Incarto n.
12.2007.78

Lugano

24 luglio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.699 (azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 11 novembre 2002 da

 

 

AP 1

RA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

RA 1

 

 

con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 24'000.– più interessi di cui al PE n. 867337-01 dell'UE di Lugano, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 6 marzo 2007, ha respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 23 marzo 2007, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con osservazioni del 7 maggio 2007, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con contratto 21 aprile 1994, AO 1 e __________ hanno venduto a __________, marito di AP 1, 40 azioni del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna, costituenti il 40% del pacchetto azionario della società Fabrique d'Horlogerie __________ Bienne (in seguito __________), al prezzo di fr. 1'200'000.–, da versare in ragione di fr. 400'000.– al più tardi il 1° aprile 1995 e gli ulteriori fr. 800'000.– al più tardi il 1° giugno 1995 (doc. D) [contestualmente il rimanente 60% del pacchetto azionario è invece stato venduto da AO 1 e __________, con contratto di medesima data e per identico prezzo (doc. E), alla __________ di Zugo, società che dal 1992 si occupava della vendita e del marketing della __________ e di cui __________ e AP 1 erano amministratori]. Le medesime parti hanno sottoscritto il 13 dicembre 1995 un addendum al contratto doc.D, con il quale è stato tra l'altro pattuito che il prezzo di vendita delle 40 azioni della __________, con l'aggiunta degli interessi al 6% decorsi nel 1995 (fr. 48'000.–), sarebbe stato pagato in rate mensili di fr. 10'000.– per ciascuno dei venditori dal gennaio 1996, fino al rimborso completo della somma di fr. 1'248'000.–; gli interessi su tale importo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 erano inoltre da pagare al 31 dicembre 2000 “a raison de 50% tenant compte du remboursement échelloné (intérêt moyen)” [doc. C, n. 3]. Con l'addendum AP 1 si è impegnata solidalmente con il compratore __________ – suo marito – per tutti gli impegni assunti da quest'ultimo (doc. C, n. 6).

                                         I pagamenti pattuiti con il complemento di contratto del 13 dicembre 1995 a favore di AO 1 sono stati sospesi nel luglio 1998, dopo che i coniugi __________ e AP 1 avevano notificato all'allora patrocinatore di AO 1 di non ritenersi vincolati dalle pattuizioni menzionate a causa di errore, dolo e lesione (doc. M). AO 1 ha quindi fatto notificare il 7 gennaio 2002 ad AP 1 il precetto esecutivo n. 867337-01 dell'UE di Lugano per fr. 24'000.– oltre interessi. L'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo è stata respinta integralmente con sentenza 21 ottobre 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

                                  B.   Con petizione 11 novembre 2002 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in questione, adducendo che suo marito __________ si era reso conto, a fine del 1997, che il prezzo concordato per l'acquisto delle 40 azioni della __________ non corrispondeva al valore reale ed effettivo della società. In particolare ha rilevato che per le imposte relative agli anni 1992 e 1993 era stato previsto un importo di fr. 125'000.–, mentre in realtà sono poi stati pagati fr. 167'712.20 per il 1992 e fr. 126'093.– per il 1993. Ha aggiunto che era stata anche prevista una riserva per perdite da debitori per fr. 118'800.–, mentre la società non ha poi potuto incassare tre crediti per complessivi fr. 225'189.–. Ha infine sostenuto che una parte del magazzino era stata valutata in fr. 321'701.25, con la garanzia del convenuto che la merce avrebbe potuto essere venduta anche ad un prezzo superiore, mentre in realtà solo una piccola parte ha potuto essere realizzata con un ricavo di soli fr. 10'000.–. Al residuo credito del convenuto, cifrato dall'attrice in fr. 290'000.–, l'attrice ha opposto in compensazione una contropretesa di fr. 311'701.25 per minor valore della merce in magazzino, concludendo che nulla era più dovuto al convenuto. L'attrice ha pure sostenuto che la situazione effettiva della __________ si è rivelata diversa rispetto ai dati sulla base dei quali era stato calcolato il prezzo di vendita. Ha quindi invocato la garanzia del venditore, l'errore essenziale e il dolo. AO 1 si è opposto alla petizione con risposta 9 dicembre 2002. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.

 

                                  C.   Statuendo il 6 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione e posto la tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili. Il Pretore ha dapprima rilevato che nella misura in cui l'attrice intende prevalersi delle norme sulla garanzia del venditore, anche volendo considerare la lettera 25 maggio 1998 (doc. M) quale notifica difetti, la stessa sarebbe comunque tardiva, visto che – con riferimento a quanto sostenuto nella petizione (ad 5) – già alla fine del 1997 __________ si era “reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle azioni della __________ non corrispondeva al valore reale ed effettivo della società”. D'altra parte, secondo il primo giudice, le verifiche avrebbero potuto e dovuto essere eseguite subito dopo la conclusione del contratto; di conseguenza, non essendo stata effettuata né una tempestiva verifica né una tempestiva notifica al venditore, l'attrice, a suo dire, non è legittimata ad invocare la garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). Ma, secondo il Pretore, l'attrice neppure può liberarsi dagli obblighi contrattuali nei confronti del convenuto invocando l'errore essenziale ai sensi degli art. 23 e 24 CO e/o il dolo sulla base degli art. 28 e 203 CO. In forza del principio stabilito dall'art. 8 CC, l'onere probatorio incombeva infatti all'attrice, le cui allegazioni sono però rimaste senza supporto probatorio. Anzi, aggiunge il primo giudice, le tesi liberatorie dell'attrice risultano chiaramente smentite dalla deposizione del teste __________. Sulla scorta di detta testimonianza, il Pretore ha quindi concluso che __________ ha avuto la possibilità di verificare personalmente quale fosse la reale situazione economica della società e quindi di determinarsi, senza costrizioni, errori o inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto di parte del pacchetto azionario. __________, evidenzia infine il primo giudice, ha poi svolto un ruolo determinante per la conclusione del contratto di compravendita del 21 aprile 1994 e segnatamente per quanto riguarda la pattuizione del prezzo, che è stato stabilito sulla base di dati da lui stesso raccolti, verificati e proposti.

 

                                  D.   AP 1 è insorta con appello del 23 marzo 2007, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 7 maggio 2007 AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili.

 

 

 

E considerato

 

in diritto:                  1.   L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).

 

                                   2.   Pacifico e incontestato è il fatto che le pretese di AO 1 (creditore) trovano fondamento nel contratto 21 aprile 1994 (doc. D), con il quale il medesimo ha venduto a __________, marito di AP 1, 40 azioni della __________ e nell'addendum 13 dicembre 1995 (doc. C), sottoscritto pure dall'appellante. AP 1 sostiene dal canto suo l'inesistenza del debito, invocando le norme della garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1 e 2 CO), l'errore essenziale (art. 23 e 24 CO) e il dolo (art. 28 e 203 CO).

 

                                   3.   Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (art 197 cpv. 1 CO). Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti (cpv. 2). Secondo l’art. 201 cpv. 1 CO, valido anche in materia di compravendita di azioni di un'azienda commerciale (DTF 107 II 421), il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta appena l'ordinario andamento delle cose lo consenta e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante esame ordinario (art. 201 cpv. 2 CO). Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi (cpv. 3).

 

                                3.1   La parte attrice ha sostenuto che “alla fine del 1997 il signor __________ si è purtroppo reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle azioni della __________ non corrispondeva al valore reale ed effettivo della società” (petizione, n. 5 pag. 6 in fondo). Essa ha pertanto fatto valere l'azione di garanzia, ritenuto che il venditore aveva, a suo dire, “garantito l'esattezza delle cifre alla base del calcolo per il prezzo delle azioni” (petizione, pag. 8 in fondo).

 

                                3.2   Il Pretore ha rilevato che, anche volendo considerare la lettera 25 maggio 1998 (doc. M) quale notifica difetti, la stessa sarebbe comunque tardiva, visto che come rilevato dall'attrice nella petizione, già “alla fine del 1997” __________ si era “reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle azioni della __________ non corrispondeva”, a suo dire, “al valore effettivo della società”. Di conseguenza, secondo il primo giudice, non essendo stata effettuata né una tempestiva verifica né una tempestiva notifica al venditore, l'attrice non è legittimata ad invocare la garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1 e 2 CO).

 

                                3.3   L'appellante si limita a dissentire dalle predette affermazioni del Pretore (appello, punto n. 6 pag. 13 verso il mezzo). Non adduce però alcun motivo di fatto e di diritto a sostegno del proprio dissenso, sicché su questo punto l'appello si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

 

                                   4.   Se un contratto è viziato da errore essenziale non è nullo, ma non esplica effetto obbligatorio, ovvero è inefficace (art. 23 CO). Conformemente all'art. 24 cpv. 1 CO, l'errore è essenziale specialmente quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso de quello al quale ha dichiarato di consentire (n. 1), la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa (n. 2), la parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà (n. 3), l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (n. 4). L'errore di una parte può concernere aspetti inerenti o esterni alla pattuizione (lo scopo, i rischi, ecc.), può riferirsi a fattispecie presenti o passate, comunque deve attenere soggettivamente e oggettivamente a un elemento essenziale della pattuizione, come tale riconoscibile per la controparte (Schwenzer, in Basler Kommentar, 2a ed, n. 17 – 23 ad art. 24 CO).

                                         La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale (art. 28 CO). In particolare vi è dolo ai sensi della norma indicata se controparte ha indotto a un negozio giuridico la parte che se ne prevale facendole credere cose errate o sottacendo questioni che avrebbero dovuto essere comunicate al partner secondo i criteri della buona fede. Affinché sia applicabile l'art. 28 CO devono essere dati i presupposti del dolo, dell'illiceità e del rapporto di causalità fra l'atteggiamento ingannevole e il consenso della parte (Schwenzer, op. cit., n. 3 – 14, ad art. 28 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore (dolo del venditore) non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO).

                                         Incombe alla parte acquirente l'onere di provare l'errore essenziale di cui è stata vittima (Schmidlin, in Commentaire Romand, n. 27 ad art. 21 CO), rispettivamente il dolo del venditore (Schmidlin, op. cit., n. 49 ad art. 28 CO; Venturi, in Commentaire Romand, n. 3 ad art. 203 CO).

 

 

                                4.1   L'attrice, senza preciso riferimento ad uno dei casi indicati dall'art. 24 cpv. 1 CO, ha invocato l'errore essenziale, sostenendo che esisterebbe “un'importante differenza, ovvero fr. 729'401.25” tra “il prezzo pattuito” per le azioni comperate dal marito ed “il reale valore aziendale” (conclusioni, pag. 12 verso il mezzo). L'attrice ha pure sostenuto che suo marito sarebbe stato indotto con dolo alla pattuizione, non potendo, a suo dire, “essere considerate fortuite o involontarie” differenze contabili “quantificabili in fr. 729'401.25” (conclusioni, pag. 14 verso il mezzo) e invocando l'art. 28 CO, che prevede la stessa sanzione dell'art. 23 CO. Il dolo del venditore, secondo l'attrice, permetterebbe poi di far capo anche all'azione di garanzia, indipendentemente dall'omissione o dal ritardo della notifica dei difetti (art. 203 CO).

 

                                4.2   Il Pretore, dopo aver ricordato che, in base al principio stabilito dall'art. 8 CC, l'onere probatorio relativo al verificarsi delle condizioni per l'applicazione delle norme di legge citate incombeva all'attrice, ha evidenziato che le sue allegazioni sono rimaste senza alcun supporto probatorio. Anzi, ha aggiunto il primo giudice, le tesi liberatorie dell'attrice risultano chiaramente smentite dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla deposizione del teste __________, dalla quale emerge che __________ ha potuto prendere visione di tutta la documentazione amministrativa e contabile della società già a partire dal 1992 e poi fino al momento della vendita delle 40 azioni nel 1994, le trattative sono durate mesi se non anni, il valore attribuito alla società __________ è il risultato di un accordo tra lui stesso (__________), AO 1 e __________, le cifre e gli elementi che hanno poi portato a fissare il prezzo sono stati stabiliti da __________ dopo discussioni, __________ ha potuto verificare ogni elemento che ha concorso a raggiungere l'accordo sul prezzo, __________ ha avuto accesso ai locali della ditta, ha potuto verificare l'inventario menzionato nel contratto e ne ha discusso con una persona di sua fiducia e, infine, non risulta che AO 1 abbia garantito a __________ che una parte dell'inventario aveva un valore di fr. 321'701.25. Sulla scorta di quest'ultima testimonianza, il Pretore ha quindi concluso che __________ ha avuto la possibilità di verificare personalmente quale fosse la reale situazione economica della società e quindi di determinarsi, senza costrizioni, errori o inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto di parte del pacchetto azionario della __________. Egli, rileva il primo giudice, ha poi svolto un ruolo determinante per la conclusione del contratto di compravendita del 21 aprile 1994 e segnatamente per quanto concerne la pattuizione del prezzo, che è stato stabilito sulla base di dati da lui stesso raccolti, verificati e proposti alla controparte. Il Pretore ha di conseguenza respinto l'azione di disconoscimento di debito fondata dalla parte attrice sull'errore essenziale, sul dolo del venditore e sull'azione di garanzia.

 

                                4.3   La parte appellante, come essa medesima non manca di evidenziare (appello, pag. 19 verso l'alto), riproduce in questa sede la totalità di quanto già esposto nelle conclusioni di causa, con pochissime aggiunte o modifiche. La giurisprudenza ha però già avuto modo di stabilire ripetutamente che la trascrizione, nell'appello, delle conclusioni di causa e la riproduzione, nell'appello, di ampi stralci delle conclusioni di causa comporta la sanzione dell'irricevibilità del gravame. Il contenuto delle conclusioni deve infatti servire a convincere il giudice della bontà delle argomentazioni della parte alla luce delle risultanze istruttorie e non vi si trovano, nelle medesime, critiche ad un giudizio – che del resto non è ancora stato emanato – che invece è la finalità della procedura d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 20 gennaio 2003 inc. 12.2001.160, in NRCP 2003 p. 415; II CCA 30 ottobre 2002 inc. n. 12.2002.92; II CCA 6 marzo 2001 inc. 12.2000.193; II CCA 2 maggio 2000 inc. n. 12.2000.38).

                                         Ne discende che nella fattispecie l'intero appello – tranne il punto n. 6, pag. 13 verso il mezzo (di cui già si è detto al consid. 3.3) e il punto n. 8, pagg. 17-19 (di cui si dirà qui di seguito) – deve in concreto essere dichiarato inammissibile.

 

                                4.4   La parte appellante al punto n. 8 del gravame contesta il fatto che il Pretore abbia basato la propria decisione sulla deposizione del teste __________. Essa sostiene che la predetta testimonianza “non è oggettiva e di conseguenza risulta poco credibile in quanto proveniente da una persona avente un chiaro interesse all'esito della procedura”. Il primo giudice avrebbe inoltre, a suo dire, omesso di approfondire “l'attendibilità del teste proprio in relazione ai benefici personali che gli sarebbero derivati” nel caso di reiezione dell'azione di inesistenza del debito. Secondo l'appellante, al Pretore non poteva sfuggire “il fatto che il Tribunale incaricato della rogatoria non aveva neppure posto al teste il quesito preliminare volto a sapere se egli fosse personalmente interessato nella vertenza”. A torto.

                                         L’attendibilità del teste __________ è stata contestata dalla parte attrice per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; per tante II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190). Non vi è quindi motivo di rimproverare al primo giudice di non aver approfondito l'attendibilità (fino a quel momento non contestata) del teste e di rimettere in discussione quanto dichiarato da __________, che per altro ha assunto fino ad ora un atteggiamento di rinuncia ad agire in giustizia nei confronti di __________ e AP 1; atteggiamento che la stessa parte appellante evoca a sostegno della propria tesi (appello, pag. 7 verso l'alto e pag. 16 in alto).

                                         L'appellante sostiene pure che il Pretore non doveva riprendere la testimonianza __________ come “oro colato” nella sentenza, in quanto la stessa sarebbe, a suo dire, “lacunosa e contraddittoria laddove il teste afferma di non ricordare, guarda caso quando una sua risposta avrebbe potuto giovare all'appellante”. La contestazione si esaurisce in se stessa ed è priva di rilevanza, in quanto l'appellante neppure menziona la domanda alla quale il teste avrebbe risposto in tal senso. L'appellante rileva una contraddizione nelle affermazioni del teste, nella misura in cui dice che “il signor __________ ha potuto verificare l'inventario, per concludere poi che quest'ultimo non ha però partecipato alla determinazione del suo valore”. Le affermazioni tuttavia non appaiono contraddittorie, in quanto anche si dovesse ammettere – come sostiene il teste – che __________ non era presente all'allestimento dell'inventario, la verifica può benissimo essere avvenuta in altra circostanza. L'appellante sostiene inoltre che le affermazioni del teste __________ sarebbero “addirittura in contrasto con altre testimonianze”. La contestazione è tuttavia riferita ad una sola circostanza e meglio al fatto che, secondo l'appellante, vi sarebbe una divergenza tra quanto dichiarato dai testi __________ (verbale audiz. rogatoriale, pagina 5, risposta ad 1 f) e __________ (verbale audiz. rogatoriale/traduzione, pagina 5, risposta 6) in relazione ad un tentativo di vendita dell'“inventario”. Il teste __________ nella prima parte della sua risposta ha tuttavia precisato che non gli è neppure “chiaro di quale inventario si tratti”; ragion per cui si è limitato ad avanzare delle supposizioni. Anche questa contestazione è dunque destinata a cadere nel vuoto, nella misura in cui non è certo che, rispondendo alla domanda, i due testi si riferissero al medesimo “inventario”.

 

                                   5.   Non ci si può esimere dal ricordare all'appellante, come del resto già fatto dal Pretore, che a lei spettava l'onere di provare le pretese costrizioni, errori e inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto delle 40 azioni della __________. Le allegazioni dell'appellante sono tuttavia rimaste senza supporto probatorio e l'appello – per grandissima parte costituito da una pedissequa e inammissibile riedizione delle conclusioni – non è stato di alcuna utilità.

                                         A titolo abbondanziale si può infine rilevare che le tesi di AP 1 – riassumibili nel fatto che il venditore con il contratto del 21 aprile 1994 avrebbe ingannato __________ e abusato della sua buona fede, segnatamente in relazione al valore dell'inventario di magazzino della __________ (conclusioni, pag. 10 verso il mezzo; appello, pag. 12 verso il mezzo), indicando dolosamente “ben tre posizioni contabili” in modo “inesatto e puntualmente a scapito dell'acquirente”, con “differenze contabili quantificabili in fr. 729'401.25” non “fortuite o involontarie” (conclusioni, pag. 14 verso l'alto; appello, pag. 16 verso l'alto) – appaiono comunque d'acchito inverosimili. Ciò se si considera che dagli atti risulta che, a partire dal 1992, __________ era direttamente coinvolto nelle responsabilità amministrative della __________ (verbale audiz. rogatoriale __________, pagina 2, risposta ad 7), curandone quantomeno le vendite e il marketing (appello, pag. 3 verso il mezzo e pag. 4 verso il basso). __________ non poteva dunque non essere a conoscenza della reale situazione economica della società di cui acquistava il pacchetto azionario, nella misura del 40% a titolo personale e del 60% quale amministratore della __________. Quest'ultima circostanza – il coinvolgimento personale in ruoli di responsabilità nella __________ a far tempo dal 1992 – avvalora del resto la tesi del teste __________, secondo cui __________ ha avuto un ruolo determinante per la conclusione del contratto di compravendita delle azioni, segnatamente per la pattuizione del prezzo, fissato in base ai dati da lui stesso raccolti, verificati e proposti alla controparte.

 

                                   6.   L'appello, infondato in ogni punto, deve di conseguenza essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nel quantificare quest'ultima si è tenuto conto che l'intervento del patrocinatore è stato agevolato dal fatto che le argomentazioni d'appello sono identiche a quelle di altri undici procedimenti giudiziari pendenti tra le stesse parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 150). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto di un valore di causa pari a fr. 24'000.–.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 23 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

                                        

                                         a) tassa di giustizia      fr.    450.-

                                         b) spese                         fr.      50.-

                                                                                fr.    500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 800.- per ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-

  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.