Incarto n.
12.2007.31

Lugano

30 gennaio 2008/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Rampini (giudice supplente)

 

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 7 marzo 2001 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

AO 2

 tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 70'000.-, oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2001, domanda avversata dai convenuti, che il Pretore, con sentenza 10 gennaio 2007, ha respinto;

 

 

appellante l’attore, che con gravame 31 gennaio 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;

 

 

mentre i convenuti, con osservazioni 28 febbraio 2007, postulano la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

 

 

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel luglio 1999 AP 1, proprietario della part. n. __________ RF di M__________, ha presentato al Municipio di quel Comune una domanda di costruzione tesa all’edificazione di 7 abitazioni monofamiliari. Il fondo ricadeva in zona R2 del PR di M__________. Posto che alcuni vicini si erano opposti al progetto – fra i quali anche AO 1 e AO 2 -, con scritto 15 settembre di quell’anno il proprietario ha rinunciato all’edificazione di 2 case che avrebbero dovuto sorgere ad una distanza insufficiente rispetto ai fili dell’alta tensione (doc. F). Con risoluzione 6/29 settembre 1999 il Comune di M__________ ha rilasciato al proprietario la licenza edilizia (doc. I), contro la quale si sono aggravati AO 2 e AO 1 davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni. In costanza della procedura davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, AP 1 ha desistito dalla realizzazione del progettato intervento (doc. P) e la causa è stata stralciata dai ruoli, con conseguente decadimento del permesso di costruzione (doc. Q). In data 23/29 novembre 1999 AP 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione in sostituzione di quella precedente, volta all’edificazione di due abitazioni monofamiliari (doc. rich. III), sempre sulla part. n. __________ RF di M__________. La licenza edilizia, rilasciata il 3 febbraio 2000, è stata nuovamente impugnata da AO 1 ed AO 2 davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con decisione 28 marzo 2000 il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile, stante che i ricorrenti non avevano recato la prova di essersi opposti alla domanda davanti l’autorità comunale (doc. rich. I). Prima che fosse definita la vertenza davanti al Tribunale Amministrativo (il 22 marzo 2000), AP 1 ha denunciato AO 1, AO 2 e __________ (l’ultimo patrocinatore degli opponenti) per falsità in documenti davanti al Ministero pubblico del Cantone Ticino, sostenendo che costoro avrebbero tentato di sanare il vizio processuale di non aver presentato un’opposizione alla domanda di costruzione durante il periodo di pubblicazione, esibendo una memoria di opposizione non datata davanti l’autorità di ricorso confezionata a posteriori. Con pronuncia 7 settembre 2000, al termine di una breve, ma completa istruttoria, il PP ha disposto il non luogo a procedere precisando che il documento incriminato era stato allestito su un supporto informatico l’11 dicembre 1999, ovvero entro il periodo di pubblicazione della domanda di costruzione. Il magistrato inquirente ha altresì soggiunto che il patrocinatore aveva agito in buona fede, nella convinzione di aver effettivamente inoltrato al Comune di M__________ l’opposizione alla domanda di costruzione (cfr. fascicolo doc. Rich. II e Doc. 2).

 

 

                                   2.   Con scritto 4 maggio 2000 AP 1 ha chiesto a AO 1 ed AO 2 di volergli rifondere un danno di fr. 217'600.-, poi ridotto a fr. 110'000.- (doc. G1), causato dal ricorso da loro presentato davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale avrebbe determinato un ritardo dell’inizio dei lavori e causato spese che il costruttore non avrebbe dovuto sopportare se il permesso di costruzione fosse cresciuto in giudicato prima (doc. 4). Stante il rifiuto di AO 1 ed AO 2 di dar seguito a questa richiesta (doc. E1 e H1), con petizione 7 marzo 2001 AP 1 li ha convenuti in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 70'000.-, oltre alla rimozione definitiva dell’opposizione ai precetti esecutivi che nel frattempo erano stati fatti spiccare dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di M__________. Alla petizione si sono opposti i convenuti, i quali hanno posto in evidenza di aver semplicemente esercitato dei diritti che discendono dalla legge e di aver presentato il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni in buona fede. Costoro hanno altresì contestato l’esistenza e l’ammontare del danno, come pure la sussistenza del nesso di causalità, posto che il permesso di costruzione per le due abitazioni non sarebbe cresciuto in giudicato prima del 23 febbraio 2000 e che, di conseguenza, il costruttore non avrebbe potuto consegnare gli stabili a eventuali potenziali acquirenti entro il termine promesso, ovvero il 30 giugno 2000.

 

 

                                   3.   Con sentenza 10 gennaio 2007 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto la petizione, precisando che ai convenuti non poteva essere addebitata colpa alcuna, giacché il ricorso al Tribunale Amministrativo era stato presentato in buona fede almeno sino a quando costoro erano convinti che la loro opposizione davanti le autorità comunali avesse seguito il suo corso. Per contro poteva rimanere indeciso il quesito se questa condizione difettasse ancora allorché l’attore, il 20 marzo 2000, chiese ai convenuti di ritirare il ricorso. In considerazione del breve lasso di tempo fra l’intimazione delle osservazioni ai resistenti (al più presto l’11 marzo 2000) e l’evasione del ricorso (il 28 marzo 2000), con la conseguente crescita in giudicato della decisione, si doveva escludere che vi fosse un’influenza significativa sull’origine e l’estensione del danno. Il Pretore ha soggiunto che l’attore non ha recato la prova del danno, ovvero fr. 50'000.- per la perdita di due clienti che avrebbero acquistato le abitazioni, previa consegna delle stesse. L’attore ha infatti venduto entrambe le case, mentre non è dato di sapere se le stesse sono state vendute ad un prezzo inferiore a fr. 300'000.-, che costituiva il prezzo che erano disposti a pagare i clienti di un mediatore immobiliare. Neppure la pretesa di fr. 20'000.- per la perdita di lavoro poteva essere considerata, giacché il perito ha stimato che l’attore, svolgendo in proprio la direzione dei lavori ed eseguendo diverse opere di artigiano, ha conseguito un guadagno di fr. 22'000.--. Da ultimo, anche la penale di fr. 30'000.- che l’attore avrebbe dovuto corrispondere all’impresario non poteva essere addebitata ai convenuti, stante che questo patto era riferito al permesso di costruzione per l’edificazione di 5 case, ma non a quello successivo delle due abitazioni effettivamente costruite.

 

 

                                   4.   Contro il premesso giudizio, l’attore si è aggravato in appello ponendo in evidenza che il ricorso interposto dai convenuti contro la licenza edilizia era temerario, perché costoro non avevano formulato alcuna opposizione davanti l’autorità comunale, come pure non potevano non sapere che il gravame fosse manifestamente infondato. Benché l’attore avesse chiesto ai convenuti di ritirare il ricorso, essi hanno atteso il decreto di stralcio del Tribunale Amministrativo, procrastinando così la crescita in giudicato del permesso di costruzione. Invero già sin dall’inizio dell’operazione immobiliare i convenuti avevano dichiarato che si sarebbero opposti ai vari progetti davanti a tutte le istanze, fino al Tribunale federale, facendo un uso abusivo dei rimedi di diritto. In relazione al danno l’appellante ha precisato che nel corso dell’anno 2000 un fiduciario immobiliare rinunciò, a causa dei ritardi, all’acquisto delle due case. Egualmente il ricorrente non poté eseguire né la direzione dei lavori, né l’esecuzione di altre opere negli stabili. Per il ricorrente, il fatto di aver potuto vendere le due abitazioni è circostanza irrilevante, perché dopo aver venduto le prime due che erano già riservate, egli ne avrebbe potuto edificare e vendere altre tre. In ordine alla penale di fr. 30'000.- che egli è tenuto a rifondere all’impresario, essa è sicuramente una posizione di danno che va riveduta, perché indipendentemente dal fatto che i lavori appaltati si riferissero alle 5/7 abitazioni del primo progetto, o alle due costruzioni autorizzate successivamente, l’inizio dei lavori è stato protratto dall’agire dei convenuti.

 

 

                                   5.   Con tempestive osservazioni i convenuti si sono opposti all’accoglimento dell’appello rilevando che il loro gravame davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni è stato respinto per una ragione formale, ovvero per la mancata ricezione da parte della cancelleria comunale di M__________ dell’opposizione che era stata allestita dal loro patrocinatore. Il procedimento penale che è stato avviato contro di loro e contro il loro rappresentante ha dimostrato che essi erano in perfetta buona fede. L’attore non avrebbe comunque recato la prova del danno, giacché egli ha venduto entrambe le case. Il ritardo di soli 40 giorni fra l’inoltro del ricorso e la crescita in giudicato della licenza non può trovarsi in relazione causale con il contestato pregiudizio, stante che i lavori avrebbero dovuto iniziare nel settembre/ottobre 1999, affinché la consegna delle case potesse essere eseguita entro il 30 giugno 2000. Con il gravame, l’attore ha introdotto un nuovo argomento per il quale egli avrebbe potuto vendere 5 case anziché solo due, senza considerare che le altre tre abitazioni non furono edificate a causa della giustificata opposizione dei convenuti, che indusse l’attore a ritirare la sua domanda. Sulla clausola penale i convenuti riprendono e condividono gli argomenti sviluppati dal Pretore e ricordano che il loro agire non può essere inserito in un disegno globale dettato da spirito defatigatorio e vessatorio nei confronti dell’attore, perché il ritiro della domanda di costruzione avente per oggetto l’edificazione di 5 abitazioni, si è conclusa con un decreto di stralcio, che ha condannato l’istante al pagamento di ripetibili in favore degli opponenti.

 

 

                                   6.   Come è stato ricordato dal Pretore, in assenza di una norma specifica di diritto cantonale, l’esercizio di un diritto processuale in materia amministrativa, come l’opposizione ad una domanda di costruzione, non può di principio integrare gli estremi di una responsabilità civile del suo autore, tranne nel caso in cui egli ha agito per dolo e per negligenza grave (DTF 112 II 35 consid. 2a), rispettivamente nei casi in cui la sua condotta si possa configurare in una mala fede manifesta (DTF 123 III 101 consid. 2a). Di principio il fatto di far uso di un rimedio di diritto previsto dalla legge è legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per soccombere (BR 1986/3 pag. 66). In difetto di una base legale speciale che aggrava la responsabilità dell’opponente, il risarcimento del danno è possibile unicamente se sono soddisfatte le condizioni della responsabilità aquiliana classica (art. 41 CO), ovvero se, cumulativamente, si può (a) addebitare al suo autore un comportamento illecito; (b) se sussiste un pregiudizio; (c) se la condotta illecita ha causato il pregiudizio e, da ultimo, (d) se al suo autore può essere ascritta una colpa (ZBl 1981 pag. 139; Casanova, La réparation du préjudice causé par l’opposition injustifié à un projet de construction in: BR 1986 pag. 76). Nel caso in esame possono rimanere indecisi i quesiti di sapere se il ricorso dei convenuti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni contro la licenza edilizia di data 3 febbraio 2000 sia stato introdotto con dolo, negligenza grave o in contrasto con le regole che governano la buona fede, come pure se a essi possa essere rimproverata una colpa.

 

 

                                6.1   In conformità dell’art. 42 cpv. 1 CO, in unione all’art. 8 CC, la prova del danno incombe alla parte lesa. All’attore compete l’onere di provare non solo l’ammontare, ma soprattutto l’esistenza del pregiudizio almeno con un elevato grado di verosimiglianza (Brehm, Berner Kommentar, N. 9 e 10 all’art. 42; Werro, La responsabilité civile, n. 957 pag. 243). Come è stato precisato dal Pretore, l’attore non ha recato questa prova. In ordine al danno di fr. 50'000.- per la perdita di due clienti che avrebbero potuto acquistare le due abitazioni se le stesse fossero state consegnate entro il 30 giugno 2000 e al risparmio delle spese pubblicitarie (cfr. petizione pag. 5), il ricorrente rimprovera il Pretore di non aver considerato che se i convenuti non avessero presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, egli avrebbe potuto vendere non due, ma 5 case, atteso che non v’era alcun impedimento all’edificazione di queste abitazioni (appello pag. 10). Questo argomento, proposto per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 lett. b CPC). Per completezza di motivazione va però ricordato che nel febbraio 2000 l’attore non era in possesso di un permesso di costruzione che gli consentisse di edificare 5 costruzioni sulla part. n. __________ RF di Me__________. Con scritto 19 novembre 1999 (doc. P) egli aveva infatti comunicato al Tribunale Amministrativo di ritirare la domanda di costruzione che era stata rilasciata dal Comune di M__________ il 6/29 settembre 1999, volta all’edificazione di 5 case monofamiliari sul predetto fondo. In seguito alla suddetta comunicazione, il Tribunale Amministrativo ha disposto lo stralcio del ricorso degli opponenti (doc. Q), con conseguente decadimento del permesso. Stando così le cose, l’attore non avrebbe mai potuto vendere 5 abitazioni, perché egli non disponeva di nessun titolo che lo autorizzava a costruirle. L’unica licenza edilizia cresciuta in giudicato era quella del 3 febbraio 2000 che gli consentiva l’edificazione di sole 2 case (doc. S). L’attore non può quindi aver patito alcun pregiudizio sotto questo profilo. Non solo. Dalle domande che sono state poste dal perito all’attore, risulta che egli ha venduto entrambe le abitazioni. Se sul costo del terreno l’attore ha dato informazioni vaghe (fr. 200'000.- per la casa n. 1 e fr. 220’000.- per l’abitazione n. 2), nulla si sa sul corrispettivo dell’appalto (cfr. perizia a domande/risposte 6/7 AP 1). Il danno che giuridicamente può essere riconosciuto risiede nella diminuzione involontaria del patrimonio della parte lesa e corrisponde alla differenza del patrimonio attuale del danneggiato, con quella che egli avrebbe potuto avere se l’evento pregiudizievole non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi in una diminuzione dell’attivo; in un aumento del passivo; in un non aumento dell’attivo o in una mancata diminuzione del passivo (DTF 129 III 18 consid. 2.4; 231 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa; 180 consid. 2d; 127 III 543 consid. 2). Nella concreta evenienza non è possibile stabilire se l’attore abbia patito un pregiudizio, giacché dall’incarto non può essere dedotto il ricavo che egli ha conseguito dalla vendita del terreno delle due abitazioni e dell’appalto che egli ha perfezionato con i committenti. Non è noto neppure – se non indicativamente – il prezzo che costui aveva concordato con un mediatore immobiliare che si era interessato, per conto di suoi clienti, dell’acquisto di due case. Il teste__________ C__________, fiduciario immobiliare, ha infatti riferito di aver avviato trattative con l’attore per l’acquisto di due abitazioni a un prezzo inferiore a fr. 300'000.-, senza cucina e altre finiture (cfr. verbale 11 ottobre 2001 pag. 3). Dagli atti non è nemmeno desumibile sapere quali spese di pubblicità l’attore avrebbe potuto evitare se avesse perfezionato dei contratti di compravendita con __________ C__________ o con dei suoi clienti. Nell’appello l’attore accenna a un mancato guadagno, perché egli non poté eseguire la direzione dei lavori per il quale era previsto il suo intervento. Ancora una volta non è possibile determinare il mancato guadagno dell’attore che ha lavorato nel suo cantiere per l’edificazione delle due abitazioni. Su questo punto l’appello è del resto irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC), perché l’appellante non spiega quali sono le critiche che muove alla sentenza impugnata, né si capisce in cosa consiste il suo pregiudizio che, in assenza di un permesso per l’edificazione di 5 abitazioni, poteva essere limitato unicamente alla licenza edilizia cresciuta in giudicato per l’edificazione di due abitazioni. Dagli atti non emerge quantomeno a quali affari l’attore avrebbe rinunciato e per quali importi fra il 6 marzo 2000 (data indicata dall’attore per l’inizio dei lavori; cfr. doc. U pag. 3) e la crescita in giudicato del permesso. Da ultimo l’attore chiede il risarcimento di fr. 30'000.- afferente una penale che egli sarebbe tenuto a pagare all’impresario costruttore. Il Pretore ha precisato che questo patto è stato perfezionato in relazione alla licenza edilizia del 6 settembre 1999 e non a quella successiva. L’appellante sostiene, col gravame, che questa circostanza è ininfluente ai fini del giudizio, giacché l’edificazione delle due casette si inscrive in un programma teso alla costruzione di 5/7 stabili. La censura è infondata, perché l’impresario costruttore C__________, sentito come teste, ha riferito che i lavori sarebbero dovuti iniziare nel settembre/ottobre 1999, ovvero prima che l’attore fosse al beneficio di un permesso per l’edificazione delle due case poi costruite. Questa posizione di danno trae quindi origine da un contratto che è stato perfezionato prima ancora che fosse rilasciata la licenza edilizia all’attore, rispettivamente che fosse inoltrato un gravame contro il permesso. I convenuti non possono rispondere di un debito che l’attore ha contratto con terzi a quell’epoca, quando nemmeno era al beneficio di un titolo autorizzativo per l’edificazione di abitazioni sul suo fondo e il ricorso, oggetto della causa in rassegna, è stato presentato contro un’altra licenza edilizia, presentata successivamente.

 

 

                                6.2   Il risarcimento del danno presuppone altresì che l’attore rechi la prova del nesso di causalità fra l’atto illecito e il pregiudizio (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, Va ed., § 3 n. 35 pag. 122; Werro, op. cit. n. 215; Brehm, op. cit., N. 117 segg. all’art. 41) o, meglio, il rapporto di causalità fra l’opposizione alla domanda di costruzione e il pregiudizio dovuto all’effetto sospensivo del ricorso (Casanova, op. cit. pag. 77). Secondo la prassi costante del Tribunale Federale, la causalità è adeguata quando un determinato comportamento, secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato, così che esso ne appaia in modo generale favorito (DTF 129 II 318 consid. 3.3). Decisiva è la prevedibilità oggettiva del risultato secondo un esame retrospettivo: occorre chiedersi, all’occorenza facendo capo all’aiuto di un consulente tecnico, se era probabile che il fatto considerato potesse provocare il risultato che si è prodotto (sentenze del Tribunale federale 4C.5/2007 del 1° giugno 2007 consid. 5.1; 4C.368/2005 del 26 settembre 2006 consid. 3.1; 5C.125/2003 del 31 ottobre 2003 consid. 4). Diversamente da quanto sostiene l’attore, l’origine della responsabilità non può essere ricondotta a un disegno oppositivo dei convenuti già dalla prima domanda di costruzione. Decisivo è valutare se il ricorso che è stato interposto davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni (doc. T) - che fruiva dell’effetto sospensivo - contro la licenza edilizia 3 febbraio 2000 rilasciata dal Comune di M__________ all’appellante (doc. S), poteva essere considerato la causa adeguata del danno patito da quest’ultimo. L’appellante ha sostenuto che a causa del gravame dei convenuti al Tribunale Amministrativo, egli non ha potuto consegnare le due abitazioni entro il 30 giugno 2000 a due clienti del fiduciario immobiliare__________ C__________. Nel caso in cui non fosse stato presentato ricorso, il permesso di costruzione sarebbe cresciuto in giudicato, al più presto, 20 giorni dopo l’intimazione della risoluzione del Comune di M__________, ovvero non prima del 24/25 febbraio 2000. Per l’appellante i lavori sarebbero dovuti però iniziare il 6 marzo 2000 e terminare il 30 giugno successivo (doc. U pag. 3). Orbene, l’attore non ha recato la prova che egli, in soli 4 mesi, sarebbe riuscito a edificare e consegnare le due abitazioni ai 2 clienti del fiduciario immobiliare C__________. Dagli atti non risulta che l’impresario aveva garantito al committente, nel caso in cui egli avesse iniziato i lavori nel marzo 2000, che avrebbe potuto terminare per tempo le due costruzioni. Neppure il perito si è pronunciato su un simile quesito. Oltre a ciò giova ricordare che la trattativa – peraltro nemmeno ben definita – era iniziata ancora prima del rilascio della licenza edilizia in rassegna (nell’autunno 1999; cfr. teste C__________ pag. 3), ovvero ad un momento in cui l’attore non era al beneficio di alcun titolo autorizzativo. Ne consegue che non v’è alcuna relazione causale fra la perdita dei due clienti e il preteso mancato lavoro dell’attore con il ricorso 17 febbraio 2000 inoltrato al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni dai convenuti (doc. T). Il ritardo è stato cagionato dall’attore stesso che ha rinunciato alla licenza edilizia del 24 settembre 1999 con scritto del 19 novembre 1999 (cfr. doc. Q pag. 2). I convenuti non possono essere ritenuti responsabili per gli atti pregressi la licenza edilizia del 3 febbraio 2000, perché il loro gravame è stato inoltrato successivamente e solo questo, con riferimento all’edificazione di due case, avrebbe potuto avere un effetto causale con il/i pregiudizio/i patito/i dall’attore. Lo stesso deve valere per la penale, la quale è stata pattuita nel settembre/ottobre 1999, ossia all’epoca in cui dovevano iniziare i lavori per l’edificazione di 5/7 case (cfr. teste C__________ pag. 2), ma non per quelli oggetto del contendere.

 

 

                                   7.   Così stando le cose, la sentenza del Pretore resiste alla critica e l’appello, infondato, deve pertanto essere respinto con carico di spese e ripetibili.

 

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello 31 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1’300.-

                                         b) spese                         fr.      50.-

                                         totale                              fr. 1’350.-

                                         sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).