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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.3 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 15 gennaio 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 34'300.- più interessi di cui al PE n. __________ dell’UEF di __________ e di annullare di conseguenza l’esecuzione;
ed ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito proposta dal convenuto con domanda processuale 28 marzo 2008, che il Pretore con decreto 1° luglio 2008 ha respinto;
appellante il convenuto con atto di appello 9 luglio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in accoglimento dell’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 1° settembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che, nel querelato giudizio, il Pretore aveva disposto che, nel caso in cui il decreto fosse stato impugnato, all’appello sarebbe stato già sin d’allora concesso l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con PE n. __________ dell’UEF di __________ del 21 novembre 2007 (doc. G) AP 1, domiciliato a __________ (Canton __________), ha escusso per fr. 34’300.- più interessi AO 1, domiciliato a __________, indicando quale titolo del credito “Vereinbarung / Kaufvertrag vom 04.07.2007 (fr. 33'500.-, zuzüglich fr. 800.- Schadenersatz wegen Nichterfüllung)”;
che con petizione 15 gennaio 2008, promossa ai sensi dell’art. 71 CPC, l’escusso ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città di accertare l’inesistenza del debito posto in esecuzione e di annullare il PE, al quale nel frattempo aveva interposto opposizione;
che con domanda processuale 28 marzo 2008 il convenuto ha eccepito l’incompetenza territoriale del Pretore adito, rilevando che la lite, giusta l’art. 3 LForo, doveva essere promossa al giudice del suo domicilio __________;
che, esperita l’udienza di rito, il Pretore, con il decreto 1° luglio 2008 qui impugnato, ha respinto l’eccezione: egli, basandosi sulla dottrina cantonale, ha in sostanza ritenuto che per le azioni di accertamento negativo, come quella in esame, fondata sull’art. 71 CPC, era di regola competente il tribunale che sarebbe stato chiamato a decidere l’azione condannatoria derivante dal rapporto giuridico di cui si chiedeva venisse accertata l’inesistenza, per cui nel caso concreto, stante il domicilio __________ dell’attore, che avrebbe assunto il ruolo di convenuto nell’eventuale azione condannatoria, era proprio a Locarno che andava promossa l’azione di accertamento negativo;
che con l’appello 9 luglio 2008 che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto con osservazioni 1° settembre 2008, il convenuto chiede di riformare il decreto pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e con ciò di respingere in ordine la petizione, il tutto ribadendo, anche sulla base di una sentenza del Tribunale federale, che l’azione di accertamento negativo andava promossa innanzi al giudice del domicilio del convenuto ai sensi dell’art. 3 LForo;
che l’azione presentata dall’attore è pacificamente quella generale di accertamento (negativo) dell’inesistenza della pretesa posta in esecuzione, la cui ammissibilità è da tempo stata riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 132 III 277 consid. 4.2, 128 III 334, 123 III 414 consid. 7b, 123 III 49 consid. 1a, 120 II 20 consid. 3a e b);
che se di principio è vero che per le azioni di accertamento negativo è di regola competente il tribunale che sarebbe chiamato a decidere l’azione condannatoria derivante dal rapporto giuridico di cui si chiede venga accertata l’inesistenza (cfr. DTF 133 III 282 consid. 4, 126 III 346 consid. 4b; cfr. pure Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ª ed., n. 868; Schmid, Negative Feststellungsklagen, in: AJP 2002 p. 779), è però altrettanto vero che il Tribunale federale, in due decisioni, sia pure non pubblicate nella raccolta ufficiale e nemmeno particolarmente motivate, ha previsto una diversa disciplina per l’azione di accertamento dell’inesistenza della pretesa posta in esecuzione;
che, in effetti, con la sentenza correttamente citata dal convenuto nel suo appello (TF 21 marzo 2006 4C.2/2006 consid. 3.3, pubblicata in RSPC 2006 p. 239), poi ripresa dalla dottrina (Brönnimann, SchKG-Kurzkommentar, n. 31 ad art. 85a LEF), e con un’altra di pari data (TF 4P.2/2006 consid. 3.3), l’Alta Corte ha inequivocabilmente osservato che per quest’ultima azione valeva il foro del domicilio del convenuto (art. 3 LForo);
che, in tali circostanze, il convenuto ha effettivamente ragione, stante il suo domicilio __________, ad eccepire l’incompetenza territoriale del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a giudicare la petizione promossa nei suoi confronti dall’attore;
che l’appello deve pertanto essere accolto, così come richiesto dal convenuto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 34'300.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 luglio 2008 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 1° luglio 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione 15 gennaio 2008 di AO 1 è respinta per incompetenza territoriale del giudice adito.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 40.- sono poste a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 400.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 350.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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- __________ -
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).