Incarto n.
12.2008.15

Lugano

20 aprile 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 7 febbraio 2003 da

 

 

AO 1 

ora AO 1  

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 1

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 176'136.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 novembre 2007 ha accolto per fr. 151'703.35 più interessi;

 

appellante la convenuta con atto di appello 21 dicembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente alla somma massima di fr. 18'705.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 19 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 13 settembre 2001, dopo un incontro tra le parti avvenuto il precedente 16 agosto ad __________, la società tedesca AO 1 ha allestito all’indirizzo di AP 1, cittadina tedesca domiciliata in Svizzera titolare della ditta individuale __________, 2 offerte per la pubblicazione di altrettanti calendari dell’Avvento, una per la ristampa di 3'000 esemplari a DM 15.- del calendario “__________” (doc. A), l’altra per la stampa di 12'000 esemplari a DM 11.- del calendario “__________” (doc. B); le offerte, che prevedevano tra l’altro un importo di DM 16'960.- rispettivamente di DM 8’320.- per i lavori preparatori alla stampa (“Druckvorstufe”), non specificavano il termine di consegna, indicato “nach Vereinbarung”. L’indomani la società ha confermato per scritto il conferimento dell’incarico a quelle medesime condizioni (doc. F1 e G1). Della pubblicazione “__________” sono in realtà stati stampati 3'800 esemplari, di cui 2'891 sono stati consegnati alla cliente, mentre i rimanenti risultano ancora depositati nei magazzini della società. Quanto alla pubblicazione “__________”, dei 12'100 esemplari effettivamente stampati, 5'072 sono stati consegnati, mentre i rimanenti sono ancora presso i magazzini della società.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1, i cui attivi e passivi nelle more della causa sono stati ripresi da AO 1, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 176'136.- oltre interessi, somma corrispondente alla mercede per la stampa dei 3’800 esemplari di “__________” (€ 29'146.- + € 6'462.72 per “Seitenaufbau” + € 1'009.91 per IVA, doc. D e E) e dei 12'100 esemplari di “__________” (€ 68'002.- + € 6'462.72 per “Seitenaufbau” + € 726.22 per IVA, doc. F e G) nonché la ristampa di 4’890 esemplari, a metà prezzo, del libro “__________” (€ 8'215.-, doc. H).

 

 

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 151'703.35 più interessi. Il giudice di prime cure, appurata - giustamente - l’applicabilità alla fattispecie del diritto tedesco ed in particolare delle disposizioni relative al contratto d’appalto, ha in sostanza ritenuto che l’attrice aveva diritto unicamente alla mercede per 3'000 esemplari (a DM 15.-) del calendario “__________” e per 12'000 esemplari (a DM 11.-) del calendario “__________”, ivi compreso l’importo per il “Seitenaufbau”, IVA esclusa. Nulla poteva per contro esserle riconosciuto per la ristampa del libro “__________”.

 

 

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 18'705.- al massimo la somma dovuta all’attrice. A suo dire, le offerte agli atti non riportavano l’esatto tenore degli accordi, attestato invece dalla testimonianza di B__________ __________, la quale aveva riferito come il contratto tra le parti avesse per oggetto la stampa di 3'000 esemplari di “__________” a DM 12.- e di 8'000 esemplari di “__________” a DM 10.-, di cui 3'000 non dovevano però essere rilegati e non erano quindi stati accettati. Il Pretore aveva per altro misconosciuto che gran parte delle forniture era avvenuta in ritardo, il che la legittimava a pagare solo quanto era stato fornito prima del 15 ottobre 2001 (1’291 “__________” a DM 12.- e 946 “__________” a DM 10.-). Essa contesta in ogni caso il fatto che il giudice di prime cure l’abbia condannata a pagare anche gli esemplari, ormai inutilizzabili, che la controparte - pur senza averlo provato - affermava trovarsi ancora nel suo magazzino, rispettivamente quelli (1'400 “__________”) per i quali mancava la firma sul relativo bollettino di consegna.

 

 

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   6.   Con la prima censura d’appello la convenuta sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, le offerte versate agli atti (doc. A e B) non riportavano l’esatto tenore degli accordi contrattuali, che invece era stato attestato dalla teste B__________ __________, la quale aveva riferito come le parti avessero concordato la stampa di 3'000 esemplari di “__________” a DM 12.- e di 8'000 “__________” a DM 10.-, di cui 3'000 non dovevano però essere rilegati e non erano quindi stati accettati.

 

 

                                6.1   Negli allegati preliminari la convenuta, pur avendo dichiarato di ritenere determinante quanto era stato verbalmente concordato in occasione dell’incontro del 16 agosto 2001 (risposta p. 6), non ha innanzitutto censurato siccome erroneo il fatto che l’attrice avesse fatturato 3'000 esemplari di “__________” a DM 15.- e 12'000 esemplari di “__________” a DM 11.-, limitandosi ad affermare, dopo aver ripreso questi dati - senza averli contestati -, di non comprendere come la controparte giustificasse quella fatturazione (risposta p. 6; adducendo anzi che il prezzo concordato per i 3'000 esemplari sarebbe stato addirittura superiore, di fr. 18.-, cfr. risposta p. 7). E in ogni caso a quel momento essa non ha mai preteso in dettaglio che le parti, con riferimento al calendario “__________”, avessero concordato un prezzo unitario di DM 12.- e, per il calendario “__________”, si fossero accordate di stampare solo 5'000 esemplari rilegati e 3'000 non rilegati, il tutto a DM 10.-. Tali circostanze, poi riprese con l’appello, sono in definitiva state da lei addotte per la prima volta solo in sede conclusionale e sono pertanto irricevibili (art. 78 CPC). Poco importa se la teste B__________ __________, per altro dipendente dell’attrice, possa essersi espressa in quei termini (verbale 16 novembre 2005 p. 2 seg.): la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in: NRCP 2007 396, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in: NRCP 428); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è stato tuttavia il caso nella presente fattispecie.

                                         È vero che negli allegati preliminari la convenuta aveva pure addotto che le offerte del 13 settembre 2001 sarebbero state poi verbalmente cambiate dall’attrice (risposta p. 7). Sennonché, a parte il fatto che anche in questo caso essa non aveva allora specificato quali fossero i presunti nuovi termini contrattuali, dalla testimonianza di B__________ __________ non risulta che gli accordi secondo lei venuti in essere fossero successivi alle offerte, essa essendosi limitata ad affermare che i dati contenuti in questi ultimi documenti, che nemmeno pretende di aver mai visto (almeno con riferimento al doc. B), non erano corretti. Ed anzi la stessa convenuta ha affermato che gli accordi di cui la teste riferirebbe erano quelli concordati in precedenza, in occasione dell’incontro ad __________ del 16 agosto 2001 (appello p. 4 seg.). In tali circostanze, ed in particolare in assenza di una valida contestazione negli allegati preliminari del tenore degli accordi proposti dall’attrice, ben ha fatto il Pretore a fondarsi sugli stessi.

                                6.2   Alla luce di quanto precede, la censura relativa al carattere vincolante delle offerte rese successivamente all’accordo verbale del 16 agosto 2001, l’altro aspetto contestato dalla convenuta negli allegati preliminari (risposta p. 6, duplica p. 5), assume una rilevanza più di forma che di sostanza, la convenuta - come detto - non avendo in ogni caso indicato a suo tempo quale dovesse essere il vero contenuto degli accordi. La censura, foss’anche stata rilevante, avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa. La convenuta ha invero ragione ad affermare che, in assenza di una tempestiva accettazione da parte sua, le offerte dell’attrice, pur essendo state da lei ricevute, non potevano essere ritenute vincolanti in base al § 146 BGB. Nondimeno, avendo l’attrice provato che il tenore di queste ultime era poi stato confermato nelle successive conferme d’ordine (doc. F1 e G1), di cui la convenuta mai aveva contestato il ricevimento, ben si può concludere, vista anche la fretta della convenuta e l’esistenza - addotta in petizione (p. 2) e non contestata in sede di risposta - di precedenti rapporti di collaborazione tra le parti e soprattutto di una prassi tra loro secondo cui l’incarico veniva conferito proprio mediante una “Angebot” accompagnata dalle condizioni generali, per la tacita venuta in essere di un accordo tra le parti a quelle condizioni; tanto più che la stessa convenuta in questa sede ha pacificamente dato atto dell’esistenza di un uso commerciale nel settore dell’editoria ai sensi del § 151 BGB (appello p. 3 seg.), oltretutto confermato dalla teste A__________ __________ (verbale 9 febbraio 2006 p. 3), secondo cui un ordine, per essere vincolante, deve sempre essere confermato per scritto, ciò che per l’appunto è avvenuto nella fattispecie.

 

 

                                   7.   Con la seconda censura d’appello la convenuta rimprovera al Pretore di non aver ritenuto che buona parte delle forniture era avvenuta in ritardo, ciò che a suo dire la legittimava a non pagare quanto era stato fornito, tardivamente, dopo il 15 ottobre 2001. La censura è infondata. A parte il fatto che non è neppure scontato che le parti avessero concordato esplicitamente o implicitamente un termine di consegna per i calendari (tant’è che la stessa convenuta nemmeno è stata in grado di indicarlo con precisione, avendo dapprima addotto un termine pattuito per metà settembre, poi prorogato di qualche giorno [risposta p. 7], salvo poi ritenerlo stabilito al più tardi per metà ottobre [duplica p. 6]), si osserva in effetti che il fatto che l’attrice possa eventualmente non averlo rispettato e dunque fosse parzialmente in mora non consentirebbe (ancora) alla controparte, che per altro nemmeno in questa sede ha spiegato le ragioni giuridiche che giustificherebbero il suo modo d’agire, di procedere in tal senso. Essa non ha innanzitutto mai preteso né tanto meno provato di essere receduta dal contratto, oltretutto con effetto al 15 ottobre 2001, ai sensi dei § 326 cpv. 1, 361 o 636 cpv. 1 BGB, tanto è vero che ancora nel novembre 2001 si era detta di principio disposta a pagare l’intera fornitura (doc. S, beninteso ai prezzi ed ai quantitativi da lei asseritamente ordinati e con una posizione “Seitenaufbau” ridotta). Così facendo, essa ha tra l’altro implicitamente ammesso che la merce nel frattempo interamente stampata, oltre a non dover essere fornita entro un termine fisso e imperativo, non era per lei priva di valore o di interesse e dunque inutilizzabile, potendo in effetti essere venduta ancora nell’anno 2001, rispettivamente, trattandosi di calendari privi di anno, potendo comunque essere rivenduta anche negli anni successivi (cfr. i prospetti della convenuta contenuti nei doc. X, Y e I1; cfr. pure doc. S p. 4). E d’altro canto la convenuta neppure ha preteso di essersi a quel momento prevalsa della facoltà, prevista dai § 286 cpv. 2 e 326 cpv. 1 BGB, di rinunciare alla prestazione tardiva. Essa, dopo lo scritto del 10 ottobre 2001 (doc. P), con cui aveva assegnato all’attrice un ultimo termine per provvedere alla fornitura pena il risarcimento dei danni, ha in effetti ammesso di non aver voluto e potuto assumere un atteggiamento fermo nei confronti della controparte e in particolare di non aver chiaramente rifiutato di accettare le consegne successive (conclusioni p. 6 e appello p. 8). Emblematico a questo proposito, oltre al tenore dello stesso doc. P che neppure conteneva la comminatoria della rinuncia alla prestazione tardiva, è il fatto che il 16 ottobre 2001 essa aveva ribadito alla controparte di attendersi nei giorni successivi almeno una nuova fornitura parziale (doc. R) e che neanche con lo scritto del successivo 12 novembre, dopo che le era stata comunicata che tutta la merce era ormai a sua disposizione da 2 settimane, essa aveva preteso di pagare solo quanto le era stato fornito entro il 15 ottobre (doc. S). In tali circostanze, l’assioma della convenuta, secondo cui la semplice mora nella fornitura della merce giustificherebbe il mancato pagamento di quanto era stato fornito tardivamente, è del tutto privo di fondamento.

 

 

                                   8.   Parimenti infondata è la terza censura d’appello, quella con cui la convenuta rimprovera al giudice di prime cure di averla condannata a pagare anche gli esemplari, a suo dire ormai inutilizzabili, che la controparte, a suo dire senza averlo provato, affermava trovarsi ancora nel suo magazzino. La convenuta non ha innanzitutto contestato in sede di risposta l’assunto dell’attrice secondo cui i rimanenti esemplari si troverebbero ancora nel suo magazzino (petizione p. 3 seg.), sicché la circostanza, comunque da lei pacificamente ammessa nel doc. S (p. 1) e comprovata dal teste H__________ __________ (rogatoria 2 marzo 2006 p. 3), non necessita neppure di essere dimostrata. Quanto all’asserita inutilizzabilità dei calendari, la stessa è gia stata confutata al considerando precedente, a cui si può rinviare. Infine, con riferimento al fatto che la convenuta sia stata condannata a pagare anche questi esemplari a lei non ancora recapitati, si osserva che essa, sempre con la risposta, non aveva contestato l’assunto attoreo, oltretutto comprovato dal teste H__________ __________ (rogatoria 2 marzo 2006 p. 3), secondo cui tale conseguenza s’imponeva siccome costei, pur essendone stata richiesta, non aveva indicato a chi dovevano essere consegnati, né si era preoccupata di venire a ritirarli (petizione p. 3). Di qui il benfondato della tesi dell’attrice.

 

 

                                   9.   Al limite del temerario è infine l’ultima censura d’appello, quella con cui la convenuta rimprovera al Pretore di averla obbligata a pagare anche i 1'400 esemplari del calendario “__________” per i quali mancava la firma sul bollettino di consegna (n. 22872 del 25 ottobre 2001, contenuto nel plico doc. L). La mancata sottoscrizione di alcuni bollettini di consegna è in effetti stata evocata per la prima volta e quindi irritualmente (art. 78 CPC) solo con le conclusioni. Ma soprattutto la convenuta mai, negli allegati preliminari, aveva preteso di non aver ricevuto quegli esemplari, che erano ovviamente compresi tra i 5'072 (cfr. doc. J) che l’attrice aveva asserito con la petizione (p. 3) di averle consegnato. Si aggiunga che il ricevimento di quel numero di esemplari, ivi compresi i 1'400 qui in discussione, già precedentemente ammesso anche dal suo legale (cfr. doc. U), è stato confermato in causa anche da una sua dipendente (cfr. teste B__________ __________, verbale 16 novembre 2005 p. 3). Oltretutto il bollettino in questione risulta firmato, recando in effetti una firma, apparentemente identica a quella resa sui bollettini n. 22718, 22719 e 22874, pure consegnati, su richiesta della convenuta, a __________ (cfr. plico doc. L e I° rich.).

 

 

                                10.   Pur ritenendo non dovuti - almeno implicitamente - gli importi messi a suo carico dal Pretore per la prestazione “Seitenaufbau” e a titolo di interessi moratori, in questa sede la convenuta non spende però una parola su tali posizioni. L’appello, su questo punto, deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

 

 

                                11.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 132'998.35, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 21 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    2’500.-

                                         b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    2’550.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-    

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).