Incarto n.
12.2007.9

Lugano

24 maggio 2007/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa in materia di contratto di lavoro - inc. n. DI.2006.1332 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 23 ottobre 2006 da

 

 

AP 1

rappr. dall' RA 2

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall'

 

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'553.85 oltre interessi (ridotti a fr. 18'105.65 in sede di conclusioni), domanda avversata da quest'ultima, e che il Pretore ha respinto con sentenza 3 gennaio 2007;

 

appellante l'istante che con atto di appello 12 gennaio 2007 chiede la riforma - previa concessione dell'effetto sospensivo - del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta a versargli quanto richiesto con le conclusioni, ossia fr. 18'105.65 oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di ogni sede;

 

mentre la convenuta con osservazioni 29 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 ha lavorato dal 15 marzo 1993 al 31 agosto 2005 per AO 1 in qualità di operaio nelle pavimentazioni industriali e betoncini. Cittadino della __________, egli è stato posto al beneficio di un permesso di dimora, rinnovato di anno in anno. Sin dal 1993 egli ha convissuto con __________, che ha sposato il 10 agosto 2001. Nel luglio, rispettivamente nell'agosto 1995, egli ha riconosciuto i figli __________ e __________ avuti dalla convivente il 15 febbraio 1994 e il 24 luglio 1995.

 

                                  B.   Per gli anni dal 1995 al 2000 (doc. Q, R, S, T, U, V) AO 1 ha conteggiato un'imposta alla fonte di AP 1 in base ai parametri fiscali applicabili alle persone sole (doc. Z, AA, BB, CC: tabella A). A seguito di una contestazione del 30 marzo 2001 di AP 1 (doc. M), il 30 maggio 2001 l'Ufficio delle imposte alla fonte ha rettificato l'imposta per l'anno 2000, applicando l'aliquota, più vantaggiosa per il contribuente, relativa a conviventi o coniugati con prole (loc. cit.: tabella B2) e restituendogli quanto già versato (doc. N). Il 20 settembre 2005 AP 1 ha anche contestato l'imposta alla fonte per gli anni dal 1995 al 1999 (doc. O). L'Ufficio delle imposte ha tuttavia ritenuto inammissible la sua richiesta, poiché tardiva (doc. P).

 

                                  C.   Con istanza 23 ottobre 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 18'553.85 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2005, quale differenza tra quanto trattenuto per gli anni dal 1996 al 1999 come imposta alla fonte dalla convenuta e quanto invece essa avrebbe dovuto trattenere applicando i parametri fiscali di cui alla tabella B2. Egli ha affermato di essersi accorto di simili errori solo nel marzo 2001, mentre la convenuta era a conoscenza sin dall'inizio della sua situazione familiare, tant'è che gli versava gli assegni familiari e a fine anno formulava gli auguri alla sua famiglia. I dipendenti dell'ufficio contabilità, poi, conoscevano personalmente tutti i membri della sua famiglia. All'udienza 9 novembre 2006, AP 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è invece opposta la convenuta, sostenendo di essere venuta a conoscenza della convivenza del lavoratore solo nel 2001 e che, in ogni caso, il dipendente avrebbe dovuto contestare tempestivamente entro il 31 marzo di ogni anno gli elementi che apparivano negli attestati annuali, nei quali figurava chiaramente l'applicazione dell'aliquota di cui alla tabella A. La convenuta ha poi contestato anche l'importo richiesto dall'istante, che dovrebbe, semmai, ammontare a fr. 18'105.65. Alla discussione finale 14 dicembre 2006 le parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista. L'istante ha in particolare ridotto la propria pretesa a fr. 18'105.65 oltre interessi. Con sentenza 3 gennaio 2007 il Pretore ha respinto l'istanza.

 

                                  D.   AP 1 è insorto con appello 12 gennaio 2007 chiedendo la riforma del giudizio impugnato, previa concessione dell'effetto sospensivo, nel senso di condannare AO 1 a rifondergli fr. 18'105.65 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Il 16 gennaio 2007 il Presidente della Camera ha rifiutato di concedere al gravame effetto sospensivo. Con le sue osservazioni 29 gennaio 2007 la convenuta propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

 

considerato

 

in diritto:                  1.   Secondo il Pretore, l'istante avrebbe dovuto contestare tempestivamente, ovvero entro la fine del mese di marzo di ogni anno, gli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte ricevuti dalla convenuta, tanto più che sugli stessi era indicata l'applicazione della tabella A e la possibilità di chiedere una formale decisione sull'assoggettamento. Non essendosi il contribuente avvalso di simile possibilità, gli stessi sono cresciuti in giudicato dal profilo fiscale. A torto egli cerca quindi di addossare ora i propri errori sulla convenuta, poiché la logica testé citata vale, prosegue il Pretore, anche per i rapporti di natura privata. D'altra parte, attendendo cinque anni prima di contestare la trattenuta, l'istante avrebbe dato comunque tacitamente il suo accordo alla riduzione salariale dovuta alla trattenuta in questione.

 

                                   2.   L'appellante, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale federale 30 maggio 2006 menzionata dal primo giudice (inc. 4P.79/2006), sostiene anzitutto che la crescita in giudicato dal profilo fiscale non ha conseguenze sul piano civilistico (appello, pag. 5 in basso). A ragione. Nella sentenza testé citata, dove la contestazione da parte del lavoratore all'Ufficio delle imposte era stata ritenuta inammissible poiché tardiva e il lavoratore aveva quindi intentato causa contro il suo datore di lavoro, il Tribunale federale ha illustrato che la circostanza, per quest'ultimo, di aver proceduto a trattenute troppo elevate, nel frattempo cresciute in giudicato dal punto di vista fiscale, non stava ancora a significare che egli era esonerato dal suo obbligo contrattuale di pagare lo stipendio al lavoratore giusta l'art. 322 cpv. 1 CO (sentenza citata, consid. 3). Ciò posto, occorre valutare se nel caso concreto tale giurisprudenza giova all'appellante.

 

                                   3.   L'istante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto fondamentale la mancata contestazione per ben cinque anni delle attestazioni di trattenuta dell’imposta alla fonte. L'appellante sostiene che il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la personalità del lavoratore (art. 328 CO), nella quale sono compresi anche i suoi interessi economici. In difetto di che, vi è una violazione contrattuale giusta l'art. 97 cpv. 1 CO. Spettava quindi alla convenuta discolparsi e non, come deciso dal Pretore, all'istante. Tanto più che, sempre secondo l'appellante, la controparte mai avrebbe invocato una colpa del lavoratore. D'altra parte, egli sostiene di essere arrivato in Svizzera nel 1993 senza nemmeno conoscere la lingua italiana e di essersi fidato dell'attività svolta dall'ufficio contabile della convenuta. Egli allega di non avere nozioni di diritto fiscale e che non gli poteva essere imposto di rivolgersi a uno specialista in tal campo per verificare gli "attestati-ricevuta" relativi alla trattenuta dell'imposta alla fonte (appello, pag. 5 segg.). L'appellante si lamenta infine che il Pretore abbia accertato l'esistenza di un accordo tacito circa la riduzione di salario. A suffragio della sua tesi invoca da un lato la sentenza del Tribunale federale testé citata (sopra, consid. 2), e dall'altro sostiene che la convenuta non aveva inteso ridurre lo stipendio, ma ha commesso un grossolano errore di calcolo, di modo che alcun accordo poteva perfezionarsi (appello, pag. 9).

 

                                3.1   Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) e illustrato nella sentenza del Tribunale federale cui lo stesso appellante fa riferimento (sopra, consid. 2: sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006 consid. 3 in basso), la pretesa in questione non si fonda sull'art. 328 CO, bensì sull'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare lo stipendio pattuito (art. 322 cpv. 1 CO). Questa Camera, così come ha precisato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), ha già avuto modo di ammettere l'esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante tre mesi (inc. 12.2005.68 dell'11 aprile 2006 consid. 3 e inc. 12.2003.68 del 13 maggio 2004 consid. 5; cfr. da ultimo: Tobler/Favre/

                                         Munoz/Gullo ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.12 ad art 322 CO).

 

                                3.2   Nella fattispecie, l'istante ha ricevuto dalla convenuta all'inizio di ogni anno (gennaio o febbraio) degli "attestati-ricevuta" sulla trattenuta dell'imposta alla fonte (doc. da Q a V). Negli stessi era indicata sia l'aliquota sia la tabella utilizzata per il prelievo dell’imposta mediante trattenuta dallo stipendio. In calce agli "attestati-ricevuta" figurava una menzione con la quale si rendeva attento il lavoratore che se intendeva contestare la trattenuta d'imposta avrebbe potuto richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione sull'esistenza e sull'estensione dell'assoggettamento. Tale richiesta doveva essere presentata per iscritto e motivata entro il 31 marzo dell'anno che seguiva l'assoggettamento. Il lavoratore era quindi reso attento al fatto che, nel proprio interesse, avrebbe dovuto controllare tali attestati e, in caso di disaccordo, provocare una decisione dell'Ufficio delle imposte. Per cinque anni, ossia dall'inizio del 1996 fino alla fine del 2000, il lavoratore non ha obiettato alcunché e ha contestato la trattenuta relativa agli anni dal 1995 al 1999 solo nel settembre 2005 (doc. O). In simili circostanze, la sua tesi, secondo la quale non aveva motivo di dubitare della correttezza degli attestati, redatti dall’ufficio contabile di una grande azienda come la convenuta, non può quindi essere condivisa.

 

                                3.3   Poco sussidia alle argomentazioni dell'istante, inoltre, il rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4P.79/2006 del 30 maggio 2006. In tale occasione, invero, esso si è pronunciato sulla questione della competenza per materia, decidendo che una simile causa contro il datore di lavoro era di competenza del tribunale civile e non di quello amministrativo, poiché fondata sull'applicazione del diritto del lavoro e le norme di diritto tributario erano applicabili solo a titolo pregiudiziale. Certo, come detto (sopra, consid. 2), il Tribunale federale ha precisato che la tardività di una richiesta alle autorità fiscali non pregiudica la causa civile, ma senza decidere la questione di sapere se, nel caso concreto, le pretese del lavoratore erano giustificate.  Nemmeno giova all'appellante addurre che il datore di lavoro non intendeva ridurre lo stipendio, ma aveva semplicemente commesso un errore nell'applicazione dell'aliquota di trattenuta, di modo che alcuna modifica circa la retribuzione inizialmente pattuita può essersi perfezionata. Anche nell'ipotesi di un errore commesso dalla convenuta, essa poteva ragionevolmente credere che la retribuzione corrisposta all'istante per cinque anni, senza alcuna contestazione, corrispondeva a quanto pattuito. L’appello deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                   4.   Il gravame andrebbe del resto respinto anche per altri motivi. Per quanto di pertinenza alla fattispecie, l'art. 108 cpv. 1 della Legge tributaria cantonale (RL 10.2.1.1) differenzia tra l'aliquota applicabile alle persone sole (lett. a) e quella per i contribuenti nubili e celibi che vivono in comunione domestica con figli minorenni (lett. b). Nella versione vigente quando la fattispecie controversa si è realizzata, ossia quella precedente alla modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007, era sì prevista per le persone nubili o celibi che vivessero in comunione domestica con figli minorenni un'aliquota diversa rispetto a quella applicabile alle persone sole, ma solo a condizione che esse vivessero "da soli" in tale comunione domestica, ossia non con un’altra persona maggiorenne. Tale normativa cantonale era in contrasto con l'art. 11 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), in vigore dal 1° gennaio 1993, che non poneva la condizione "da soli". Tuttavia, l’incompatibilità è data solo dal 1° gennaio 2001, poiché l'art. 72 cpv. 1 della legge federale testé citata prevedeva quale termine ultimo entro il quale i cantoni erano tenuti ad adeguare le loro leggi al diritto federale superiore il 31 dicembre 2000 (cfr. sentenza CDT inc. 80.2005.82 del 17 novembre 2005 pubblicata in RtiD 2006 – I n. 12t). L'istante ha sempre sostenuto di convivere sin dal 1993 con __________ (istanza 23 ottobre 2006, pag. 2 nel mezzo; udienza di discussione 9 novembre 2006, pag. 1 in basso; udienza di discussione finale 14 dicembre 2006, pag. 2 in mezzo). Ne consegue che per quanto concerne gli anni dal 1995 al 2000 la convenuta aveva applicato a giusta ragione l'aliquota per le persone sole (A), in quanto il lavoratore non adempiva la condizione posta dall'art. 108 cpv. 1 della LT (nella versione allora in vigore).

 

                                   5.   Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (fr. 18'105.65). L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 12 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. L’appellante rifonderà a controparte fr. 1'600.- di ripetibili.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).