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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.408 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22 giugno 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dallo stesso al PE n. __________ dell’UE di __________, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
e ora sull’eccezione di tardività dell’allegato di risposta sollevata dall’attrice con scritto 4 dicembre 2007, che il Pretore ha respinto con decreto 21 luglio 2008;
appellante l’attrice che con atto di appello 24 luglio 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di tardività e di dichiarare intempestivo l’allegato di risposta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 3 settembre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 22 giugno 2007 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di condannare AO 1 al pagamento di fr. 8'530.40 oltre interessi, così come di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dallo stesso al PE n. __________ dell’UE di __________. Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine di grazia di dieci giorni per rispondere. Il 15 novembre 2007 il convenuto ha inoltrato la sua risposta.
2. Con scritto 4 dicembre 2007 l’attrice ha eccepito la tardività dell’allegato responsivo, rilevando, sulla scorta delle risultanze del sito internet <Track & Trace> che l’avviso di ritiro della raccomandata era stato depositato nella casella postale del convenuto il 27 ottobre 2007 e che la giacenza di sette giorni veniva a scadere il 2 novembre 2007. Di conseguenza, il termine di dieci giorni per inoltrare la risposta era scaduto il 13 novembre 2007. Da parte sua, con scritto 14 dicembre 2007 il convenuto ha spiegato di aver ricevuto l’avviso di ritiro di raccomandata al più presto venerdì 2 novembre 2007, se non addirittura sabato 3 novembre 2007. Egli avrebbe pertanto ritirato la raccomandata non appena possibile, ovvero lunedì 5 novembre 2007. D’altra parte, secondo il convenuto se il 5 novembre 2007 il termine di giacenza di sette giorni fosse già stato scaduto, egli non avrebbe potuto ritirare la raccomandata, poiché già ritornata al mittente. Il convenuto ha altresì affermato che la prova del deposito dell’avviso di ritiro compete all’autorità notificatrice, di modo che se il destinatario contesta di avere ricevuto tale avviso e non è apportata la prova del contrario, allora la notifica è considerata come non avvenuta. Il 21 dicembre 2007 l’attrice ha replicato sostenendo che sull’estratto del giornale delle raccomandate, prodotto dalla stessa controparte e da questa sottoscritto, è indicata quale data di notifica dell’avviso di ritiro proprio il 27 ottobre 2007. Il 7 gennaio 2008 il convenuto ha duplicato spiegando che l’indicazione testé citata concerne la ricezione da parte dell’Ufficio postale di __________ e il momento in cui esso ha probabilmente emesso l’avviso di ritiro, ma non che lo stesso è
stato effettivamente depositato nella sua casella postale. La firma, poi, confermerebbe unicamente l’arrivo della raccomandata presso l’Ufficio postale e l’emissione dell’avviso.
3. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Pretore, la Posta svizzera ha spiegato che la raccomandata è giunta presso l’Ufficio postale di __________ il 27 ottobre 2007, dove è stata "scannerizzata" e "iscritta nel libretto di distribuzione per invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dell’ufficio, sig. __________ __________ (…), mediante avviso di ritiro (…) nella casella postale n. __________, di cui il signor AO 1 è co-titolare". Essa ha aggiunto di non aver motivo di credere che quel giorno i processi lavorativi abituali siano stati differenti, "prova ne è che l’invio oggetto di questa vertenza è stato regolarmente recapitato il 5 novembre 2007, cioè l’ultimo giorno di giacenza".
4. All’udienza preliminare 7 luglio 2008, limitata all’esame dell’eccezione di tardività della risposta, il convenuto ha spiegato che dato che sull’avviso di ritiro vi era solo una "R" senza alcuna indicazione di date, non poteva desumere che esso fosse stato depositato con ritardo nella sua casella postale. D’altra parte, secondo il convenuto, non essendovi indicato neppure il termine di giacenza di sette giorni, non è applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale sul termine di giacenza di sette giorni e la raccomandata vale come ricevuta unicamente il 5 novembre 2007. Statuendo con decreto 21 luglio 2008 il Pretore ha respinto l’eccezione di tardività della risposta. Egli ha accertato che la raccomandata inviata dalla Pretura al convenuto è giunta presso l’Ufficio postale il 27 ottobre 2007 e che lo stesso giorno è stato depositato l’avviso di ritiro nella casella postale. Egli ha poi calcolato il termine di giacenza di sette giorni, che sarebbe scaduto il 2 novembre 2007. Tuttavia, egli ha spiegato che tale termine deve concretamente tradursi nella possibilità effettiva per il destinatario di provvedere al ritiro, motivo per cui non devono essere computati i giorni festivi, ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007. Di conseguenza, egli ha ritenuto che tale termine è scaduto lunedì 5 novembre 2007, quando il convenuto ha effettivamente ritirato la raccomandata. Da qui, la tempestività della risposta inoltrata dopo dieci giorni, il 15 novembre 2007.
5. Con appello 24 luglio 2008 l’attrice chiede - previa concessione dell’effetto sospensivo - la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile la risposta poiché tardiva. Essa ha ribadito che il 27 ottobre 2007, come d’altra parte accertato anche dal primo giudice, è stato depositato nella casella postale del convenuto l’avviso di ritiro della raccomandata. Essa invoca poi una recente sentenza del Tribunale federale per criticare la decisione del Pretore di non computare i giorni festivi. Inoltre, ritiene che una simile decisione comporterebbe una disparità di trattamento, poiché a dipendenza degli orari di apertura dei diversi uffici postali bisognerebbe garantire un diverso termine di giacenza. Di conseguenza, essa sostiene che il termine di sette giorni di giacenza è scaduto il 2 novembre 2007, di modo che la risposta poteva essere inoltrata al più tardi il 13 novembre 2007. Con decreto 24 luglio 2008 il primo giudice ha concesso al gravame l’effetto sospensivo. Nelle proprie osservazioni 3 settembre 2008 il convenuto chiede la reiezione dell’appello. In particolare, egli sostiene di aver trovato l’avviso di ritiro nella casella postale solo il 2 novembre 2008, "non essendosi recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in basso). Siccome l’avviso di ritiro non indica alcuna data o termine, nemmeno di che tipo di invio si tratta, egli ritiene che non può essergli opposta la scadenza del termine di giacenza prima del ritiro 5 novembre 2007. D’altra parte, egli ribadisce di aver potuto ritirare la raccomandata in tale data, mentre se si seguisse la tesi di controparte la raccomandata sarebbe dovuta già essere rinviata al mittente.
6. Nelle proprie osservazioni il convenuto postula l’irricevibilità dell’appello poiché non vi è nel gravame, in contrasto con l’art. 309 cpv. 2 lett. d CPC, l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza (pag. 2 in alto). La censura è infondata. L’attrice ha chiaramente chiesto l’accoglimento dell’appello e ha formulato le sue richieste di giudizio, in riforma del decreto pretorile (pag. 6).
7. Il convenuto ha osservato di confermarsi nelle tesi già esposte dinanzi al primo giudice, alle quali ha rinviato. Egli sostiene che "non è necessario addentrarsi troppo nel dettaglio nelle argomentazioni contenute nel gravame, che peraltro aggiungono poco o nulla a quanto già emerso in corso di causa" (pag. 2 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309 CPC). Su questo punto le osservazioni all’appello non sono dunque ricevibili.
8. Secondo il codice di procedura civile ticinese la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Un invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (condizioni generali "Servizi postali"), a condizione che un avviso di ritiro ai sensi delle stesse condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 116 III 61 consid. 1b). Lo stesso ragionamento vale per la notifica a un destinatario che detiene una casella postale (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1087, pag. 520; condizioni generali sull’uso di una casella postale). La prova della notifica dell’atto giudiziario spetta in principio all’autorità notificatrice. Essa può essere apportata, ad esempio, tramite i rilevamenti elettronici o una dichiarazione della posta (Donzallaz, op. cit., n. 1235, pag. 583, n. 1240, pag. 585). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che in assenza di circostanze che facciano ritenere un comportamento errato da parte degli impiegati postali, l’avviso di ritiro è reputato essere stato depositato nella buca delle lettere o casella postale. Di conseguenza, compete al destinatario dimostrare la presenza di un’irregolarità al riguardo (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2, con riferimenti).
9. Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale il 27 ottobre 2007. L’appellante non critica tale accertamento. Da parte sua, il convenuto afferma di averlo trovato solo il 2 novembre 2007. La Posta Svizzera ha spiegato che l’invio raccomandato è giunto presso l’Ufficio postale di __________ il 27 ottobre 2007, "scannerizzato lo stesso giorno alle ore 7.32, iscritto nel libretto di distribuzione per invii in casella e quindi avvisato dal responsabile dell’ufficio, sig. __________ __________ (…) mediante avviso di ritiro (form 229.16) nella casella postale no. __________, di cui il signor AO 1 è co-titolare". Essa ha altresì precisato che "non ci risultano reclami concernenti la qualità del lavoro del signor __________ __________ e quindi non abbiamo motivo di credere che quel giorno i processi lavorativi abbiano preso altro decorso" (scritto 16 giugno 2008 alla Pretura). Dalle risultanze elettroniche prodotte dalla Posta emerge che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale proprio il 27 ottobre 2007 (estratto postale Track & Trace). Tale data è stata manoscritta anche sul libretto di recapito. Sulla scorta di tali risultanze non vi è quindi motivo di dubitare dell’operato della Posta, nel senso che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del destinatario il 27 ottobre 2007, come invocato dall’attrice e accertato dal Pretore. Da parte sua, il convenuto non ha apportato la prova di irregolarità nell’attività postale. Anzi, nelle proprie osservazioni non afferma più che l’avviso di ritiro sia stato depositato nella casella postale il 2 novembre 2007, bensì di averlo trovato solo in tale data "non essendosi recato in posta nei giorni precedenti" (pag. 2 in basso). Tuttavia, ciò nulla muta al fatto che il termine di giacenza di sette giorni decorre dal deposito dell’avviso di ritiro nella buca delle lettere o casella postale e poco importa se il destinatario verifichi il suo contenuto quotidianamente o meno e, quindi, il momento in cui ne ha preso effettivamente conoscenza (cfr. DTF 117 V 131, consid. 4a i. f.). Diversamente sarebbe il caso qualora questi non poteva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione dall’autorità (sentenza del Tribunale federale 4A_250/2008 del 18 giugno 2008, consid. 3.2.2 con riferimenti). Nella fattispecie il convenuto doveva tuttavia attendersi la notifica di atti procedurali, già per il fatto che la petizione 22 giugno 2007 gli era stata notificata il 25 giugno 2007, con assegnazione di un termine di trenta giorni per presentare la risposta. Di conseguenza, l’accertamento del Pretore sulla data del deposito dell’avviso di ritiro, ovvero il 27 ottobre 2007, dev’essere confermato. Il termine di giacenza di sette giorni è di conseguenza iniziato a decorrere dal 27 ottobre 2007 e non, come ritenuto dal convenuto, dal 2 novembre 2007.
10. L’appellante critica la decisione del Pretore di aggiungere al termine di giacenza sopra indicato i giorni in cui l’Ufficio postale non era aperto al pubblico, ovvero il 28 ottobre, il 1° e il 4 novembre 2007. A ragione. Come illustrato nella recente sentenza del Tribunale federale 5D_16/2008 del 10 marzo 2008 invocata dall’attrice, infatti, il termine di sette giorni si calcola indipendentemente dai giorni festivi ufficiali. Ciò vale anche per le ferie giudiziarie, il sabato e le domeniche comprese. In altre parole, se il termine scade ad esempio in un giorno festivo, la raccomandata è reputata notificata in tale data (cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1030, pag. 495 seg. con riferimenti). L’attrice ritiene, quindi, che il termine di grazia (recte: giacenza) sia scaduto il 2 novembre 2007. Se non che, il giorno di deposito dell’avviso di ritiro non va calcolato nel termine di giacenza, come illustrato d’altra parte nella stessa sentenza menzionata dall’attrice (consid. 5; cfr. anche Donzallaz, op. cit., n. 1029, pag. 495). Di conseguenza, posto il deposito dell’avviso di ritiro il 27 ottobre 2007, il termine di sette giorni è scaduto sabato 3 novembre 2007. Si ricorda al riguardo, come esposto sopra, che se il termine scade di sabato non è prorogato fino al giorno feriale successivo. D’altra parte, nella fattispecie nemmeno si pone tale problema dato che l’Ufficio postale, come accertato dal Pretore e non contestato dalle parti, è aperto anche di sabato (decreto impugnato, pag. 2).
11. Secondo il convenuto, l’avviso di raccomandata non indicava né la data di ricezione della raccomandata da parte dell’Ufficio postale, né quando era stato depositato nella casella postale, né il termine di giacenza. Nemmeno era spiegato di che tipo di invio si trattava. Di conseguenza, egli sostiene che il termine di giacenza non può essergli opposto (osservazioni, pag. 3). Effettivamente, l’avviso di ritiro depositato nella casella postale non specifica alcunché al riguardo, salvo una "R" iscritta sullo stesso che potrebbe indurre il destinatario a credere che trattasi di raccomandata. Se non che, la sua censura non può essere seguita. Il Tribunale federale ha già spiegato che il fatto che l’avviso di ritiro non indichi il termine di giacenza non è decisivo. Infatti, premesso che tale termine è comunque indicato nelle condizioni generali dei servizi postali, il principio della notificazione fittizia l’ultimo giorno di un termine di ritiro di sette giorni non riguarda il lasso di tempo entro cui un invio può essere ritirato presso la posta e si applica, secondo giurisprudenza, anche nel caso in cui siano eventualmente accordati termini di ritiro più lunghi (sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3).
12. Il convenuto ritiene, infine, che avendo potuto ritirare effettivamente la raccomandata il 5 novembre 2007, allora la tesi dell’attrice è sconfessata, poiché la missiva avrebbe già dovuto essere stata rinviata al mittente (osservazioni, pag. 3 in basso). La circostanza testé illustrata non comprova ancora che il termine di giacenza non sia scaduto il 3 novembre 2007. Tanto più che il 3 novembre 2007 era un sabato ed è verosimile che il rinvio al mittente non poteva avvenire prima di lunedì 5 novembre 2007. Inoltre, come illustrato (sopra, consid. 10: sentenza 1P.536/2003 del 14 gennaio 2004, consid. 2.3), il termine (nella fattispecie termine di grazia) inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta anche quando la posta (cosa che peraltro si può dedurre dalla missiva 16 giugno 2008, allorquando la Posta Svizzera sostiene di aver "regolarmente recapitato il 5 novembre 2007, cioè l’ultimo giorno di giacenza", la raccomandata) accorda un termine di ritiro più lungo e l'invio è ritirato solo l'ultimo giorno di questo termine (DTF 127 I 31 consid. 2b).
13. In sintesi, nella fattispecie il termine di grazia per l’inoltro della risposta è iniziato a decorrere il giorno successivo allo scadere del termine di giacenza, ovvero il 4 novembre 2007. Esso è quindi scaduto martedì 13 novembre 2007. Da qui la tardività dell’allegato inviato dal convenuto due giorni dopo, giovedì 15 novembre 2007. Di conseguenza, l’appello dev’essere accolto e il decreto impugnato riformato.
14. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza e sono calcolate su un valore di causa di fr. 8'530 (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 24 luglio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto 21 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformato come segue:
1. L’eccezione di tardività dell’allegato di risposta sollevata dalla parte attrice
è ammessa e di conseguenza l’allegato 15 novembre 2007 del
convenuto, intempestivo, è dichiarato irricevibile.
2. La tassa del presente giudizio di fr. 300.- e le spese sono a carico del
convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 500.- per ripetibili.
3. (Invariato).
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 100.-
anticipati da AP 1, sono posti a carico di AO 1, con l’obbligo per quest’ultimo di versare all’appellante fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un importo inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).