Incarto n.
12.2007.247

Lugano

2 febbraio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello 13 novembre 2007 presentato da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

la decisione 23 ottobre 2007 del Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa nei confronti dell'appellante da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

preso atto dello scritto 29 gennaio 2009, con il quale l’appellante comunica di aver concluso con la controparte un accordo in via extragiudiziale per risolvere la vertenza e chiede, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura, tasse e spese di appello a suo carico, ripetibili compensate, così come dalla convenzione sottoscritta dalle parti tramite i loro patrocinatori il 21/24 novembre 2008;

 

considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia e delle spese si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle parti;

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

 

decreta                    1.   L’appello del 13 novembre 2007 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (complessivi fr. 150.-), già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).