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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.247 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 aprile 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 157'971.– oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no __________ dell'UE di __________, con la precisazione in sede di replica che la richiesta è conseguente all'inadempienza contrattuale della convenuta, ma la riduzione dell'importo a fr. 141'914.–;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 8 marzo 2007 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.– a carico dell'attrice, obbligata pure a rifondere alla controparte fr. 13'000.– per ripetibili;
appellante l'attrice con atto di appello 29 marzo 2007 con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le richieste di petizione – precisate in sede di replica – protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 22 maggio 2007 l'appellata postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La società semplice svizzera __________ __________, Lugano (in seguito U__________ __________), costituita il 4 luglio 2000 – avente quali membri la società AP 1 (I) e la società I.__________ __________, Londra (doc. 1) – ha conferito mandato il 12 luglio 2000 a AO 1, Lugano di reperire un finanziamento di USD 27'000'000.– (doc. 2). Quale commissione venne pattuito l'8% (otto percento) dell'importo dello strumento bancario ottenuto, compenso comprensivo di costi e commissioni dei corrispondenti (pari al 5.5%) da pagare dietro presentazione di regolare fattura ed immediatamente dopo l'accredito di ciascuna tranche della linea di credito derivante dallo strumento bancario dato a collaterale. L'importo in questione serviva a U__________ Center per finanziare un'operazione immobiliare avente per oggetto l'acquisto di un immobile ad U__________ composto da un terreno sul quale si ergeva la costruzione semifinita di un centro multifunzionale, nonché di un terreno adiacente utilizzato quale deposito di autobus [cfr. doc. 2 e 3 e deposizioni S__________ (act. VII) e ____________________ (act. IX)]. Nel progetto iniziale tutti gli immobili avrebbero dovuto essere intestati a una partecipata di U__________ Center denominata B__________ Center S.r.l., mentre nel dicembre 2000 questa società venne sostituita da RA 2 di Treviso (doc. 9), la quale aveva nel frattempo acquistato (per un prezzo di Lit. 950 mio) il terreno adiacente adibito a deposito di autobus ed ha poi intrattenuto direttamente anche i contatti con AO 1.
2. AO 1 ha dapprima indirizzato le sue iniziative verso il broker americano J__________ T__________ Inc. di AO 1 Texas – contattato tramite la società italiana S__________ __________. – il quale avrebbe dovuto procurare delle garanzie sotto forma di “Insurance Bond AAA”, da presentare quali collaterali a una banca pure americana, che avrebbe dovuto erogare una linea di credito di 27 mio di dollari. Per perfezionare questa operazione, AO 1 chiese ad U__________ Center il versamento di un fondo pari a USD 147'500.– per coprire le spese della pratica con questo investitore americano (USD 55'000.– per l'ottenimento della garanzia iniziale di 1 mio di dollari e USD 90'000.– per l'emissione della stessa). L'importo totale è stato effettivamente pagato a AO 1 da parte di U__________ Center ed è pure pacifico che AO 1 ha a sua volta pagato a J__________ T__________ l'ammontare di USD 55'000.–, il cui rimborso (nei termini previsti al doc. 3 pag. 2) era stato assicurato mediante fideiussione di A__________ __________ SpA al costo di USD 2'800.–. Per contro l'importo di USD 90'000.– non è mai stato versato alla società americana.
3. Dopo l'iniziale disponibilità a procurare il finanziamento richiestogli (doc. 4 e 5) ed un'istruttoria della pratica durato alcuni mesi, l'investitore americano ha per finire declinato l'investimento, per la ragione che i documenti fornitigli erano insufficienti per convincerlo circa la capienza del mutuatario a rimborsare capitali ed interessi, rispettivamente a garantire il mutuo (plico doc. 11). Nel febbraio 2001 AO 1 ha allora preso contatto con la società inglese A__________ I__________ __________, allo scopo di ottenere da quest'ultima l'investimento auspicato. Nuovamente ne è seguita una lunga fase di due diligence, durante la quale sono stati pagati alla stessa (da parte di AO 1.) anche dei costi amministrativi pari a £ 5'250.– (doc. 12, 12S, 12T e 12Y). Pure questa seconda opzione di finanziamento è però fallita, in quanto nuovamente la società inglese non aveva ricevuto assicurazioni sufficienti in merito all'operazione e in particolare alla capacità dei proprietari di rimborsare capitale e interessi (plico doc. 12).
4. Visto il mancato ottenimento dei finanziamenti richiesti, il mandato con AO 1 è stato disdetto il 23 ottobre 2001 da U__________ Center, con lettera scritta da O__________ S.r.l. Tuttavia, già all'inizio di ottobre 2001, AP 1 aveva chiesto la restituzione dell'importo di USD 147'500.– (doc. E e H). AO 1 ha dato seguito solo parziale a questa richiesta, ritornando a AP 1 USD 60'614.40, ma trattenendo il resto a titolo di avvenuti pagamenti a terzi (J__________ T__________ e A__________ __________), spese di viaggio, di traduzione, onorari ed altre e meglio come risulta dal conteggio prodotto quale doc. 10.
5. Con petizione 24 aprile 2003, __________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 a restituirle fr. 157'971.– oltre interessi al 5% dal 1°luglio 2000, ciò in quanto, a suo dire, nulla sarebbe dovuto alla convenuta in quanto completamente inadempiente. Alle pretese dell'attrice si è opposta AO 1 con risposta 23 giugno 2003, nella quale ha sostenuto che il mancato ottenimento del finanziamento era da imputare alla colpa esclusiva di AP 1 Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste (comunque ridotte dall'attrice in replica a fr. 141'914.–). Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
6. Con sentenza 8 marzo 2007, il Pretore ha respinto la petizione, condannando l'attrice a pagare la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'000.–, come pure a rifondere alla controparte fr. 13'000.– per ripetibili. Il primo giudice ha in particolare sostenuto che la tesi di parte attrice, secondo cui il finanziamento non ha potuto essere ottenuto a causa dell'inadempienza della convenuta, non ha trovato alcuna conferma negli atti. Secondo il Pretore, dall'istruttoria non sarebbe emerso in alcun modo che i due interlocutori della convenuta (J__________ __________ e A__________ __________) fossero delle entità non in grado di procurare il finanziamento in questione. Al contrario sarebbe emerso con chiarezza dagli atti che l'attrice – rispettivamente U__________ Center e/o AP 1 – non hanno trasmesso alla convenuta tutta la documentazione richiesta dai due potenziali finanziatori. Neppure queste società adempivano i presupposti per ottenere il finanziamento richiesto, che era subordinato da entrambi (J__________ __________ e A__________ __________ __________) ad un investimento anche da parte del promotore con mezzi propri pari ad una percentuale importante dei valori in gioco (ossia attorno al 40%, come attestato dai doc. 12 e 12AP), ciò di cui U__________ Center era stata debitamente informata. Secondo il primo giudice, U__________ Center (ed i suoi membri, rispettivamente partecipate) pretendeva pertanto di dovere investire unicamente il costo di acquisto del terreno e finanziare tutto il resto mediante un mutuo di terzi. Non sorprende pertanto, prosegue il Pretore, la diffidenza degli investitori interpellati, considerato tra l'altro che, con riferimento alla deposizione F__________, sul terreno vi era un deposito di bus regionali, con tutte le difficoltà per farli sloggiare, mentre il caseggiato non era stato portato a termine e la proprietaria era fallita, con le altrettante note difficoltà di acquistare da un fallimento. E al riguardo dei carenti riscontri forniti ad A__________ __________ – evidenzia il primo giudice – illuminante appare la deposizione di S__________, che ha riferito di non avere ottenuto alcuno dei documenti importanti da lui richiesti e che, per intorbidire oltre l'operazione ai suoi occhi, gli era stato svelato (ma non provato) il pagamento di importanti ammontari sottobanco, che O__________ S.r.l. pretendeva d'inserire nel finanziamento e senza neppure comprovarli (fatto questo confermato anche dal teste F__________). Il Pretore conclude dunque che non è sorprendente che investitori mediamente prudenti non abbiano accettato di finanziare un'operazione così poco capitalizzata e trasparente e così tanto rischiosa; come pure che non si vede cosa possa rimproverarsi alla convenuta, tanto più che il contratto di mandato notoriamente non fornisce alcuna garanzia di buon esito, ma soltanto d'impegno, che in concreto non può essere negato alla convenuta, già solo alla lettura dei suoi innumerevoli interventi presso le due entità in questione, anche a livello epistolare (cfr. in particolare plichi doc. 11 e 12).
7. Con appello 29 marzo 2007, AO1 si aggrava contro il predetto giudizio pretorile, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere le richieste di petizione – precisate in sede di replica – previo accertamento della “totale inadempienza contrattuale della E__________ __________ nell'ambito del mandato 12 luglio 2000 conferito da T__________ S.r.l. quale socio della U__________ Center”. Protesta spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 22 maggio 2007, l'appellata postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
8. L'appellante rimprovera al Pretore di aver “omesso di esaminare tutta una serie di quesiti che avrebbero dovuto essere giudicati nel loro dettaglio” ragione per la quale la sentenza “sarebbe chiaramente carente quo a motivazione”. Egli soggiunge che in particolare “nelle conclusioni 3 luglio 2006 di parte attrice” sarebbero “precisati nel dettaglio tutta una serie di quesiti che non sono stati minimamente esaminati dalla sentenza pretorile”.
8.1 Va subito ricordato che la giurisprudenza non impone al giudice di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni sollevate, ma unicamente di occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel caso concreto la sentenza in esame adempie manifestamente a questi requisiti, visto e considerato che nella stessa sono stati riassunti, seppure in modo succinto, i fatti essenziali e sono state indicate in modo chiaro e dettagliato le ragioni che hanno indotto il Pretore a determinarsi come indicato in ingresso. Per altro l'appellante neppure indica la “serie di quesiti” – che sarebbero stati “precisati nel dettaglio nelle conclusioni 3 luglio 2006”, quindi comunque presumibilmente tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 24 e segg. ad art. 78) – pertanto il gravame appare per molti versi irricevibile per carenza di motivazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 21 ad art. 309).
8.2 L'appellante neppure si confronta seriamente con le argomentazioni del primo giudice, spiegando in che modo siano errate e con ciò da riformare, limitandosi a criticare in modo generico il suo operato, che – come già detto – egli ritiene “carente” nella motivazione. E' dunque invero proprio il gravame ad avverarsi carente nella motivazione e quindi visibilmente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).
La sentenza non chiarirebbe, a suo dire, “in nessun modo” per quale motivo “non vi sarebbe la totale inadempienza contrattuale di AO 1 come richiesto nel petitum b.1 delle conclusioni”. Nella sentenza non si specificherebbe “come e sulla base di che prove il giudice” si sarebbe formato “il suo convincimento” che “la J__________ __________ Inc. e la __________ sarebbero state delle entità in grado di procurare il finanziamento” se non “sulla base di affermazioni della parte convenuta”. A torto. Basta qui rinviare alle chiare considerazioni della sentenza (dalla pagina 4 nel mezzo alla pagina 5 verso il mezzo), per altro ampiamente riassunte sopra (consid. 6). E' invece proprio la ricorrente – lo si ripete – a non confrontarsi con le argomentazioni con le quali il primo giudice ha rilevato che dall'istruttoria non è emerso in alcun modo che i due interlocutori della convenuta, J__________ __________ e A__________ __________, non fossero in grado di procurare il finanziamento in questione. L'appellante non spende neppure una parola per smentire le considerazioni con le quali il Pretore ha evidenziato che E__________ __________ SA aveva da subito svelato all'attrice il nominativo dei suddetti due interlocutori e che quest'ultima nulla ha eccepito al riguardo. Nulla dice la ricorrente neppure sulle rilevanti considerazioni con le quali il primo giudice – con riferimento a prove e documenti in atti – ha accertato che dagli atti è emerso con chiarezza che l'attrice, rispettivamente U__________ Center e/o O__________ S.r.l., non hanno trasmesso alla convenuta tutta la documentazione richiesta dai due potenziali finanziatori e che le società in questione neppure adempivano i presupposti per ottenere il finanziamento. Sono per altro tardive in quanto sostenute solo in sede d'appello, quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 20 ad art. 321), le argomentazioni con le quali l'appellante lascia intendere che il finanziamento non sarebbe stato ottenuto in quanto la convenuta non aveva “gli strumenti sul luogo per verificare la fattibilità” dell'operazione e “per ottenere le necessarie garanzie reali”, come pure che essa si sarebbe fidata di AO 1, benché fosse “abbastanza scontato che il finanziamento di quell'ammontare non si potesse ottenere da un istituto estero senza alcuna struttura in Italia” (appello, pag. 6 in basso).
Decisamente pure irricevibile l'argomentazione d'appello secondo la quale “la parte attrice” avrebbe per contro “chiaramente dimostrato che AO 1” avrebbe “chiaramente violato il più elementare obbligo di fedeltà scaturente dal mandato (ex. Art. 394 CC), in quanto applicable”. Trattasi in effetti di affermazione assai generica, che riferisce di “dimostrazioni”, a suo dire, “chiare”, ma non esplicitate come impongono le norme di procedura per la ricevibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 21 ad art. 309).
La ricorrente sembra anzi mettere in dubbio l'esistenza di un contratto di mandato, lamentando che il primo giudice non avrebbe operato una “qualifica del rapporto contrattuale” in modo “esauriente” (appello, pag. 5 verso il basso). La doglianza è al limite del pretesto, se solo si considera che l'appellante stessa, in prima sede, aveva fatto riferimento in modo esplicito al contratto di mandato e alle normative ad esso applicabili (replica, act. III, pag. 6 verso l'alto e verso il basso; conclusioni, act. XI, pag. 4 verso il mezzo e verso il basso).
L'appellante appare pure confusa e contraddittoria nel suo dire là dove sostiene “che la motivazione sia stata del deposito effettuato presso AO 1 era stato quello di costituire un deposito cauzionale a fronte del compenso per un futuro finanziamento che non venne mai reperito” (appello, pag. 6 verso l'alto), mentre poche righe più sotto afferma che “la causale originaria del pagamento dell'importo di fr. 157'971.- presso AO 1 era da considerarsi un cosiddetto deposito cauzionale per il compenso in relazione al mandato conferito” (appello, pag. 6 nel mezzo). Non spettava certo al primo giudice dirimere le confusioni concettuali – che AP 1 palesa anche in appello – e pronunciarsi sulla “natura” del (da lei) preteso “deposito cauzionale”, che neppur lei sa definire.
9. In conclusione, l'appello in oggetto, manifestamente infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 141'914.–, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 29 marzo 2007 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'800.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 1'850.–
da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte appellata fr. 5’000.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).