Incarto n.
12.2007.256

Lugano

30 gennaio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.279 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre 2004 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'718.95, oltre interessi del 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11'564.60 e dal 14 dicembre 2002 su fr. 1’154.35, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha respinto, accertando la carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo;

 

appellante l’attrice, con atto d’appello 10 dicembre 2007, mediante il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 24 gennaio 2008 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 18 luglio 1999 “L__________”, cavallo di razza Holstein, è stato ricoverato per una colica alla Clinica veterinaria di __________ (K__________ T__________ Z__________) dell’ AP 1. Il trasporto del quadrupede dal suo alloggio presso la scuderia il “__________” di __________ fino alla Clinica è stato eseguito da AO 1, responsabile della scuderia. I veterinari hanno riscontrato a L__________ anomalie anatomiche concernenti la grandezza degli anelli inguinali, risultati più larghi della media (doc. Z). Il 22 febbraio 2002 AO 1 ha ricoverato nuovamente L__________ presso la Clinica veterinaria dell’Università di __________, in quanto il cavallo lamentava un indurimento del testicolo sinistro. A quel momento i veterinari hanno diagnosticato un’ernia inguinale e una peritonite, che hanno richiesto due operazioni e l’asportazione di un testicolo (doc. G). La Clinica ha fatturato il 30 aprile 2002 per entrambe le operazioni fr. 11’564.60 a C__________, proprietaria dell’animale (doc. C). Quest’ultima ha comunicato telefonicamente il 19 giugno 2002 alla Clinica che l’importo sarebbe stato saldato dall’assicurazione di AO 1, in quanto si sospettava che l’ernia fosse dovuta all’utilizzo del cavallo, sforzato eccessivamente in scuderia. A un sollecito di pagamento inviato dalla Clinica a AO 1 il 26 giugno 2002 (doc. D), la moglie di quest’ultimo ha risposto il 30 luglio 2002, chiedendo di pazientare con il pagamento in quanto l’assicurazione aveva richiesto l’opinione di un veterinario (doc. E). Il consulente ha accertato che L soffriva già nel 1999 delle importanti anomalie riscontrate in seguito presso la Clinica veterinaria, motivo per cui l’ernia non era imputabile a un utilizzo improprio dell’animale (doc. 2).

 

                                  B.   Il 2 settembre 2002 C__________ ha personalmente ricoverato L__________ presso la Clinica veterinaria di __________ in seguito all’apparizione di fistole purulente dopo la seconda degenza. Il cavallo è stato in seguito dimesso il 14 settembre 2002, e la Clinica ha emesso in data 23 ottobre 2002 una fattura di fr. 1’154.35 intestata a AO 1 (doc. I). Fallite le trattative per una composizione extragiudiziaria della vertenza, con petizione 30 dicembre 2004 l’ AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 12'718.95, più interessi al 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11’564.60 e su fr. 1'154.35 dal 14 dicembre 2002. Statuendo il 15 novembre 2007, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva del convenuto.

 

                                  C.   Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede che l’appello venga accolto e che la sentenza pretorile sia riformata, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni del 24 gennaio 2008 il convenuto ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva del convenuto. Egli ha accertato che costui aveva portato il cavallo alla Clinica veterinaria su incarico della proprietaria, in nome e per conto della quale aveva stipulato il contratto di mandato per la cura dell’animale. Il convenuto aveva quindi agito quale rappresentante autorizzato e di conseguenza, prosegue il primo giudice, il mandato ha esplicato effetti direttamente tra la Clinica e la proprietaria dell’animale. Da qui l’accertamento della carenza di legittimazione passiva del convenuto e la conseguente reiezione della petizione.

 

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver negato a torto la legittimazione passiva del convenuto, poiché quest’ultimo si è prevalso del rapporto di rappresentanza con la proprietaria del cavallo solo nelle conclusioni, senza mai aver addotto in precedenza la circostanza, che per altro non emerge dagli atti. Essa rileva di aver dimostrato la bontà dei propri interventi, conformi alle regole dell’arte veterinaria, e l’entità delle proprie fatture, con la conseguenza che il convenuto deve sopportare i costi derivanti dal mandato da lui affidato. L’appellante respinge inoltre la compensazione fatta valere in corso di causa dal convenuto, siccome il credito non sarebbe dimostrato.

 

                                   3.   La legittimazione delle parti al processo – attiva dell’attore, passiva del convenuto – è una premessa sostanziale dell’esistenza della pretesa dedotta in giudizio. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104). La legittimazione è una questione di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, nelle cause rette dalla massima dispositiva, il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o passiva – rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il contrario (sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008, consid. 6 in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792 e 942).

 

                                   4.   L’attrice procede in causa per l’incasso di sue fatture risultanti dalle cure veterinarie dispensate al cavallo L__________ su incarico del convenuto, che lo aveva portato a Zurigo il 22 febbraio 2002 (petizione, pag. 2). In altre parole, essa fonda le proprie pretese sul contratto di mandato che sarebbe da lei stato concluso con il convenuto. Quest’ultimo ha contestato nei propri allegati di risposta e di duplica le pretese dell’attrice, rimproverandole una cura inadeguata del cavallo, e ha posto in compensazione con il credito vantato dall’attrice il danno subito da lui e dalla proprietaria dell’animale per la perdita di valore dell’animale e l’impossibilità di venderlo o di usarlo per la riproduzione. Solo con le conclusioni di causa il convenuto ha eccepito la propria carente legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale rappresentante autorizzato della proprietaria dell’animale, che era quindi la debitrice delle fatture emesse dall’attrice (conclusioni 24 ottobre 2007, pagina 10). In simili circostanze, l’attrice poteva dare per scontata e ammessa la legittimazione passiva del convenuto.

 

                                   5.   La questione giuridica della legittimazione passiva e i fatti in base ai quali il convenuto la contesta, in particolare la rappresentanza che gli sarebbe stata conferita dalla proprietaria del cavallo per la conclusione del mandato terapeutico, non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti. Nelle proprie osservazioni all’appello il convenuto non contesta di aver sollevato con le conclusioni di causa dei fatti nuovi, ma sostiene che il Pretore poteva applicare d’ufficio il diritto e quindi ammettere la tesi della rappresentanza diretta già sulla scorta degli allegati preliminari, senza nemmeno fondarsi sui documenti di causa (osservazioni, pag. 3). È pertanto pacifico che il convenuto ha addotto e motivato la carenza di legittimazione passiva solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata sollevata tardivamente, poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte le eccezioni di ordine e di merito devono essere fatte valere con la risposta, rispettivamente con la duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Né spettava all’attrice, contrariamente a quanto opina il convenuto, chiedere il contraddittorio sulla legittimazione passiva, che poteva ritenere scontata e ammessa in assenza di contestazioni. In queste circostanze il Pretore ha fondato a torto la propria sentenza sulla carenza di legittimazione passiva del convenuto, sollevata irritualmente dopo lo scambio degli allegati preliminari e mai discussa dalle parti in contraddittorio. L’appello deve pertanto essere accolto parzialmente, e la sentenza pretorile deve essere riformata nel senso che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è respinta. L’incarto viene rinviato al Pretore affinché si pronunci sulle domande di causa dell’attrice, come avviene quando il tema della legittimazione viene evaso in via preliminare ai sensi dell’art. 181 CPC. Non compete infatti a questa Camera statuire come autorità di prima istanza sulle pretese creditorie dell’attrice, le parti dovendo poter disporre del doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 326).

 

                                   6.   Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza e sono pertanto a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 10 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia e le spese sono rinviate al giudizio nel merito delle pretese creditorie.

 

II.    Il fascicolo processuale è rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio nel merito della causa.

 

                                  III.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.-

                                         b) spese                         fr. 100.-

                                         totale                              fr. 350.-

 

                                         già anticipate dall’appellante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’appellante fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

 

                                 IV.   Intimazione:

 

- avv. __________

- avv. __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

Rimedi giuridici:

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).