Incarto n.
12.2008.129

Lugano

20 giugno 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per giudicare sulla dichiarazione di astensione 23 maggio 2008 dell'avv. dott. IS 1, Pretore della giurisdizione del distretto di Leventina, dall'occuparsi della causa inc. EF.2008.40, chiedente il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Leventina e promossa il 16 maggio 2008 da

 

 

 

CO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 2, __________

rappr. dall'amministratore unico RA 2, Lodrino

 

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti,

 

Considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con istanza 16 maggio 2008 la CO 1 di __________, rappresentata da RA 1, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina il rigetto dell’opposizione interposta da CO 2 al PE n. __________ dell’UEF di Leventina;

 

                                         che il 23 maggio 2008 il Pretore della Pretura del distretto di Leventina ha dichiarato di escludersi dal trattare la procedura nei confronti di CO 2, evidenziando come il suo defunto padre, avv. __________, era stato negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia di RA 2, amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista di CO 2;

                                        

                                         che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

                                        

                                         che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che né CO 2, né l’istante hanno presentato osservazioni nel termine di 5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

                                        

                                         che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

 

                                         che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e dell'amministratore della stessa;

 

                                         che, anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________ è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

 

                                         che sull’eventuale esclusione del Segretario assessore statuirà, dandosene il caso, il Pretore viciniore (art. 30 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione;

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 26 e seg. CPC

 

 

decreta:

 

                                   1.   È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. dott. IS 1, dall'occuparsi della procedura inc. EF.2008.40 avente per oggetto CO 2.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

- __________

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).