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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney–Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nelle cause – inc. n. DI.2008.31 e OA.2008.15 della Pretura del Distretto di Vallemaggia – promosse il 26 maggio 2008 da
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IS 1 (rappr. dallo RA 1)
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contro |
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CO 1 (rappr. da RA 3)
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chiedenti: – nell’inc. n. DI.2008.31, di far ordine alla convenuta ed in particolare al suo consiglio d’amministrazione e in solido e singolarmente a __________ (presidente), __________ (vice–presidente), __________ (membro), __________ (amministratore delegato), di fornire le informazioni richieste dall’istante rispondendo a 56 domande;
– nell’inc. n. OA.2008.15, di accertare la nullità e in subordine di annullare le decisioni con cui l’assemblea ordinaria della convenuta l’8 maggio 2008 aveva approvato le relazioni del presidente del consiglio d’amministrazione e quella dell’amministratore delegato sull’esercizio 2007 (1.11.2006 – 31.10.2007) come da punto 3 dell’ordine del giorno, approvato i conti d’esercizio 2007 così come il rapporto di revisione 31.3.2008 e dato discarico agli organi come da punto 4 dell’ordine del giorno, nonché approvato le misure del piano di risanamento presentato da __________ come da punto 6 dell’ordine del giorno;
ed ora sulle istanze di ricusa contestualmente presentate nei confronti del Pretore del Distretto di Vallemaggia, PI 1, avversate da quest’ultimo con osservazioni 29 maggio 2008 e dalla convenuta con osservazioni 3 giugno 2008;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con due separate azioni datate 26 maggio 2008 IS 1, detentore di 3 azioni al portatore di CO 1 (doc. H), ha convenuto in giudizio questa società avanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia chiedendo da una parte di far ordine alla controparte ed in particolare al suo consiglio d’amministrazione e in solido e singolarmente a __________ (presidente), __________ (vice–presidente), __________ (membro), __________ (amministratore delegato), di fornire le informazioni richieste dall’istante rispondendo a 56 domande (inc. n. DI.2008.31), e dall’altra, di accertare la nullità e in subordine di annullare le decisioni con cui l’assemblea ordinaria della società l’8 maggio 2008 aveva approvato le relazioni del presidente del consiglio d’amministrazione e quella dell’amministratore delegato sull’esercizio 2007 (1.11.2006 – 31.10.2007) come da punto 3 dell’ordine del giorno, approvato i conti d’esercizio 2007 così come il rapporto di revisione 31.3.2008 e dato discarico agli organi come da punto 4 dell’ordine del giorno, nonché approvato le misure del piano di risanamento presentato da __________ come da punto 6 dell’ordine del giorno (inc. n. OA.2008.15);
che contestualmente agli allegati introduttivi di causa, l’attore, con le istanze che qui ci occupano, ha chiesto la ricusa del Pretore, PI 1, rimproverandogli in sostanza di aver decretato, l’8 ottobre 2007, il differimento del fallimento della convenuta ex art. 725a CO nonostante non fosse allora stato presentato alcun piano di risanamento serio e di aver revocato, il 25 febbraio 2008, il differimento rinunciando però alla pronuncia del fallimento che invece s’imponeva, il che avrebbe causato un deterioramento dello stato d’insolvenza e dunque un pregiudizio per la società, gli azionisti ed i creditori, del quale egli, al pari degli organi della società (art. 754 CO), potrebbe essere reso responsabile in base alla giurisprudenza (DTF 127 III 374); l’attore ha pure evidenziato che entrambe le azioni vertevano sull’apprezzamento specifico dei conti e della gestione societaria relativi a quello stesso esercizio 2006/2007 sui quali il giudice si era già espresso quando aveva deciso il differimento del fallimento, esprimendosi cioè nel caso specifico in senso diametralmente diverso da quello ora proposto dall’attore;
che il Pretore e la convenuta, con osservazioni 29 maggio rispettivamente 3 giugno 2008, si sono opposti all’istanza di ricusa;
che, preliminarmente, questa Camera, in applicazione analogetica degli art. 72 e 320 CPC, provvede a congiungere le due procedure di ricusazione, che in effetti concernono le stesse parti e si fondano su fatti identici;
che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione di un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);
che giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 24 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.51);
che l’argomento secondo cui il Pretore potrebbe essere reso responsabile dall’attore per non aver a suo tempo deciso il fallimento della convenuta non è in realtà tale da far ritenere, specie nelle particolari circostanze, l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza la necessaria serenità delle vertenze processuali in rassegna;
che innanzitutto è chiaro – e lo stesso attore ne è cosciente (cfr. istanza 26 maggio 2008 inc. n. OA.2008.15 p. 8) – che il solo fatto che un giudice potrebbe teoricamente essere chiamato in causa per aver differito il fallimento di una società non può di principio giustificare la sua ricusa in successive cause che riguardano quest’ultima o il danneggiato, la situazione di fatto che viene così a crearsi non essendo sostanzialmente diversa da quella che si verifica qualora il magistrato abbia reso decisioni in altri ambiti del diritto;
che nel caso di specie nemmeno è poi stata ancora promossa la ventilata azione volta a rendere responsabile il giudice per il comportamento da lui tenuto in occasione del differimento del fallimento della convenuta e della revoca di quel provvedimento, sicché l’eventualità che egli – che non è direttamente azionabile dall’attore, ma che, datene le condizioni, potrebbe semmai esserlo in via di regresso nel caso in cui l’ente pubblico fosse reso responsabile del suo agire –, possa personalmente essere tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell’azionista o della società costituisce, per il momento, una semplice ipotesi;
che, oltretutto, l’eventualità che la società o l’attore azionista (che in concreto detiene 3 azioni per un valore complessivo di fr. 1'200.–, pari allo 0,023% del capitale azionario, cfr. doc. A) – diverso sarebbe il caso per i creditori – possano aver subito un danno dalle due decisioni dell’8 ottobre 2007 e del 25 febbraio 2008 appare assai dubbia: se in effetti, come preteso dall’attore, già allora a seguito dell’esistenza di un’eccedenza di debiti si fosse imposto il fallimento della società, ciò avrebbe avuto come conseguenza la fine della società stessa e verosimilmente la totale perdita di valore delle azioni, situazione questa assai peggiore di quella attuale, in cui sia la società sia le azioni hanno ancora un certo valore; del resto anche il commissario del differimento, nel suo rapporto finale del 19 febbraio 2008, versato agli atti dal Pretore, ha fatto notare che la situazione economica della società non era nel frattempo peggiorata;
che ad ogni buon conto, ad un esame sommario – che s’impone per il fatto che al giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del processo come se fosse un’istanza d’appello (cfr. sentenza del TF del 13 luglio 2005 1P.158/2005) –, i decreti adottati a quel momento dal giudice nemmeno apparivano insostenibili: la decisione di differire il fallimento nonostante la situazione di eccedenza di debiti trovava in effetti giustificazione nella volontà dell’ente pubblico, espressa il 10 luglio e il 17 settembre 2007, ancor prima cioè della data del deposito dei bilanci, avvenuto il successivo 28 settembre, di trovare una soluzione, poi concretizzata con la proposta di concessione di un importante credito–ponte (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del __________ n. __________, doc. E), in seguito approvato dal Gran Consiglio; quanto alla decisione di non decretare il fallimento dopo che la società aveva chiesto la revoca del differimento del fallimento, la stessa si fondava invece sugli accertamenti forniti dal commissario del differimento, il quale, nel suo rapporto finale già citato, aveva affermato che la società non si trovava in una situazione di eccedenza di debiti;
che infine pure privo di rilevanza è il fatto che entrambe le azioni ora promosse verterebbero sull’apprezzamento specifico dei conti e della gestione societaria relativi a quello stesso esercizio 2006/2007 sui quali il giudice si sarebbe già espresso quando aveva deciso il differimento del fallimento: in effetti, a parte il fatto che le delibere assembleari di cui è chiesto di accertare la nullità o l’annullamento sono state prese dopo le decisioni del Pretore, si osserva che in quei giudizi egli non aveva avuto modo di pronunciarsi sull’esistenza di eventuali motivi di nullità o di annullamento delle delibere; analoghe considerazioni valgono per le domande di informazioni, che per altro erano state inoltrate al consiglio d’amministrazione della convenuta solo dopo che il Pretore aveva reso le due decisioni (cfr. doc. FF), e sulle quali il primo giudice non ha avuto occasione di esprimersi;
che le istanze di ricusa in parola, del tutto infondate, devono pertanto essere respinte, ritenuto che al ricusante vanno accollate la tassa e le spese di giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue ripetibili alla controparte, ritenuto che quale valore litigioso può essere considerato quello, ampiamente superiore a fr. 30'000.–, corrispondente alle posizioni di bilancio e del conto economico per le quali l’attore formula le sue domande d’informazione e la cui approvazione da parte dell’assemblea generale è parimenti oggetto di contestazione con la domanda di annullamento e di nullità (DTF 92 II 243; Poudret, Commentaire del la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. 1, n. 9.8 ad art. 36);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta: 1. L’istanza di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. DI.2008.31 è respinta.
2. Gli oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 1, di complessivi fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
3. L’istanza di ricusa 26 maggio 2008 di IS 1 di cui all’inc. OA.2008.15 è respinta.
4. Gli oneri processuali della procedura di cui al dispositivo n. 3, di complessivi fr. 130.– (tassa di giustizia di fr. 80.– e spese di fr. 50.–), sono a carico del ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
5. Intimazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.– è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). ). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).