Incarto n.
12.2007.79

Lugano

14 aprile 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Zali

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.554 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 2 settembre 2004 da

 

 

 

AP 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 79'853.45, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 marzo 2007 ha accolto limitatamente a fr. 6'531.-;

 

appellante l'attore con atto di appello 26 marzo 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 2 maggio 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   A seguito del fallimento di T__________ SA, decretato il 1° luglio 1997, la Cassa di compensazione __________, presso cui la società era affiliata, ha preteso giusta l’art. 52 LAVS da AP 1, amministratore unico di quest’ultima (doc. C), il pagamento di fr. 93'930.10, somma corrispondente ai contribuiti sociali rimasti insoluti per gli anni 1995 e 1996 (doc. F). Non ritenendosi debitore della somma in questione, AP 1 si è rivolto all’avv. AO 1 (doc. B), il quale ha dapprima interposto opposizione (doc. G) alla richiesta della cassa di compensazione e in seguito si è opposto (doc. I e M), senza successo (doc. N), alla domanda di pagamento formulata da quest’ultima innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. H e L), ritenuto che anche il suo successivo ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni (doc. O) non ha sortito l’effetto sperato (doc. P). Avendo rinvenuto un fax (doc. D) da cui risultava che la data delle sue dimissioni dalla carica di amministratore unico della società risalivano già al 18 gennaio e non al 14 febbraio 1996, come sempre ritenuto nelle procedure giudiziarie, AP 1, ora rappresentato da un altro legale (doc. Q), ha successivamente inoltrato al Tribunale federale delle assicurazioni una domanda di revisione (doc. R) chiedendo la riduzione a fr. 25'540.10 dell’importo da lui dovuto, iniziativa questa che però non ha trovato accoglimento (doc. U), l’Alta Corte avendo rilevato che egli aveva invocato un fatto nuovo, mai sostenuto prima, di cui costui o il suo legale dovevano già essere a conoscenza.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata dall’avv. AO 1, AP 1 ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 79'853.45. Egli, sulla base delle motivazioni addotte dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha in sintesi rimproverato al suo precedente patrocinatore di aver omesso di indicare nelle procedure giudiziarie che le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico di T__________ SA risalivano già al 18 gennaio 1996, ciò che aveva comportato la sua condanna al pagamento di un importo di fr. 68'390.- superiore a quanto effettivamente dovuto (cfr. doc. S). Oltre a quella somma, al convenuto andavano pure caricate le spese processuali di fr. 4'500.- per la domanda di revisione (doc. U) e gli onorari di complessivi fr. 6'963.45 fatturatigli dall’altro legale (doc. AF e AG) per il patrocinio nella sede federale.

 

 

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, richiamate correttamente le norme sul contratto di mandato (art. 398 CO), ha innanzitutto rilevato, per quanto qui interessa, che l’attore non aveva dimostrato di aver informato il convenuto dell’esistenza delle dimissioni del 18 gennaio 1996 (doc. D) ed anzi lo stesso convenuto, sentito in sede di interrogatorio formale, lo aveva categoricamente negato, non contraddetto, su questo punto, da altre risultanze istruttorie. Inoltre, sempre a detta del giudice di prime cure, non vi era ragione affinché il convenuto dovesse ipotizzare o immaginare l’esistenza di siffatte dimissioni: l’attore, il quale, in quanto fiduciario dal profilo professionale di un certo livello, non era certamente uno sprovveduto, all’inizio del mandato gli aveva infatti consegnato una bozza di reclamo all’indirizzo della Cassa di compensazione __________ (doc. 2 [recte: 3]) in cui si leggeva che aveva dimissionato dalla carica di amministratore unico di T__________ SA già dal lontano febbraio 1996. In tali circostanze nulla ostava al convenuto di concludere che le dimissioni lette all’assemblea generale degli azionisti dell’8 febbraio 1996 fossero state allegate a quel momento o fossero effettive da allora. Del resto era a ragione che il convenuto aveva evidenziato che in calce alla lettera di dimissioni di cui al doc. D l’attore aveva apposto l’annotazione “Coll. con V__________ del 19.1.96. Mi prega di dargli una settimana di tempo. Risposto OK”, che, alla luce di quanto poi indicato nel doc. 3, poteva ragionevolmente essere intesa nel senso che le dimissioni, comunicate a quel momento con effetto immediato e irrevocabili, erano state sospese su richiesta dell’organo di fatto, V__________ __________, sino all’assemblea dell’8 febbraio 1996. Il convenuto avrebbe nondimeno dovuto accorgersi che la data delle dimissioni rilevante per l’applicazione dell’art. 52 LAVS era proprio quella dell’8 febbraio 1996 e non quella poi considerata nelle procedure giudiziarie e relativa all’iscrizione a RC delle stesse, del 14 febbraio 1996. A seguito del suo errore, egli doveva pertanto essere reso responsabile del danno cagionato all’attore per essere stato condannato al pagamento anche dei contributi di gennaio 1996, di complessivi fr. 5'593.10, divenuti esigibili solo il 10 febbraio 1996. Oltre a ciò, all’attore dovevano pure essere rimborsati, proporzionalmente, le spese e gli onorari occorsi per la procedura di revisione innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, per complessivi fr. 938.-, la domanda di revisione non potendosi ritenere votata sin dall’inizio all’insuccesso e costituendo invece un passo obbligato per poter evitare l’obiezione del convenuto fondata sull’obbligo del danneggiato di ridurre il danno. Di qui il parziale accoglimento della petizione limitatamente all’importo arrotondato di fr. 6'531.-.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, rilevando che il convenuto avrebbe potuto e dovuto accorgersi, se avesse effettuato le verifiche che s’imponevano, che egli aveva dato le sue dimissioni già con effetto al 18 gennaio 1996. La diligenza nell’espletamento del mandato affidatogli implicava in effetti la necessità per il convenuto di ricercare la lettera di dimissioni fornita dall’attore, la cui esistenza era confermata dal contenuto del doc. E, rispettivamente di verificare di persona la data esatta delle dimissioni, ciò che il convenuto ha però omesso di fare. Il semplice fatto che egli avesse sottoposto una bozza all’attore o la qualifica professionale di quest’ultimo non lo liberavano dalla sua responsabilità, anche perché non era stato provato, stante l’assenza di forza probatoria delle risultanze dell’interrogatorio formale, che egli avesse reso particolarmente attento l’attore in merito all’importanza della data delle dimissioni. Quanto poi all’annotazione contenuta nel doc. D, la stessa non era sufficiente a sospendere gli effetti delle dimissioni, essendo più che altro finalizzata a ritardare la loro iscrizione a RC, tanto più che le dimissioni, essendo un atto irrevocabile, non potevano essere sottoposte a condizioni di sorta.

 

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   In caso di accettazione di un mandato professionale l’avvocato è in primo luogo tenuto a accertare la fattispecie rilevante alla base della lite, fondandosi sugli atti e sui mezzi di prova messi a sua disposizione dal cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 415 ad art. 398 CO; Fellmann, Die Haftung des Anwaltes, in: Schweizerisches Anwaltsrecht, Berna 1998 [in seguito citato Fellmann I], p. 204; Nigg, Die zivilrechtliche Aufklärungspflicht des Anwalts, in: Die Sorgfalt des Anwalts in der Praxis, Berna 1997, p. 70; Kull, Die zivilrechtliche Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und Dritten, Zurigo 2000, p. 30). Qualora questi si rivelino lacunosi o insufficienti, egli deve chiedere al cliente di fornirgli ulteriori informazioni (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 69 seg.; Kull, op. cit., p. 30 e 34; Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2001, p. 57 seg.; Walter, Unsorgfältige Führung eines Anwaltsmandats, in: Münch/Geiser, Schaden - Haftung - Versicherung, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, p. 798), rendendolo se del caso attento delle possibili conseguenze negative di un erroneo o incompleto accertamento dei fatti (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 70). Di principio l’avvocato deve tuttavia fidarsi della correttezza delle indicazioni fornitegli dal cliente (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 70; Kull, op. cit., p. 30; Testa, op. cit., p. 59; Walter, op. cit., ibidem; DTF 117 II 563 consid. 3b), specie poi se quest’ultimo è cognito in materia (Nigg, op. cit., p. 72; Walter, op. cit., ibidem), a meno che vi siano fondati motivi per dubitare della veridicità delle sue affermazioni (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., p. 69 segg.; Kull, op. cit., p. 31; DTF citata). In tal caso il legale deve fargli notare le incongruenze ed invitarlo a chiarire le circostanze (Fellmann, op. cit., ibidem; Fellmann I, op. cit., ibidem; Nigg, op. cit., ibidem; Kull, op. cit., ibidem; DTF citata), ritenuto che un intervento investigativo dell’avvocato può di regola essere richiesto solo nella misura in cui lo stesso è imposto dall’uso, ciò che ad esempio è il caso per le verifiche nei pubblici registri (Walter, op. cit., ibidem), rispettivamente per le informazioni che il legale può assumere direttamente dal suo ufficio (Nigg, op. cit., p. 71).

 

 

                                   7.   A questo stadio della lite non è più contestato che l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non abbia dimostrato di aver a suo tempo comunicato al convenuto di aver dato le sue dimissioni dalla carica di amministratore unico di T__________ SA già il 18 gennaio 1996. In questa sede resta pertanto da esaminare se il convenuto avrebbe comunque potuto e dovuto venirne a conoscenza in base al suo dovere di diligenza e se, non avendolo fatto, abbia con ciò mancato ai suoi obblighi contrattuali. Il quesito dev’essere risolto negativamente. Come rilevato dal giudice di prime cure - senza che la circostanza sia stata censurata in questa sede - il convenuto, a fronte della chiara ammissione dell’attore, contenuta nella bozza di reclamo alla Cassa di compensazione __________ (doc. 3) consegnata al legale all’inizio del mandato (cfr. doc. 2), di essersi dimesso da quella carica solo nel febbraio 1996 come a suo tempo correttamente indicato dalla cassa di compensazione, non aveva motivo di ritenere che quell’informazione potesse essere errata. Innanzitutto da nessun documento e da nessun’altra prova assunta a quel momento - il doc. D è stato pacificamente portato a sua conoscenza solo nel corso della presente causa - poteva sorgere in lui il dubbio che le dimissioni potessero essere state rassegnate già il mese precedente. Quanto al verbale dell’assemblea dell’8 febbraio 1996 (doc. E), noto al convenuto, dallo stesso si evinceva sì l’esistenza di una lettera di dimissioni dell’attore, di cui sarebbe stata data lettura allora e che sarebbe stata allegata al documento: sennonché, a parte il fatto che della lettera di dimissioni allegata al verbale non è stata trovata traccia alcuna neppure presso l’Ufficio dei registri (cfr. doc. II° rich.), si osserva che a quel momento nemmeno era stata specificata la data di quella lettera, per cui il convenuto non poteva ancora dubitare che le dimissioni non fossero state significate nel febbraio 1996, come indicatogli dall’attore nel doc. 3, ed anzi immaginarsi che la lettera in questione potesse addirittura risalire già al 18 gennaio 1996. Oltretutto, come già rilevato dal Tribunale federale delle assicurazioni (doc. U), l’attore, nella sua qualità di contabile controller diplomato federale e fiduciario commercialista (cfr. doc. D, AD, AI, 2, 5, 12, 14) e - aggiungiamo noi - di direttore generale di una delle più importanti fiduciarie ticinesi (doc. 6) nonché di amministratore di molteplici società (cfr. doc. 13), avrebbe anche potuto sapere che per l’estensione della responsabilità dell’amministratore faceva stato il momento dell’uscita effettiva dal consiglio d’amministrazione (DTF 126 V 61, 134, 123 V 172) e in ogni caso era senz’altro da considerarsi come persona cognita in materia, sicché in base alla dottrina l’obbligo per il convenuto di verificare le affermazioni da lui rese era ancor più attenuato. A ciò si aggiunga poi che l’attore nemmeno aveva ritenuto di avvisare il convenuto dell’errore in cui era incorso, allorché, dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, tempestivamente trasmessagli dal convenuto (doc. 10, cfr. pure doc. 5), era finalmente evidente per tutti che la data determinante per la fine della responsabilità dell’amministratore ex art. 52 LAVS era proprio quella delle dimissioni e non quella della sua radiazione da RC (cfr. doc. N p. 14). Nelle particolari circostanze, contrariamente a quanto preteso nel gravame, al convenuto non poteva dunque essere imposta l’effettuazione di ulteriori accertamenti sulla questione della data delle dimissioni, che per altro, stante la mancata reazione dell’attore alla sentenza di cui al doc. N, verosimilmente nemmeno avrebbero sortito alcun effetto pratico. Non disponendo di informazioni lacunose o insufficienti e soprattutto in assenza di dubbi sulla particolare questione, il convenuto nemmeno poteva essere ritenuto responsabile per non aver reso attento l’attore dell’importanza di quella data. Stando così le cose, non è necessario esaminare se l’attore, come ritenuto dal giudice di prime cure alla luce anche dell’ammissione contenuta nel doc. 3, con l’annotazione apposta in calce al doc. D abbia o meno inteso sospendere gli effetti della disdetta del 18 gennaio 1996 fino alla data dell’assemblea.

 

 

                                   8.   Ne discende, a conferma del giudizio pretorile, la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 73'322.45, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 26 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   1’450.-

                                         b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   1’500.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).