Incarto n.
12.2007.65

Lugano

26 febbraio 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.481 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 giugno 1999 da

 

 

RI 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. daRA 2

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

 

ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta il 13 febbraio 2007 dall’attrice, che il Pretore con decreto 15 febbraio 2007 ha respinto;

 

ricorrente l'attrice con gravame 3 marzo 2007 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 21 marzo 2007 postula la reiezione del ricorso pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con la petizione in rassegna W__________ __________ ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 88'027.70 oltre interessi a titolo di mercede di mediazione;

 

                                         che a seguito del decesso dell’attore e della rinuncia all’eredità da parte degli eredi, la sua pretesa, di spettanza della sua eredità giacente, è stata poi ceduta, in applicazione dell’art. 260 LEF, alla vedova RI 1;

 

                                         che quest’ultima, affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole della causa, ha successivamente instato, dopo che lo scambio degli allegati preliminari si era nel frattempo concluso, per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria;

 

                                         che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza rilevando come l’attrice non potesse essere considerata indigente ai sensi dell’art. 3 Lag, da una parte siccome dalla documentazione da lei prodotta si evinceva che essa aveva un’eccedenza mensile di fr. 438.- e dall’altra in quanto costei aveva indicato nel certificato municipale risparmi per fr. 26'800.-, e ciò senza considerare che dall’estratto di uno dei suoi conti bancari risultava che essa aveva disposto in pochi mesi di fr. 70'000.- del cui destino nulla era dato a sapere, rispettivamente che pure risultava che essa si era professata creditrice nei confronti di un terzo per un importo di fr. 270'000.-;

 

                                         che con il ricorso che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, ribadendo da una parte che essa disponeva di un’eccedenza mensile di soli fr. 83.- ed osservando dall’altra che i suoi risparmi erano di fr. 20'800.-, che i fr. 70'000.- evocati dal primo giudice erano stati destinati al pagamento di un indennizzo al proprio figlio ed al rimborso di un prestito, e che infine la somma di fr. 270'000.-, pure menzionata dal Pretore, corrispondeva ad una pretesa, contestata, da lei azionata nei confronti di un terzo;

 

                                         che giusta l’art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, hanno il diritto ad ottenere l’assistenza giudiziaria;

 

                                          che l’esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto, ma con riferimento alle particolarità del caso;

 

                                          che la causa in esame ha un valore di fr. 88'027.70 e la tassa di giustizia dovuta potrebbe essere stimata in fr. 3’000.- (art. 17 LTG) e l'onorario del patrocinatore, per la trattazione dell'intera pratica, potrebbe aggirarsi sui fr. 8’000.- (art. 9 e 13TOA e art. 11 del Regolamento per la fissazione delle ripetibili);

 

                                          che tuttavia, ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag), e che in concreto la richiesta dell’attrice è stata presentata solo dopo lo scambio degli allegati preliminari, ovvero dopo che il mandato di patrocinio era già stato svolto almeno per metà, ben si può ritenere che la somma per cui potrebbe essere chiesta l’assistenza giudiziaria ammonta a non più di fr. 7'000.-;

                                        

                                         che con il gravame l’attrice rileva innanzitutto di disporre di un’eccedenza mensile di soli fr. 83.-: nell’occasione essa si è limitata a ribadire il calcolo da lei proposto innanzi al Pretore, ma non ha assolutamente spiegato per quale motivo il calcolo con cui il primo giudice aveva concluso per un’eccedenza mensile di fr. 438.- e soprattutto la motivazione che ne stava alla base fossero errati e con ciò da modificare, sicché la censura dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; per l’applicazione della norma in caso di ricorso in base alla Lag, cfr. II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.181; I CCA 14 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.20);

 

                                         che in tali circostanze, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le spese processuali e d’avvocato debbono essere prestate entro tempi ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su uno o due anni (II CCTF 3 settembre 2001 5P.218/2001, 28 aprile 2004 5P.113/2004; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 6 ad art. 3 Lag; I CCA 7 novembre 2006 inc. n. 11.2003.152), ben si può in concreto confermare la possibilità dell’attrice di far fronte da sé agli oneri che le sarebbero derivati dalla lite;

 

                                         che, a titolo abbondanziale, si osserva che è perlopiù a ragione che il Pretore ha pure evidenziato come l’attrice disponesse in ogni caso anche di un patrimonio sufficiente a cui attingere, rispettivamente che essa non avesse spiegato in che modo avesse disposto di importanti somme poco prima di aver postulato l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria;

                                         che l’attrice ribadisce in questa sede di disporre di attivi bancari per soli fr. 20'800.-, rilevando che il Pretore non avrebbe tenuto conto del fatto che essa aveva nel frattempo versato al suo legale fr. 6'000.- per spese di patrocinio (in un’altra vertenza), ma l’argomento non convince: la nota d’onorario del legale volta al pagamento di quella somma reca in effetti la data del 26 aprile 2006 (doc. 9 AG) e la dichiarazione attestante in fr. 26'800.- il totale dei suoi averi bancari è successiva, essendo datata 12 maggio 2006 (doc. 3 AG); oltretutto, dai documenti allegati alla domanda di assistenza giudiziaria risulta che fr. 3'000.- erano stati prelevati il 1° maggio 2006 da un conto della Banca Raiffeisen (doc. 6.3 AG), mentre su un estratto conto di Postfinance è stato indicato, a mano, un ulteriore prelevamento, pure di fr. 3'000.-, avvenuto sempre il 1° maggio 2006 (doc. 4 AG), così che la somma di fr. 6'000.- sembrerebbe essere stata pagata prima del 12 maggio 2006; si aggiunga che gli estratti dei 3 conti di cui essa è titolare, così come sono stati prodotti, indicano un saldo complessivo di fr. 30'239.38 (fr. 7'573.43 al 30 aprile 2006 doc. 4 AG, fr. 8'359.55 al 31 dicembre 2005 doc. 6.1 AG e fr. 14'306.40 al 1° maggio 2006 doc. 6.3);

 

                                         che in merito ai fr. 70'000.- da lei prelevati dai suoi conti poco prima di chiedere la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. 6.1 AG), si osserva che, pur essendo senz’altro verosimile che fr. 20'000.- corrispondano al rimborso di un prestito concesso da terzi (cfr. doc. 11-13 AG, prodotti in questa sede), la spiegazione secondo cui gli altri fr. 50'000.- sarebbero stati versati al figlio - come effettivamente risulta (doc. 14-19 AG, prodotti in questa sede) - a titolo di indennizzo per prestazioni da lui svolte nel 2004 e 2005 nell’ambito della liquidazione dell’eredità del padre risulta poco plausibile: l’attrice e gli altri eredi hanno infatti rinunciato all’eredità siccome oberata di debiti (cfr. lettera 20 dicembre 2000 del precedente patrocinatore dell’attore, con allegato), sicché la fatturazione di un importo di fr. 50'000.- per eventuali prestazioni svolte dal figlio in merito alla successione appare esorbitante; la liquidazione dell’eredità risulta oltretutto essere stata curata dall’ufficio esecuzione e fallimenti; le pratiche che sarebbero state svolte dal figlio non sono inoltre state specificate in modo chiaro e soprattutto non è stato provato quanto sarebbe stato fatto; l’attrice, pur avendo indicato nel ricorso che le somme versate a costui sarebbero state regolarmente dichiarate al fisco, non ha infine versato agli atti alcuna prova in tal senso: stando così le cose, ben si può ritenere che la somma in questione sia in realtà stata versata ad altro titolo o con altre finalità (investimenti, mutuo, intestazione fiduciaria, ecc...), senza che l’attrice se ne sia necessariamente spossessata in modo definitivo;

 

                                         che siccome in base alla giurisprudenza chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver preventivamente consumato il suo patrimonio limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che può variare tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 7 ad art. 3 Lag; II CCA 30 novembre 2005 inc. n. 12.2005.198), e dovendosi nella fattispecie ammettere che l’attrice disponeva di un patrimonio proprio di oltre fr. 75'000.- (fr. 26'800.- presenti sui suoi conti e fr. 50'000.- di cui non ha provato in modo plausibile di non poter più disporre), appare chiaro che essa, anche per questo motivo, non può essere considerata indigente nella causa in rassegna, e ciò senza che occorra esaminare l’eventuale rilevanza del fatto che essa vantasse nei confronti di un terzo una pretesa di fr. 270'000.- o addirittura di fr. 420'000.-, oggetto di una separata causa (cfr. doc. 20 AG, prodotto in questa sede; sulla questione cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., n. 302 ad art. 3 Lag);

 

                                         che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto;

 

                                         che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag), né si assegnano ripetibili alla convenuta che non può essere considerata parte nell’incidente processuale, che in effetti oppone la richiedente allo Stato (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; I CCA, 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84);

 

                                         che, per l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato un valore litigioso di fr. 88'027.70;

                                        

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 3 marzo 2007 di RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).