Incarto n.
12.2008.144

Lugano

2 febbraio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura cautelare - inc. n. DI.2008.57 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 29 aprile 2008 da

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto che fosse autorizzata la vendita ai pubblici incanti per il tramite dell’UEF del Distretto di Mendrisio dei 18 cartoni contenenti in totale 500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione attualmente in deposito presso i suoi magazzini e che l’eventuale ricavato della vendita, dedotte le spese di deposito di fr. 31'259.50, le tasse e spese di giustizia della presente procedura e le spese per la vendita ai pubblici incanti, fosse depositato giudizialmente presso l’UEF;

 

domanda cui la convenuta ha dichiarato di aderire, e che il Pretore con decreto 20 giugno 2008 ha respinto;

 

appellante l'istante con atto di appello 7 luglio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel giugno 1995 la società __________ C__________ __________ __________(in seguito: C__________ Ltd) ha incaricato AP 1 (in seguito: AP 1) di organizzare il trasporto aereo da __________ ad __________ di 18 cartoni contenenti complessivamente 500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione, da trasportarsi poi e quindi da depositarsi, a nome della ditta di trasporti, presso il punto franco di __________, in attesa di ulteriori disposizioni per la consegna. La fattura per il trasporto della merce, indirizzata alla cliente presso la fiduciaria AO 1, è stata regolarmente pagata, mentre quelle per il suo deposito presso il punto franco, inviate sempre con tali modalità, lo sono state solo fino al 10 dicembre 2000 (cfr. doc. H, L). Al fine di evitare ulteriori spese, nel novembre 2006 AP 1 ha prelevato la merce dal punto franco e l’ha depositata presso i propri magazzini, sempre in attesa di ricevere istruzioni e continuando a sollecitare il pagamento delle fatture nel frattempo scadute. Attualmente le sue pretese per le spese di deposito ammontano a fr. 31'259.50 (doc. L, N).

 

 

                                   2.   Con l’istanza in rassegna, AP 1, dopo aver osservato che la mittente della merce C__________ Ltd sembrava più non esistere, ha convenuto in giudizio AO 1, che in un’attestazione doganale (doc. A) risultava essere stata indicata quale destinataria della merce, chiedendo di autorizzare la vendita ai pubblici incanti per il tramite dell’UEF del Distretto di Mendrisio dei 18 cartoni contenenti i 500 kg lordi di polvere di diamante artificiale di ultradispersione tuttora in deposito presso i suoi magazzini e di depositare giudizialmente presso l’UEF l’eventuale ricavato della vendita, dedotte le spese di deposito di fr. 31'259.50 - sulle quali faceva valere un diritto di ritenzione -, le tasse e spese di giustizia della presente procedura e le spese per la vendita ai pubblici incanti. La convenuta, in occasione dell’udienza di discussione, ha confermato di essere la destinataria della merce ed ha dichiarato di aderire integralmente all’istanza auspicando essa pure la vendita della merce.

 

 

                                   3.   Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la vendita della merce non poteva essere autorizzata ai sensi dell’art. 444 cpv. 2 CO, in quanto l’istante, pur essendo confrontata con un caso di impedimento alla consegna della merce trasportata, non aveva reso verosimile di aver informato il mittente in merito a quell’impedimento e di avergli invano chiesto ulteriori istruzioni.

 

 

                                   4.   L’istante ha senz’altro ragione a censurare in questa sede l’argomentazione con cui il Pretore aveva concluso per la reiezione dell’istanza. Dagli atti di causa ed in particolare dalla dichiarazione scritta di A__________ __________ contenuta nel doc. Q, ignorata dal giudice di prime cure, risulta in effetti più che verosimile che essa avesse adempiuto all’obbligo di avviso al mittente previsto dalla norma. Come si vedrà più oltre, ciò non basta tuttavia ancora per riformare il querelato giudizio nel senso, da lei auspicato, dell’accoglimento dell’istanza.

 

 

                                   5.   L’art. 444 cpv. 2 CO, norma di cui l’istante si è prevalsa nella concreta fattispecie, prescrive che se il mittente o il destinatario della merce trasportata, confrontati con un caso di impedimento alla consegna ai sensi del cpv. 1 della norma - ed in particolare con il mancato pagamento dei crediti di cui fosse gravata la merce, tra i quali vanno menzionate le spese di magazzinaggio (Gautschi, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 451 CO) rispettivamente quelle assunte in base alle istruzioni ricevute dal mittente (Marchand, Commentaire Romand, n. 11 ad art. 451 CO), per l’appunto pretese dall’istante -, non dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario: se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche senza sentire la parte contraria (art. 435 cpv. 2 CO), ritenuto che la vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deterioramento (art. 435 cpv. 3 CO, cfr. pure art. 445 cpv. 2 CO; Gautschi, op. cit., n. 10a ad art. 444 CO; Schönenberger, Zürcher Kommentar, n. 10 ad art. 444 CO; Von Ziegler/Montanaro, OR-Handkommentar, n. 5 ad art. 444 CO). Il diritto ad ottenere l’autorizzazione alla vendita della merce trasportata giusta l’art. 444 cpv. 2 CO è un istituto previsto dal diritto federale e il suo esercizio non può pertanto essere ostacolato o vanificato da disposizioni cantonali di procedura. Le disposizioni d’attuazione previste dal diritto federale (art. 435 cpv. 2 e 3 e 445 CO) costituiscono nondimeno lo standard minimo che dev’essere ossequiato dal legislatore cantonale (Gautschi, op. cit., n. 2b ad art. 435 CO), per il resto libero di determinare le autorità competenti e soprattutto la procedura applicabile (Gautschi, op. cit., n. 10b ad art. 444 CO; Staehelin, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 9 ad art. 445 CO; Marchand, op. cit., n. 14 ad art. 445 CO).

 

 

                                   6.   Nel Cantone Ticino il Pretore è l’autorità competente prevista dall’art. 444 cpv. 2 CO, ritenuto che il suo intervento dovrà chiedersi con la procedura dei giudizi provvisionali (art. 9 LAC). L’accenno ai provvedimenti provvisionali ex art. 376 segg. CPC contenuto in questa disposizione si riferisce evidentemente solo alla procedura applicabile, ma non presuppone l’esistenza delle condizioni per l’adozione di un provvedimento cautelare, quali l’urgenza e il ragionevole timore di danno considerevole (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 458). Di qui la correttezza, almeno da questo punto di vista, della procedura avviata dall’istante e, per quanto ci interessa, la tempestività dell’appello, da lei inoltrato nel termine di 10 giorni dell’art. 308 cpv. 1 CPC.

 

 

                                   7.   Ciò detto, va osservato che la scelta del legislatore ticinese di far capo, in presenza di un caso d’applicazione dell’art. 444 cpv. 2 CO, alla procedura dei giudizi provvisionali implica però anche che nel processo intervengano due parti contrapposte, un’attrice e una convenuta. Pacifica la legittimazione attiva del vetturale qui istante, si tratta ora di stabilire a chi competa in concreto la legittimazione passiva, che la dottrina sembra riconoscere al mittente e, sempre che esista, al destinatario (Gautschi, op. cit., n. 10b ad art. 444 CO).

 

 

                                7.1   L’istante ha dichiarato di aver azionato la convenuta nella sua qualità di destinataria della merce trasportata. In realtà, però, quella sua qualifica non è stata resa sufficientemente verosimile. In effetti, nonostante la convenuta abbia espressamente confermato in causa di essere la destinataria della merce, dagli atti di causa risulta che essa era più che altro solo la fiduciaria presso la quale venivano indirizzate le fatture a nome della mittente (doc. H, L). La circostanza che essa fosse stata indicata quale “destinatario (ev. importatore)” in un documento doganale (doc. A) non modifica questo stato di fatto, non essendo noto chi abbia allestito quella dichiarazione, rispettivamente non essendo scontato che con l’indicazione “destinatario (ev. importatore)” ai sensi delle leggi doganali si dovesse necessariamente intendere anche il destinatario della merce in base al contratto di trasporto. L’istante ha del resto sempre dichiarato di essere stata in attesa di disposizioni per la consegna da parte della società __________ (istanza p. 2, cfr. doc. F e Q), lasciando con ciò intendere di ritenere essa pure che quest’ultima, oltre ad essere la mittente della merce, ne fosse pure la destinataria. Dagli atti non risulta per altro che l’istante abbia mai chiesto alla convenuta di provvedere al ritiro della merce nella sua qualità di destinataria. Ed oltretutto, se la convenuta fosse stata proprio la destinataria di quei beni - il cui valore era assai ingente - non si comprende per quale motivo essa, invece di limitarsi ad aderire alla domanda di vendita, non abbia fino ad oggi provveduto a ritirarli e con ciò venderli essa stessa o comunque non abbia dato istruzioni per un’eventuale consegna o rispedizione ad altri. L’unica parte che è stata convenuta non disponendo in definitiva della necessaria legittimazione passiva non potendo essere considerata quale destinataria della merce, ne discende, già per questo motivo, la reiezione dell’istanza.

 

 

                                7.2   In assenza di un destinatario della merce, la causa doveva e dovrà pertanto essere promossa esclusivamente nei confronti della mittente __________, a cui l’atto giudiziario dovrà essere intimato in base alla convenzione internazionale del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). Il fatto che, a detta dell’istante, la sua ragione sociale non risulti nel registro “Business Division” del Secretary of State’s Office dello __________ del __________ (doc. P), non permette ancora di concludere per la sua attuale inesistenza, non potendosi di per sé ancora escludere che la stessa - sempre che sia effettivamente esistita - possa eventualmente sussistere altrove (in internet è ad esempio stata riscontrata l’esistenza di una C__________ __________ Ltd con indirizzo sull’__________ __________ __________) o con una diversa denominazione. A tale scopo occorrerà dunque effettuare una specifica ricerca, presso le autorità dello Stato del __________, se del caso dopo aver chiesto informazioni presso gli indirizzi __________ e __________ della società riportati nel doc. D e dopo aver contattato l’imprenditore __________ G__________ __________ che in quel documento risultava aver firmato per conto della stessa, ritenuto che qualora il recapito attuale della società e dei suoi organi non dovesse essere stabilito, non essendo in tal caso applicabile la convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 2 della stessa), occorrerà far capo ad altre modalità di citazione (cfr. Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen, p. 248 n. 60, ove a titolo esemplificativo si menzionano tra le altre la citazione in via edittale o la pubblicazione su quotidiani locali). Solo nel caso in cui dovesse effettivamente risultare l’originaria inesistenza o l’avvenuto scioglimento e radiazione della società senza possibilità di una sua successiva reiscrizione, all’istante potrà eccezionalmente essere consentito di far valere il suo diritto all’autorizzazione alla vendita della merce trasportata senza l’indicazione di una controparte. In tal caso sarà senz’altro possibile procedere in via edittale ai sensi dell’art. 123 CPC.

 

 

                                7.3   Da un punto di vista squisitamente processuale, la ricerca che precede non sarebbe invero necessaria qualora nel luogo, dove la merce si trova, non vi fosse né il committente, né un rappresentante di lui (art. 435 cpv. 2 CO), circostanza, almeno quest’ultima, che sinora non è però stata addotta e quindi nemmeno resa sufficientemente verosimile dall’istante. Ritenuto però che la vendita vera e propria, foss’anche così ordinata, dovrebbe in ogni caso essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente (art. 435 cpv. 3 CO), il problema a cui si è accennato in precedenza dell’esistenza rispettivamente del recapito della mittente dovrebbe comunque essere affrontato e risolto prima dell’effettuazione della vendita stessa. Si aggiunga che anche la richiesta della parte istante di far depositare l’eventuale ricavo della vendita presso l’UEF presuppone l’accertamento dell’esistenza rispettivamente del recapito della mittente, titolare di questa eventuale somma. In tali circostanze, ben si giustifica imporre all’istante di anticipare già sin d’ora l’effettuazione di tale ricerca, secondo le modalità e le conseguenze di cui già si è detto in precedenza (consid. 7.2).

 

 

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame e la conferma, sia pure per altri motivi, del decreto impugnato.

                                         Gli oneri processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 500'000.-, corrispondente al valore della merce oggetto della vendita (cfr. doc. A, F, H), seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha provveduto a presentare osservazioni all’appello.

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 7 luglio 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’050.- (tassa di giustizia di fr. 2’000.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).