Incarto n.
12.2008.149

Lugano

17 settembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.408 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 giugno 2007 da

 

 

AP 1

rappr. dall RA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall RA 1

 

 

 

 

con cui lattrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come il rigetto in via definitiva dellopposizione interposta dallo stesso al PE n. __________ dellUE di __________, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;

 

e ora sull’eccezione di tardività dell’allegato di risposta sollevata dallattrice con scritto 4 dicembre 2007, che il Pretore ha respinto con decreto 21 luglio 2008;

 

appellante lattrice che con atto di appello 24 luglio 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere leccezione di tardività e di dichiarare intempestivo lallegato di risposta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 3 settembre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con petizione 22 giugno 2007 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di condannare AO 1 al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come di rigettare in via definitiva lopposizione interposta dallo stesso al PE n. __________ dellUE di __________. Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di grazia di dieci giorni per rispondere. Il 15 novembre 2007 il convenuto ha inoltrato la sua risposta.

 

                                   2.   Con scritto 4 dicembre 2007 lattrice ha eccepito la tardività dellallegato responsivo, rilevando, sulla scorta delle risultanze del sito internet <Track & Trace> che lavviso di ritiro della raccomandata era stato depositato nella casella postale del convenuto il 27 ottobre 2007 e che la giacenza di sette giorni veniva a scadere il 2 novembre 2007. Di conseguenza, il termine di dieci giorni per inoltrare la risposta era scaduto il 13 novembre 2007. Da parte sua, con scritto 14 dicembre 2007 il convenuto ha spiegato di aver ricevuto lavviso di ritiro di raccomandata al più presto venerdì 2 novembre 2007, se non addirittura sabato 3 novembre 2007. Egli avrebbe pertanto ritirato la raccomandata non appena possibile, ovvero lunedì 5 novembre 2007. Daltra parte, secondo il convenuto se il 5 novembre 2007 il termine di giacenza di sette giorni fosse già stato scaduto, egli non avrebbe potuto ritirare la raccomandata, poiché già ritornata al mittente. Il convenuto ha altresì affermato che la prova del deposito dellavviso di ritiro compete allautorità notificatrice, di modo che se il destinatario contesta di avere ricevuto tale avviso e non è apportata la prova del contrario, allora la notifica è considerata come non avvenuta. Il 21 dicembre 2007 lattrice ha replicato sostenendo che sullestratto del giornale delle raccomandate, prodotto dalla stessa controparte e da questa sottoscritto, è indicata quale data di notifica dellavviso di ritiro proprio il 27 ottobre 2007. Il 7 gennaio 2008 il convenuto ha duplicato spiegando che lindicazione testé citata concerne la ricezione da parte dellUfficio postale di __________ e il momento in cui esso ha probabilmente emesso lavviso di ritiro, ma non che lo stesso è

                                         stato effettivamente depositato nella sua casella postale. La firma, poi, confermerebbe unicamente larrivo della raccomandata presso lUfficio postale e lemissione dellavviso.

 

                                   3.   A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Pretore, la Posta svizzera ha spiegato che la raccomandata è giunta presso lUfficio postale di __________ il 27 ottobre 2007, dove è stata "scannerizzata" e "iscritta nel libretto di distribuzione per invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dellufficio, sig. __________ __________ (…), mediante avviso di ritiro (…) nella casella postale n. __________, di cui il signor AO 1 è co-titolare". Essa ha aggiunto di non aver motivo di credere che quel giorno i processi lavorativi abituali siano stati differenti, "prova ne è che linvio oggetto di questa vertenza è stato regolarmente recapitato il 5 novembre 2007, cioè lultimo giorno di giacenza".

 

                                   4.   Alludienza preliminare 7 luglio 2008, limitata allesame delleccezione di tardività della risposta, il convenuto ha spiegato che dato che sullavviso di ritiro vi era solo una "R" senza alcuna indicazione di date, non poteva desumere che esso fosse stato depositato con ritardo nella sua casella postale. Daltra parte, secondo il convenuto, non essendovi indicato neppure il termine di giacenza di sette giorni, non è applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale sul termine di giacenza di sette giorni e la raccomandata vale come ricevuta unicamente il 5 novembre 2007. Statuendo con decreto 21 luglio 2008 il Pretore ha respinto leccezione di tardività della risposta. Egli ha accertato che la raccomandata inviata dalla Pretura al convenuto è giunta presso lUfficio postale il 27 ottobre 2007 e che lo stesso giorno è stato depositato lavviso di ritiro nella casella postale. Egli ha poi calcolato il termine di giacenza di sette giorni, che sarebbe scaduto il 2 novembre 2007. Tuttavia, egli ha spiegato che tale termine deve concretamente tradursi nella possibilità effettiva per il destinatario di provvedere al ritiro, motivo per cui non devono essere computati i giorni festivi, ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007. Di conseguenza, egli ha ritenuto che tale termine è scaduto lunedì 5 novembre 2007, quando il convenuto ha effettivamente ritirato la raccomandata. Da qui, la tempestività della risposta inoltrata dopo dieci giorni, il 15 novembre 2007.

 

                                   5.   Con appello 24 luglio 2008 lattrice chiede - previa concessione delleffetto sospensivo - la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile la risposta poiché tardiva. Essa ha ribadito che il 27 ottobre 2007, come daltra parte accertato anche dal primo giudice, è stato depositato nella casella postale del convenuto lavviso di ritiro della raccomandata. Essa invoca poi una recente sentenza del Tribunale federale per criticare la decisione del Pretore di non computare i giorni festivi. Inoltre, ritiene che una simile decisione comporterebbe una disparità di trattamento, poiché a dipendenza degli orari di apertura dei diversi uffici postali bisognerebbe garantire un diverso termine di giacenza. Di conseguenza, essa sostiene che il termine di sette giorni di giacenza è scaduto il 2 novembre 2007, di modo che la risposta poteva essere inoltrata al più tardi il 13 novembre 2007. Con decreto 24 luglio 2008 il primo giudice ha concesso al gravame leffetto sospensivo. Nelle proprie osservazioni 3 settembre 2008 il convenuto chiede la reiezione dellappello. In particolare, egli sostiene di aver trovato lavviso di ritiro nella casella postale solo il 2 novembre 2008, "non essendosi recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in basso). Siccome lavviso di ritiro non indica alcuna data o termine, nemmeno di che tipo di invio si tratta, egli ritiene che non può essergli opposta la scadenza del termine di giacenza prima del ritiro 5 novembre 2007. Daltra parte, egli ribadisce di aver potuto ritirare la raccomandata in tale data, mentre se si seguisse la tesi di controparte la raccomandata sarebbe dovuta già essere rinviata al mittente.

 

                                   6.   Nelle proprie osservazioni il convenuto postula lirricevibilità dellappello poiché non vi è nel gravame, in contrasto con lart. 309 cpv. 2 lett. d CPC, lindicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza (pag. 2 in alto). La censura è infondata. L’attrice ha chiaramente chiesto laccoglimento dellappello e ha formulato le sue richieste di giudizio, in riforma del decreto pretorile (pag. 6).

 

                                   7.   Il convenuto ha osservato di confermarsi nelle tesi già esposte dinanzi al primo giudice, alle quali ha rinviato. Egli sostiene che "non è necessario addentrarsi troppo nel dettaglio nelle argomentazioni contenute nel gravame, che peraltro aggiungono poco o nulla a quanto già emerso in corso di causa" (pag. 2 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con lesigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309 CPC). Su questo punto le osservazioni all’appello non sono dunque ricevibili.

 

                                   8.   Secondo il codice di procedura civile ticinese la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Un invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato lultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (condizioni generali "Servizi postali"), a condizione che un avviso di ritiro ai sensi delle stesse condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 116 III 61 consid. 1b). Lo stesso ragionamento vale per la notifica a un destinatario che detiene una casella postale (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1087, pag. 520; condizioni generali sulluso di una casella postale). La prova della notifica dellatto giudiziario spetta in principio all’autorità notificatrice. Essa può essere apportata, ad esempio, tramite i rilevamenti elettronici o una dichiarazione della posta (Donzallaz, op. cit., n. 1235, pag. 583, n. 1240, pag. 585). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che in assenza di circostanze che facciano ritenere un comportamento errato da parte degli impiegati postali, lavviso di ritiro è reputato essere stato depositato nella buca delle lettere o casella postale. Di conseguenza, compete al destinatario dimostrare la presenza di unirregolarità al riguardo (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2, con riferimenti).

 

                                   9.   Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che lavviso di ritiro è stato depositato nella casella postale il 27 ottobre 2007. Lappellante non critica tale accertamento. Da parte sua, il convenuto afferma di averlo trovato solo il 2 novembre 2007. La Posta Svizzera ha spiegato che linvio raccomandato è giunto presso lUfficio postale di __________ il 27 ottobre 2007, "scannerizzato lo stesso giorno alle ore 7.32, iscritto nel libretto di distribuzione per invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dellufficio, sig. __________ __________ (…) mediante avviso di ritiro (form 229.16) nella casella postale no. __________, di cui il signor AO 1 è co-titolare". Essa ha altresì precisato che "non ci risultano reclami concernenti la qualità del lavoro del signor __________ __________ e quindi non abbiamo motivo di credere che quel giorno i processi lavorativi abbiano preso altro decorso" (scritto 16 giugno 2008 alla Pretura). Dalle risultanze elettroniche prodotte dalla Posta emerge che lavviso di ritiro è stato depositato nella casella postale proprio il 27 ottobre 2007 (estratto postale Track & Trace). Tale data è stata manoscritta anche sul libretto di recapito. Sulla scorta di tali risultanze non vi è quindi motivo di dubitare delloperato della Posta, nel senso che lavviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del destinatario il 27 ottobre 2007, come invocato dallattrice e accertato dal Pretore. Da parte sua, il convenuto non ha apportato la prova di irregolarità nellattività postale. Anzi, nelle proprie osservazioni non afferma più che lavviso di ritiro sia stato depositato nella casella postale il 2 novembre 2007, bensì di averlo trovato solo in tale data "non essendosi recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in basso). Tuttavia, ciò nulla muta al fatto che il termine di giacenza di sette giorni decorre dal deposito dellavviso di ritiro nella buca delle lettere o casella postale e poco importa se il destinatario verifichi il suo contenuto quotidianamente o meno e, quindi, il momento in cui ne ha preso effettivamente conoscenza (cfr. DTF 117 V 131, consid. 4a i. f.). Diversamente sarebbe il caso qualora questi non poteva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione dallautorità (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2 con riferimenti). Nella fattispecie il convenuto doveva tuttavia attendersi la notifica di atti procedurali, già per il fatto che la petizione 22 giugno 2007 gli era stata notificata il 25 giugno 2007, con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare la risposta. Di conseguenza, laccertamento del Pretore sulla data del deposito dellavviso di ritiro, ovvero il 27 ottobre 2007, devessere confermato. Il termine di giacenza di sette giorni è di conseguenza iniziato a decorrere dal 27 ottobre 2007 e non, come ritenuto dal convenuto, dal 2 novembre 2007.

 

                                10.   Lappellante critica la decisione del Pretore di aggiungere al termine di giacenza sopra indicato i giorni in cui lUfficio postale non era aperto al pubblico, ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007. A ragione. Come illustrato nella recente sentenza del Tribunale federale 5D_16/2008 del 10 marzo 2008 invocata dallattrice, infatti, il termine di sette giorni si calcola indipendentemente dai giorni festivi ufficiali. Ciò vale anche per le ferie giudiziarie, il sabato e le domeniche comprese. In altre parole, se il termine scade ad esempio in un giorno festivo, la raccomandata è reputata notificata in tale data (cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1030, pag. 495 seg. con riferimenti). Lattrice ritiene, quindi, che il termine di grazia (recte: giacenza) sia scaduto il 2 novembre 2007. Se non che, il giorno di deposito dellavviso di ritiro non va calcolato nel termine di giacenza, come illustrato daltra parte nella stessa sentenza menzionata dallattrice (consid. 5; cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1029, pag. 495). Di conseguenza, posto il deposito dellavviso di ritiro il 27 ottobre 2007, il termine di sette giorni è scaduto sabato 3 novembre 2007. Si ricorda al riguardo, come esposto sopra, che se il termine scade di sabato non è prorogato fino al giorno feriale successivo. Daltra parte, nella fattispecie nemmeno si pone tale problema dato che lUfficio postale, come accertato dal Pretore e non contestato dalle parti, è aperto anche di sabato (decreto impugnato, pag. 2).

 

                                11.   Secondo il convenuto, lavviso di raccomandata non indicava né la data di ricezione della raccomandata da parte dellUfficio postale, né quando era stato depositato nella casella postale, né il termine di giacenza. Nemmeno era spiegato di che tipo di invio si trattava. Di conseguenza, egli sostiene che il termine di giacenza non può essergli opposto (osservazioni, pag. 3). Effettivamente, lavviso di ritiro depositato nella casella postale non specifica alcunché al riguardo, salvo una "R" iscritta sullo stesso che potrebbe indurre il destinatario a credere che trattasi di raccomandata. Se non che, la sua censura non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già spiegato che il fatto che lavviso di ritiro non indichi il termine di giacenza non è decisivo. Infatti, premesso che tale termine è comunque indicato nelle condizioni generali dei servizi postali, il principio della notificazione fittizia lultimo giorno di un termine di ritiro di sette giorni non riguarda il lasso di tempo entro cui un invio può essere ritirato presso la posta e si applica, secondo giurisprudenza, anche nel caso in cui siano eventualmente accordati termini di ritiro più lunghi (sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3).

 

                                12.   Il convenuto ritiene, infine, che avendo potuto ritirare effettivamente la raccomandata il 5 novembre 2007, allora la tesi dellattrice è sconfessata, poiché la missiva avrebbe già dovuto essere stata rinviata al mittente (osservazioni, pag. 3 in basso). La circostanza testé illustrata non comprova ancora che il termine di giacenza non sia scaduto il 3 novembre 2007. Tanto più che il 3 novembre 2007 era un sabato ed è verosimile che il rinvio al mittente non poteva avvenire prima di lunedì 5 novembre 2007. Inoltre, come illustrato (sopra, consid. 10: sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3), il termine (nella fattispecie termine di grazia) inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta anche quando la posta (cosa che peraltro si può dedurre dalla missiva 16 giugno 2008, allorquando la Posta Svizzera sostiene di aver "regolarmente recapitato il 5 novembre 2007, cioè lultimo giorno di giacenza", la raccomandata) accorda un termine di ritiro più lungo e l'invio è ritirato solo l'ultimo giorno di questo termine (DTF 127 I 31 consid. 2b).

 

                                13.   In sintesi, nella fattispecie il termine di grazia per linoltro della risposta è iniziato a decorrere il giorno successivo allo scadere del termine di giacenza, ovvero il 4 novembre 2007. Esso è quindi scaduto martedì 13 novembre 2007. Da qui la tardività dellallegato inviato dal convenuto due giorni dopo, giovedì 15 novembre 2007. Di conseguenza, lappello devessere accolto e il decreto impugnato riformato.

 

                                14.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza e sono calcolate su un valore di causa di fr. 8'530 (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   Lappello 24 luglio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto 21 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformato come segue:

 

                                         1.   Leccezione di tardività dellallegato di risposta sollevata dalla parte attrice

                                              è ammessa e di conseguenza lallegato 15 novembre 2007 del

                                              convenuto, intempestivo, è dichiarato irricevibile.

 

                                         2.   La tassa del presente giudizio di fr. 300.- e le spese sono a carico del

                                              convenuto, che rifonderà allattrice fr. 500.- per ripetibili.

 

                                         3.   (Invariato).

 

 

                                   II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 100.-

 

                                         anticipati da AP 1, sono posti a carico di AO 1, con lobbligo per questultimo di versare allappellante fr. 400.- per ripetibili.

 

 

 

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un importo inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).