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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.37 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 24 marzo 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 35'972.30 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande avversate dal convenuto;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 1° ottobre 2007 accogliendo parzialmente la petizione per fr. 6'920.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2003, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 2'886.60) e la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) per 1/5 a carico del convenuto e 4/5 a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondere a AO 1 fr. 2'500.– per ripetibili ridotte;
appellante l'attrice che con atto di appello 22 ottobre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'184.36 oltre interessi protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 8 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 25 gennaio 2002 la ditta Ing. R__________ & Co – alla quale è poi subentrata AP 1, mediante assunzione di attivi e passivi – in qualità di appaltatrice, ha sottoposto a AO 1, quale committente, un preventivo per lavori di sistemazione esterna al mappale n. 1811 RFD di Brione sopra Minusio (doc. A), di proprietà di quest'ultimo. Con scritto 23 gennaio 2002 – data probabilmente sbagliata, essendo anteriore a quella dell'offerta – AO 1 ha comunicato alla Ing. R__________ & Co che le assegnava “l'esecuzione dei lavori per la messa a confine mappale 1811”, rilevando che “il contratto tra le parti” contemplava un “prezzo a corpo fr. 30'000.– + IVA secondo vs. offerta; non verrà riconosciuto alcun aumento di spesa”, come pure che “nel prezzo sopra indicato è compreso il trasporto delle merci a piè d'opera“ (doc. C). L'ing. G__________ R__________ apponeva la propria firma in calce allo scritto menzionato, per accettazione dell'omonima ditta.
2. L'11 febbraio 2002, la ditta Ing. R__________ & Co, dando seguito ad una richiesta del convenuto, ha presentato un'ulteriore offerta per “completazione del muro a confine del fondo di sua proprietà e la costruzione di una vasca in calcestruzzo ad uso piscina” (doc. D). Con scritto 22 febbraio 2002, AO 1 ha assegnato all'impresa di costruzioni Ing. R__________ & Co pure i lavori di cui all'offerta 11 febbraio 2002. Questo ultimo scritto fa riferimento al precedente accordo per fr. 30'000.–, non è controfirmato dall'impresa e riporta le diciture “Prezzo netto a corpo fr. 15'000.– + IVA” e “Per quanto sopra la spesa complessiva che mi competerà per le opere che eseguirete ammonterà a fr. 45'000.– + IVA” (doc. E).
3. I lavori di costruzione sono stati eseguiti tra il febbraio e il giugno 2002. Il 5 luglio 2002 la ditta Ing. R__________ & Co è stata sciolta e la ragione sociale cancellata in seguito all'apporto dell'attivo e del passivo alla società anonima Rofer SA (doc. L). Il 13 maggio 2003 R__________ SA ha inviato a AO 1 la liquidazione finale relativa ai predetti lavori. Considerato l'acconto versato (fr. 22'000.–), il saldo ancora scoperto risultava essere di fr. 59'972.30 (fr. 78'972.30 ./. 22'000.–) [doc. H].
Successivamente AO 1 ha contestato l'ammontare del saldo esposto nella liquidazione finale, riconoscendo l'importo di fr. 45'000.– più IVA e, al di fuori di detto importo, solo le spese per “l'esecuzione del piccolo muretto (50 cm.) eretto a confine proprietà C__________” e per “la fornitura del materiale di drenaggio del muro principale” (doc. 13). Il 30 maggio 2002 egli ha poi inviato a AP 1 un'ulteriore lettera per l'invio di copia di alcune fatture da lui pagate “per esecuzione di sollevamento merci, installazione cantiere, posa materiale drenaggio” (doc. 14).
A seguito del versamento di un ulteriore acconto di fr. 21'000.–, il 28 luglio 2003 l'importo scoperto reclamato da AP 1 era di fr. 35'972.30. Un incontro tra le parti non ha permesso di dirimere la vertenza. Il 1° marzo 2004 AP 1 ha quindi fatto notificare a AO 1 il PE n. __________ dell'UEF di Locarno per il predetto importo, contro il quale l'escusso ha interposto opposizione (doc. I).
4. Con petizione 24 marzo 2004, AP 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per chiedere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 35'972.30 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno. Alle richieste dell'attrice si è opposto il convenuto con risposta 25 giugno 2004, nella quale ha ammesso di dovere all'attrice unicamente un saldo di fr. 2'226.95. Quest'ultima non ha replicato. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
5. Con sentenza 1° ottobre 2007, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per fr. 6'920.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2003, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 2'886.60) e la tassa di giustizia (fr. 1'400.–) per 1/5 a carico del convenuto e 4/5 a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondere a AO 1 fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
Il primo giudice è partito dalla constatazione che le parti si trovano d'accordo sul fatto che il primo contratto, venuto in essere il 23 gennaio 2002, prevedeva un prezzo a corpo di fr. 30'000.– e che, invece, era controversa la natura del compenso previsto per il secondo contratto, che ha fatto seguito all'offerta dell'11 febbraio 2002, con oggetto “la completazione del muro a confine per la costruzione di una vasca in calcestruzzo ad uso piscina”. Il Pretore ha tuttavia ritenuto che anche la mercede stabilita per i lavori previsti dalla seconda pattuizione era da ritenersi pattuita a corpo, avendo il convenuto fornito la prova che gli incombeva. A titolo abbondanziale il primo giudice ha pure rilevato che, confrontata con l'affermazione contenuta nell'allegato responsivo “l'importo di fr. 45'000.– per il muro e la piscina era a corpo e che la situazione dei luoghi […] era perfettamente nota all'attrice” (cfr. risposta, pag. 2), AP 1 ha omesso di replicare, quando la tematica in questione era fondamentale per l'esito della causa. L'aver sostenuto solo in sede di memoriale conclusivo che l'accordo basato sulla prima offerta dell'11 febbraio 2002 non prevedeva una mercede forfetaria, prosegue il Pretore, non può giovare alla AP 1. Ritenuto assodato che la pattuizione conclusa tra la ditta attrice e AO 1 prevedesse un prezzo a corpo per la totalità degli interventi prospettati, il primo giudice ha quindi riconosciuto all'attrice un importo di fr. 1'500.– a dipendenza del maggior onere – rispetto alle pattuizioni a corpo – sopportato per il trasporto del materiale e per l'esecuzione dei lavori a seguito dell'accesso non conforme a quanto previsto contrattualmente. Il Pretore ha per contro respinto gli ulteriori maggiori oneri fatti valere dall'attrice in quanto sostenuti solo con le conclusioni (aumento dei costi e modifiche che sarebbero intervenuti in corso d'opera) e non provati (tant'è che al perito giudiziario non è stato neppure chiesto di elencare puntualmente e di quantificare i costi per le eventuali opere supplementari). In definitiva, dunque, secondo il primo giudice, l'unico importo che poteva essere riconosciuto alla AP 1, al di là della mercede a corpo di fr. 45'000.– più IVA pattuita contrattualmente, è quello di fr. 1'500.– di cui si è detto. Ritenuto che il convenuto ha ammesso di aver corrisposto all'attrice acconti per fr. 43'000.–, il Pretore ha quindi condannato AO 1 a rifondere a AP 1 l'importo di fr. 6'920.– [fr. 49'920.– (fr. 45'000.– + fr. 3'420.– + fr. 1'500.–) ./. fr. 43'000.–].
6. Con appello 22 ottobre 2007, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'184.36 oltre interessi protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 8 febbraio 2008, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
7. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell'attrice è costituito in preponderanza dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 13 luglio 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
7.1 Esaminando nel dettaglio l'appello si constata in effetti che il punto 1 pag. 2 dell'appello corrisponde al punto 1 pag. 1 delle conclusioni.
Il punto 2 pag. 2-3 dell'appello corrisponde al punto 3 delle conclusioni pag. 3 nel mezzo, pag. 3 verso il basso e pag. 4 in alto.
Il punto 4 pag. 5-7 dell'appello corrisponde al punto 6 pag. 5-6 delle conclusioni, al punto 7 pag. 6 in basso e pag. 7 dall'alto fino a metà pagina delle conclusioni e al punto 10 pag. 9-10 delle conclusioni. Le uniche novità rispetto alle conclusioni sono riscontrabili a pag. 6 dell'appello, nei paragrafi quarto, quinto e sesto, senza però che siano individuabili in esse precise critiche alla sentenza impugnata.
Il punto 6 pag. 7 dell'appello corrisponde al punto 12 pag. 10 delle conclusioni.
Il punto 6.1 pag. 8-9 dell'appello corrisponde al punto 5 pag. 5 delle conclusioni, al punto 12.1 pag. 11 da metà pagina fino in basso e al punto 12.3 pag. 12 delle conclusioni. Le uniche censure al giudizio pretorile sono riscontrabili a pag. 9 dell'appello, nei paragrafi quarto, quinto, sesto e settimo.
Il punto 6.2 pag. 9-10 dell'appello corrisponde al punto 12.1 pag. 10-11 delle conclusioni.
Il punto 6.3 pag. 10 dell'appello corrisponde al punto 12.4 pag. 12 delle conclusioni.
Il punto 6.4 pag. 10-12 dell'appello corrisponde al punto 12.6 pag. 13-14 delle conclusioni e al punto 13 pag. 14-15 delle conclusioni.
7.2 Non resta dunque che esaminare i pochissimi passaggi dell'appello che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse e nei quali si può intravedere una critica al giudizio di prima sede.
7.3 Il Pretore ha ritenuto che anche la mercede di fr. 15'000.– stabilita per i lavori previsti dalla seconda pattuizione era da ritenersi pattuita a corpo, avendo il convenuto fornito la prova che gli incombeva. Il primo giudice, dopo aver fatto riferimento all'art. 6 CO – secondo il quale quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta – ha rilevato che non vi è agli atti nessun documento dal quale si evince che l'appaltatrice abbia rifiutato l'offerta (controfferta) del convenuto. Ciò malgrado quanto riferito dal teste L__________ F__________, secondo il quale la controfferta non sarebbe mai stata accettata da AP 1. Secondo il Pretore, le circostanze concrete, in particolare il fatto che le parti fossero già vincolate da un precedente contratto con oggetto dei lavori di costruzione sul mappale di proprietà del convenuto e che l'offerta in questione concerneva l'edificazione di opere supplementari ad essi strettamente connesse, dovevano indurre la ditta appaltatrice a manifestare espressamente il proprio rifiuto, o quantomeno potevano lasciare intendere al convenuto che l'assenza di riscontri significasse accettazione della proposta da lui formulata. Al contrario, prosegue il primo giudice, l'attrice ha dato seguito ai lavori, procedendo anche con gli interventi contemplati nella seconda offerta, ciò che tutto lascerebbe presagire fuorchè la propria mancata accettazione della controproposta del 22 febbraio 2002 (doc. E). Ponendo dunque mente al principio sancito dall'art. 6 CO, conclude il Pretore, appare corretto ritenere che il contratto in questione sia fondato sulla controfferta datata 22 febbraio 2002 (doc. E), accettata per atti concludenti dalla ditta appaltatrice. A titolo abbondanziale il primo giudice ha anche aggiunto che, confrontata con l'affermazione contenuta nell'allegato responsivo “l'importo di fr. 45'000.– per il muro e la piscina era a corpo e che la situazione dei luoghi […] era perfettamente nota all'attrice” (cfr. risposta, pag. 2), AP 1 ha omesso di replicare, quando la tematica in questione era fondamentale per l'esito della causa. L'aver sostenuto solo in sede di memoriale conclusivo che l'accordo basato sulla prima offerta dell'11 febbraio 2002 non prevedeva una mercede forfetaria, prosegue il Pretore, non può giovare a AP 1.
L'appellante non si confronta minimamente con la considerazione abbondanziale del primo giudice. Essa sostiene di non condividere le argomentazioni del Pretore. Tra le parti vi erano, a suo dire – con riferimento a quanto deposto dal teste L__________ __________ – ottimi rapporti e l'istruttoria avrebbe dimostrato che le parti erano costantemente in contatto e perfettamente al corrente di quanto stava accadendo e che il committente è sempre stato in chiaro sull'aumento dei costi provocati dalla successiva decisione di costruire anche una piscina. Le “documentazioni testimoniali fornite dal ricorrente” dovrebbero inoltre avere, sempre a suo dire, “lo stesso peso che avrebbe avuto uno scritto dell'impresa”. Essa rileva, per finire, che “tutti i particolari suddetti,” sono emersi solo nell'ambito dell'istruttoria” per cui “non poteva elencarli in dettaglio precedentemente” (appello, pag. 4 verso il basso).
Quest'ultima affermazione conferma essa medesima la tardività delle argomentazioni dell'attrice; sostenute per la prima volta in sede di conclusioni – e ribadite ora in appello con l'aggiunta di ulteriori dettagli – sono irrite e pertanto irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art. 78 e m. 20-30 ad art. 321). Il fatto che “i particolari suddetti” siano “emersi solo in istruttoria”, poi, non giova alla ricorrente. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in NRCP 2006 428); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso nella fattispecie. Le argomentazioni dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
7.4 Al punto 5 dell'appello, la ricorrente si limita a spiegare per quale motivo non ha chiesto al perito – come le è stato rimproverato dal Pretore al considerando 8.2 della sentenza impugnata – di “elencare puntualmente e quantificare i costi per le eventuali opere supplementari (rispetto a quelle previste inizialmente per l'importo forfetario totale di fr. 45'000.–”). Trattandosi solo di una spiegazione – che parte per altro dal presupposto sbagliato che “un contratto a prezzo fisso per la piscina non è mai stato concluso” – ogni ulteriore considerazione è superflua.
7.5 Al punto 6.1 dell'appello, la ricorrente – dopo aver riprodotto da pag. 8 in alto fino a pag. 6 in mezzo ampi stralci del memoriale conclusivo – nel quarto, quinto, sesto e settimo paragrafo di pag. 9 del gravame si lamenta del fatto che il Pretore non abbia riconosciuto due posizioni da lei esposte per aver “provveduto ad inoltrare entrambe le domande di costruzione, e questo sia per il muro, sia per la piscina” (fr. 3'000.–) e “a titolo di fermo cantiere, compreso lo sgombero degli attrezzi e lo spostamento dei materiali” (fr. 2'000.–). Secondo l'appellante, ci si troverebbe per queste due posizioni “nelle stesse circostanze straordinarie evidenziate dal giudice di prima istanza al punto 7.1” della sua decisione, segnatamente in relazione all'indennizzo di fr. 1'500.– riconosciuto “per le difficoltà d'accesso”.
L'appellante dimentica tuttavia che con la petizione aveva attribuito il sorpasso alle difficoltà insorte in relazione all'accesso al fondo del convenuto. Essa aveva infatti sostenuto che “durante l'esecuzione dei lavori il convenuto” aveva incontrato “dei problemi con il vicinato, pertanto la soluzione di accesso ai terreni confinanti” era venuta a cadere, come pure che questa situazione l'aveva costretta “a cambiare totalmente l'organizzazione dei lavori”. Il primo giudice ha ritenuto corretto riconoscere all'attrice l'importo di fr. 1'500.– a dipendenza del maggior onere sopportato per il trasporto del materiale e per l'esecuzione dei lavori a seguito dell'accesso non conforme a quanto previsto contrattualmente.
Per la prima volta solo in sede di conclusioni – ed ora nuovamente con l'atto d'appello – l'attrice ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi dovuti al fatto di aver lei stessa “provveduto ad inoltrare entrambe le domande di costruzione, e questo sia per il muro, sia per la piscina”, con un aggravio di fr. 3'000.– e al “fermo cantiere” per l'ottenimento della “licenza di costruzione della piscina”, “compreso lo sgombero degli attrezzi e lo spostamento dei materiali”, con un maggior onere di fr. 2'000.–. Trattasi di argomentazioni manifestamente tardive, pertanto irrite e irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art. 78 e m. 20-30 ad art. 321). Il confronto di posizioni proposto dall'attice è di conseguenza anche palesemente improponibile. L'appello cade nuovamente nel vuoto.
8. Per questi motivi, l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore litigioso di fr. 21'264.35 (28'184.35 ./. 6'920.–). Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 22 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'300.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.