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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.84 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione1° luglio 2003 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 53'049.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 8 aprile 2008;
appellante la convenuta che con atto di appello 6 maggio 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta ha rinunciato a presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto: A. Il __________ ha incaricato il 15 maggio 2000 AP 1, __________, della costruzione di un alloggio per richiedenti l’asilo in località "__________" a __________ (inc. rich. I e II). L’appaltatrice ha incaricato a sua volta AO 1 dell’esecuzione di parte dei lavori, così come elencati nell’offerta 6 aprile 2000 (doc. C1). Dopo uno scambio di corrispondenza, le parti testé citate hanno concordato di fissare la mercede per i lavori di cui all’offerta menzionata (doc. C1) in complessivi fr. 80'000.-, oltre alla remunerazione per i lavori non esplicitamente menzionati nella stessa (doc. C2 e C3). Il 18 settembre 2000 AO 1 ha sottoposto a AP 1 un’ulteriore offerta di fr. 3'000.- relativa all’esecuzione di muri di chiusura sulle facciate dell’edificio n. 3 (doc. C4). Egli ha poi sottoposto anche delle offerte di fr. 1'400.- per le scale, fr. 548.- per le piastre del percorso pedonale e fr. 2'400.- per l’autocarro con gru. AP 1 ha pagato come acconti fr. 40'000.- il 9 agosto 2000, fr. 30'000.- il 6 settembre 2000 e fr. 20'000.- l’11 gennaio 2001 (IVA compresa; sentenza impugnata, pag. 2, lett. C; petizione, pag. 2 seg., punto 2.1.2 e 2.1.3; risposta, pag 2 seg.).
B. AO 1 ha emesso il 3 maggio 2001 una fattura per complessivi fr. 53'049.95, con richiesta di pagamento entro il 31 maggio 2001, pena l’addebito di interessi di mora al 6%. Sulla prima pagina sono elencati gli importi relativi alle offerte menzionate sopra, per un totale di fr. 87'348.-, con deduzione degli acconti, per un saldo a favore della debitrice di fr. 2'652.-. Sulla seconda pagina sono invece indicati lavori a regia (rapporti n. 1314-1322) per complessivi fr. 55'701.95 (IVA inclusa; doc. D). Precedentemente alla fattura (scritto 20 febbraio 2001) e in seguito, tra le parti è intervenuta una fitta corrispondenza (doc. Q2 – Q12), dalla quale emerge in sostanza che la debitrice contesta i lavori a regia, fatta eccezione quelli relativi ai rapporti n. 1314 (fr. 798.-; doc. F) e n. 1315 (fr. 10'202.80; doc. G), poiché controfirmati da __________, responsabile di AP 1, nel frattempo defunto. Per gli ulteriori lavori AO 1 sostiene invece che gli erano stati impartiti a voce dalla direzione lavori (doc. Q1-Q12). Il 3 gennaio 2003 quest’ultimo ha fatto spiccare dall’UEF di Mendrisio il PE n. __________ di fr. 53'049.95 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001 nei confronti di AP 1, la quale ha interposto opposizione (doc. R).
C. Con petizione 1° luglio 2003 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 53'049.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio. Con risposta 23 ottobre 2003 la convenuta si è opposta alle domane di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 8 aprile 2008 il Pretore ha parzialmente accolto (recte: integralmente accolto) la petizione.
D. Con appello 6 maggio 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. L’attrice ha invece rinunciato a presentare le osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha spiegato che "sebbene non esista la prova diretta" mediante la firma dei bollettini per i lavori a regia che le opere contestate siano state tutte commissionate dalla convenuta, "molti elementi convergenti" permettono di ritenere che ciò sia avvenuto "direttamente o per atti concludenti". Il primo giudice ha invero reputato inverosimile la tesi della convenuta, incaricata dall’ente pubblico dell’esecuzione dell’opera, secondo la quale essa si sarebbe ritrovata con i lavori necessari per la consegna eseguiti da qualcuno al quale lei non avrebbe dato alcun incarico. Essa avrebbe dovuto, semmai, dimostrare di averli eseguiti personalmente o di averli appaltati a terzi. In mancanza di una prova in tal senso, il primo giudice ha quindi ritenuto che non possono essere messe in discussione le testimonianze dei vari operai dell’attrice e di __________ __________, capocantiere dell’attore, secondo le quali i lavori sono stati eseguiti dall’attore su incarico di __________. Sulla scorta della perizia giudiziaria il Pretore ha poi determinato la congruità della mercede richiesta.
2. L’appellante non contesta l’esecuzione delle opere riportate nei bollettini a regia e nemmeno la congruità della mercede richiesta (doc. F – N). Essa reputa, invece, che l’attore non abbia in alcun modo dimostrato di essere stato incaricato di eseguire le opere controverse.
2.1 In applicazione dei principi sanciti dall'art. 8 CC l'onere di dimostrare che l'opera è stata commissionata incombe all'imprenditore che ne pretende il pagamento (Tercier, Les contrats de construction dans la pratique, pag. 10, in: Journées du droit de la construction, vol. I, Fribourg 1993). La legge non prevede alcuna forma specifica per il contratto d'appalto (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 128, n. 406). È sufficiente lo scambio reciproco di volontà concordanti, che può avvenire anche tacitamente. Ad esempio, tollerando l'esecuzione dell'opera il committente esprime il suo accordo (Bühler in: Zürcher Kommentar 1998, n. 8 ad art. 363 CO). La sottoscrizione da parte del committente dei bollettini a regia crea una presunzione nel senso che lo stesso abbia commissionato tali opere all’appaltatore. In caso contrario, ovvero, qualora gli stessi non siano controfirmati dal committente, assurgono a mero valore di allegazione di parte. La parte può comunque dimostrare di essere stata incaricata dei lavori avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova previsto dalla procedura civile.
2.2 L’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione. In tal senso, essa contesta anche i lavori di cui ai bollettini a regia n. 1314 e 1315, controfirmati da __________ (doc. F e G; doc. Q3, Q5 e Q7 e deposizione in via rogatoriale 2 settembre 2005 di __________ __________, pag. 6; 22 settembre 2005 arch. __________ __________, pag. 8 risposta 7bvi e __________, verbale 21 ottobre 2004, pag. 2; cfr. anche doc. Gbis). La convenuta contesta l’assunto pretorile perché a suo dire fondato, in sintesi, su "mere ipotesi, supposizioni, non suffragate da riscontri oggettivi" (pag. 9 in alto). Essa rinvia alle emergenze processuali dalle quali sarebbe emerso proprio il contrario di quanto accertato dal Pretore. Per suffragare la propria opinione, poi , afferma che "solo i rapporti a regia n. 1314 – 1315 recano la firma del Signor __________" e che quelli "effettuati al di fuori dell’offerta del 6 aprile 2000 (1316 – 1322) sono stati tutti contestati dal Signor __________ medesimo, per il motivo che gli stessi non erano mai stati commissionati (…). Su tali lavori non vi è mai stato accordo, né implicito né tanto meno esplicito; si riferiscono a opere mai ordinate o accettate dall’appellante" (pag. 10). In tal modo, tuttavia, l’appellante stessa ammette di aver commissionato le opere di cui ai bollettini a regia n. 1314 – 1315. Per tacere del fatto che con scritti 25 maggio, 28 giugno e 6 agosto 2001 la convenuta non ha contestato di aver ordinato i lavori di cui ai bollettini a regia controfirmati (doc. Q3, Q5 e Q7). Tale circostanza è peraltro confermata dal teste __________ __________, dipendente di __________ e contabile della convenuta (verbale 2 settembre 2004, pag. 2 in alto). Su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto e la sentenza impugnata confermata. Va inoltre aggiunto che in tal modo la convenuta ha ammesso che __________ la rappresentasse in tale ambito (cfr. anche testimonianza __________ __________, loc. cit., pag. 2 in basso, e __________, collaboratore esterno di __________, verbale 21 ottobre 2004, pag. 2 in alto).
2.3 Ciò posto, occorre verificare se le ulteriori opere aggiuntive siano state ordinate o comunque ratificate dalla convenuta. Nella fattispecie non è contestato che per quanto concerne tali lavori il committente non ha sottoscritto bollettini a regia (cfr. doc. H- N). Come spiegato, il primo giudice ha reputato, al riguardo, inverosimile la tesi della convenuta, incaricata dall’ente pubblico dell’esecuzione dell’opera, secondo la quale essa si sarebbe ritrovata con i lavori necessari per la consegna eseguiti da qualcuno al quale lei non avrebbe dato alcun incarico. Sempre secondo il Pretore, in presenza dell’esecuzione delle opere in questione, la convenuta avrebbe dovuto, semmai, dimostrare di averli eseguiti personalmente o di averli appaltati a terzi. Non si comprende tuttavia il ragionamento pretorile. Invero, va detto anzitutto che, come a ragione allegato dall’appellante (pag. 8 in alto), un committente può contestare di aver commissionato delle opere senza dover dimostrare di averle eseguite personalmente o di averle fatte eseguire da terzi. Se si dovesse seguire il ragionamento del Pretore, invero, sarebbe invertito l’onere della prova a carico dell’appaltatrice. Ciononostante, l’assunto pretorile dev’essere confermato per i motivi che seguono.
2.4 Come spiegato (sopra, consid. 2.1), il committente può esprimere il suo accordo anche mediante la sua assenza di opposizione ai lavori eseguiti. Nel caso concreto, la convenuta ha incaricato l’attore dell’esecuzione delle "fondamenta a strisce composte da bauletto di fondazione e zoccolo" (perizia giudiziaria, pag. 5, risposta 1a). I lavori supplementari contestati dalla convenuta concernono invece "canalizzazione, formazione di risparmi per il passaggio di tubazioni sia di canalizzazione sia di altri impianti, opere di sistemazione esterna" (loc. cit., pag. 6, risposta 2a). I lavori aggiuntivi testé menzionati differivano quindi marcatamente dall’incarico originario che era quello, come detto, di formare le fondazioni e gli zoccoli, quali "lavori di scavo, movimenti di terra, calcestruzzo, casserature e acciaio d’armatura" (loc. cit., pag. 5, risposta, n. 1a). Che gli stessi fossero riscontrabili, nella loro differenza, sul cantiere è stato peraltro dichiarato anche dal teste arch. __________ __________: "Was ich in meinen punktuellen Kontakten auf der Baustelle mitbekommen habe, hat das Baugeschäft __________ zusätzliche Umgebungsarbeiten, Kanalisationsarbeiten, Zugänge etc. erstellt (…). Die Leistungen habe ich selbst gesehen auf der Baustelle" (audizione rogatoriale 22 settembre 2005, pag. 3, risposta n. 5).
2.5 Posto che l’esecuzione delle opere controverse non poteva passare inosservata, occorre verificare la presenza di un rappresentante della convenuta sul cantiere. Al riguardo, dall’istruttoria è emerso che __________ "rappresentava la AP 1 e svolgeva la direzione dei lavori" (testimonianza __________ __________, verbale 2 settembre 2004, pag. 1). Quanto alla sua presenza sul cantiere, il teste __________ __________, dipendente dell’attore, ha affermato che "Im Allgemeinen wurden die Rapporte dem Dicken vorgelegt und er unterschrieb sie. Ich erinnere mich aber, das es eine Zeit gab, als er nicht mehr erschienen ist, etwa einen Monat lang. Ich denke, dass es da nicht möglich war, ihm die Rapporte vorzulegen" (audizione rogatoriale 2 settembre 2005, pag. 10 in basso). Che egli si riferisse a __________ è confermato dal teste __________ __________ (audizione per rogatoria 2 settembre 2005, pag. 4 in basso). Se non che, sulla durata della sua assenza, il teste __________, già dipendente dell’attore, ha invece dichiarato che l’uomo a cui si fa riferimento sopra "einmal gesundheitliche Probleme hatte und deshalb im Spital war. Einmal war er auch in America. Ich kann aber nicht mehr sagen wann was genau war. Aus der Erinnerung heraus war er – seit der Bürocontainer stand, dies war am Anfang – praktisch jeden Tag auf der Baustelle. Er überwachte die Anlieferung des Mobiliars und alles mögliche" (audizione rogatoriale 2 settembre 2005, pag. 11 in alto). Il teste __________ __________, poi, ha affermato che "der dickere Mann wieder dabei war, weil es um elektrische Leitungen ging. Alles was mit elektrisch zu tun hatte, wurde vom Dicken veranlasst" (loc. cit., pag. 7). Sia come sia, anche ipotizzando che __________ sia stato assente dal cantiere per un mese, e che tale periodo sia coinciso con una parte dell’esecuzione delle opere aggiuntive, il teste __________, suo collaboratore esterno, "suo amico da lunga data" e che egli "incaricava di compiere delle attività disparate in funzione delle sue necessità", ha affermato che "durante il cantiere io sono andato a __________ 5 o 6 volte ed ero chiamato a intervenire soprattutto quando __________ era assente dalla Svizzera, ciò che succedeva per diversi mesi all’anno. Quando stava lavorando la __________ __________ io sono andato un paio di volte" (verbale 21 ottobre 2004, pag. 1). Di conseguenza, dall’istruttoria è emerso che sul cantiere, durante l’esecuzione delle opere aggiuntive, vi fosse regolarmente un rappresentante della convenuta, e che questi non poteva non accorgersi delle opere che erano eseguite dall’attore. La circostanza che per __________ fosse ravvisabile l’esecuzione di opere aggiuntive da parte dell’attore è stata confermata, d’altra parte, dal teste __________, nel passaggio menzionato dalla stessa appellante (pag. 10 in mezzo), laddove ha dichiarato che egli gli aveva riferito "il fatto che la AO 1 eseguiva dei lavori non commissionati" (verbale 21 ottobre 2004, pag. 2 in basso) e quando ha affermato che "durante il cantiere egli [__________] mi ha riferito che si erano presentati dei problemi riferiti soprattutto alla realizzazione da parte di AO 1 di lavori non richiesti" (loc. cit., pag. 1). Per contro, dall’istruttoria non è emerso che la convenuta abbia contestato tali lavori non appena accortasi della loro esecuzione, impedendo eventualmente anche la loro continuazione. Anzi, lo stesso teste appena menzionato ha dichiarato che __________, sebbene accortosi durante il cantiere, come visto, dell’esecuzione di lavori aggiuntivi, "sdrammatizzava dicendo che questi problemi sarebbero stati risolti in un secondo tempo" (loc. cit.) e che "avrebbe sistemato tutto (…) __________ mi disse che avrebbe provato a chiedere un supplemento al Cantone" (loc. cit., pag. 2 in fondo). Dal carteggio processuale emerge che la prima contestazione è rappresentata dallo scritto di cui al doc. Q2 (cui l’appellante fa riferimento: pag. 10 in fondo e 12 in mezzo), datato 20 febbraio 2001, mentre l’esecuzione dei lavori controversi è avvenuta tra il 16 agosto e il 1° novembre 2000 (doc. H – N). L’appellante nemmeno sostiene di aver contestato tali lavori prima di tale data. Anzi, essa afferma che la sua presa di posizione è stata manifestata per la prima volta proprio con la missiva summenzionata (pag. 4 in mezzo). Essa rinvia a una lettera dell’8 gennaio 2001, che però, a parte non essere rilevante per i motivi sopra esposti, non contiene alcun riferimento alla questione (doc. Q1). In tal modo, quindi, la convenuta ha tollerato l'esecuzione delle opere contestate e, quindi, ha ratificato le stesse. Alla luce di quanto suesposto non è quindi determinante che __________ abbia deciso in seguito di contestare le opere aggiuntive. Non sono quindi decisivi l passaggi della testimonianza di __________ __________ cui l’appellante rinvia (pag. 10 in mezzo e 13 in mezzo), dove egli ha affermato tale circostanza e i doc. Q1-Q9 cui l’appellante fa riferimento (pag. 13 in mezzo).
2.6 Il perito giudiziario non si è inspiegabilmente chinato sul doc. H. Invero, sebbene nelle domande peritali si chiedesse al perito di esaminare i rapporti a regia di cui ai doc. F-N (domanda 2a), egli si è limitato a quelli di cui ai doc. I-N. Se non che, quanto suesposto vale anche per le opere elencate nel doc. H. Dal rapporto a regia in questione (doc. H) emerge invero che trattasi di lavori di canalizzazione e di condotte per l’elettricità (cfr. anche petizione, pag. 4 in fondo e risposta, pag. 3 seg.). Va altresì precisato che anche per quanto concerne questi lavori la convenuta non contesta la loro esecuzione, ma il fatto che siano stati da lei commissionati.
3. Visto quanto precede, l'appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili all’attore, che ha rinunciato a formulare osservazioni all'appello. Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 53'049.95.
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 6 maggio 2008 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1600.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1650.-
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).