Incarto n.
12.2007.88

Lugano

11 gennaio 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.31 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° febbraio 2006 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

RA 2

 

in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 15'021.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali (fr. 1'243.70 quale pagamento di giorni di riposo, vacanza e festivi e fr. 13'778.– a titolo d'indennità per ore straordinarie);

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore ha respinto con sentenza 3 aprile 2007, condannando l'istante a rifondere al convenuto fr. 1'000.– a titolo di ripetibili;

 

appellante l'istante che, con atto d'appello 16 aprile 2007, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, protestando ripetibili di prima e seconda sede;

 

mentre il convenuto con osservazioni 27 aprile 2007 propone la reiezione dell'appello con protesta di ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

 

considerato

 

in fatto e in diritto: 

 

                                     1.    AP 1 è stato assunto a partire dal 1° marzo 2005 dal di __________, Bellinzona (in seguito AO 1), in qualità di cameriere. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 3'689.95 pari a un netto di fr. 3'200.– e sottoponeva per il resto l'accordo tra le parti al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL 98). Il contratto è stato dipoi sciolto con effetto al 31 ottobre 2005.

 

                                     2.    Con istanza del 1° febbraio 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna del AO 1 al pagamento dell'importo di fr. 15'021.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali (fr. 1'243.70 quale pagamento di giorni di riposo, vacanza e festivi e fr. 13'778.– a titolo d'indennità per ore straordinarie). All'udienza del 13 marzo 2007 AP 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposto il convenuto. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

 

                                     3.    Con sentenza 3 aprile 2007 il Pretore ha respinto l'istanza e condannato AP 1 a rifondere al convenuto fr. 1'000.– per ripetibili. Il primo giudice ha dato atto che a ragione l'istante ha sottolineato che dalle testimonianze assunte emerge che presso il AO 1 solevano essere effettuate ore straordinarie. Esso non ha tuttavia ritenuto che “il plico doc. G” prodotto dall'istante costituisca “una valida prova delle eventuali ore straordinarie” ai sensi dell'art. 21 n. 3 CCNL 98, non avendo AP 1 esibito altra documentazione in suo possesso.

 

                                     4.    Con appello 16 aprile 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza e condannare il AO 1 a pagare fr. 15'021.70 oltre interessi. Con osservazioni 27 aprile 2007 l'appellato dichiara “per ragioni di economia procedurale” di rinviare “alle conclusioni scritte espresse al giudice di prime cure”.

 

                                     5.    AP 1 allega all'appello “gli originali del doc. G” e “i conteggi originali tenuti regolarmente dal signor AP 1 (doc. I)”. Detti documenti sono tuttavia irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà di produrre nuove prove in sede di appello. Gli originali del doc. G sono del resto prove delle quali l'appellato aveva chiesto l'edizione (cfr. verbale 13 marzo 2006, pag. 3 in alto), per poi rinunciarvi in prima sede (cfr. verbale 6 febbraio 2007, pag. 9 verso l'alto), senza determinazione da parte sua in sede d'appello al momento in cui i medesimi sono stati allegati al ricorso.

 

                                     6.    L'appellante si aggrava per il fatto che il Pretore, per quanto concerne le ore supplementari, ha ritenuto non sufficienti a fondare la sua pretesa le testimonianze attestanti l'effettuazione da parte sua di ore straordinarie di lavoro e il controllo delle ore di lavoro da lui prodotto quale doc. G. AP 1 contesta pure il fatto che il primo giudice non si sia “neppure chinato a verificare se egli aveva diritto di ottenere il corrispettivo per giorni di riposo e festivi non goduti”.

 

                                     6.1  L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (Staehelin/Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 16 ad art. 321c CO). Se non è più possibile provare il numero esatto delle ore effettuate dal lavoratore, il giudice potrà stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Il dipendente dovrà nondimeno allegare e provare, nella misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di apprezzare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state effettivamente svolte deve imporsi al giudice con una certa forza.

                                            L'art. 21 n. 2 CCNL 98 – come in precedenza l'art. 82 n.2 CCNL 92 – obbliga tuttavia il datore di lavoro a registrare l'orario di lavoro effettivo. In assenza di tale registrazione – mentre l'art. 82 n.5 CCNL 92 obbligava il datore di lavoro a provare che le ore supplementari reclamate dal lavoratore non erano dovute, con vera e propria inversione dell'onere della prova (Tobler, Favre, Munoz, Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 321c CO, con riferimenti giurisprudenziali) – l'art. 21 n.3 CCNL 98 conferisce comunque valore probatorio al controllo della durata del tempo di lavoro tenuto dal lavoratore (ICCTF 8 marzo 2004, 4C.7/2004 consid. 2.2.3; 20 maggio 2005, 4P.80/2005 consid. 3; 28 agosto 2006, 4C.141/2006, in SZZP 2007 pag. 165; II CCA 17 dicembre 2007 inc. 12.2007.51). Il Tribunale federale ha già avuto modo di ammettere la forza probante di un conteggio allestito a posteriori da un terzo sulla base del controllo del lavoratore (ICCTF 20 maggio 2005, 4P.80/2005 consid. 3.3). La giurisprudenza non ha per contro riconosciuto essere un “controllo” ai sensi del predetto art. 21 n.3 CCNL 98 la semplice allegazione di causa nella quale il lavoratore si è limitato a sostenere di aver eseguito un numero complessivo di ore straordinarie, senza offrire alcun elemento atto a rendere verosimile la sua tesi (CCC 9 aprile 2003, inc. n. 16.2002.89 consid. 5).

 

                                     6.2  L'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto sancito dall'art. 21 n. 3 CCNL, secondo il quale se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo ed i riposi verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal lavoratore.

 

                                     7.    Per quanto concerne le pretese – definite dal Pretore come estremamente generiche – AP 1 non si è limitato ad allegare nella sua istanza una pretesa complessiva, ma ha prodotto un “conteggio salariale” – non numerato – che è parte integrante dell'istanza, nel quale sono riportate le ore straordinarie e i giorni di riposo, vacanza e festivi da retribuire, come pure in dettaglio i calcoli da lui eseguiti per arrivare alla somma richiesta.

                                            AP 1 ha pure prodotto un controllo della durata del suo tempo di lavoro, denominato “riassunto ore lavorative” per l'intero periodo lavorativo (doc. G). Il documento in oggetto è costituito di 9 fogli di dimensioni A 4 (un foglio per ogni mese considerato), dai quali è possibile ricavare i giorni di libero e di vacanza, come pure, per ogni giorno lavorativo, l'orario di inizio e fine dei turni giornalieri di lavoro. Il primo giudice – pur dando atto che a ragione l'istante ha sottolineato che dalle testimonianze assunte emerge che presso il AO 1 solevano essere effettuate ore straordinarie – non ha conferito forza probatoria al predetto documento G, trattandosi, a suo dire, di una trascrizione di documenti di controllo tenuti dall'interessato medesimo su “fogliettini”. Secondo il Pretore, di fronte alla richiesta del datore di lavoro affinché il dipendente producesse “questi documenti sulla base dei quali è stato allestito il plico doc. G” e alla “relativa edizione” da lui ordinata all'udienza del 13 marzo 2006, l'istante sarebbe “rimasto silente, senza neppure spiegare per avventura il motivo della sua omissione”. Il primo giudice conclude quindi che “in siffatte evenienze, la trascrizione dei documenti di controllo (sulla cui correttezza, contestata dal datore di lavoro, nulla è dato di sapere)” non potrebbe, a suo dire, costituire una valida prova delle eventuali ore straordinarie”, né soccorrerebbe “al lavoratore l'art. 42 cpv. 2 CO, giacchè egli avrebbe senz'altro potuto dimostrare la sua pretesa esibendo la documentazione in suo possesso”.

 

                                     7.1  L'argomentazione del Pretore non può essere condivisa. I quattro testimoni sentiti in sede istruttoria hanno confermato che presso il AO 1 era prassi per tutti i dipendenti effettuare ore straordinarie, senza che le stesse fossero retribuite [__________(verbale 6 febbraio 2007, pag. 4 verso il basso e pag. 5 in alto); __________ (verbale 6 febbraio 2007, pag. 6 verso il mezzo); __________ (verbale 6 febbraio 2007, pag. 7 verso il mezzo); __________ (verbale 6 febbraio 2007, pag. 8 verso il mezzo)]. Nel caso in esame il datore di lavoro non ha tuttavia tenuto una registrazione dell'orario di lavoro effettivo a norma dell'art. 21 n. 2 CCNL 98. Piani di lavoro e controlli delle ore di lavoro, nitidi e chiari, sono strumenti indispensabili per la conduzione del personale; devono in particolare informare sui saldi delle ore di lavoro e del tempo libero. Non è certo il caso per i piani di lavoro di cui al doc. F. Gli stessi non indicano infatti gli orari di lavoro, ma unicamente i giorni di riposo. Pur essendo prevista un voce “saldo riporto ore supp.”, nei “piani di lavoro” in questione non è tuttavia indicato il numero delle ore straordinarie eseguite, ciò benché – come detto sopra – sia accertato che i dipendenti del AO 1 effettuavano ore supplementari. In simili circostanze, diversamente da quanto indicato in calce ai predetti “piani di lavoro”, la firma del dipendente non conferisce di certo ai “piani” valenza di “controllo dell'orario (effettivo)”. Tantomeno esiste un conteggio delle ore effettive di lavoro allestito dal datore di lavoro e sottoposto per la firma una volta al mese al dipendente ai sensi dell'art. 15 n. 7 CCNL 98.

                                            Per cui l'art. 21 n. 3 CCNL 98 conferisce in questo caso forza probatoria al controllo della durata del tempo di lavoro tenuto dal lavoratore. AP 1 ha prodotto a tal scopo il controllo della durata del suo tempo di lavoro, denominato “riassunto ore lavorative” di cui al doc. G. Il convenuto nel memoriale prodotto all'udienza di discussione del 13 marzo 2006 aveva contestato il predetto documento in quanto “scritto dalla stessa mano nello stesso momento (quindi a posteriori)”, chiedendo alla controparte “l'edizione dell'originale del documento G, come pure di ogni documento in suo possesso o di cui ha possibilità di possesso in merito a conteggi, ricevute, ecc., scaturenti dal rapporto di lavoro” e la perizia calligrafica sul documento G volta a “confermare che i dati siano stati scritti (inventati) a posteriori” e a verificare se sia stato il signor “AP 1 a scrivere (inventare) tali cifre” (memoriale, pag. 3 verso il mezzo e pag. 4 verso il basso; verbale 13 marzo 2006, pag. 2 verso il basso e pag. 3 in alto). Il Pretore all'udienza del 13 marzo 2006 aveva ammesso la richiesta di edizione documenti e fissato all'istante un termine per presentare la documentazione richiesta in edizione. All'udienza del 6 febbraio 2007 – constatato che la parte istante non aveva presentato, entro il termine fissato, la documentazione richiesta in edizione – la convenuta aveva dichiarato di “rinunciare alla prova”, come pure di “rinunciare alla perizia calligrafica”. Da quanto appena esposto discende che non può essere condivisa la considerazione del primo giudice secondo cui all'istante era stato chiesto, in sede di edizione, di produrre i “documenti sulla base dei quali è stato allestito il doc. G”. La richiesta di edizione del convenuto, avallata dal Pretore – come rettamente sostenuto dall'appellante (appello, pag. verso il basso) – era invero generica e non finalizzata a far produrre i documenti sulla base dei quali è stato allestito il doc. G. Documenti che, per altro, parrebbero essere stati ostensi dall'istante, almeno in parte, durante l'udienza del 6 febbraio 2006 (cfr. conclusioni del convenuto, pag. 3 verso il mezzo) e che il convenuto non ha chiesto di acquisire agli atti, dichiarando anzi, pochi istanti dopo, di “rinunciare alla prova” (verbale 6 febbraio 2006, pag. 9 verso l'alto) e quindi alla sua richiesta di edizione documenti. In simili circostanze è dunque errato ritenere che il controllo prodotto dal lavoratore (doc. G) non abbia forza probante, per il solo fatto che AP 1 non abbia esibito i documenti sulla base dei quali è stato allestito il controllo stesso; ciò anche perché, come detto, questi ultimi documenti non sono stati specificatamente richiesti all'istante e il convenuto ha, per finire, pure formalmente rinunciato a che si desse seguito alla propria – per molti versi – imprecisa richiesta di edizione.

                                            A titolo abondanziale va rilevato che la perizia calligrafica sul doc. G – in un primo tempo chiesta dal convenuto, finalizzata, a suo dire, a dimostrare che il documento in questione è stato redatto a posteriori, da mano terza e in una sola volta – appariva comunque pure irrilevate ai fini del giudizio. Come detto sopra (consid. 6.1) il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di ammettere la forza probante anche di un documento allestito a posteriori da un terzo sulla base delle indicazioni del lavoratore. Del resto il convenuto non ha comunque provato che la trascrizione “a bella” del doc. G – per altro ammessa dall'istante (cfr. conclusioni AP 1, pag. verso il mezzo) – non si fondi sui dati reali del controllo inizialmente tenuto dal lavoratore. L'eccezione di falso, in relazione al doc. G, alla quale il convenuto accenna per la prima volta nelle conclusioni (act. II, pag. 3 nel mezzo), oltre che irricevibile in quanto manifestamente tardiva (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28-33 ad art. 78 CPC), risulta pure priva di rilevanza, non avendo il convenuto neppure contestato l'esistenza di una qualsivoglia difformità formale tra la fotocopia – prodotta agli atti – e l'originale (art. 201 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 216 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 216 CPC).

 

                                     7.2  Non resta dunque che passare in rassegna le rimanenti circostanze elencate dal convenuto in prima sede a sostegno della non attendibilità – o meglio delle “inverosimili falsità” del contenuto (cfr. memoriale 13 marzo 2006 del convenuto, pag. 3 n. 4) – del controllo del dipendente prodotto agli atti quale doc. G.

 

                                            Secondo il convenuto il fatto che AP 1 abbia firmato, quantomeno fino al 19 giugno 2005, i “piani di lavoro” a lui sottoposti dal datore di lavoro (doc. F) – nei quali non erano indicati “riporti di giorni di riposo o ore supplementari” – confermerebbe l'assurdità delle pretese orarie indicate nel doc. G (cfr. conclusioni AO 1, pag. 4, lett. a, b, c, e). A torto.

                                            Come detto sopra (consid. 7.1), la firma apposta dal dipendente sui “piani di lavoro“ di cui al doc. F non conferisce ai medesimi valenza di controllo dell'orario effettivo, mancando ogni riferimento agli orari di inizio e fine dei turni di lavoro. I quattro i testi sentiti in prima sede hanno del resto confermato che presso il AO 1 era prassi per tutti i dipendenti effettuare ore straordinarie senza che le stesse fossero retribuite. Tantomeno il datore di lavoro ha provato di avere compensato con tempo libero di pari durata a norma dell'art. 15 n. 5 CCNL 98 i predetti straordinari.

 

                                            Il AO 1 rileva pure che l'inattendibilità del doc. G risulterebbe anche dal fatto che in data 5 aprile 2005 il medesimo riporta che il dipendente avrebbe lavorato “dalle ore 9.00 alle 15.00 per totali quattro ore e mezzo”, mentre dal doc. F sottoscritto dall'istante risulta che quel giorno aveva libero il pomeriggio (cfr. conclusioni AO 1, pag. 4, lett. d). A torto.

                                            Quanto evidenziato dal convenuto dimostra semmai la credibilità delle indicazioni orarie riportate dal doc. G. Dal documento in questione emerge infatti che il turno della mattina iniziava frequentemente alle ore 9.00 per finire alle 15.00 (cfr. a titolo esemplificativo, doc. G, giorni 26 marzo 2005, 26 aprile 2005, 11, 13 e 19 maggio 2005). Il fatto che il doc. F riporti che il 5 aprile 2005 abbia lavorato mezza giornata, per complessive quattro ore e mezza, non è dunque in contrasto con le indicazioni del doc. G, ritenuto per altro che l'intera giornata lavorativa era quasi sempre superiore alle dieci ore.

 

                                            Secondo il convenuto, AP 1 avrebbe inoltre “casualmente dimenticato di indicare” nel doc. G “i giorni in cui arrivava con almeno un'ora di ritardo in quanto il datore di lavoro gli permetteva di andare a pregare a Lugano” (cfr. conclusioni AO 1, pag. 4, lett. f). Trattasi di mere affermazioni di parte, del resto pure generiche, sostenute dal convenuto per la prima volta in sede di duplica e non avallate da prove.

 

                                            Il AO 1 soggiunge pure che l'inattendibilità del doc. G risulterebbe anche dal fatto che il medesimo contempla pure ore lavorative per il mese di novembre 2005, il che sarebbe, a suo dire, in urto con la disdetta del rapporto di lavoro, ammessa dall'istante stesso con termine al 31 ottobre 2005 e con le risultanze dell'incarto dell'Ufficio regionale di collocamento (URC); da quest'ultimo incarto risulterebbe in particolare che AP 1 si sarebbe presentato all'URC il 2 novembre 2005 e che il 3 novembre 2005 avrebbe svolto delle prove lavorative presso la ditta __________ di Bellinzona (cfr. conclusioni AO 1, pag. 4 e 5, n. 3.3 e pag. 6 n. 7). A torto.

                                            E' pur vero che dagli atti risulta che in data 2 novembre 2005 AP 1 si è presentato all'URC per l'adempimento delle formalità in vista di un collocamento e che il 3 novembre 2005 ha eseguito una prova lavorativa presso la ditta __________ di Bellinzona (cfr. doc. richiamati dall'URC). Ciò non permette tuttavia di escludere la veridicità del doc. G, considerato che sul medesimo non risultano indicate ore lavorative eseguite dall'istante presso il convenuto nella mattinata del 2 novembre 2005 e durante l'intera giornata del 3 novembre 2005. Neppure il fatto che l'istante abbia ammesso che il rapporto di lavoro è stato disdetto con termine al 31 ottobre 2005 permette di escludere che AP 1 abbia lavorato per il convenuto dopo tale data e quindi di accertare una difformità tra quanto indicato nel documento G e la realtà dei fatti. Comunque della predetta ammissione si dovrà tener conto nel computo di quanto dovuto all'istante, con deduzione delle pretese fatte valere per il mese di novembre 2005, nella misura in cui non risulta dagli atti che le parti abbiano concordato una continuazione del rapporto lavorativo dopo il 31 ottobre 2005.

 

                                     8.    Per quanto sopra detto, tenendo conto delle indicazioni orarie del controllo prodotto da AP 1 (doc. G) e della deduzione delle ore esposte per il mese di novembre 2005 (26 ore), appare altamente verosimile che AP 1, dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005, abbia eseguito complessivamente 1'903.50 ore lavorative. Come rettamente indicato dall'istante nel suo conteggio – e non contestato dal convenuto neppure a titolo subordinato o eventuale – conformemente al contratto, durante gli otto mesi nei quali ha lavorato (corrispondenti a 35 settimane lavorative), AP 1 avrebbe dovuto eseguire 1'435 ore lavorative (41 ore x 35 settimane). Ne consegue che gli straordinari eseguiti da AP 1 possono essere quantificati in 468.50 ore (1'903.50 ore ./. 1'435 ore).

                                            L'istante espone nel proprio conteggio un salario orario di fr. 22.30; non spiega tuttavia quali parametri abbia utilizzato per giungere ad un simile importo. Dagli atti risulta tuttavia che il salario mensile dovuto contrattualmente e versato a AP 1 era di fr. 3'690.– (doc. B e H). L'istante non ha del resto contestato una violazione dei minimi salariali stabiliti dal CCNL 98. Considerato il parametro di conversione del salario mensile in paga oraria pari a 177.66 ore (cfr. www.l-gav.ch/italiano/comment/art8.htm) il salario orario di riferimento va dunque cifrato in fr. 20.77 (fr. 3'690.– : 177.66 ore). Ritenuto il supplemento dovuto per gli straordinari a norma dell'art. 15 n. 5 CCNL 98, il compenso lordo per gli straordinari dovuti all'appellante può pertanto essere calcolato in fr. 12'166.95 (fr. 20.77 x 125% x 468.50 ore).

                                     9.    L'istante ha fatto pure valere di avere maturato il diritto ad 86 giorni di riposo, vacanze e festivi, godendone in realtà solo 74 (59.50 giorni di riposo e 14.50 giorni di vacanza). Chiede pertanto la retribuzione dei 12 giorni non goduti. Quantifica l'importo a lui dovuto per tale pretesa in fr. 1'243.70 [(12 giorni x fr. 183.–) = fr. 2'196,– ./. 952.30 versati con lo stipendio di ottobre 2005]. Il Pretore ha inspiegabilmente omesso di pronunciarsi su tale pretesa, benché il conteggio di tali giorni risultasse anche dal doc. F, allestito dal datore di lavoro. L'appellante si lamenta pertanto, a ragione, dell’operato del primo giudice.

 

                                            L'istante ha sostenuto, come detto, di aver maturato il diritto ad 86 giorni di riposo, vacanze e festivi. Considerata la diversa modalità di compenso dei giorni non goduti – a dipendenza che trattasi di giorni di riposo [1/22 del salario mensile lordo per ciascun giorno (cfr. art. 16 n. 5* CCNL 98)], di vacanza [1/30 del salario mensile lordo per ciascun giorno (cfr. art. 17 n. 5 CCNL 98)] o festivi [1/22 del salario mensile lordo per ciascun giorno (cfr. art. 18 n. 3* CCNL 98)] – è necessario differenziare i vari giorni. Ritenuto che AP 1 ha lavorato 8 mesi, ha maturato il diritto a 18.64 giorni di vacanza [8 mesi x 2.33 (cfr. Commentario CCNL 98, ed. marzo 2002, pag. 39 ad art. 17)] e a 4 giorni festivi [8 mesi x 0.5 giorni al mese (cfr. art. 18 n. CCNL 98)]. Considerato il numero complessivo di giorni esposto dall'istante, si può dunque ritenere che egli ha pure maturato il diritto a 63.36 giorni di riposo (86 giorni complessivi ./. 18.64 giorni vacanza ./. 4 giorni festivi); vista l'impossibilità della Corte di andare oltre le richieste dell'istante, quest'ultimo diritto appare addirittura inferiore a quello che si sarebbe ottenuto riconoscendo 2 giorni di riposo per ognuna delle 35 settimane lavorative (art. 16 n. 2 CCNL 98).

                                            Considerati i giorni di riposo (59.50) e di vacanza (14.50) goduti dall'istante, si può quindi ritenere che egli abbia diritto alla retribuzione dei seguenti giorni non goduti: 3.36 giorni di riposo (63.36 giorni ./. 59.50 giorni), 4 giorni festivi (4 giorni ./. 0) e 4.14 giorni di vacanza (18.64 giorni ./. 14.50 giorni).

 

                                            Il compenso lordo per giorni non goduti può dunque essere cifrato in fr. 563.58 per giorni di riposo [(1/22 di fr. 3'690.– lordi mensili) = fr. 167.73 lordi giornalieri x 3.36 giorni)], fr. 670.92 per giorni festivi [(1/22 di fr. 3'690.– lordi mensili) = fr. 167.73 lordi giornalieri x 4 giorni)] e fr.509.22 [(1/30 di fr. 3'690.– lordi mensili) = fr. 123.– lordi giornalieri x 4.14 giorni)]. Ne consegue che il compenso lordo complessivo ancora dovuto a AP1 per giorni di riposo, vacanza e festivi non goduti è di fr. 791.40 [(fr. 563.58 + fr. 670.92 + fr. 509.22) = fr. 1'743.72 ./. 952.30 versati con lo stipendio di ottobre 2005].

 

                                     10.  Il convenuto fa valere di aver versato mensilmente fr. 300.– all'istante (per complessivi fr. 2'400.–), a suo dire, a titolo d'indennità supplementare. Dagli atti non è dato sapere quale sia stata l'esatta causale dei versamenti. L'istante non ha negato di aver ricevuto i predetti importi, proponendo in sede di replica di “dedurre dal valore di causa” i versamenti in questione (osservazioni di replica, verbale 13 marzo 2006, pag. 1 in basso). Le pretese dell'istante devono dunque essere ridotte di conseguenza.

 

                                     11.  L'appello va pertanto parzialmente accolto con la condanna del convenuto a rifondere all'istante fr. 10'558.35 a titolo d'indennità per ore straordinarie e compensazione di giorni di riposo, vacanze e festivi non goduti [fr. 12'166.95 (cfr. sopra, consid. 8) + fr. 791.40 (cfr. sopra, consid. 9) ./. fr. 2'400.– (cfr. sopra, consid. 10)]. La decisione del primo giudice va dunque riformata nel senso di fare obbligo al AO 1 di versare all'istante il predetto importo oltre interessi. Il parziale accoglimento del gravame, con ampia soccombenza del convenuto, impone di riformare anche il giudizio del Pretore sulle ripetibili con l'assegnazione di parziali ripetibili all'istante. Non si prelevano tasse e spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. Il convenuto verserà all'appellante un'equa indennità per parziali ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello 16 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2007 della Pretura del distretto di Bellinzona, è riformata come segue:

 

                                         1.     L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è fatto obbligo al AO 1 di __________, Bellinzona, di versare a AP 1, Bellinzona, l'importo lordo di fr. 10'558.35 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2006.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 800.– a titolo di parziali ripetibili.

 

 

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese di appello. Il AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 600.– per parziali ripetibili di appello.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).