Incarto n.
12.2007.47

Lugano

14 febbraio 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.212 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 14 novembre 2005 da

 

 

 

 

Contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 2 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'624.80 oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2002, domanda parzialmente avversata dalla convenuta che ha aderito alla petizione in ragione di fr. 4'357.80 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2005 e per il resto ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza 1° febbraio 2007 ha accolto nella misura riconosciuta dalla convenuta;

 

appellanti gli attori con atto di appello 21 febbraio 2007, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 29 marzo 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 16 novembre 2002, a __________, si è verificato un incidente stradale a seguito del quale M__________ __________ ha perso la vita. Il conducente e detentore responsabile dell’incidente, F__________ __________, era assicurato in responsabilità civile presso AO 1, mentre la vittima era titolare di una polizza di protezione giuridica presso l’assicurazione di protezione giuridica D__________.

 

 

                                   2.   I figli della vittima AP 1, AP 2 e AP 3, la madre AP 4, le sorelle AP 5, AP 6, AP 8 e AP 9 ed il fratello AP 7, con l’accordo di D__________, si sono in seguito rivolti allo studio legale __________ ed in particolare all’avv. __________, il quale, in esito alle trattative poste in atto con l’assicuratore RC del responsabile, è riuscito ad ottenere un importo complessivo di fr. 102'963.- (doc. C) per i danni materiali subiti, il torto morale e la perdita di sostegno. Nessun accordo è stato invece trovato in merito alle spese legali preprocessuali, sicché si è resa necessaria la presente causa.

 

 

                                   3.   Con la petizione in rassegna AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9 hanno chiesto, in applicazione dell’art. 65 LCStr, la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 14'624.80 oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2002, somma corrispondente alla nota professionale, composta da onorari di 12'040.- più IVA e da spese di fr. 1'551.80 più IVA, emessa dallo studio legale __________ al termine delle sue prestazioni (doc. D).

                                         La convenuta non ha contestato il principio di una sua partecipazione alle spese legali, ma ha rilevato che l’importo concretamente preteso a questo titolo era eccessivo nella misura in cui nella nota di cui al doc. D erano state inserite anche prestazioni che non potevano essere messe a carico del responsabile e con ciò dell’assicuratore RC. Rilevando che in un caso del genere un avvocato diligente con le necessarie conoscenze ed esperienza in tema di responsabilità civile non avrebbe impiegato più di 15 ore remunerate in ragione di fr. 250.- l’una, ha riconosciuto congruo ed adeguato un onorario di fr. 3'750.-, a cui ha poi aggiunto fr. 300.- a titolo di spese. Essa, sommando l’IVA, ha pertanto aderito alla petizione in ragione di fr. 4'357.80 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2005 e per il resto ne ha postulato la reiezione.

 

 

                                   4.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto che l’intervento di un legale esterno all’assicurazione di protezione giuridica D__________, che già si era adeguatamente occupata della pratica con il suo servizio interno, non risultava necessario. Benché non propriamente semplice, la pratica non presentava del resto difficoltà particolari: il principio del risarcimento del danno era stato da subito riconosciuto dalla convenuta, i calcoli potevano essere - ed erano stati - eseguiti anche dal servizio giuridico interno della D__________ e le evocate difficoltà connesse con la lontananza degli attori e la minore età di un figlio potevano essere senz’altro risolte dal medesimo servizio, senza l’ausilio di un legale esterno. La sola problematica per la quale non si sarebbe potuto prescindere dal patrocinio di un avvocato consisteva nella partecipazione al procedimento penale contro il responsabile dell’incidente. Stante la chiara dinamica dei fatti, il previo riconoscimento della responsabilità ad opera della convenuta e la rinuncia a far valere pretese risarcitorie in quella sede, non sussisteva tuttavia alcuna necessità oggettiva di intervento di un legale nel processo penale. In tali circostanze la petizione poteva trovare accoglimento solo nella misura riconosciuta dalla convenuta, ritenuto che gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- e le ripetibili (ridotte) di fr. 1'000.- sono state poste a carico degli attori, la convenuta, che aveva sempre sostanzialmente ammesso parte della pretesa per spese legali, non potendo essere considerata soccombente per la differenza.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione. A loro dire, innanzitutto, la convenuta, assicuratrice RC del terzo responsabile, non poteva sottrarsi dall’obbligo di rifondere le spese legali preprocessuali adducendo che le stesse dovevano andare a carico dell’assicurazione giuridica della vittima. Essi ribadiscono quindi che tutte le prestazioni fatturate nel doc. D, oltre ad essere in relazione di causalità con l’incidente della circolazione, erano giustificate, necessarie ed appropriate, e di conseguenza il loro costo, del tutto proporzionato e conforme alla TOA, doveva andare a carico della controparte. Pure contestata è infine la data di decorrenza degli interessi, che erano dovuti già dal momento del sinistro, trattandosi di posta di danno extracontrattuale.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Gli attori ritengono innanzitutto che la convenuta, assicuratrice RC del terzo responsabile, non poteva sottrarsi dall’obbligo di rifondere le spese legali preprocessuali adducendo che le stesse dovevano andare a carico dell’assicurazione giuridica della vittima. Essi in realtà sfondano porte aperte. In effetti né il Pretore né la convenuta lo avevano mai preteso in causa, quest’ultima avendo anzi specificato nei suoi allegati che la sua resistenza in lite era unicamente dovuta al fatto che le somme richieste dalla controparte a quel titolo erano eccessive o comunque non in relazione con la responsabilità civile del detentore (risposta p. 3, duplica p. 2 e osservazioni p. 2; sulla questione cfr. in ogni caso Weber, Ungereimtheiten und offene Fragen beim Ersatz von Anwaltskosten, in SVZ 1993 p. 16; DTF 117 Ia 295 consid. 3).

 

 

                                   8.   Le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC) - possono costituire una posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., n. 87 segg. ad art. 41 CO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150; per tante II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163, 24 aprile 2007 inc. n. 12.2006.77). Tra le spese risarcibili vi sono anche i costi di patrocinio relativi ad un procedimento penale in cui il danneggiato è stato partecipe (Weber, op. cit., p. 3 e 14; Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in recht 1994 p. 197; DTF 117 II 101 consid. 6; II CCA 14 luglio 1999 inc. n. 12.98.287, 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.214, 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45), ritenuto però che in tal caso occorre altresì che la parte che ne ha chiesto la rifusione abbia partecipato alla causa penale contro il responsabile per salvaguardare le sue pretese di natura civile (cfr. Weber, op. cit., p. 14 seg.; Brehm, op. cit., n. 90 ad art. 41 CO; sentenza DTF citata; sentenza II CCA citate). Pure risarcibili, secondo gran parte della dottrina, sono infine le spese per il patrocinio del danneggiato innanzi alle assicurazioni sociali (per un riassunto delle varie posizioni dottrinali, cfr. Berger, Der Geschädigte hat ein Recht auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in HAVE 2003 p. 135).

 

 

                                   9.   Nel caso di specie va innanzitutto rilevato che il fatto per gli attori di avvalersi di un avvocato in __________ per salvaguardare in generale i loro diritti a seguito del decesso di M__________ __________ era senz’altro giustificato da un punto di vista personale, atteso che essi al momento dell’incidente risiedevano in __________, tranne la figlia AP 1 (nemmeno ventenne) e la figlia AP 2 (di 23 anni), che in seguito ha poi deciso di tornare con i parenti __________; oltretutto uno dei figli, AP 3, era ancora minorenne. E contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nemmeno si può ritenere che, per le tematiche che dovevano trovare ancora soluzione, il patrocinio di un legale non fosse giustificato, necessario e appropriato: nonostante la responsabilità nell’incidente fosse tutto sommato chiara e incontestata, rimanevano in effetti da risolvere tutta una serie di questioni, tutt’altro che semplici e comunque “dolorose” o “delicate”, si pensi in particolare al risarcimento contro l’assicuratore RC del terzo responsabile, alle relazioni con l’assicuratore LAINF, con l’assicuratore vita e con la cassa pensioni, alle pratiche per la tutela del figlio minorenne, ai rapporti patrimoniali con l’ex marito e con la datrice di lavoro, ai debiti lasciati impagati, ecc. Questo in generale. Esaminando però più da più vicino le prestazioni fatturate dall’avvocato degli attori nel doc. D e concretizzate nei documenti versati agli atti nel doc. I1 e I2, si osserva che non tutte possono essere poste a carico della convenuta.

 

 

                                9.1   Il rimborso delle spese di patrocinio per la pratica di risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratrice RC appare giustificato. Nonostante la responsabilità del terzo responsabile fosse chiara, si trattava in effetti di far sì che, oltre al danno materiale vero e proprio, questione di per sé semplice, fosse rifuso anche il torto morale e la perdita di sostegno in caso di morte di un famigliare, questioni queste che non sono invece di immediata soluzione, specie poi - come nella fattispecie - per persone non cognite in infortunistica. La procedura si è rivelata lunga e laboriosa già solo per la necessità di coinvolgere i numerosi eredi, in gran parte oltretutto all’estero, per l’esigenza di ottenere la nomina di un tutore al figlio minorenne e, specie per quanto riguarda la questione della perdita di sostegno, siccome occorreva chiarire in che misura l’ex marito fosse eventualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei figli. Visto anche l’esito della pratica che, come detto, ha permesso agli attori di ottenere dalla convenuta un risarcimento complessivo di fr. 102'963.- (doc. C), ben si può ritenere che l’intervento del legale sia stato giustificato, necessario e appropriato.

 

 

                                9.2   Pure giustificato appare il rimborso delle prestazioni che l’avvocato degli attori ha svolto nei confronti delle assicurazioni sociali. Nelle circostanze evocate in precedenza non si poteva in effetti ragionevolmente pretendere che gli attori avessero ad occuparsi di tali questioni, invero non particolarmente complesse, ma nemmeno di immediata soluzione. L’attività svolta in concreto dal legale, anch’essa coronata da successo, tanto che gli attori hanno potuto ottenere all’incirca altri fr. 160'000.-, si è per altro rivelata tutto sommato contenuta, sicché alla convenuta ne è risultato un aggravio limitato ed accettabile.

 

 

                                9.3   Il patrocinio nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del terzo responsabile dell’incidente, pure fatturato nel doc. D, si è rivelato opportuno solo nella sua prima fase, ossia fintanto che il legale degli attori, che si erano costituiti parte civile, ha presenziato, il 21 febbraio 2003, all’interrogatorio del responsabile. A quel momento non era in effetti ancora stata chiarita la responsabilità, né la convenuta era stata interpellata per confermare la sua eventuale disponibilità ad assumersi il caso. Ben si può pertanto ritenere che l’intervento fosse necessario ed adeguato per far valere in seguito le pretese civili. Non appare invece necessaria - come giustamente ritenuto dal primo giudice - la partecipazione del legale al processo penale, che è stato celebrato il 10 novembre 2004 innanzi al presidente della Corte delle assise correzionali di __________. A quel momento gli attori avevano già concordato con la convenuta i risarcimenti per danno materiale e torto morale (cfr. doc. 1; teste G__________ __________ verbale d’udienza 2 ottobre 2006 p. 1 seg.) anche se le relative convenzioni sono poi state formalizzate solo in epoca successiva (cfr. doc. C), e rimaneva in sospeso solo la pretesa per spese legali preprocessuali. Gli attori d’altro canto nemmeno avevano ancora esposto alcuna concreta pretesa per perdita di sostegno. A ogni buon conto in occasione del dibattimento penale, come risulta dalla relativa sentenza (doc. A), essi, tramite il loro legale, si sono limitati a chiedere di essere posti al beneficio dello statuto di vittime in base alla LAVI, richiesta per altro respinta, e non hanno formulato nessuna pretesa di risarcimento, sicché appare chiaro che la partecipazione a quell’evento non era in realtà tale da migliorare, e di fatto non ha migliorato, la posizione civile degli attori.

 

 

                                9.4   Non può per contro essere posta a carico della convenuta la prestazione, svolta e fatturata dal legale degli attori nel doc. D, relativa alla redazione dell’allegato petizionale. Tale prestazione non rientra in effetti tra le spese legali preprocessuali, ma in quelle processuali, che come tali sono remunerate mediante le ripetibili (Brehm, op. cit., n. 88 ad art. 41 CO; II CCA 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.214).

 

 

                                9.5   Nemmeno possono essere caricate alla convenuta le somme che il legale degli attori ha esposto per essersi dovuto occupare delle pratiche contro la datrice di lavoro di M__________ __________, D__________ SA, che si rifiutava di versare agli eredi alcune pretese salariali della dipendente (per fr. 11'000.-), rispettivamente contro I__________ __________ SA, che procedeva per ottenere il pagamento di acquisti da questa effettuati con la carta __________ (per ca. fr. 3'500.-). Tali prestazioni non sono in effetti in relazione di causalità adeguata con il sinistro per la quale la convenuta è chiamata ad intervenire.

 

 

                                9.6   Il legale degli attori si è pure occupato di altre questioni minori, avviando tra l’altro le pratiche volte a far sì che a AP 3 fosse nominato un tutore e di verificare se ed eventualmente in che misura l’ex marito di M__________ __________ fosse tenuto a contribuire al mantenimento dei figli. Tali prestazioni, per altro limitate (per la questione tutoria, la circostanza è confermata dal doc. 6), non possono essere poste a carico della convenuta, non essendo la diretta conseguenza dell’incidente per la quale essa deve rispondere. Poco importa poi se la convenuta, in alcune missive (ad es. doc. E, lettere 21 ottobre e 10 dicembre 2003 nel plico doc. 8; cfr. pure teste G__________ __________ verbale d’udienza 2 ottobre 2006 p. 2), possa aver chiesto al legale informazioni in merito a tali pratiche, per altro già avviate in precedenza, rispettivamente abbia chiesto che le stesse, nella misura in cui potevano influire in merito alle pretese risarcitorie o alla formalità del loro versamento, fossero risolte prima di concretizzare l’ammontare del risarcimento.

 

 

                                9.7   Non va infine sottaciuto neppure il fatto che il legale degli attori abbia in sostanza svolto il ruolo di vero e proprio “trait-d’union” dei clienti per tutte le questioni che concernevano M__________ __________. Egli si è ad esempio occupato del pagamento di fatture di varia natura (spese funerarie, spese di trasloco, imposte, elettricità, ecc.), dei rapporti con l’ex marito e con il suo avvocato, dei rapporti con l’assicurazione di protezione giuridica D__________ (che per altro, oltre a tenere i contatti con il legale, lamentava persino il mancato pagamento del premio 2003). In quella sua veste egli, come ben risulta dai documenti versati agli atti quale doc. I, ha dovuto intrattenere una frequente e fittissima corrispondenza con tutta una serie di persone, che supera ampiamente lo stretto necessario. Il suo mandato non si è quindi limitato alla pratica di risarcimento verso il responsabile (rispettivamente nei confronti delle assicurazioni RC e sociali), ma è stato assai più esteso. Anche tale circostanza impone di ridurre l’ammontare della somma da porre a carico della convenuta.

 

 

                                10.   Gli attori chiedono alla convenuta il pagamento della nota professionale del proprio legale (doc. D) che indica fr. 12'040.- di onorari e da fr. 1'551.80 di spese, più IVA. Stante la contestazione in merito all'ammontare di tale nota, l'onere della prova circa la congruità della stessa incombeva agli attori, che ne chiedono la rifusione quale posta di danno (art. 8 CC, art. 42 CO). Ebbene, la nota in questione specifica le date in cui il legale ha svolto le varie attività e indica le relative spese, ma non v'è alcuna indicazione circa il tempo impiegato, né per le singole operazioni, né complessivamente. Non solo, ma neppure è fatto accenno alle modalità di calcolo degli onorari, non essendo specificato se in base al dispendio orario, al valore litigioso, o ancora sulla base di una combinazione di questi o di altri criteri. Neppure a fronte delle contestazioni della convenuta - che nei propri allegati ha puntualmente rilevato tali carenze - la parte attrice ha fornito qualche indicazione in merito al modo di procedere. Preso atto che la convenuta riteneva che il lavoro svolto dal legale fosse quantificabile in circa 15 ore di lavoro, in sede di replica gli attori si sono invero limitati a contestare tale apprezzamento, illustrando la complessità della fattispecie, senza però fornire alcun ragguaglio supplementare quo al tempo impiegato o alle modalità di calcolo dell'onorario. Ancora in questa sede l'appellante si limita ad osservare che la nota rientra nella norma ed è da considerare proporzionata, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla TOA per il calcolo dell'onorario in base al valore, che indica in fr. 102'963.-. Va qui però rilevato che, in applicazione dell'art. 11 TOA, quando la vertenza cessa prima del compimento di atti giudiziari, è da tener conto anche del dispendio orario, sul quale però, come già detto, l'appellante non fornisce alcuna indicazione. In siffatta situazione non è certo compito del giudice procedere ad una valutazione del tempo impiegato, tanto più che non risulta - né l'appellante lo afferma -  che tale indicazione non potesse essere fornita. Di principio, anche se per altri motivi, la sentenza del Pretore, che ha accordato il risarcimento nella misura ammessa dalla convenuta, merita quindi conferma.

 

                              10.1   Comunque, procedendo ad una valutazione prudenziale in applicazione dei criteri fissati dagli art. 9, 10 e 12 TOA al valore litigioso indicato dall'appellante in fr. 102'963.-, e della nota formula adottata dal Consiglio di moderazione 2 x OV x OT,

                                                                                                                              OV + OT

                                         e tenuto conto - in mancanza di altre indicazioni attendibili - di un dispendio orario di 15 ore - tante ne sono state riconosciute dalla convenuta -, si ottiene un onorario di circa fr. 5'000.-. Tenuto conto di quanto esposto sopra circa la non risarcibilità di talune prestazioni, l'importo di fr. 4'357.80 stabilito dal Pretore meriterebbe quindi conferma.

 

 

                                11.   All’importo così attribuito agli attori, vanno pure aggiunti gli interessi al 5%. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, gli stessi non iniziano tuttavia a decorrere dalla data dell’incidente, ma, come indicato nel giudizio impugnato, solo dalla data dell’inoltro della petizione (DTF 131 III 12 consid. 9.5; II CCA 5 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.149).

 

 

                                12.   Ne discende la reiezione del gravame. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 10'267.-, seguono la soccombenza.                                                        

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 21 febbraio 2007 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9 è respinto.

                                     

                                        

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            350.-

                                         b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T o t a l e                                            fr.            400.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.- di ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-   

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).