Incarto n.
12.2007.226

Lugano

8 maggio 2009/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.793 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione del 16 dicembre 2002 da

 

 

AA 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

Contro

 

 

 

 

  AP 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 20'500.- oltre interessi al 5% dal 25 aprile al 16 maggio 2002 su fr. 57'500.-, dal 16 maggio al 3 luglio 2002 su fr. 33'500.-, dal 3 luglio 2002 su fr. 23'500.- e dal 26 agosto 2002 su fr. 20'500.- e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ UE di Lugano;

 

domanda avversata dal convenuto, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 24 settembre 2007 nel senso che il convenuto è stato condannato a versare all’attrice fr. 9'508.- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 25'508.-, dal 3 luglio 2002 su fr. 18'508.-, dal 26 agosto 2002 su fr. 15'508.-, dal 20 dicembre 2002 su fr. 12'508.- e dal 23 dicembre 2002 su fr. 9'508.- e che entro i suddetti limiti è stata rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE;

 

appellante il convenuto che con atto d’appello del 15 ottobre 2007 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, e di conseguenza di confermare l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili sia della prima sia della seconda istanza;

 

mentre l’attrice con osservazioni del 12 novembre 2007 postula la reiezione del gravame, e con appello adesivo chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'508.- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr. 28'508.-, dal 3 marzo 2002 su fr. 18'508.-, dal 26 agosto 2002 su fr. 15'508.- e dal 23 dicembre 2002 su fr. 12'508.-, di respingere entro tali limiti l’opposizione al PE e di porre la tassa di giustizia di fr. 1’200.- e le spese a carico dell’appellante nella misura di 4/5, con l’obbligo di rifonderle congrue ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

considerato

 

in fatto:                   

 

                                   1.   La RTSI – Televisione svizzera di lingua italiana succursale della SRG-SSR idée suisse ha stipulato con F__________ il 12 febbraio 2002 un contratto di “Appalto di produzione audiovisiva” in forza del quale la prima affidava al secondo, denominato produttore, la realizzazione della commedia “H__________” in cambio del pagamento di una mercede complessiva di fr. 138'000.- a cui sono stati aggiunti in seguito fr. 10'488.- di IVA (doc. 2, incarto richiamato I). Il contratto prevedeva inoltre che l’AP 1 assumeva la responsabilità amministrativo-finanziaria e quale responsabile finanziario avrebbe ricevuto l’importo dovuto al produttore, che copriva tutte le spese di produzione secondo il preventivo accettato dalla committente e allegato al contratto. Il responsabile finanziario ha sottoscritto il contratto per accettazione. Il 25 marzo 2002 AA 1 ha inviato all’AP 1 la fattura n. 194/02 per la somma di fr. 57'500.- a titolo delle sue prestazioni per la sonorizzazione della commedia di F__________ (doc. B).

 

                                   2.   Dopo aver ricevuto alcuni acconti e aver più volte sollecitato il pagamento del restante importo scoperto, AA 1 si è rivolta il 13 dicembre 2002 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 20'500.- oltre accessori quale saldo delle prestazioni relative alla commedia. Il convenuto nella risposta del 13 febbraio 2003 ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando di non avere mai avuto alcuna relazione contrattuale con l’attrice. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni, nelle quali hanno in sostanza confermato le proprie domande di giudizio.

 

                                   3.   Statuendo il 24 settembre 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 9’508.- oltre interessi al 5%, con decorrenza dalla prima richiesta di pagamento inoltratagli dall’attrice. Il primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto aveva stipulato una prestazione a favore di terzi perfetta e che di conseguenza l’attrice poteva rivalersi direttamente nei suoi confronti per ottenere il pagamento delle prestazioni relative alla produzione della commedia, ma solo limitatamente all’importo che il convenuto aveva ricevuto.

 

                                   4.   Il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello del 15 ottobre 2007, nel quale chiede che esso sia riformato nel senso di respingere la petizione della controparte e di condannare quest’ultima al pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, con protesta di ripetibili di prima e seconda istanza.  Nelle proprie osservazioni del 12 novembre 2007 l’attrice propone la reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa data chiede che il convenuto sia condannato a versarle fr. 12'508.- oltre interessi al 5%, rilevando un errato calcolo degli acconti a lei versati. L’appellante non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

 

e ritenuto

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha stabilito che l’incarico conferito all’appellante di pagare i vari artigiani artefici della produzione audiovisiva attingendo al compenso dovuto al produttore della commedia costituisce un “contratto a favore di terzi” giusta l’art. 112 CO. Ha quindi respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’appellante in quanto, interpretando la volontà delle parti, è giunto alla conclusione che tale stipulazione a favore di terzi fosse da ritenersi perfetta, di modo che i terzi avrebbero acquisito a norma dell’art. 112 cpv. 2 CO il diritto di chiedere direttamente l’adempimento della prestazione. Il primo giudice ha ritenuto che non poteva esserci alcun dubbio sul fatto che gli stipulanti (vale a dire la committente della commedia e il produttore) e il promettente (responsabile finanziario) volevano concedere agli artigiani il diritto di chiedere il pagamento delle loro prestazioni direttamente al responsabile finanziario, poiché solo in tal modo poteva essere raggiunto lo scopo perseguito dalla committente di veder onorati tutti i debiti del produttore verso gli artigiani e garantirsi quindi la consegna della registrazione della commedia. Inoltre, prosegue il Pretore, solo così il promettente poteva assumersi la responsabilità amministrativo-finanziaria, ossia l’impegno di utilizzare a buon fine il compenso incassato per contro del produttore.

 

                                   2.   L’appellante contesta l’interpretazione giuridica del Pretore riguardo al ruolo da lui assunto nell’ambito del contratto di appalto tra la committente del contratto di appalto e il produttore. Egli ritiene infatti che con la firma apposta sul contratto non si è impegnato in alcun contratto a favore di terzi e che quindi non può essere considerato il debitore dell’attrice. Secondo il convenuto, l’applicazione dell’art. 112 CO è possibile solo se il debitore promette di eseguire il suo obbligo a un terzo con una stipulazione speciale di cui non vi è traccia nella fattispecie, tenuto conto che la firma dell’appellante “per accettazione” del contratto tra la committente e il produttore non equivale alla conclusione di un contratto. A detta dell’appellante, inoltre, il Pretore non si è reso conto che il ruolo di responsabile finanziario avrebbe anche potuto essere assunto dal cassiere della committente e che dunque egli ha fatto unicamente da sostituto per motivi del tutto estranei all’appellata. Gli eventuali crediti dell’attrice sono dunque sorti nei confronti della sua controparte contrattuale, segnatamente il produttore della commedia e non verso l’occasionale cassiere. L’appellante ribadisce dunque di non avere la legittimazione passiva in relazione alle pretese creditorie della controparte.

 

                                   3.   L’appellata ritiene al contrario che l’interpretazione fatta dal Pretore circa il ruolo dell’appellante trova conforto sia nella documentazione agli atti sia nelle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali. Essa ritiene che l’appellante “stia cercando di contrabbandare la sua funzione di responsabile finanziario con quella di cassiere” (osservazioni, pag. 3). Contesta sia l’affermazione con cui l’appellante fa notare che il ruolo di responsabile finanziario avrebbe dovuto essere affidato a qualche impiegato o struttura della committente della commedia, sia quella che l’evenienza di assumere il ruolo di responsabile finanziario si sia creata per questioni di opportunità che non concernevano l’attrice; questa fa infatti notare che dalle risultanze di causa è emerso che tutti i singoli artefici della produzione consideravano il convenuto come il garante per il pagamento delle loro prestazioni e che è grazie alla sua presenza che hanno accettato di dar seguito alla fornitura delle stesse. Ritiene inoltre che la volontà delle parti sia preminente rispetto al contenuto testuale dell’eventuale accordo se questo non riflette completamente il reale scopo della stipulazione. All’appellante, prosegue l’attrice, è dunque stato conferito un mandato a favore di terzi perfetto, per il cui motivo egli è legittimato passivamente nei confronti di tali terzi ed in particolare nei confronti dell’appellata.

 

                                   4.   La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio 2004 4C.198/2004, pubblicata in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).

 

                                   5.   L’art. 112 CO regolamenta il cosiddetto “contratto a favore di terzi” secondo cui la prestazione del debitore non viene fatta al creditore, ma a un terzo che non risulta essere parte della stipulazione tra debitore e creditore. La legge distingue tra il contratto a favore di terzi perfetto (art. 112 cpv. 2 CO) e quello imperfetto (art. 112 cpv. 1 CO). La distinzione tra la forma perfetta e quella imperfetta è che nel primo caso il terzo ha un proprio diritto di prestazione che può far valere in via processuale contro il debitore, mentre nel secondo solo il creditore può pretendere che il promettente-debitore fornisca la prestazione promessa (Schwenzer I., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed., n. 86.06, 86.08; Tercier, Le droit des obligations, 3a ed., Zurigo 2004, n. 946 e 947 pag. 190). Nel caso in cui nel contratto a favore di terzi non sia specificato se i terzi abbiano un diritto contro il debitore, rilevante per l’interpretazione è soprattutto la volontà del creditore-stipulante, dunque se egli aveva l’intenzione di permettere al terzo di poter far valere lui stesso il suo diritto alla prestazione nei confronti del debitore (Schwenzer I., op. cit., nr. 86.09).

 

                                   6.   Ci si deve dunque chiedere quali impegni ha assunto l’appellante con la firma “per accettazione” del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12 febbraio 2002 (doc. I richiamato, doc. 2). Alla clausola 2.1, tale accordo stipula “le parti affidano la responsabilità amministrativo-finanziaria della produzione all’AP 1…. (in seguito denominato Responsabile finanziario), il quale controfirmando il presente contratto conferma di accettare tale incarico”. L’appellante ha quindi accettato di fungere da responsabile finanziario e di ricevere dalla RTSI il compenso spettante al produttore, vale a dire fr. 68'000.- alla firma del contratto e fr. 70'000.- all’accettazione del materiale. Il contratto del 12 febbraio 2002 è del tutto silente sui compiti che spettavano al responsabile finanziario una volta in possesso del denaro e in particolare nulla dice sul pagamento delle fatture a terzi. L’istruttoria ha permesso di accertare che il ruolo del responsabile finanziario, negli intenti della RTSI, consisteva nel pagare gli artigiani incaricati dal produttore per la realizzazione della commedia dialettale in base al preventivo o alla fattura che il produttore o l’artigiano medesimo gli presentavano, così da evitare quanto successo in precedenza, allorquando gli artigiani avevano bloccato la cassetta con la registrazione della trasmissione per essere pagati (deposizione A__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 2). Il responsabile della produzione “fiction” della RTSI ha spiegato che l’intervento del responsabile finanziario era stato voluto per evitare che fosse il produttore a provvedere ai pagamenti, vista l’esigenza di pagare gli artigiani per ottenere la produzione della trasmissione. Il regista della commedia ha riferito di non essere stato pagato per la sua prestazione e di non aver avuto alcun contatto con il responsabile finanziario, di cui sapeva che “aveva un ruolo nell’operazione” (deposizione V__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 4). Il sonorizzatore ha esposto che diversi addetti ai lavori erano preoccupati per il pagamento delle loro prestazioni a causa dei noti problemi già avuti in precedenza con il produttore e che il responsabile della fiction RTSI aveva rassicurato dicendo che non era quest’ultimo a effettuare il pagamento, ma uno studio legale (deposizione G__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 5). Il produttore medesimo, sentito come testimone, ha confermato che aveva voluto il responsabile finanziario perché egli non era “bravo a gestire le finanze” e aveva voluto affidare tali mansioni al convenuto, incaricato di eseguire i pagamenti agli artigiani sulla base delle fatture controllate dal produttore. Come riferito da quest’ultimo, il ruolo del responsabile finanziario era quello di semplice esecutore dei pagamenti, ritenuto che i contatti con gli addetti ai lavori (truccatrici, trovarobe, costumista, artigiani vari, ecc.) e l’organizzazione della produzione competevano al produttore della commedia (deposizione F__________, verbale 10 dicembre 2003).

 

                                   7.   Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria, si deve concludere che la committente del contratto di appalto audiovisivo non intendeva concludere un contratto in favore di terzi, ma solo dare mandato al responsabile finanziario di provvedere ai pagamenti, allo scopo di garantirsi la consegna della cassetta con la registrazione della commedia dialettale. In altre parole, la pattuizione garantiva la corretta gestione dei pagamenti a tutela della committente, non in favore dei singoli addetti ai lavori, per altro nemmeno menzionati nel contratto. Oltre all’attrice, infatti, alla commedia hanno collaborato numerosi altri addetti ai lavori (truccatrici, costumista, trovarobe, regista, sonorizzatore, ecc.). Il produttore, dal canto suo, ha incaricato il responsabile finanziario di gestire i pagamenti con il compenso versatogli dalla committente e di versargli il provento netto, per la propria notoria incapacità nelle questioni finanziarie e non ha pertanto voluto garantire i terzi attivi nella realizzazione della commedia. Il convenuto non aveva altre mansioni se non quelle di eseguire i pagamenti in base alle indicazioni del produttore, poiché non aveva alcun contatto con gli addetti ai lavori, non era in possesso del preventivo generale con le singole voci di spesa (doc. L, pag. 4) e non si occupava di verificare le fatture. In siffatte circostanze l’interpretazione del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12 febbraio 2002 in base alla vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO, interpretazione soggettiva) esclude l’esistenza medesima di un contratto a favore di terzi, a maggior ragione di un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 cpv. 2 CO. Il convenuto ha avuto solo il ruolo di cassiere, consistente nel pagare le fatture secondo le istruzioni del produttore attingendo ai fondi versati sul suo conto dalla committente. Nulla di più e non certamente un contratto a favore di terzi o un’assunzione di debito. La circostanza che taluni partecipanti alla commedia ritenessero le loro prestazioni  garantite dal convenuto, come riferito da alcuni testimoni, non giova all’attrice, poiché le opinioni di persone estranee al contratto di appalto in questione non possono mutarne la sostanza. 

 

                                   8.   L’attrice non poteva quindi procedere direttamente nei confronti del responsabile finanziario per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite su incarico del produttore. La petizione deve di conseguenza essere respinta, in accoglimento dell’appello. Ne discende che l’appello adesivo dell’attrice, la quale rimprovera al Pretore un errato calcolo degli acconti versati in suo favore, si rivela infondato e può essere respinto senza che sia necessario entrare nel merito delle censure proposte dall’attrice.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e andrebbero quindi posti a carico dell’attrice, interamente soccombente. Nelle proprie osservazioni, costei ha chiesto che nel calcolo delle ripetibili fosse tenuto conto del comportamento defatigatorio del convenuto, che non ha collaborato alla ricerca di un’intesa extragiudiziale e ha ostacolato la procedura probatoria, omettendo di produrre la documentazione in suo possesso e deponendo il falso (doc. L, pag. 4). Occorre rilevare che il convenuto, come si è detto, difetta della legittimazione passiva per le pretese fatte valere in causa dall’attrice, sicché il rimprovero di non essersi prestato a una trattativa extragiudiziale cade nel vuoto. Diverso è invece il caso per quel che concerne il comportamento del convenuto nel corso dell’istruttoria. Egli non ha dato completa evasione alla domanda di edizione presentata dall’attrice e ha affermato, contro verità, di non avere altri documenti oltre a quelli già presentati come documenti richiamati I (1-8), dichiarando il falso al riguardo, come accertato dal Procuratore pubblico (doc. L, pag. 4). Tale comportamento ha causato un maggior dispendio di mezzi e tempo per tutte le parti in causa, ciò che giustifica di tenerne conto nella ripartizione degli oneri processuali di prima sede, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Non vi è invece motivo di scostarsi dal principio della soccombenza per gli oneri processuali di appello, ritenuto che l’appellante non ha presentato osservazioni all’appello adesivo, sicché non si giustifica di attribuirgli ripetibili in tale procedura.

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,

 

pronuncia:

                                    I.   L’appello 15 ottobre 2007 dell’AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza 24 settembre 2007 è così riformata:

                                         1. 1 La petizione 16 dicembre 2002 di AA 1 è respinta.

                                         1.2 È mantenuta l’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 1200.- e le spese sono a carico dell’attrice, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri processuali dell’appello 15 ottobre 2007, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 650.-

                                         già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 500.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   L’appello adesivo 12 novembre 2007 di AA 1 è respinto.

 

                                 IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo 12 novembre 2007, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 250.-

                                         già anticipati dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).