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Incarto n. |
Lugano 11 maggio 2007/rgc
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 febbraio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l’istante chiede la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'987.70 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2005 a titolo di risarcimento del danno;
e ora sulla decisione 25 aprile 2007 con la quale il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha dichiarato nulla l’istanza per carenza del presupposto processuale della legittimazione del rappresentante di parte istante, eccepita dal convenuto all’udienza di discussione;
appellante l’istante, che con appello del 3 maggio 2007 chiede di constatare la nullità della decisione impugnata e di ritornare gli atti al primo giudice per la continuazione della procedura;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 febbraio 2007 AP 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura di Locarno-Città AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 10'987.70 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2005 a titolo di risarcimento del danno in seguito alla cessata locazione di un appartamento;
che all’udienza del 25 aprile 2007 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione della patrocinatrice di controparte per mancanza della procura scritta, che il Segretario assessore ha accolto seduta stante con decisione in calce al verbale di udienza, dichiarando nulla l’istanza 22 febbraio 2007 e ogni atto di procedura successivo;
che l’istante ha impugnato la decisione 25 aprile 2007 con atto di appello del 3 maggio 2007, chiedendo di accertarne la nullità per carenza dei requisiti formali di un decreto e per violazione del suo diritto di essere sentito;
che la legittimazione del rappresentante di una parte è un presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio di causa se ha motivo di dubbio (art. 97 n. 4 CPC);
che sull’esistenza di un presupposto processuale il giudice statuisce con decreto (art. 100 CPC, che rinvia all’art. 96 CPC);
che nella fattispecie all’istanza non era acclusa la procura scritta, in spregio con quanto previsto dall’art. 65 cpv. 3 CPC;
che contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, la mancanza della procura scritta non comporta automaticamente la nullità degli atti effettuati dal patrocinatore, la carenza potendo essere riparata in ogni momento (RtiD II-2005 8c pag. 673; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004 ad art. 65, m. 15);
che la reiezione in ordine dell’istanza a sanzione della carenza di legittimazione del patrocinatore di una parte, a ogni modo, può essere pronunciata dal giudice solo dopo aver assegnato alla parte un breve termine per sanare il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC) e aver constatato il decorso infruttuoso del termine (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che in concreto il Segretario assessore ha decretato la nullità dell’istanza seduta stante, senza assegnare all’istante il benché minimo termine per rimediare alla mancanza della procura scritta;
che tale modo di procedere è lesivo del divieto di formalismo eccessivo (JdT 2004 III pag. 110) e comporta la nullità della decisione;
che vista la sua manifesta fondatezza l'appello può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte, ritenuto che tale norma è applicabile anche nei casi in cui l'appello è da accogliere a dipendenza della nullità della decisione impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis);
che l'incarto va ritornato al primo giudice affinché assegni all’istante un breve termine per produrre la procura;
che, stante l'esito dell'appello, appare giustificato prescindere dal prelievo di oneri processuali, mentre all’appellante deve essere rifusa, a carico dello Stato del Canton Ticino, un’equa indennità per ripetibili, stante il palese errore commesso dal primo giudice;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
1. L’appello 3 maggio 2007 di AP 1 è accolto.
§ Il decreto 25 aprile 2007 è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino verserà all’appellante fr. 200.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore di causa è di fr. 10'987.70 ed è quindi inferiore al limite di fr. 15'000.- valido per le cause di locazione, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).