestato le fatture 28 aprile 2002, sostenendo segnatamente che gli accordi presi divergevano dalle stesse (doc. L), ma non ha sostenuto che le opere fossero di un valore inferiore al preventivo. Di conseguenza, per quanto concerne le opere indicate nel preventivo 4 febbraio 2002 la questione di sapere se sia stata pattuita una mercede giusta l’art. 373 o secondo l’art. 375 CO non è di rilevanza ai fini del presente giudizio. Ne consegue che il primo giudice ha a ragione condannato la committente al pagamento della fattura di cui al doc. E di fr. 9'699.70.

 

                                   9.   La convenuta ritiene altresì che è stato pattuito un unico contratto di appalto e, quindi, l’appaltatore doveva dimostrare eventuali rettifiche del committente e il relativo maggior dispendio (appello, pag. 13 in alto). Tuttavia, come spiegato dal Segretario assessore le opere elencate nella fattura doc. F non sono le stesse di quelle riportate nel preventivo 4 febbraio 2002, tant’è che non ha riscontrato doppie fatturazioni (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 6.1). Sotto questo aspetto la committente non contesta l’accertamento pretorile. Non trattasi quindi di "rettifiche" di opere già commissionate, bensì di lavori ordinati in aggiunta a quelli preventivati. Non si può quindi parlare di "maggior dispendio" nel senso di un sorpasso del preventivo. Al riguardo, si rinvia a quanto illustrato al consid. 12. Di conseguenza, occorre semmai porsi la questione di sapere se le stesse sono state commissionate dal committente, come verrà esaminato nel seguito (consid. 11).

 

                                10.   Secondo l’appellante, l’appaltatore non ha provato la realizzazione delle opere fatturate a regia nel doc. F (appello, pag. 19 segg.).

 

                              10.1   Essa critica il primo giudice laddove ha ritenuto non precisa e circostanziata la sua allegazione sulla doppia fatturazione di numerosi lavori da parte dell’appaltatore, poiché già contemplati nel preventivo e quindi oggetto della fattura di cui al doc. E (appello, pag. 19 in fondo). La censura dev’essere disattesa già per motivi d’ordine, dato che il primo giudice ha invece esaminato la questione, ritenendo che dal raffronto tra le singole voci delle opere fatturate separatamente nel doc. F con quelle riportate nel preventivo (doc. 3 e doc. B) non si riscontrano comunque doppie fatturazioni (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). Ciononostante, lappellante non ha assolutamente spiegato in questa sede le ragioni per cui tale conclusione, debitamente motivata, sarebbe errata e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Al riguardo lappello è quindi inammissibile.

 

                              10.2   La convenuta prosegue criticando la decisione del primo giudice di non ritenere già pagati i lavori per leliminazione della perdita dacqua (appello, pag. 21 in alto e in mezzo). Secondo lappellante il primo giudice si è affidato erroneamente ai bollettini a regia (doc. C), del tutto privi di valenza probatoria e nemmeno riportanti la circostanza menzionata sopra. Daltra parte, la convenuta ritiene che ciò non sia stato affermato nemmeno dai testi, che non hanno né dichiarato di essere intervenuti due volte su una perdita d’acqua, né avvalorato il contenuto delle fatture doc. E e F. Il Segretario assessore ha spiegato che la fattura del maggio 2002 (doc. 7) concerne opere eseguite allesterno dello stabile, mentre quella di cui al doc. F si riferisce alleliminazione di una perdita dacqua nel locale doccia (sentenza impugnata, pag. 4 in alto, consid. 6.3). Dal doc. 7 emerge che la perdita dacqua concerneva un pluviale. Nella fattura doc. F appare invece "ricerca perdita in locale doccia". Ciò emerge anche dal bollettino n. 2 di cui al doc. C. Se non che, lo stesso non è stato controfirmato dalla committente, di modo che, come a ragione sollevato dallappellante (memoriale, pag. 14 seg. e 21), assurge a mero valore di allegazione di parte. I testi, poi, non hanno riferito sulla questione del conferimento dell’incarico, tranne che per quanto concerne la cucina (audizione __________ __________ 8 maggio 2007, pag. 2). Non può quindi essere seguita la tesi dell’attore secondo il quale dagli atti di causa appare incontestabile come la convenuta stessa abbia ordinato l’eliminazione della perdita d’acqua nella doccia (osservazioni, pag. 3 in fondo). Di conseguenza, per quanto concerne la pretesa eliminazione di una perdita d’acqua nel locale doccia, l’appellante ritiene a ragione che l’attore non ha provato di essere stato incaricato di tale opera. Su questo punto l’appello dev’essere pertanto accolto.

 

                              10.3   Lappellante conclude sostenendo che le testimonianze assunte nella causa sono inconferenti, poiché le domande sono state loro poste in maniera suggestiva sulla scorta dei bollettini a regia di cui al doc. C (appello, pag. 20 in alto). Se non che, la convenuta dimentica che il primo giudice si è avvalso di tali testimonianze unicamente per quanto concerne le ore conteggiate nei bollettini testé menzionati (sentenza impugnata, paga. 4 in basso). Essa non si confronta quindi con la diffusa motivazione del Segretario assessore sullesecuzione delle opere a regia da parte dellattore (consid. 6 e 7), di modo che anche sotto questo aspetto lappello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

 

                                11.   La convenuta ritiene, inoltre, che lattore non abbia provato di essere stato incaricato dellesecuzione delle opere a regia (appello, pag. 20 in mezzo e in basso). La censura non può essere condivisa, tranne che per quanto concerne la perdita dacqua nel locale doccia (sopra, consid. 10.2). Invero, come spiegato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, consid. 6), a eccezione di alcuni lavori supplementari riconosciuti, la convenuta ha contestato la fattura doc. F sotto quattro aspetti: quello della doppia fatturazione da parte dellappaltatore, quello dellesecuzione delle opere da parte di altri artigiani, quello dellavvenuto pagamento delle opere di eliminazione della perdita dacqua e quello della mancata fornitura e posa del vetro (cfr. risposta, pag. 3 seg.). Lappellante non contesta tale accertamento pretorile. Ne consegue che posta lesistenza delle opere (circostanza questa mai contestata dalla convenuta), la reiezione delle censure della convenuta da parte del primo giudice (a parte per quanto concerne il vetro) e linammissibilità della censura proposta in questa sede in merito alla doppia fatturazione (infra, consid. 12), ne deriva forzatamente lincarico conferito dalla committente allappaltatore per le opere in questione (tranne che per quanto concerne, come detto, leliminazione della perdita dacqua nel locale doccia: consid. 10.2). A poco giova, quindi, il ragionamento dellappellante sulla portata, al riguardo, delle testimonianze di __________ __________ e __________ __________ (appello, pag. 20 in mezzo e in basso).

 

                                12.   L’appellante critica altresì il Segretario assessore laddove non ha considerato il mancato rendiconto da parte dell’appaltatore in merito ai lavori aggiuntivi, cosa che comporterebbe l’inesigibilità della mercede richiesta (appello, pag. 21 seg.). Se con rendiconto l’appellante intende un presunto mancato avviso di sorpasso di preventivo, basti rilevare che seppure ha sollevato tale censura con la risposta (pag. 4 in alto), la convenuta ha, come già esposto, contestato le opere aggiuntive, a parte quelle espressamente riconosciute, sotto i quattro aspetti menzionati sopra. Per i motivi illustrati (sopra, consid. 11), ne deriva lincarico conferito dalla committente allappaltatore per le opere in questione (tranne che per quanto concerne leliminazione della perdita dacqua nel locale doccia). Di conseguenza, non trattasi nella fattispecie di sorpasso di preventivo, bensì di nuove opere commissionate allappaltatore dalla committente e con prezzo stabilito secondo il valore del lavoro (art. 374 CO). Se con rendiconto si intende, invece, lassenza di un dettaglio delle opere aggiuntive eseguite, basti ricordare che nella fattura di cui al doc. F sono stati indicati i diversi lavori eseguiti, il totale delle ore svolte e la tariffa oraria, così come il costo del materiale. Manca il tempo impiegato per ogni singolo intervento, ma questa circostanza non comporta ipso facto la non esigibilità della pretesa dell’appaltatore, bensì sarebbe potuta essere rilevante ai fini del calcolo della congruità della pretesa attorea. Tuttavia, come si vedrà in seguito (consid. 13), tale circostanza è ininfluente ai fini del giudizio. Secondo la convenuta l’appaltatore avrebbe inoltre dovuto emettere un’unica fattura che contemplasse sia le opere preventivate sia quelle aggiuntive (appello, pag. 21). Mal si comprende come un’unica fattura potesse essere di ausilio alla convenuta, dato che il primo giudice ha precisato che, sulla base di un semplice confronto, la fattura doc. E si differenzia per contenuti da quella doc. F, tant’è che non si riscontrano doppie fatturazioni (loc. cit., pag. 3, consid. 6.1 in fine). Con tale motivazione l’appellante non si confronta minimamente, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto dinanzi al primo giudice, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Lo stesso dicasi dell’allegazione secondo la quale il preventivo prodotto in causa dall’attore (doc. B) diverge da quello da lei ricevuto (doc. 3), dato che anche in questo caso l’appellante non spiega perché sarebbe errata la decisione del Segretario assessore secondo la quale i due documenti testé citati non sono, nella sostanza, difformi (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 5).

 

                                13.   La convenuta ritiene inoltre che l’attore non abbia dimostrato le ore impiegate per l’esecuzione delle opere a regia di cui alla fattura doc. F (appello, pag. 13 segg.), men che meno la congruità della mercede (appello, pag. 15 segg.).

 

                              13.1   Va precisato anzitutto che l’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede, al contrario di quanto ritenuto dallattore (osservazioni, pag. 2 in fondo), sopporta l’onere della prova per quel che concerne l’esistenza e l’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, 4a ediz., n. 21 ad art. 373 CO). In mancanza di una pattuizione sulla mercede relativa ai lavori supplementari rispetto a quelli preventivati il 4 febbraio 2002, si procede come previsto dall’art. 374 CO, determinando la retribuzione dell’appaltatrice secondo il valore del lavoro e del materiale.

 

                              13.2   Nella fattispecie, lattore asserisce aver eseguito, su ordine della committente, i lavori a regia di cui ai bollettini doc. C. Gli stessi, tuttavia, non sono stati controfirmati dalla committente, di modo che, come a ragione sollevato dallappellante (memoriale, pag. 14 seg.), assurgono a mero valore di allegazione di parte. Lattore si è quindi avvalso, per cercare di suffragare la propria tesi, delle testimonianze dei dipendenti che hanno eseguito i lavori controversi, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Il Segretario assessore ha spiegato che sia __________ __________ sia __________ __________ "hanno confermato che questi [i bollettini a regia] vengono compilati dal loro datore di lavoro sulla base del dispendio orario comunicatogli dagli operai. Il teste __________ ha pure confermato che i tempi indicati sui bollettini che lo concernono corrispondono a quelli effettivamente eseguiti. Più in generale, egli ha riferito che non è mai capitato che le ore riportate nei bollettini da AO 1 non corrispondessero a quelle indicate dai suoi lavoratori". Il primo giudice ha quindi ritenuto quanto testé menzionato sufficiente per ritenere che nei bollettini era stato riportato il tempo effettivamente impiegato per l’esecuzione delle opere in questione (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Tuttavia, al di là della questione di sapere l’entità delle opere effettivamente eseguite, il primo giudice non si è comunque pronunciato sulla congruità delle ore ivi elencate. Ciò sebbene la convenuta abbia sollevato tale questione negli allegati preliminari (risposta, pag. 4 in alto) e nelle proprie conclusioni (pag. 16 seg.). È ben vero che almeno per quanto concerne i lavori da lui stesso eseguiti, il teste __________ __________ ha risposto: "facendo passare i lavori di mia competenza indicati sui bollettini rilevo che i tempi sono giusti" (verbale 8 maggio 2007, pag. 2), alla domanda del Segretario assessore sulla corrispondenza tra i tempi indicati sul doc. C e quelli effettivamente impiegati. Egli non si è tuttavia pronunciato sulla congruità degli stessi e, daltra parte, anche se si volesse ritenere che con "giusti" egli intendeva ciò, come affermato dallappellante (memoriale, pag. 10 in basso) una testimonianza in tal senso non avrebbe avuto valore probatorio, poiché i testi non sono sentiti per esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il loro parere per cognizioni loro particolari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237) o semplicemente basate su loro apprezzamenti soggettivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 ad art. 237). Nella fattispecie, al fine di determinare la congruità della mercede sarebbe stata semmai utile una perizia, mentre lattore si è limitato a chiedere lassunzione dei testi menzionati sopra. Non occorre quindi addentrarsi nelle censure dellappellante sulla valenza probatoria delle testimonianze menzionate sopra per quanto concerne le opere effettuate e le ore eseguite (appello, pag. 4-11), dato che esse non sono rilevanti per quanto concerne la prova della congruità dei lavori svolti. In ogni caso, come verrà spiegato in seguito (consid. 13.3), nella fattispecie non occorre tuttavia nemmeno chinarsi sulla questione delle ore effettivamente eseguite.

 

                              13.3   Con la risposta la convenuta, eccependo l’assoluta incongruenza delle ore fatturate a regia dall’appaltatore (doc. F), ha rinviato ad un preventivo della ditta __________ __________ (doc. 8), "solida azienda di settore, che ha esposto una mercede nettamente inferiore a quanto preteso da controparte (pag. 4 in alto). L’attore ha replicato: "privo di senso produrre un preventivo, datato 15 dicembre 2005 (doc. 8), redatto non si sa bene in base a quali indicazioni. Ad ogni buon conto il preventivo dell’__________ è riferito unicamente all’esecuzione delle pareti in cartongesso. Se all’importo ivi indicato si aggiungono le poste esposte per l’esecuzione delle altre opere eseguite per poter permettere la posa di una cucina, dell’impianto di ventilazione di un servizio, ecc., si giunge alla forzata conclusione che l’importo esposto dall’attore sia del tutto conforme alle prestazioni eseguite" (pag. 3 in alto). In duplica la convenuta ha affermato che "il doc. 8 rende più che bene l’idea. Controparte dimentica che nella sua fattura di cui al doc. F espone ben fr. 12'178.70" (pag. 4 in mezzo). Non occorre quindi chinarsi sulla questione delle ore effettivamente eseguite. Invero, considerato che le opere di cui alla fattura doc. F sono state effettuate tranne la fornitura e posa del vetro di fr. 714.- (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo, consid. 6.4) e che, a parte per quanto concerne l’eliminazione della perdita d’acqua nella doccia (sopra, consid. 10.2), sono state commissionate dalla committente (sopra, consid. 11) all’appaltatore, si ritiene di riconoscere come lavoro congruo fr. 6'312.- oltre IVA al 7.6%, ovvero quanto preventivato dalla ditta __________ __________, ritenuto dalla stessa convenuta come termine di paragone per l'incongruità delle ore esposte dall’attore e, quindi, riconosciuto dalla stessa come congruo per tali opere. Da tale importo dev’essere tuttavia dedotto quello relativo al vetro non posato dall’appaltatore, compreso nel preventivo di tale ditta. Si giustifica quindi una riduzione di fr. 1'200.-, corrispondenti alla cifra indicata nel preventivo della ditta __________ __________ con la dicitura "fornitura e posa di serramento in alluminio compreso vetro stampato". È ben vero che ci si può porre la questione di un’ulteriore riduzione in ragione della manodopera da eseguire per la posa dello stesso, che però nel doc. 8 testé menzionato non è indicato in maniera specifica per tale voce. Considerato, tuttavia, che il costo del vetro indicato nel doc. D prodotto dall’attore è di fr. 714.-, quindi un importo ancor più congruo di quello indicato da __________ __________, si può ben ritenere che la deduzione di fr. 1'200.- contempli anche una quota-parte di manodopera. Per contro, non si giustifica alcuna riduzione relativa all’eliminazione della perdita d’acqua nel locale doccia (sopra, consid. 10.2), poiché trattasi di un preventivo non relativo a tale voce. Se ne conclude che l’appaltatore ha diritto al pagamento, per quanto concerne la fattura doc. F, di fr. 5'112.- (fr. 6'312.- ./. fr. 1'200.- più IVA calcolata sul risultato).

 

                                14.   L’appellante invoca altresì dei difetti dell’opera (intasamento delle condutture del WC), riscontrati al momento della presa in possesso dell'appartamento da parte della conduttrice __________ __________ __________, e, quindi, il minor valore dell’opera (appello, pag. 22). Essa aveva sollevato tale questione già in prima sede (risposta, pag. 5 in alto; duplica, pag. 4 in mezzo; conclusioni, pag. 18 in fondo), contestata dall’attore anche per quanto concerne la tempestività della notifica dei difetti (replica, pag. 3 in alto; conclusioni). Il Segretario assessore non si è pronunciato, invece, sulla questione. Secondo l’art. 368 cpv. 2 prima frase CO qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera. Giusta l’art. 370 CO l’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (cpv. 1), Vi è tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge (cpv. 2). Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (cpv. 3). Compete al committente dimostrare di aver notificato tempestivamente i difetti all’appaltatore (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.148 del 29 settembre 2008). L’appellante non sostiene che i difetti siano stati scientemente dissimulati dall’appaltatore. Essa sostiene, invece, di aver notificato gli stessi tempestivamente. Prova ne è, sempre secondo la convenuta, che vi erano contrasti con l’attore e che non è dato di capire per quale motivo non avrebbe dovuto segnalargli i difetti. Tale ragionamento non può essere condiviso. Invero, quanto da lei asserito si esaurisce in mere allegazioni di parte sprovviste di qualsiasi valenza probatoria. Ma anche se si volesse vagliare i documenti indicati dalla stessa nelle conclusioni a suffragio della propria tesi (doc. 10 e 15), ma non più menzionati in appello, il suo asserto non sarebbe comprovato. Invero, trattasi di due e-mail 8 maggio 2002 rispettivamente 24 maggio 2002 inviati da un impiegato postale all’amministratore unico della convenuta, __________ __________, e che quindi nulla hanno a che vedere con un’eventuale segnalazione all’appaltatore. Per tacere del fatto che il primo (doc. 10) nemmeno menziona l’intasamento del WC.

 

                                15.   La convenuta conclude chiedendo che sull’importo posto eventualmente a suo carico gli interessi di mora decorrano solo dall’emanazione della sentenza, dato che l’accertamento del dovuto, ovvero il valore del lavoro svolto, dipende dall’esito giudiziale della causa (appello, pag. 19 in mezzo). A torto. La decisione con cui il giudice di prime cure ha attribuito all’attore, come da lui domandato, interessi dal 6 settembre 2004, è infatti corretta, visto che essa corrisponde alla data di notifica del PE (doc. K): a tale data la debitrice era chiaramente messa in mora. Per tacere del fatto che essa era già stata messa in mora con missiva 28 gennaio 2003 (doc. G).

 

                                16.   In definitiva, l’appello è parzialmente accolto, nel senso che l’attore ha diritto a complessivi fr. 14'811.70 oltre interessi (fr. 9'699.70 + fr. 5'112.-), anziché i fr. 21'164.40 stabiliti dal primo giudice. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 21'164.40 (e non di fr. 21'878.40 come erroneamente indicato dall’appellante: pag. 1 in basso), valido anche per un’eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono ripartiti tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC). L’esito dell’attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che segue medesima sorte.

 

 

Per i quali motivi

 

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione di AO 1 è parzialmente accolta.

 

                                         AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1 fr. 14'811.70 oltre interessi al 5% dal 6 settembre 2004.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 900.-, e le spese, di fr. 120.-, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico limitatamente a complessivi fr. 300.-, mentre il resto è posto a carico della convenuta. La convenuta rifonderà inoltre all’attore fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 500.-

 

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico nella misura di tre quarti e per il resto sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 700.- per ripetibili di appello ridotte.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).